Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2026, n. 18825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18825 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da OM CH RAFFAELLO MAGI VINCENZO GALATI CARMINE RUSSO LD IN
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: KH RA nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 03/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18825/2026 Roma, li, 25/06/2026
Sent. n. sez. 2073/2026 CC - 13/05/2026 R.G.N. 6432/2026
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 3 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l'opposizione presentata dal condannato RA KH contro il decreto di espulsione, emesso dal magistrato di sorveglianza di Mantova il 4 dicembre 2025, ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'opposizione, in quanto ha rilevato che il ricorrente è privo di permesso di soggiorno, e che, quanto all'esame del radicamento del condannato nel territorio dello Stato ed alla verifica di un eventuale divieto di espulsione, il parente più prossimo che è presente in Italia è un cugino, ovvero un parente di quarto grado in linea collaterale, con cui comunque non è convivente, e che, inoltre, in un'istanza di misura alternativa il condannato aveva eletto domicilio presso una persona diversa (una casalinga di Roma), ciò ad ulteriore conferma dei limitati rapporti anche con l'unico parente residente nel territorio dello Stato.
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Firmato Da: OM CH Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Firmato Da: CARMINE RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 342436716b0de0c9
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale, perché il decreto di espulsione è stato notificato al difensore d'ufficio, anziché al difensore di fiducia che era stato nominato nella istanza di misura alternativa;
poiché la norma dell'art 16, comma 6, d. Igs n. 286 del 1998 prevede espressamente la possibilità che possa esservi un difensore di fiducia cui notificare il decreto, e poiché il decreto del magistrato di sorveglianza viene emesso de plano all'esito di una procedura attivata d'ufficio, in cui non è possibile depositare una nomina fiduciaria, ne consegue che necessariamente il difensore di fiducia di cui all'art. 16, comma 6, deve essere un difensore nominato in una precedente procedura. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per mancata considerazione del diritto alla vita familiare dell'espulso e del supremo interesse del minore;
tra i parenti della ricorrente, infatti, vi è il figlio del cugino, che è ancora minorenne in quanto nato il [...], per cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare non l'esistenza di uno specifico divieto di espulsione, ma comunque la possibilità di far avere all'interessato un permesso di soggiorno per motivi familiari che avrebbe consentito al nipote minorenne di mantenere i contatti con lo zio. Nel decreto manca, inoltre, una valutazione comparativa tra il radicamento in Italia dell'espellendo e la sua disponibilità di una rete sociale in altro paese.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Marco Patarnello, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Firmato Da: OM CH Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: CARMINE RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 342436716b0de0c9
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha già affrontato la questione processuale proposta e ritenuto che "nel procedimento di sorveglianza non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nella fase di cognizione, o in quella esecutiva, o in altra e diversa procedura che abbia già interessato il medesimo detenuto innanzi alla magistratura di sorveglianza. (Fattispecie relativa ad opposizione avverso decreto di espulsione dello straniero emesso a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, nella quale la Corte ha ritenuto che correttamente il provvedimento fosse stato notificato al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., pur avendo il detenuto già nominato il difensore di fiducia in precedenti procedimenti instaurati innanzi al magistrato di sorveglianza per la concessione di un permesso premio, di una misura alternativa e della liberazione anticipata" (Sez. 1, n.
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6765 del 10/12/2025, dep. 2026, Xheli, Rv. 289494-01) Nella sentenza Xheli era stato posto anche il tema dell'interpretazione, a tal fine, della previsione dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 che la difesa del ricorrente ripropone nell'odierno giudizio, e si è affermato che "né il fatto che la disciplina dettata dalla norma ora richiamata contempla la comunicazione del decreto al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, stabilendo che il difensore va individuato in quello di fiducia e prevedendo che, soltanto in mancanza dello stesso, sia nominato e, quindi, reso edotto il difensore di ufficio, contraddice la conclusione raggiunta dal Tribunale. È vero che l'iniziativa per l'emissione del decreto di espulsione è anzitutto officiosa, a seguito della segnalazione da parte della direzione dell'istituto di detenzione dell'evenienza in capo allo straniero delle condizioni di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. cit., ma è del pari assodato che non risulta affatto preclusa la corrispondente iniziativa del pubblico ministero o anche quella dello stesso straniero interessato, iniziativa, quest'ultima, non inconsueta nella prassi. Si giustifica, in ogni caso, l'aver contemplato da parte dell'indicata norma l'ordinaria possibilità che il detenuto straniero abbia nominato il difensore di fiducia, relativamente al procedimento finalizzato alla sua espulsione sostitutiva della pena detentiva non superiore a due anni, sin dalla fase propedeutica al provvedimento espulsivo poi adottato dal magistrato di sorveglianza, con conseguente necessità, per la valida instaurazione del contraddittorio, della destinazione a tale difensore di fiducia della comunicazione del decreto stesso. Queste considerazioni rendono ragione della previsione della comunicazione del provvedimento al difensore di fiducia, ove questi sia stato già nominato con riferimento al procedimento di espulsione". Il collegio intende dare continuità a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, che è conforme alla lettera della norma ed ai principi processuali. Inoltre, la diversa interpretazione della previsione del comma 6 dell'art. 16 sostenuta in ricorso esporrebbe il sistema processuale ad irrazionalità in quanto introdurrebbe un elemento di incertezza nella individuazione del difensore destinatario della notifica;
