Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di riesame di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, rinnovata ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., il tribunale deve valutare se la nuova ordinanza, completamente autonoma rispetto a quella dichiarata inefficace, sia adeguatamente e specificatamente motivata in ordine alla sussistenza di "eccezionali esigenze cautelari", a nulla rilevando se essa si fondi, o meno, su elementi già sussistenti al momento di emissione della prima ordinanza ovvero sopravvenuti rispetto a quest'ultima. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie di quello per cui si procede).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2017, n. 16187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16187 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
16187-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 255/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI -- Presidente - REGISTRO GENERALE MARCO MARIA ALMA N.46979/2016 Rel. Consigliere - STEFANO FILIPPINI GIUSEPPE COSCIONI GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CR SA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 06/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI per il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. Giuseppe BELLO per l'accoglimento del ricorso;
Udit i difensor Avv.;difensor A RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6.7.2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava nei confronti, tra gli altri, di CR AL la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. capo 1) 74 commi 1,2,3,4,5, in relazione all'art. 80 comma 2 del DPR 309/1990; capi 6), 7), 8), 33), 35) e 36) 110, 81 cod.pen. e 73 del DPR 309/1990. 1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la presenza di esigenze cautelari.
1.2. Il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, con ordinanza del 19 agosto 2016, dichiarava la perdita di efficacia della misura a causa del vizio di notifica al difensore dell'avviso di udienza di riesame, cui conseguiva l'impossibilità di rispettare il termine di legge per l'adozione del provvedimento di competenza.
1.3. Con ordinanza in pari data (19.8.2016) il GIP del Tribunale di Catanzaro rinnovava l'applicazione, nei confronti del CR, della misura.
1.4. Avverso tale provvedimento proponeva nuova istanza di riesame l'indagato, contestando, in principalità, la ricorrenza delle eccezionali esigenze cautelari che, ai sensi dell'art. 309 comma 10 cod.proc.pen., legittimano la reiterazione di una misura divenuta inefficace e comunque la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la presenza di esigenze cautelari.
1.5. Il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, con ordinanza del 6.9.2016, rigettava l'istanza proposta, confermando il provvedimento impugnato.
2. Ricorreva per Cassazione l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge in relazione alla mancata ricorrenza delle eccezionali esigenze cautelari e vizio di motivazione al riguardo, difettando nel provvedimento reiterato alcuna esplicita argomentazione al riguardo;
infatti la norma in questione richiede la ricorrenza di un fatto nuovo, non la semplice imminenza del pericolo, come ritenuto nell'ordinanza impugnata che, con l'interpretazione accolta renderebbe possibile la reiterazione ad libitum di ordinanze cautelari in ipotesi di reati (come nella fattispecie) previsti dall'art. 51 comma 3 bis cod. proc.pen.; invece, nel caso di specie, 1 il pericolo di reiterazione specifico è escluso dall'avvenuto arresto dei presunti sodali e fornitori di droga.
2.2. violazione di legge in relazione al difetto di autonoma valutazione, da parte del GIP, della richiesta del PM relativa alla piazza di spaccio di Praia a RE.
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato associativo, dal momento che il Tribunale del riesame non ha rilevato la carenza, nell'ordinanza genetica, di valutazione critica ed argomentata degli elementi fattuali esposti, essendosi anzi limitato, a sua volta, a riproporre in maniera apodittica l'elencazione dei singoli elementi di prova.
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione delle eccezioni difensive attinenti l'esistenza dell'associazione e, in particolare, della sua articolazione in Praia a RE.
2.5. violazione di legge in relazione alla errata valutazione del ruolo di organizzatore per il ricorrente rispetto all'associazione in Praia a RE, confondendosi l'attività di organizzare una costituenda associazione con il minore ruolo di organizzatore di singoli approvvigionamenti di stupefacente;
né può sostenersi l'ascrivibilità al Sinicropi del ruolo di referente della cosca di RO, da cui si sostiene si sarebbe approvvigionato, in presenza di dimostrazione di acquisti da altri canali (i praiesi Matellicani e Bilotta).
2.6. vizio di motivazione in relazione ai profili di cui al motivo presedente, evidenziandosi contraddizioni negli elementi indiziari rispetto alla unicità della struttura di spaccio, alla sua gestione da parte del Sinicropi e al legame tra questi e la cosca di RO.
