Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 5907/2022, trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 13-6-2024 a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte tra le parti come da decreto del 16-5-2024 e vertente:
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marianna Rita De Cinque, con indirizzo P.E.C.:
, per procura in atti – appellante principale. Email_1
E nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Manuela Maccaroni, con domicilio P.E.C.:
, per procura in atti – appellata, appellante Email_2 incidentale.
E Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – Intervenuto. Fatto
e anno contratto matrimonio il 14-6-2008, dalla loro unione Parte_1 CP_1 Per_ era nata la figlia (23-5-2005); con decreto del 16-6-2016 il Tribunale ordinario di Roma omologava la separazione di detti coniugi alle seguenti condizioni: la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre alla quale è assegnata la casa coniugale sita in Roma, via del Tritone n. 197, con disciplina del diritto di frequentazione del padre;
questi corrisponderà a entro il 5 di ogni mese, la CP_1 somma di euro 2.000,00 mensili, di cui euro 500,00 per il mantenimento della moglie ed euro 1.500,00 per il mantenimento della figlia, con la rivalutazione secondo indici ISTAT, oltre il 100% delle spese straordinarie per la figlia, nonché la somma di euro 7.000,00 in favore di quale rimborso spese. Con ricorso del 17-4-2019 CP_1 Parte_1 instaurava il giudizio di divorzio e costituita che chiedeva un maggior CP_1 contributo per sé e per la figlia, il Presidente del Tribunale di Roma, con ordinanza del 16-
12-2019, faceva salvi i provvedimenti della separazione.
Con sentenza n. 5757/2022 depositata il 15-4-2022 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di n assegno Parte_1 divorzile in favore di i euro 500,00 mensili oltre la rivalutazione monetaria;
CP_1 Per_ confermava l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, riconoscendo al padre la facoltà di vederla e frequentarla liberamente;
confermava a carico di un contributo di euro 1.500,00 mensili per il Parte_1 mantenimento della figlia, con la rivalutazione annuale, nonché l'80% delle spese sanitarie, di studio, ricreative come da vigente protocollo del Tribunale;
confermava l'assegnazione della ex casa coniugale a ivi residente con la figlia;
compensava le spese CP_1 di lite. roponeva appello con ricorso depositato in data 7-11-2022 chiedendo, nel Parte_1 merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di revocare l'assegno divorzile in favore di dovendo ciascun coniuge provvedere autonomamente al proprio CP_1
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mantenimento e con conseguente condanna di alla restituzione di quanto CP_1 ricevuto a tale titolo, di ridurre alla minore somma di euro 800,00 mensili il contributo per il mantenimento della figlia e di ripartire al 50% tra i genitori le spese straordinarie per la figlia.
Si è costituita con comparsa depositata in data 19-10-2023, chiedendo di CP_1 rigettare l'appello principale e proponendo appello incidentale al fine di stabilire a carico di il maggiore assegno divorzile in proprio favore di euro 1.500,00 mensili ed Parte_1 il maggiore assegno di mantenimento per la figlia di euro 2.500,00 mensili, in entrambi i casi con la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, nonché l'intera misura del 100% delle spese straordinarie per la figlia.
Gli atti sono stati passati al P.G. per il parere nelle date 29-12-2023 e 22-5-2024; la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione alla udienza del 13-6-2024, tenutasi con modalità cartolari;
le parti hanno preventivamente depositato note scritte con cui hanno ribadito le rispettive conclusioni.
