TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3260/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3260/2024
I
Oggi 25 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. D'AGOSTINO ANNAMARIA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3260/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell'avv. D'AGOSTINO ANNAMARIA ( ) VIALE Parte_1 C.F._2
REGINA MARGHERITA, 35 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA
MARGHERITA, 35 20122 MILANO presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da foglio di pc depositato telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificato l'avv.
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la sig.ra Parte_1 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare che l'Avv. ha espletato attività giudiziale in favore Parte_1
della sig.ra per quanto attiene il procedimento di divorzio nonché attività Controparte_1
stragiudiziale in favore della convenuta per quanto attiene la risoluzione del contratto di locazione e pagina 2 di 5 conseguentemente accertare e dichiarare che a fronte dell'attività difensiva espletata, l'Avv.
[...] ha maturato, ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014, competenze professionali pari ad € Pt_1
4.197,19 (oneri fiscali inclusi) e, per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in Controparte_1
favore attore della somma complessiva di € 4.197,19 (oneri fiscali inclusi), oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
accertare e dichiarare, infine, la mancata adesione della resistente all'invito alla procedura di mediazione e, per l'effetto condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'Avv. della Parte_1 somma di € 1.000,00, o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa. Oltre all'importo di € 58,00 per spese non imponibili. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari e distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Nella contumacia di parte convenuta, stante la natura documentale della causa, all'udienza odierna il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa e il giudice decide con sentenza, dandone lettura in udienza.
La domanda è fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
È documentale che l'odierna convenuta abbia rilasciato procura in favore dell'attore in data 8 settembre
2020 (doc.1), benché l'atto non contenga alcuna indicazione del numero/tipo di procedimento per il quale veniva conferito potere di lite è verosimile si trattasse del procedimento di divorzio in relazione al quale contestualmente alla sottoscrizione della procura la sig.ra aveva conferito all'avv. Pt_2
l'incarico di assisterla, atteso che sub doc. 2 è stata depositata la prima lettera inviata dal legale, Pt_1
odierno attore, al sig. , marito della convenuta, al fine di trovare un accordo in merito alla Pt_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio e perché in sentenza l'avv. è indicato quale Pt_1
difensore della sig.ra . CP_1
Delle complesse trattative allegate dall'attore con il legale del sig. non vi è traccia, ma è certo Pt_2
che esse siano pervenute alla redazione e deposito di un ricorso congiunto alle cui recepite condizioni il
Tribunale di Milano nel procedimento RG 43658/2020 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del 3.2.2021 n. 801/2021 (doc.3)
L' avv. stesso, nella mail del 28.12.2020 (doc. 5) alla cliente di trasmissione della nota pro Pt_1 forma, notiziandola della fissazione dell'udienza, dichiarava ritenere conclusa la propria assistenza alla parte a seguito della firma del ricorso congiunto né vi è traccia dello svolgimento di ulteriori attività connesse al mandato (nemmeno del deposito di documentazione o note di trattazione scritta cui si accenna nella successiva mail dell'11 gennaio 2021 doc. 6).
Per quanto attiene la vertenza relativa alla risoluzione del contratto di locazione, l'unica attività svolta nell'interesse della convenuta risulta la redazione della minuta di una lettera poi inoltrata dalla pagina 3 di 5 al locatore/sig. Minaudo in merito alla risoluzione del contratto ed al pagamento Parte_3
dei canoni scaduti (doc.4).
In data 17.5.2021 a mezzo mail parte convenuta pur riconoscendo di essere stata seguita dall'avv.
e di aver trovato nello stesso “un vero appoggio” comunicava di non dovere/volere Pt_1
corrispondere nulla al proprio legale ritenendo che lo stesso si fosse originariamente impegnato pro bono (doc.8).
Tuttavia, non costituendosi in giudizio, parte convenuta non prova alcun accordo sulla gratuità dei compensi L'avv. ha dunque diritto al pagamento dei corrispettivi per l'attività professionale Pt_1
svolta, benché non nella misura di euro 3.308 oltre iva e cpa (4.197,00), di cui alla nota proforma del
23.12.2020 e di cui sollecitava il pagamento con raccomandata del 28.12.2021 (doc. 7).