infatti, nel corso dell'espiazione le procedure che possono essere state aperte dal condannato, nominando un difensore di fiducia, dinanzi al Tribunale di sorveglianza, possono essere molteplici, non si risolvono soltanto in quella per la concessione della misura alternativa su cui si sofferma il ricorso (procedura che, peraltro, oltre a non essere l'unica e anche quella più lontana dall'espulsione, in quanto si verifica all'inizio dell'espiazione, e, quindi, in un momento che può astrattamente essere molto lontano da quello in cui viene attivato d'ufficio il procedimento per l'espulsione); è una possibilità meramente eventuale che il difensore di fiducia che assiste il condannato in tali procedure sia sempre lo stesso. In definitiva, la lettura della norma nel senso che propone il ricorso, obbligando il giudice a cercare di comprendere in quale subprocedura aperta davanti al Tribunale di sorveglianza andare a cercare il difensore cui notificare il decreto, renderebbe del tutto irrazionale il sistema processuale.
Il motivo è, pertanto, infondato.
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Firmato Da: OM CH Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: CARMINE RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 342436716b0de0c9
2. È infondato anche il secondo motivo.
In termini generali, l'espulsione dello straniero non appartenente all'Unione europea, identificato, irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena, anche residua, non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce una misura alternativa alla detenzione atipica, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, [...]; Sez. 1, n. 6814 del 09/07/2015, dep. 2016, [...]; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, dep. 29/12/2010, Turtulli, Rv. 249175-01). Come è già stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la legge persegue l'obiettivo, facendo in modo che fuoriescano dal circuito penitenziario, e siano subito rimpatriati, i condannati comunque non reintegrabili nella comunità nazionale, perché sprovvisti di titolo per rimanervi, già non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i quali non sussistano prevalenti esigenze di asilo, umanitarie ovvero di tutela della loro persona o delle loro relazioni familiari (Sez. 1, n. 9425 del 18/02/2019, [...], Rv. 274885-01; Sez. 1, n. 915 del 17/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278065-01, § 2 del Considerato in diritto). Queste ultime esigenze sono espresse dall'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, a tal fine espressamente richiamato dal comma 9 del precedente art. 16, le cui ipotesi preclusive all'espulsione hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere oggetto di applicazione analogica (Sez. 1, n. 10846 del 19/12/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278892- 01 Sez. 1, n. 48684 del 29/09/2015, [...], Rv. 265387-01; in senso difforme Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, [...], Rv. 268038-01, che al coniugio ha parificato la convivenza more uxorio Il ricorso deduce che, pur non esistendo nel caso in esame una specifica preclusione all'espulsione, il condannato doveva essere ritenuto non espellibile per l'esistenza di forti legami affettivi e sociali con il territorio nazionale, in quanto zio di un minorenne (figlio di un cugino, e, quindi, parente di quinto grado, nato nel 2008) residente nel territorio dello Stato;
l'ingerenza dello Stato nella sua vita familiare sarebbe, in questo contesto, non proporzionata.
L'argomento è infondato.
Si è detto che nella situazione del condannato non esiste uno specifico legame familiare ostativo alla espulsione. È vero che la norma dell'art. 19 che prevede le preclusioni all'espulsione deve essere interpretata alla luce dell'art. 8 della C.E.D.U., che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare di ogni persona, e della giurisprudenza convenzionale applicativa di tale disposizione, che ha ritenuto che i legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cui essi vivono costituiscano parte del concetto di vita privata in questione, che possono rendere
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l'espulsione un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto (AS e altri c. Austria, Grande Camera, 23 giugno 2008, 1638/03) che deve trovare una adeguata giustificazione nel provvedimento che dispone l'espulsione. Però, il provvedimento impugnato contiene una giustificazione non illogica su questo punto, perché prende in considerazione tutta la situazione personale dell'interessato, evidenzia che lo stesso non convive con alcun cittadino italiano, ha come parente più prossimo in Italia un cugino di quarto grado (il cui figlio è il minorenne su cui si sofferma il ricorso), talché la prevalenza delle esigenze di deflazione carceraria alla base della norma sull'ingerenza dell'espulsione nella vita familiare del condannato non è stata, pertanto, motivata in modo manifestamente illogico, e l'ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte.
3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/05/2026
Il Consigliere estensore CARMINE RUSSO
Il Presidente OM CH
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