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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/11/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1060/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MARCO DE CP_1
PASCALIS, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
FILOMENA BALLETTA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.06.2025, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione personale dalla coniuge, , esponendo di aver contratto CP_2 matrimonio il 09.09.2017 in San Gemini (TR) e che dall'unione sono nate le figlie: , Per_1 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] e deducendo, a Per_2 fondamento della domanda, che la relazione affettiva sarebbe terminata a causa di gravi incomprensioni, rilevando che a seguito di una discussione, avrebbe CP_2 abbondonato la casa familiare, portando con sé anche le figlie, scelta alla quale il ricorrente, onde evitare di traumatizzare le minori, non si è opposto, convinto di un allontanamento temporaneo. Il ricorrente ha esposto che la resistente da tale momento si sarebbe trasferita presso l'abitazione dei genitori e che dal 22.04.2025, improvvisamente e senza alcun motivo, avrebbe impedito al padre di stare con le figlie. Inoltre, il ricorrente ha esposto di svolgere l'attività lavorativa di responsabile di magazzino, logistica ed acquisti e di percepire una retribuzione netta mensile di circa € 1.700,00, mentre la resistente, dipendente della Findomestic Banca S.p.A., percepirebbe una retribuzione netta mensile di
€ 1.800,00 circa. Il ricorrente ha precisato di avere un'ulteriore figlia nata da precedente relazione per la quale verserebbe, quale contributo al mantenimento, la somma mensile di
€ 250,00, oltre al 50% delle spese sanitarie, scolastiche, ricreative, nonché delle spese straordinarie. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso delle figlie e collocazione prevalente presso la madre, che il padre potrà vedere e tenere con sé senza limitazione, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze delle minori e proponendo, in caso di disaccordo tra i genitori, una disciplina di visita e frequentazione padre figlie anche per le festività e per le vacanze estive, con obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo prescelto e presso il quale soggiornerà con le figlie, disporre la corresponsione da parte del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, della somma di € 100,00 mensili per ciascuna figlia, oltre Istat annuale e al 50 % delle spese straordinarie, assegnare alla madre l'assegno unico, stabilire che nessun mantenimento debba essere corrisposto all'altro coniuge, essendo gli stessi economicamente autosufficienti, disporre che per portare le figlie all'estero ciascun genitore dovrà avere il preventivo consenso dell'altro, mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione;
con vittoria di spese e competenze.
Si è costituita aderendo al ricorso depositato dal coniuge, ma rilevando CP_2 di non aver mai impedito al padre di vedere le figlie e che, nelle more, i coniugi sono addivenuti ad un accordo sulle condizioni riguardanti l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, nonché in ordine al mantenimento economico che il padre dovrà corrispondere alle stesse. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione aderendo alla domanda di parte ricorrente;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza dinanzi alla Presidente delegata, tenuta con modalità di collegamento remoto con applicativo Teams, sono comparse le parti dichiarando: di vivere in immobile in locazione con canone di € 350,00 mensili, di CP_1 svolgere l'attività lavorativa di magazziniere con reddito mensile netto di € 1.600-1.700 e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile di proprietà dei genitori con i quali convive, di CP_2 svolgere la professione di impiegata con reddito mensile netto di € 1.650 e di non avere proprietà immobiliari.