Diritto
Ha motivato il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata che le condizioni economiche delle parti erano state accertate con una c.t.u. contabile e risultava che di Parte_1 professione dottore commercialista, beneficiava di reddito netto mensile pari ad euro 8.000,00, peraltro a suo dire significativamente ridotto nell'ultimo quinquennio, a fronte di un minore reddito della moglie, che esercitava l'attività professionale di organizzatrice di eventi e manifestazioni, comunque di difficile quantificazione, inferiore ad euro 1.000,00 mensili;
poteva dunque secondo il Tribunale confermarsi la disciplina stabilita in sede di separazione, tuttavia dovendosi disporre una partecipazione della madre alle spese straordinarie per la figlia, fissata al 20% di queste, considerato che pagava Parte_1 integralmente le spese del mutuo della ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà, pari ad euro 2.200,00 mensili, ciò rappresentando una significativa modalità di mantenimento e sostegno per la figlia e per concludeva il Tribunale affermando che CP_1 Pt_1 era proprietario di due immobile siti a Roma, tra cui quello destinato ad abitazione
[...] dell'originario nucleo familiare, e numerose quote immobiliari, specie in località extra urbane, che producevano un reddito da locazione in suo favore di circa euro 2.400,00 mensili, mentre le sue disponibilità liquide, come ricostruite dal c.t.u., non erano significative, e sostanzialmente confermavano le condizioni già esistenti al momento della separazione.
Ritiene il Collegio che debbono essere rigettati entrambi gli appello, principale di Pt_1 ed incidentale di
[...] CP_1
Ha accertato la c.t.u. contabile eseguita in primo grado (consulente di ufficio dott. Per_2
28-6-2021, pagg. 18-19) che nel quinquiennio 2015-2019 “ha
[...] Parte_1 realizzato una media reddituale mensile di euro 5.738,00, ai quali si devono aggiungere euro 2.043,00 quali redditi mensili per locazioni attive”, avendo dovuto sopportare spese mensili, esattamente quantificate dal c.t.u. in euro 2.386,65 per il mutuo della casa di Roma, via del Tritone n. 197, ed euro 800,00 per la propria dimora (altri titoli di spesa non sono stati quantificati dal c.t.u. perché riportati soltanto genericamente, come per le imposte sugli immobili, le spese assicurative sugli immobili, le spese per l'auto di proprietà); e che
[...] nel triennio 2016-2018, esclusi gli assegni di mantenimento, “ha realizzato una CP_1 media reddituale mensile di euro 589,00”, sopportando spese mensili di euro 500,00 per la collaboratrice domestica, e dando atto che la stessa aveva dichiarato di CP_1 avere un contratto di consulenza di euro 6.000,00 l'anno. svolge l'attività di consulente tributario in qualità di associato dello studio di Parte_1 consulenza tributaria Trivoli & Associati di Roma, percepisce i canoni di locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, via di Capo Le case n. 18, di quota parte (11,11%) dei canoni di locazione dell'immobile sito in Roma, via Albalonga 9-11, della quota parte (33,33%) dei canoni di locazione estiva dell'immobile sito all'Isola d'Elba, Comune di
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Capoliveri, e percepisce i redditi della propria quota di partecipazione (22%) alla società
Clamar s.a.s. (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 6-10-2023; Parte_2 cfr. visura C.C.I.A.A. di Roma del 12-10-2023 della predetta società anche prodotto in giudizio da è socio accomandante per la quota di euro CP_1 Parte_1
16.500,00 della società, che è proprietaria di un immobile sito in Roma, via del Corso, adibito ad attività recettiva gestita dal fratello dell'appellante, pag. 10 appello . Pt_1 Con l'appello egli afferma (pagg. 6-7) che il suo reddito mensile da lavoro è pari alla somma di circa euro 6.300,00 (e non euro 8.000,00 come ritenuto dal Tribunale), il reddito da locazione di cui beneficia è in realtà pari alla minore somma mensile di euro 2.043,00 mentre la rata mensile del mutuo per l'immobile di Roma, via del Tritone n. 197, ammonta alla maggiore somma di euro 2.400,00, derivandone un reddito netto mensile di euro
