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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. LV La LL, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n.2389/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), Email_1 Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Locri, via Oliverio n. 4, presso lo studio dell'avv.to Domenico
ORLANDO che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, pec:
Email_2
- Ricorrente -
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Locri, via Matteotti n. 48, con gli avv.ti Dario Cosimo ADORNATO e
Massimo AUTIERI, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023, al rogito del Dott. in Roma, rep. 37590, pec: t;
Persona_1 Email_3
- Convenuto -
OGGETTO: pensione di reversibilità in qualità di figlio inabile
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06 luglio 2023, ha esposto di Parte_2 aver presentato in data 21.09.2022 la domanda al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell' della pensione di reversibilità; che la prestazione richiesta è riferibile alla CP_1 pensione n. 13510828 percepita dalla madre, con la quale conviveva, deceduta in data
14.9.2022; che egli sin dal 19.07.2019 è stato dichiarato, con decreto di omologa, soggetto
Pag. 1 a 9 inabile al 100%; che è stato sottoposto a visita amministrativa a seguito della quale l'Istituto lo ha riconosciuto non inabile alla data della morte della madre, come da comunicazione pervenutagli in data 27.10.2022; che avverso tale accertamento ha promosso opposizione senza ottenere alcun riscontro. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare
e conseguentemente dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente a percepire “la pensione di reversibilità” come previsto dalla legge, dalla data della domanda amministrativa;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al CP_1 ricorrente il relativo beneficio, oltre ai ratei maturati dalla 3) data di presentazione della domanda amministrativa e interessi legali come per legge;
4) condannare l' in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, Iva, Cap, come per legge e rimb. Forf. ex art. 15 legge prof.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'
[...]
, che ha dedotto che la madre del ricorrente era titolare di pensione Controparte_2
di vecchiaia cat. VO n. 13510828 con decorrenza dal 4/1998, nonché di pensione di reversibilità SO 20043099 con decorrenza 5/1991; che sui predetti trattamenti pensionistici il ricorrente non era indicato quale familiare inabile e che lo stesso è titolare di pensione di invalidità civile n. 07113847 con decorrenza da febbraio 2017; che è stato assicurato con la gestione commercianti ed iscritto al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo per i periodi indicati nell'estratto contributivo;
che non sussistono in capo allo stesso i requisiti sanitari previsti dall'art. 22 comma 1 della l. n. 903/1965. Ha, pertanto chiesto:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - nel merito: respingere integralmente il ricorso presentato da , perché Parte_2 infondato in fatto e in diritto e tutte le domande dal medesimo promosse;
- per l'effetto: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”.
La causa è stata istruita sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti, non avendo questo giudicante ritenuto opportuno disporre CTU sulla persona del ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 a 9 La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato/assicurato deceduto.
Il diritto alla percezione della pensione di reversibilità è disciplinato dall'art. 13 L. 4 aprile 1952, n. 218, così come sostituito dall'art. 22 L. 21 luglio 1965, n. 903, che statuisce:
"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a ) e b ), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni
e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18 anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età”.
L'articolo n. 39 D.P.R. n. 818 del 1957 a sua volta ha statuito: "Ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 1 della L. 9 agosto 1954,
n. 657, e dell'art. 1 della L. 4 agosto 1955, n. 692, si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro".
Ciò chiarito, va altresì rilevato che l.n. 335/199 si limita ad indicare il quantum da riconoscere, ed a tal fine l'art. 1 al comma 41 così dispone: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti
Pag. 3 a 9 aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F . Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Sul punto, giova, tuttavia, evidenziare che la l. n. 222 del 1984, all'art. 8, rubricato definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali, ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (ex art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e cioè quelle di cui alla L. 9 agosto 1954, n. 657, concernenti i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari, e quelle di cui alla L. 4 agosto 1955, n. 692 riguardanti l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ed ai loro familiari. La stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari, ai sensi dello stesso art. 8 L. n. 222 del 1984, comma 2, che ha sostituito il
T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c.
Secondo l'art. 8 sopra menzionato, in particolare, si considerano inabili le persone che,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, art. 39, che considerava, appunto, inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro".
Più precisamente, non era richiesta la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, delle condizioni soggettive della persona colpita dall'infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali, di dedicarsi ad
Pag. 4 a 9 un'attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita.
In definitiva, si trattava di stabilire, non solo se il soggetto avesse una generica capacità lavorativa, ma se potesse utilizzare "proficuamente" la residua efficienza psico-fisica, e, quindi, se conservasse una pur minima capacità di guadagno. Ne conseguiva che il giudizio sull'inabilità non potesse esaurirsi con l'accertamento medico, ma dovesse risultare da una valutazione più complessa, mediante la quale il dato sanitario si collocava nel quadro delle circostanze socio-economiche e personali.
La l. n. 222 del 1984, art. 8, viceversa, ha attribuito rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue (Cfr. Cass. n. 9946 del 8 maggio 2014; Cass. n. 9970 del 29 aprile 2009;
Cass. n. 16955 del 26 agosto 2004 e Cass. civ., sez. VI, 11.05.2015 n. 9500).
Pertanto, in caso di morte del titolare di pensione di invalidità, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli ultradiciottenni superstiti spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.
L'inabilità al lavoro rappresenta, pertanto, un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice (Cfr. Cass. 1367/98 e Cass. 2204/81).
É stato, altresì, precisato che il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (v. Cass. 15440/2004).