In mancanza di accordo sui compensi, le competenze dell'avvocato devono essere liquidate facendo applicazione dei parametri ministeriali pro tempore vigenti, nella fattispecie allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, limitatamente per quelle attività provate in giudizio.
Nel caso in esame, come visto, per quanto attiene il procedimento divorzile, il patrocinio dell'avv. trova riscontro per le sole fasi di studio e introduttiva che devono essere liquidate ai valori Pt_1
minimi (euro 1.453,00), - non essendo stato prodotto in atti alcun elemento per stimare l'apporto reso alla redazione del ricorso congiunto che neppure è stato depositato in atti –; tale importo deve essere aumentato di iva, cpa e spese generali per un totale dovuto per il procedimento civile pari ad euro
2.120,00.
Deve poi riconoscersi un compenso anche per il, sia pur minimo, contributo professionale alla risoluzione stragiudiziale della controversia con il locatario (il cui valore è da ritenere pari al canone annuo contrattuale di 13.200), nella misura dell'1% che, al lordo di oneri e accessori è pari ad euro
192,60
All'attore è pertanto dovuto per l'attività professionale resa nell'interesse della convenuta un compenso complessivamente pari ad euro 2.312,60.
Alla somma dei compensi come sopra liquidati deve sommarsi il rimborso delle competenze e delle spese per la procedura, tra le quali ultime vanno ricompresi anche gli esborsi per l'esperimento la procedura di mediazione (verbale negativo doc. 9), con la riforma Cartabia divenuta condizione di procedibilità anche in materia di contratti d'opera intellettuale.
La sola mancata partecipazione al procedimento di mediazione non è sufficiente ad integrare i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. della convenuta che del tutto coerentemente è rimasta contumace anche nel presente procedimento pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo riconosciuto dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase di trattazione e decisionale, stante la semplificazione del rito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 2.312,60 per compensi professionali oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 183,00 per esborsi, euro 1.702,00 per compensi professionali oltre iva e cpa 15% spese forfettarie, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Milano, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3260/2024
I
Oggi 25 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. D'AGOSTINO ANNAMARIA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3260/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
e dell'avv. D'AGOSTINO ANNAMARIA ( ) VIALE Parte_1 C.F._2
REGINA MARGHERITA, 35 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA
MARGHERITA, 35 20122 MILANO presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da foglio di pc depositato telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificato l'avv.
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la sig.ra Parte_1 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare che l'Avv. ha espletato attività giudiziale in favore Parte_1
della sig.ra per quanto attiene il procedimento di divorzio nonché attività Controparte_1
stragiudiziale in favore della convenuta per quanto attiene la risoluzione del contratto di locazione e pagina 2 di 5 conseguentemente accertare e dichiarare che a fronte dell'attività difensiva espletata, l'Avv.
[...] ha maturato, ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014, competenze professionali pari ad € Pt_1
4.197,19 (oneri fiscali inclusi) e, per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in Controparte_1
favore attore della somma complessiva di € 4.197,19 (oneri fiscali inclusi), oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
accertare e dichiarare, infine, la mancata adesione della resistente all'invito alla procedura di mediazione e, per l'effetto condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'Avv. della Parte_1 somma di € 1.000,00, o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa. Oltre all'importo di € 58,00 per spese non imponibili. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari e distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Nella contumacia di parte convenuta, stante la natura documentale della causa, all'udienza odierna il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e ha discusso oralmente la causa e il giudice decide con sentenza, dandone lettura in udienza.