2.7. violazione di legge in relazione alla sussistenza ed autonoma valutazione della concretezza e attualità delle esigenze cautelari;
invero, pur in assenza di contestazione sulla gravità indiziaria rispetto ai fatti di spaccio, si è rilevato come il fatto più recente risalga all'agosto 2015 e che non si siano poi registrati ulteriori episodi sino al termine degli accertamenti (aprile 2016). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 1. È anzitutto necessario affrontare la questione preliminare relativa alla eccezionalità delle esigenze cautelari richieste per la reiterazione della 2 misura che ha perso efficacia ai sensi dell'art. 309 comma 10 cod.prec. pen.. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione sul punto richiamando il recente arresto giurisprudenziale di legittimità secondo cui le "eccezionali esigenze cautelari" che ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - consentono di procedere alla rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dovuta all'impossibilità del Tribunale di addivenire, per ragioni formali, ad una decisione nel merito sulla richiesta di riesame, si identificano nella "imminenza del pericolo", inteso come elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento probatorio) che si intende prevenire, ma altresì delle concrete occasioni per la commissione di tali condotte (Sez. 3, n. 28957 del 02/02/2016, Rv. 267472). Su tale presupposto si è quindi affermato che, emergendo dalle indagini il ruolo di vertice, in capo al Sinicropi, della associazione a fini di traffico di stupefacenti operante in Praia a RE (con i connessi contatti con fornitori e spacciatori, nonché coni referenti di RO e campani) nonché la piena operatività della cosca UT di RO (cfr. pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata), praticamente certa è l'eventualità che l'indagato, ove lasciato libero, proseguirebbe nell'attività in esame.
1.1. Ad avviso della difesa ricorrente tale opzione ermeneutica avrebbe la conseguenza di consentire la reiterazione all'infinito delle ordinanze cautelari nei casi, come quello in esame, nei quali si applica la presunzione relativa di adeguatezza del regime custodiale.
1.2. Ritiene il Collegio che l'assunto difensivo non possa essere condiviso. Invero, nel caso in esame, opera la regola secondo cui, in tutti i casi di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per motivi formali (come nelle ipotesi ex art. 302, cod. proc. pen. di mancato interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., o di mancata adozione della decisione sulla richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 comma decimo, ovvero di adozione del provvedimento da parte di giudice incompetente non seguito da altro provvedimento impositivo, nel termine di venti giorni, da parte del giudice competente, a norma dell'art. 27 c.p.p.) l'adozione di una nuova misura è legittima allorchè sia impossibile fronteggiare l'eccezionale pericolosità sociale con misure diverse dalla custodia in carcere;
infatti, tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, che deve superare la concretezza e 3 l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede;
tale valutazione risulta essere stata effettuata dal TDL, con una analitica esposizione delle ragioni sottostanti, e con un ragionamento logico giuridico che non ha tralasciato alcun passaggio essenziale rispetto alla valutazione richiesta dalla previsione codicistica. Va inoltre rammentato che talvolta la categoria delle "eccezionali esigenze cautelari" è prevista dal vigente codice di rito, per legittimare l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, in situazioni del tutto particolari ricollegabili a condizioni soggettive dell'indagato, ritenute di ostacolo all'applicazione dell'estrema misura privativa della libertà personale;
ai sensi del citato art. 309, comma 10, cod. proc.pen., viceversa, le eccezionali esigenze cautelari vengono in rilievo non già quale condizione per reiterare la sola misura cautelare della custodia in carcere, bensì per legittimare la rinnovazione di qualsiasi misura cautelare coercitiva, con l'evidente rischio di determinare una sostanziale area di immunità cautelare in favore di soggetti nei cui confronti la procedura del riesame non si sia potuta completare entro il termine previsto.
1.3. Ciò premesso, va rilevato che effettivamente il tenore del motivo di ricorso in esame sembra confondere i piani: le eccezionali esigenze cautelari richieste per l'emissione di una nuova ordinanza cautelare non vanno equivocate con la necessità di un quid pluris rispetto alla situazione precedente né con la necessità di elementi nuovi sopraggiunti. Deve considerarsi che il requisito delle eccezionali esigenze cautelari costituisce un rafforzamento degli indicatori del pericolo di reiterazione, il quale diviene elevata probabilità di ripetizione delle azioni delittuose. In altri termini, esse non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile se non con l'imposizione di una misura coercitiva. Ma, al contempo, tali esigenze sono comunque desumibili dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari: specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Quel che l'art. 309, comma 10, cod.proc.pen. richiede in modo indefettibile non è semplicemente la ricorrenza di queste esigenze di cautela non ordinarie, 4 ? ma anche la specifica e dettagliata indicazione delle stesse in motivazione. In tal senso, dunque, il Collegio condivide il recente arresto giurisprudenziale di questa Sezione, secondo cui, in tema di riesame di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, rinnovata ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., il tribunale deve valutare se la nuova ordinanza, completamente autonoma rispetto a quella dichiarata inefficace, sia adeguatamente e specificatamente motivata in ordine alla sussistenza di "eccezionali esigenze cautelari", a nulla rilevando se essa si fondi, o meno, su elementi già sussistenti al momento di emissione della prima ordinanza, ovvero sopravvenuti rispetto a quest'ultima (Sez. 2, n. 51098 del 04/11/2016, Rv. 268346).