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di separazione, delle quali la Presidente delegata ha dato lettura e che le parti hanno confermato:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) le figlie minori, e , saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre e con impegno di quest'ultima di trovarsi un'abitazione confacente alle esigenze delle figlie, visto che attualmente la stessa viene ospitata dai genitori nella di loro abitazione sita in San Gemini Località Cimignano 165/P;
3) il padre potrà esercitare liberamente il diritto di visita alle minori, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con quelli scolastici e ludici delle figlie, previo accordo con la madre. In merito al contenuto minimo del diritto di visita, da applicare in caso di eventuale disaccordo, si stabilisce che il padre, comunque, potrà e dovrà tenere con sé le figlie almeno nei seguenti giorni:
• il lunedì, il padre prenderà alle ore 15,30 all'uscita di scuola e subito dopo e Per_1 Per_2 le riporterà alla madre dopo cena entro le ore 21,00;
• il mercoledì, il padre prenderà alle ore 15,30 all'uscita di scuola e subito dopo Per_1 Per_2
e le bambine pernotteranno presso la casa del padre. Il giovedì mattina il padre accompagnerà a scuola e porterà dalla madre;
Per_1 Per_2
• il venerdì, a settimane alterne, quando le figlie non staranno con il padre nel fine settimana, le prenderà e riporterà nei medesimi orari del lunedì;
• il padre, inoltre, terrà con sé le figlie due week-end alternati al mese, dalla mattina del sabato dalle ore 9.30 (qualora frequenti la scuola anche il sabato mattina la stessa Per_1 verrà presa all'uscita di scuola), sino alle ore 20.00 della domenica sera;
• durante le vacanze estive, il padre potrà avere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre, entro il mese di maggio;
• il padre, inoltre, potrà tenere con sé le figlie durante il periodo natalizio, ad anni alterni, la sera della Vigilia, con il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno con il Capodanno, la sera del 5 gennaio con l'Epifania;
• per le vacanze pasquali, il padre potrà tenere con sé le figlie, ad anni alterni, due giorni, il giorno di Pasqua, con il Lunedì dell'Angelo;
• le figlie trascorreranno le ulteriori festività del 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I° Novembre, 8 Dicembre, in modo alternato, con ciascun genitore, prevedendosi che se un anno trascorreranno con la madre il 25 aprile e con il padre il 1° maggio e così via, l'anno successivo verrà fatto il contrario;
4) Durante il periodo di vacanza con ciascun genitore, quest'ultimo si impegna a comunicare all'altro coniuge il luogo prescelto e la struttura ricettiva presso la quale soggiornerà con le figlie, nonché a mantenere contatti quotidiani tra le figlie e l'altro genitore, garantendo almeno una videochiamata giornaliera, salvo imprevisti dovuti a causa di forza maggiore;
5) I genitori dovranno garantire la loro presenza nel giorno dei compleanni delle figlie, avendo entrambi diritto a festeggiarle ed impegnandosi ad organizzare, per ciascuna figlia, laddove possibile, un festeggiamento congiunto;
6) Entrambi i coniugi dovranno incentivare il rapporto affettivo di sorellanza tra le figlie,
e , e la sorella maggiore , creando situazioni e momenti di incontro tra le Per_1 Per_2 Per_3 stesse in maniera continuativa;
7) Entrambi i coniugi dovranno impegnarsi affinché e frequentino abitualmente Per_1 Per_2 sia i nonni materni, che quelli paterni, riconoscendo agli stessi un valore importante, di supporto nell'educazione e nella crescita delle loro figlie;
8) il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo per il CP_1 CP_2 mantenimento delle figlie minori, e , la somma mensile di € 200,00 per ciascuna Per_1 Per_2 figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro i primi cinque giorni di ogni mese, da versare sul conto corrente della moglie, le cui coordinate saranno comunicate al sig. dalla sig.ra entro la data dell'udienza presidenziale. Il sig. CP_1 CP_2 CP_1
s'impegna, inoltre, a corrispondere alla sig.ra il mantenimento delle minori anche CP_2 per i mesi da Dicembre 2024 a Agosto 2025. Il sig. arà, altresì, tenuto al pagamento CP_1 del 50% delle spese straordinarie. Al fine dell'individuazione della tipologia di spesa tra ordinaria e straordinaria, nonché circa le modalità di rimborso di queste ultime, si farà riferimento al Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Terni del 27 giugno 2018. Il IG. acconsente, inoltre, a che l'assegno unico universale CP_1 venga percepito integralmente dalla IG.ra , impegnandosi, qualora fosse CP_2 necessario, a prestare il proprio assenso nella richiesta volta all'ottenimento di tale sostengo economico;
8 bis) i coniugi sono cointestatari di un finanziamento con la Findomestic Banca SpA di € 43.000,00 le cui rate vengono addebitate su un conto corrente cointestato che sarà chiuso solo all'estinzione del predetto finanziamento;
9) non è dovuto alcun mantenimento all'altro coniuge, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
10) per portare le figlie all'estero, ciascun genitore dovrà avere il preventivo consenso dell'altro, così da poter consentire la richiesta congiunta del rilascio dei relativi documenti necessari per l'espatrio delle figlie minori;
11) i coniugi dovranno impegnarsi, altresì, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di tutelare la figura genitoriale, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.”
I difensori hanno chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento delle conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.