La domanda è fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
È documentale che l'odierna convenuta abbia rilasciato procura in favore dell'attore in data 8 settembre
2020 (doc.1), benché l'atto non contenga alcuna indicazione del numero/tipo di procedimento per il quale veniva conferito potere di lite è verosimile si trattasse del procedimento di divorzio in relazione al quale contestualmente alla sottoscrizione della procura la sig.ra aveva conferito all'avv. Pt_2
l'incarico di assisterla, atteso che sub doc. 2 è stata depositata la prima lettera inviata dal legale, Pt_1
odierno attore, al sig. , marito della convenuta, al fine di trovare un accordo in merito alla Pt_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio e perché in sentenza l'avv. è indicato quale Pt_1
difensore della sig.ra . CP_1
Delle complesse trattative allegate dall'attore con il legale del sig. non vi è traccia, ma è certo Pt_2
che esse siano pervenute alla redazione e deposito di un ricorso congiunto alle cui recepite condizioni il
Tribunale di Milano nel procedimento RG 43658/2020 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del 3.2.2021 n. 801/2021 (doc.3)
L' avv. stesso, nella mail del 28.12.2020 (doc. 5) alla cliente di trasmissione della nota pro Pt_1 forma, notiziandola della fissazione dell'udienza, dichiarava ritenere conclusa la propria assistenza alla parte a seguito della firma del ricorso congiunto né vi è traccia dello svolgimento di ulteriori attività connesse al mandato (nemmeno del deposito di documentazione o note di trattazione scritta cui si accenna nella successiva mail dell'11 gennaio 2021 doc. 6).
Per quanto attiene la vertenza relativa alla risoluzione del contratto di locazione, l'unica attività svolta nell'interesse della convenuta risulta la redazione della minuta di una lettera poi inoltrata dalla pagina 3 di 5 al locatore/sig. Minaudo in merito alla risoluzione del contratto ed al pagamento Parte_3
dei canoni scaduti (doc.4).
In data 17.5.2021 a mezzo mail parte convenuta pur riconoscendo di essere stata seguita dall'avv.
e di aver trovato nello stesso “un vero appoggio” comunicava di non dovere/volere Pt_1
corrispondere nulla al proprio legale ritenendo che lo stesso si fosse originariamente impegnato pro bono (doc.8).
Tuttavia, non costituendosi in giudizio, parte convenuta non prova alcun accordo sulla gratuità dei compensi L'avv. ha dunque diritto al pagamento dei corrispettivi per l'attività professionale Pt_1
svolta, benché non nella misura di euro 3.308 oltre iva e cpa (4.197,00), di cui alla nota proforma del
23.12.2020 e di cui sollecitava il pagamento con raccomandata del 28.12.2021 (doc. 7).
In mancanza di accordo sui compensi, le competenze dell'avvocato devono essere liquidate facendo applicazione dei parametri ministeriali pro tempore vigenti, nella fattispecie allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, limitatamente per quelle attività provate in giudizio.
Nel caso in esame, come visto, per quanto attiene il procedimento divorzile, il patrocinio dell'avv. trova riscontro per le sole fasi di studio e introduttiva che devono essere liquidate ai valori Pt_1
minimi (euro 1.453,00), - non essendo stato prodotto in atti alcun elemento per stimare l'apporto reso alla redazione del ricorso congiunto che neppure è stato depositato in atti –; tale importo deve essere aumentato di iva, cpa e spese generali per un totale dovuto per il procedimento civile pari ad euro
2.120,00.
Deve poi riconoscersi un compenso anche per il, sia pur minimo, contributo professionale alla risoluzione stragiudiziale della controversia con il locatario (il cui valore è da ritenere pari al canone annuo contrattuale di 13.200), nella misura dell'1% che, al lordo di oneri e accessori è pari ad euro
192,60
All'attore è pertanto dovuto per l'attività professionale resa nell'interesse della convenuta un compenso complessivamente pari ad euro 2.312,60.
Alla somma dei compensi come sopra liquidati deve sommarsi il rimborso delle competenze e delle spese per la procedura, tra le quali ultime vanno ricompresi anche gli esborsi per l'esperimento la procedura di mediazione (verbale negativo doc. 9), con la riforma Cartabia divenuta condizione di procedibilità anche in materia di contratti d'opera intellettuale.
La sola mancata partecipazione al procedimento di mediazione non è sufficiente ad integrare i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. della convenuta che del tutto coerentemente è rimasta contumace anche nel presente procedimento pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo riconosciuto dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase di trattazione e decisionale, stante la semplificazione del rito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 2.312,60 per compensi professionali oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 183,00 per esborsi, euro 1.702,00 per compensi professionali oltre iva e cpa 15% spese forfettarie, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Milano, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5