5.943,00. Questo dato è realistico e va preso in considerazione, essendo maggiore di quello derivante dai documenti fiscali prodotti dall'appellante (dichiarazione persone fisiche 2021 per il periodo di imposta 2020; dichiarazione 2022 per il periodo di imposta 2021; dichiarazione 2023 per il periodo d'imposta 2022); da questi documenti risulta che nell'anno 2020 egli ha avuto redditi netti mensili pressoché pari ad euro 5.829,83; nell'anno 2021 ha avuto redditi netti mensili pressoché pari ad euro 6.018,91; nell'anno 2022 ha avuto redditi netti mensili pressoché pari ad euro 3.579,08, con una media, nell'arco di questo triennio, di euro 5.142,60 redditi netti mensili circa. che il Tribunale ha accertato che svolgeva l'attività professionale di CP_1 organizzatrice di eventi e manifestazioni, ha dichiarato, con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 10-10-2023, di essere disoccupata da dicembre 2022; ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2020 per il periodo di imposta 2019, del 2021 per il periodo di imposta 2020, del 2022 per il periodo di imposta 2021, del 2023 per il periodo di imposta 2022, da cui risulta ogni volta un reddito imponibile di euro 6.000,00 ma a titolo
(cfr. la intera dichiarazione 2021) di assegni del coniuge, oltre euro 697,00 quale reddito da regime forfettario con la dichiarazione 2020 (periodo di imposta 2019); euro 1.992,00 quale reddito per regime forfettario con la dichiarazione redditi 2021 (periodo di imposta 2020); euro 766,00 quale reddito per gestione separata da attività libero professionale con la dichiarazione 2022 (periodo di imposta 2021). Con la medesima dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 10-10-2023 ha dichiarato di avere percepito nel 2023 una unica fattura (del 28-3-2023) di euro 520,00. Può dunque ritenersi sostanzialmente confermato l'accertamento del c.t.u. di primo grado che aveva quantificato nel triennio 2016-2018 il reddito di esclusi gli assegni CP_1 di mantenimento, nella media mensile di euro 589,00, sia pure con una non esattamente quantificabile flessione, atteso che se pure con la dichiarazione sostitutiva ha dichiarato di essere disoccupata dal mese di dicembre 2022, ha comunque dichiarato con la medesima dichiarazione di avere percepito nello stesso anno 2023 il reddito professionale di euro
520,00 (non è precisato il periodo lavorativo cui si riferiva la fattura).
Sussiste certamente un divario reddituale a sfavore di che giustifica la CP_1 corresponsione da parte di di un assegno divorzile in suo favore, Parte_1 considerato anche - se pure per poco meno di un decennio di convivenza matrimoniale (il matrimonio è del 14-6-2008 e la separazione del 16-6-2016), cui però vanno sommati gli anni dalla nascita della figlia (25-3-2005) - che a necessariamente prestato CP_1 il suo apporto alla famiglia quantomeno nell'accudire e crescere la figlia, e considerate, pure, le sue condizioni di salute che necessitano di esami e controlli (ha prodotto in questo grado certificazione in data 12-10-2023 del dott. che attesta a suo Persona_3 carico “un tumore ad estensione molto limitata (stadio pT1b pN0) con elevati recettori ormonali” per il quale è stata sottoposta “a trattamento chirurgico di quadrantectomia QSI destro e BLS, in data 25 ottobre 2017” e poi “a radioterapia complementare ed a ormonoterapia adiuvante” e che “al momento la paziente è libera da malattia e svolge
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periodici controlli clinico - strumentali”); e giustifica altresì a carico di un Parte_1 assegno di mantenimento per la figlia, convivente con la madre e che non risulta economicamente autosufficiente.
Tenuto conto della capacità reddituale di come sopra accertata (euro Parte_1 5.943,00 mensili), si ritiene che le misure dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento per la figlia (rispettivamente di euro 500,00 mensili e di euro 1.500,00 mensili) siano sufficientemente sopportabili dal medesimo, e che non possono essere aumentate, tenuto conto che è interamente a carico di la rata mensile del Parte_1 mutuo, pari alla rilevante somma di euro 2.400,00, della casa sita in Roma, via del Tritone
n. 197, che è di sua esclusiva proprietà ma nella piena disponibilità di he vi CP_1 convive con la figlia. Si devono pertanto rigettare sia l'appello principale di che l'appello Parte_1 incidentale di si deve confermare la sentenza di primo grado. CP_1
Stante la reciproca soccombenza delle parti, si ravvisano giusti motivi per compensare anche le spese di appello. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, sia da parte dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 5757/22 CP_1 del 15-4-2022;
2. compensa tra le parti le spese di lite del processo di appello;
3. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del
2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, sia da parte di he da parte di dell'ulteriore importo, a titolo Parte_1 CP_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Roma 9-1-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
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