La Presidente delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha adottato, quali provvedimenti provisori, le condizioni contenute nell'accordo. All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico in data 03.10.2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in SAN GEMINI (TR) in data 09.09.2017 alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SAN GEMINI (TR) (atto 23, parte II, Seria A, dell'anno 2017); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1060/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MARCO DE CP_1
PASCALIS, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
FILOMENA BALLETTA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.06.2025, ha chiesto la pronuncia della CP_1 separazione personale dalla coniuge, , esponendo di aver contratto CP_2 matrimonio il 09.09.2017 in San Gemini (TR) e che dall'unione sono nate le figlie: , Per_1 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] e deducendo, a Per_2 fondamento della domanda, che la relazione affettiva sarebbe terminata a causa di gravi incomprensioni, rilevando che a seguito di una discussione, avrebbe CP_2 abbondonato la casa familiare, portando con sé anche le figlie, scelta alla quale il ricorrente, onde evitare di traumatizzare le minori, non si è opposto, convinto di un allontanamento temporaneo. Il ricorrente ha esposto che la resistente da tale momento si sarebbe trasferita presso l'abitazione dei genitori e che dal 22.04.2025, improvvisamente e senza alcun motivo, avrebbe impedito al padre di stare con le figlie. Inoltre, il ricorrente ha esposto di svolgere l'attività lavorativa di responsabile di magazzino, logistica ed acquisti e di percepire una retribuzione netta mensile di circa € 1.700,00, mentre la resistente, dipendente della Findomestic Banca S.p.A., percepirebbe una retribuzione netta mensile di
€ 1.800,00 circa. Il ricorrente ha precisato di avere un'ulteriore figlia nata da precedente relazione per la quale verserebbe, quale contributo al mantenimento, la somma mensile di
€ 250,00, oltre al 50% delle spese sanitarie, scolastiche, ricreative, nonché delle spese straordinarie. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso delle figlie e collocazione prevalente presso la madre, che il padre potrà vedere e tenere con sé senza limitazione, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze delle minori e proponendo, in caso di disaccordo tra i genitori, una disciplina di visita e frequentazione padre figlie anche per le festività e per le vacanze estive, con obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo prescelto e presso il quale soggiornerà con le figlie, disporre la corresponsione da parte del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, della somma di € 100,00 mensili per ciascuna figlia, oltre Istat annuale e al 50 % delle spese straordinarie, assegnare alla madre l'assegno unico, stabilire che nessun mantenimento debba essere corrisposto all'altro coniuge, essendo gli stessi economicamente autosufficienti, disporre che per portare le figlie all'estero ciascun genitore dovrà avere il preventivo consenso dell'altro, mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione;
con vittoria di spese e competenze.
Si è costituita aderendo al ricorso depositato dal coniuge, ma rilevando CP_2 di non aver mai impedito al padre di vedere le figlie e che, nelle more, i coniugi sono addivenuti ad un accordo sulle condizioni riguardanti l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, nonché in ordine al mantenimento economico che il padre dovrà corrispondere alle stesse. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione aderendo alla domanda di parte ricorrente;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza dinanzi alla Presidente delegata, tenuta con modalità di collegamento remoto con applicativo Teams, sono comparse le parti dichiarando: di vivere in immobile in locazione con canone di € 350,00 mensili, di CP_1 svolgere l'attività lavorativa di magazziniere con reddito mensile netto di € 1.600-1.700 e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile di proprietà dei genitori con i quali convive, di CP_2 svolgere la professione di impiegata con reddito mensile netto di € 1.650 e di non avere proprietà immobiliari.