1.4. Sul piano concreto, va detto che l'ordinanza oggetto del ricorso rispetta i parametri contenutistici di cui si è detto: infatti, in essa sono state adeguatamente specificate le eccezionali esigenze cautelari. Il provvedimento impugnato ha sottolineato che il quadro cautelare di per sé stesso presenta una rilevanza eccezionale ed ha proseguito nell'analisi delle esigenze di cautela non limitando affatto la valutazione al mero titolo di reato contestato, ma riportandosi al ruolo dell'indagato, al contesto in cui egli si inserisce e alla estrema pericolosità del contesto di criminalità organizzata.
2. Ciò posto, occorre ora trattare la questione relativa alla carenza di autonoma valutazione, da parte del GIP, delle richieste del PM e la successiva asserita carenza di censure al riguardo da parte del TDL.
2.1. Al proposito l'ordinanza impugnata, alle pagg. 6-8, afferma invece in maniera argomentata la sussistenza di tale requisito. Pertanto, il motivo di ricorso in parola risulta del tutto generico, dunque intrinsecamente inammissibile, posto che, a fronte della espressa affermazione sul punto da parte del Tribunale del Riesame (che giudica sussistente e adeguata la autonoma valutazione operata dal GIP), il ricorrente non evidenzia quali aspetti specifici, relativamente alla posizione del Sinicropi, non avrebbero trovato adeguata disamina e verifica. Invero, come noto, essendo preclusa nella presente sede l'analisi delle singole risultanze istruttorie, non può certo immaginarsi un sindacato esplorativo del Collegio sul punto.
3. Possono ora affrontarsi le ulteriori questioni sollevate, non senza prima chiarire i limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame in tema di libertà personale. Secondo l'orientamento condiviso dal Collegio, l'ordinamento non conferisce alla 5 Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad 6 R esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
4. Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificamente, nell'ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., sul quale essenzialmente si concentra il ricorso, rilevandosi come il fatto enunciato nella provvisoria imputazione (con particolare riferimento al reato associativo) emerge da una serie di elementi probatori analiticamente descritti nell'ordinanza genetica, alla quale fa legittimamente rinvio il TDL. Quanto agli episodi di spaccio, per i quali il ricorrente afferma essere intervenuta rinuncia alle contestazioni circa la ricorrenza dei gravi indizi di reità (cfr. pag. 17 del ricorso), il TDL offre comunque adeguata ricostruzione degli elementi a carico del prevenuto, riportando analiticamente, alle pagg. 8-23, tutti i pesanti elementi indicativi della rilevante attività di spaccio riconducibile al Sinicropi. Quanto al reato associativo, il Tribunale, alle pagg. 23 33 dell'ordinanza - impugnata, riporta tutti gli elementi indiziari a carico del Sinicropi dai quali si desume il suo ruolo direttivo ed organizzativo rispetto al gruppo di spacciatori da lui riforniti sulla piazza di Praia a RE, i contatti con la cosca UT, l'esistenza di una organizzazione da lui diretta che si occupa della soluzione di problemi comuni (debiti di spacciatori arrestati, spese legali, nuovi potenziali canali di approvvigionamento, ...). Dunque, ferma restando la considerazione che nella presente sede si discute di gravità indiziaria, nessun dubbio può ravvisarsi in merito alla adeguatezza della dimostrazione offerta sul punto dal TDL. Né possono avere rilevanza le questioni relative alla esistenza di altri possibili canali di approvvigionamento del mercato di droga praiese, posto che ciò non esclude l'esistenza e l'operatività della consorteria di cui si discute, ragione per la quale le ulteriori questioni al riguardo sollevate dal ricorrente possono ritenersi assorbite, risultando adeguatamente richiamata la gravità indiziaria rispetto al ruolo associativo ascritto.
5. Analogamente, in relazione alla attualità e concretezza delle esigenze 7 cautelari, questa Corte ha già affermato che il requisito in parola (introdotto nell'art. 274, lett. C, cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47) non deve generalmente intendersi come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946). Si ritiene, invero, che la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato vada esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965). Nella specie, oltre alla distanza temporale dai fatti del tutto trascurabile, va infatti rilevato che i reati per i quali è applicata la misura sono stati commessi nei medesimi contesti spaziali nei quali l'indagato vive e opera, in assenza di elementi concreti da cui desumere la rescissione del legame associativo. E' quindi agevole ribadire come particolarmente elevato appaia il rischio di recidiva, tanto che, come sopra evidenziato, nel caso di specie sono state correttamente ritenute sussistenti le eccezionali esigenze cautelari.
6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di € 1.500,00. 6.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, - delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia - della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
8 Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 1 febbraio 2017. esidente Il Consigliere estensore Пробни INPr Dr. Giovanni Diotallevi Dr. Stefano Filippini Elew DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 30. MAR. 2017' IL DICA CANCELLIERE Claudia Planelli O N E J 9