Pag. 5 a 9 Ciò premesso si evidenzia che, ai fini del riconoscimento del diritto ad ottenere la pensione di reversibilità, devono sussistere precisi requisiti socioeconomici, ed ovvero inabilità al 100% con conseguente impossibilità di svolgere attività lavorativa ex art. 8 l. n.
222/1984 e vivenza a carico del pensionato deceduto, il quale, quando era in vita, provvedeva in via continuativa ed in misura prevalente al mantenimento del figlio dichiarato inabile.
In particolare, il contributo economico continuativo in favore del familiare, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 218/1952, per come sostituito dall'art. 22 della l. n. 903/1965 per effetto del rinvio al R.d.l. n. 636/1939, non deve necessariamente essere esclusivo e totale, ma concorrente in misura rilevante, decisiva e comunque prevalente (Cass. Sent. n. 15440/2004,
Cass. Sent. n. 14346/2016).
Inoltre, secondo quanto affermato (cfr. Cass. n. 2630 del 2008), la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: "Agli effetti dell'art.
85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto".
Ebbene, la disposizione indica i due presupposti necessari (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) "come due facce dello stesso fenomeno" (cfr., in tal senso, Cass. n. 18520 del 2006).
Rispetto a tale cornice, ritiene il giudicante che la parte ricorrente non ha provato la dedotta vivenza a carico.
Ed invero, tale requisito deve necessariamente essere ricostruito anche alla luce del rapporto di parentela sussistente. Ciò che infatti costituisce l'essenza della vivenza a carico è il contributo economico continuativo fornito dall'ascendente all'istante beneficiario. È, dunque, necessario che la relativa prova, ed il pertinente convincimento del giudice, tenga conto anche dei gradi di parentela e delle ordinarie convenzioni sociali e familiari.
Orbene, nel caso di specie, dalle allegazioni dell' convenuto, è emerso che il CP_2 ricorrente nel corso degli anni ha svolto attività lavorativa negli anni 2020, 2021 e 2022 (anno di decesso della madre), seppur per brevissimi periodi. L'attività lavorativa denunciata è stata annoverata nella categoria “artisti” con qualifica del lavoratore quale attore/figuranti speciali.
Pag. 6 a 9 Inoltre, la predetta circostanza non ricade nelle previsioni di cui all'art. 8 della l. n.
222/1984, ai sensi del quale “l'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata” non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Né parte ricorrente si è preoccupata di confutare le allegazioni di parte convenuta.
Constano agli atti unicamente modelli 730 relativi alle annualità fiscali dal 2019 al 2023 della di lui madre, tra l'altro prodotti oltre i termini di cui all'art. 414 c.p.c., dai quali emerge unicamente che egli è fiscalmente a carico della dichiarante.
Tuttavia, non ha prodotto certificazione reddituale alcuna riferibile alla sua posizione, limitandosi ad affermare che è titolare di pensione di inabilità civile, senza specificare, anche in considerazione dei redditi prodotti, in quale misura la madre avrebbe provveduto al suo mantenimento ed a quanto ammontassero i suoi redditi.
Resta dunque inesorabilmente precluso al Tribunale ogni vaglio di comparazione tra i redditi propri del ricorrente e l'apporto dell'ascendente. Sul punto è decisivo richiamare l'insegnamento giurisprudenziale per cui: "ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono peraltro anche dalla delibera dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 (...)" sicchè devono "considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (v. Cass. n. 14996 del 2007, richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019). In tal senso, si afferma che: “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né
Pag. 7 a 9 con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (cfr., Cass., Sez.
L, Sentenza n. 3678 del 14/02/2013).
Deve dunque concludersi che dal complesso probatorio in atti non emerge l'in sé della vivenza a carico, ed ovvero la dipendenza economica che avrebbe legato il de cuius al ricorrente.
Quanto poi al requisito sanitario, il ricorrente sostiene di essere stato già dichiarato inabile e allega alla domanda giudiziale consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
[...]
Per_2
Tuttavia, il concetto di inabilità che viene evidenziato è quello riferibile al beneficio assistenziale di cui è già titolare e che trova fondamento nell'art. 12 della l. n. 118/1971, mentre quello necessario ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari necessari per la pensione di reversibilità quale figlio inabile è rinvenibile nelle disposizioni di cui all'art. 8 della l. n. 222/1984, ed ovvero ad un concetto di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa, con conseguente inattuabilità di un possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue.
Ciò premesso, è del tutto evidente che ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore del figlio inabile è necessaria la congiunta sussistenza di due requisiti, ed ovvero il requisito della vivenza a carico del genitore defunto - che può essere desunto dalla convivenza, dallo stato di disoccupazione del figlio, dalla composizione del nucleo familiare e dalla circostanza che il genitore defunto fosse l'unico percettore di reddito, presumendosi che quest'ultimo provvedesse in via continuativa e prevalente al mantenimento del figlio inabile- e quello sanitario di cui all'art 8 della l. n. 222/1984.
Nel caso di specie, l'omesso assolvimento dell'onere della prova riguardo al requisito della vivenza a carico della madre, ha reso superflua la nomina di un consulente tecnico dell'ufficio finalizzata all'accertamento delle condizioni sanitarie del richiedente la prestazione.
Pag. 8 a 9 Pertanto, il ricorso è rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso proposto da;
Parte_2
2. - nulla per le spese.
Locri, 12 dicembre 2025
Il Giudice
LV La LL
Pag. 9 a 9