Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 22.4.25- tenuta in trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 179/22 R. G. sezione civile vertente
TRA
E rappresentati e difesi come in atti dall' avv. Parte_1 Parte_2
GIUSEPPE DE LUCA;
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli come in atti;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI n. 5585/2021, con la quale- previa riunione dei procedimenti 26148/2018 e n.26149/2018 -è stata rigettata l'opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione di pagamento notificate agli odierni appellanti dall' ai sensi dell'art. 18 Legge 24 novembre 1881 n.689. Controparte_1 Con singoli ricorsi poi riuniti: proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1 prot. N. 60894 emessa in data 28.07.2018 dall' notificata in data Controparte_1 01.09.2018 dell'importo di € 16.000,00= oltre spese, per la violazione di cui all'art.110 comma 9 lett. f-bis del R.D. 773/1931; proponeva opposizione, avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_2 prot. N. 60880 emessa in data 31.07.2018 da notificata in data Controparte_1 10.09.2018 dell'importo di € 8.000,00= oltre le spese per la violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett.f-bis del R.D. 773/1931. La prima deduceva, tra l'altro, di aver chiuso la partita IVA, l'altro di non essere gestore dell'internet point, “Sala giochi Internet Point”. Il primo giudice, affermata la correttezza della motivazione delle ordinanze ed esclusa la buona fede dei ricorrenti, ha rigettato i ricorsi riuniti ritenendo in fatto che fosse irrilevante la circostanza che avesse chiuso la partita IVA e che fosse comprovata la gestione di . Parte_1 Parte_2 Hanno proposto gravame gli appellanti deducendo che la sua mera presenza all'interno Parte_1 del locale non giustificasse l'attribuzione alla sua persona della titolarità e che, in ogni caso, la stessa era comprovata in capo ad altro soggetto;
entrambi poi hanno dedotto la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e la buona fede essendo indubbio che comunque gli apparecchi presenti nell'esercizio commerciale erano rispettosi della normativa di settore, non presentavano anomalie, era dotati di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Secondo quanto conoscibile e secondo quanto verificabile dalla documentazione, l'esercente era comunque munita di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, quali: a) Autorizzazione alla “somministrazione al pubblico di alimenti e
b) Tabella dei Giochi Proibiti vidimata dal OR . L'amministrazione costituitasi ha chiesto il rigetto del gravame evidenziando che nella specie era sanzionata la violazione dell' art 110 co. 9 lett f TULPS, avendo la GDF di Torre Annunziata, in un accesso ispettivo del 2.10.2013, rilevato il funzionamento abusivo senza la prescritta autorizzazione di complessivi 6 apparecchi da intrattenimento all' interno del Point cafè a Torre Annunziata dove insistevano due distinte società di proprietà degli appellanti.. La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa veniva infine assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. lette le note ritualmente depositate dalle parti è stata decisa come segue. L'appello non può essere accolto. Preliminarmente va detto che è del tutto generico ed affatto censorio il motivo di gravame attinente al vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione. Detto motivo prescinde totalmente da quanto affermato correttamente dal primo giudice. Ad ogni modo ogni doglianza in ordine alla motivazione è destituita di fondamento non solo perchè la motivazione è ampiamente sufficiente, tanto che le parti hanno potuto articolare ogni utile difesa;
ma anche perchè non è richiesta una motivazione analitica, ma basta una motivazione sintetica e comprensibile, come nella specie è ( sul punto si è ritenuto che ” Il procedimento delineato dalla l. n. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative non soggiace alla l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e dunque non trova applicazione l'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; pertanto l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente che la motivazione, seppure succinta, dia conto delle ragioni di fatto della decisione, desumibili anche "per relationem". Cfr.Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, n.16316; Corte appello Palermo sez. I, 26/01/2024, n.1911).
Nel merit ova detto che dal verbale della GDF del 2.10.2013 si evince senza dubbio che Parte_1
è titolare dell'esercizio ( sala giochi internet point di dove si svolgeva attività di Parte_1 scommessa senza autorizzazione e dove sono stati rinvenuti i 4 apparecchi ( oltre che le ricevute delle giocate e dei pagamenti). In loco vi era anche , padre di che ha dichiarato Per_1 Parte_1 di non sapere della mancanza delle prescritte autorizzazioni e di essere in loco a gestire le scommesse in quanto la figlia ( appunto) si era allontananta momentaneamente. Parte_1
Nella relazione di servizio della GDF allegata dall'amministrazione si evince anche che nel medesimo locale insistevano due attività, quella di appena detta e quella della ditta individuale di Parte_1
NA FR ( vedi relazione del 27.2.2014). Ebbene detti fatti sono stati ben ricostruiti dal primo giudice il quale ha sottolineato come il testo della norma violata prescindesse dalla stretta titolarità avendo contenuto molto ampio: “il comma 9 lett. f bis) dell'art. 110 TULP prevede, con una formu-lazione quanto mai ampia, autonome condotte illecite a carico di “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presen-te articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autoriz-zazioni, ove previste”.
Ebbene sulla chiara e condivisibile motivazione resa dal primo giudice non ci sono adeguate censure.
Nè gli appellanti possono far valere in questa sede la loro buona fede sul presupposto che fosse indubbio che comunque gli apparecchi presenti nell'esercizio commerciale erano rispettosi della normativa di settore, non presentavano anomalie, era dotati di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Secondo quanto conoscibile e secondo quanto verificabile dalla documentazione, l'esercente era comunque munita di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, quali: a) Autorizzazione alla
“somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”, rilasciate dal Comune di Torre Annunziata;
b) Tabella dei Giochi Proibiti vidimata dal OR . Come accertato, e neppure qui contestato, nel locale si esercitava attività di scommessa e comunqe gli appellant non avevavano e non hanno dato prova in questa sede di avere alcuna autorizzazione. Non si vede davvero quale sia la buona fede tutelabile. L'appello per i motivi esposti va rigettato. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida in euro
4000,00 oltre oneri se dovuti;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13,1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012. Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 22/04/2025 Il Consigliere est. Il Presidente