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di separazione, delle quali la Presidente delegata ha dato lettura e che le parti hanno confermato:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) le figlie minori, e , saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre e con impegno di quest'ultima di trovarsi un'abitazione confacente alle esigenze delle figlie, visto che attualmente la stessa viene ospitata dai genitori nella di loro abitazione sita in San Gemini Località Cimignano 165/P;
3) il padre potrà esercitare liberamente il diritto di visita alle minori, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con quelli scolastici e ludici delle figlie, previo accordo con la madre. In merito al contenuto minimo del diritto di visita, da applicare in caso di eventuale disaccordo, si stabilisce che il padre, comunque, potrà e dovrà tenere con sé le figlie almeno nei seguenti giorni:
• il lunedì, il padre prenderà alle ore 15,30 all'uscita di scuola e subito dopo e Per_1 Per_2 le riporterà alla madre dopo cena entro le ore 21,00;
• il mercoledì, il padre prenderà alle ore 15,30 all'uscita di scuola e subito dopo Per_1 Per_2
e le bambine pernotteranno presso la casa del padre. Il giovedì mattina il padre accompagnerà a scuola e porterà dalla madre;
Per_1 Per_2
• il venerdì, a settimane alterne, quando le figlie non staranno con il padre nel fine settimana, le prenderà e riporterà nei medesimi orari del lunedì;
• il padre, inoltre, terrà con sé le figlie due week-end alternati al mese, dalla mattina del sabato dalle ore 9.30 (qualora frequenti la scuola anche il sabato mattina la stessa Per_1 verrà presa all'uscita di scuola), sino alle ore 20.00 della domenica sera;
• durante le vacanze estive, il padre potrà avere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre, entro il mese di maggio;
• il padre, inoltre, potrà tenere con sé le figlie durante il periodo natalizio, ad anni alterni, la sera della Vigilia, con il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno con il Capodanno, la sera del 5 gennaio con l'Epifania;
• per le vacanze pasquali, il padre potrà tenere con sé le figlie, ad anni alterni, due giorni, il giorno di Pasqua, con il Lunedì dell'Angelo;
• le figlie trascorreranno le ulteriori festività del 25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I° Novembre, 8 Dicembre, in modo alternato, con ciascun genitore, prevedendosi che se un anno trascorreranno con la madre il 25 aprile e con il padre il 1° maggio e così via, l'anno successivo verrà fatto il contrario;
4) Durante il periodo di vacanza con ciascun genitore, quest'ultimo si impegna a comunicare all'altro coniuge il luogo prescelto e la struttura ricettiva presso la quale soggiornerà con le figlie, nonché a mantenere contatti quotidiani tra le figlie e l'altro genitore, garantendo almeno una videochiamata giornaliera, salvo imprevisti dovuti a causa di forza maggiore;
5) I genitori dovranno garantire la loro presenza nel giorno dei compleanni delle figlie, avendo entrambi diritto a festeggiarle ed impegnandosi ad organizzare, per ciascuna figlia, laddove possibile, un festeggiamento congiunto;
6) Entrambi i coniugi dovranno incentivare il rapporto affettivo di sorellanza tra le figlie,
e , e la sorella maggiore , creando situazioni e momenti di incontro tra le Per_1 Per_2 Per_3 stesse in maniera continuativa;
7) Entrambi i coniugi dovranno impegnarsi affinché e frequentino abitualmente Per_1 Per_2 sia i nonni materni, che quelli paterni, riconoscendo agli stessi un valore importante, di supporto nell'educazione e nella crescita delle loro figlie;
8) il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo per il CP_1 CP_2 mantenimento delle figlie minori, e , la somma mensile di € 200,00 per ciascuna Per_1 Per_2 figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro i primi cinque giorni di ogni mese, da versare sul conto corrente della moglie, le cui coordinate saranno comunicate al sig. dalla sig.ra entro la data dell'udienza presidenziale. Il sig. CP_1 CP_2 CP_1
s'impegna, inoltre, a corrispondere alla sig.ra il mantenimento delle minori anche CP_2 per i mesi da Dicembre 2024 a Agosto 2025. Il sig. arà, altresì, tenuto al pagamento CP_1 del 50% delle spese straordinarie. Al fine dell'individuazione della tipologia di spesa tra ordinaria e straordinaria, nonché circa le modalità di rimborso di queste ultime, si farà riferimento al Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Terni del 27 giugno 2018. Il IG. acconsente, inoltre, a che l'assegno unico universale CP_1 venga percepito integralmente dalla IG.ra , impegnandosi, qualora fosse CP_2 necessario, a prestare il proprio assenso nella richiesta volta all'ottenimento di tale sostengo economico;
8 bis) i coniugi sono cointestatari di un finanziamento con la Findomestic Banca SpA di € 43.000,00 le cui rate vengono addebitate su un conto corrente cointestato che sarà chiuso solo all'estinzione del predetto finanziamento;
9) non è dovuto alcun mantenimento all'altro coniuge, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
10) per portare le figlie all'estero, ciascun genitore dovrà avere il preventivo consenso dell'altro, così da poter consentire la richiesta congiunta del rilascio dei relativi documenti necessari per l'espatrio delle figlie minori;
11) i coniugi dovranno impegnarsi, altresì, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e serena comunicazione tra loro al fine di tutelare la figura genitoriale, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.”
I difensori hanno chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento delle conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.
La Presidente delegata ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha adottato, quali provvedimenti provisori, le condizioni contenute nell'accordo. All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico in data 03.10.2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in SAN GEMINI (TR) in data 09.09.2017 alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SAN GEMINI (TR) (atto 23, parte II, Seria A, dell'anno 2017); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti