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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1339/2021 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Azione di risarcimento danni da circolazione stradale”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Corti Parte_1
-Attore- E
rappresentata e Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 Parte_3
Antonio Pugliese
-Convenuti-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 9.2.2021,
11.2.2021 e 22.02.2021, evocava in giudizio innanzi a Parte_1
pagina 1 di 11
e , la prima quale compagnia Parte_2 Parte_3
assicuratrice per la RCA del veicolo CITROEN C3 targato FC703FL,
[...]
quale conducente dello stesso e quale proprietaria, Pt_2 Parte_3
chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro in cui il era Parte_1
stato coinvolto.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 4
Settembre, alle ore 17:00 circa, era alla guida del Parte_1
motoveicolo di sua proprietà Yamaha MT 09SP targato EK99677 e stava percorrendo, tenendo regolarmente la destra ed a velocità moderata, la SR 302
Viale Palmiro Togliatti a Firenze con direzione Firenze centro quando, giunto all'altezza dell'intersezione ivi presente con semaforo proiettante luce verde, nell'atto di superare l'incrocio, subiva l'attraversamento della propria mezzeria di marcia da parte dell'autoveicolo Citroen C3 targato FC703FL condotto da
, di proprietà di ed assicurato con la Parte_2 Controparte_3 [...]
, che, proveniente dalla stessa SR 302 Via Faentina, Controparte_2
con direzione opposta rispetto a quella del motociclo, convergeva improvvisamente a sinistra con direzione Via Salviati omettendo di dare la precedenza e tagliando la strada al motoveicolo dell'attore che in quel momento stava concludendo il superamento dell'intersezione.
Aggiungeva che la manovra di svolta a sinistra effettuata dal veicolo condotto da aveva provocato la violenta collisione con il motoveicolo Parte_2
Yamaha condotto dall'attore che, per le gravi lesioni subite, era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Careggi di Firenze.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti.
Si costituiva la la quale Controparte_2
contestava sia l'an che il quantum della domanda attorea, eccepiva il concorso di pagina 2 di 11 colpa dell'attore nella misura dell'80% nella causazione del sinistro, deduceva di aver offerto in via stragiudiziale al che l'aveva rifiutata, la somma di Parte_1
€ 7.800 a titolo di danni non patrimoniali e spese mediche e la somma di €
1.730 a titolo di danni materiali e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Si costituivano con un'unica comparsa e Parte_2 Parte_3
i quali contestavano anch'essi sia l'an che il quantum della
[...]
domanda attorea della quale chiedevano il rigetto per essere il sinistro stradale occorso per fatto e colpa esclusivi di parte attrice.
Alla prima udienza dell'1 Giugno 2021 la Controparte_2
formulava offerta banco judicis, a tacitazione di ogni pretesa, della somma di
[...]
€ 7.800 a titolo di danni non patrimoniali e spese mediche e della somma di €
1.730 a titolo di danni materiali, offerta respinta e non accettata dall'attore.
Il precedente Giudice istruttore, ritenuta la necessità di statuire innanzitutto in punto an debatur, pronunciava sentenza non definitiva resa ex art. 281-sexies cpc in data 10 Marzo 2023 con la quale così disponeva: «a) dichiara che alla causazione del sinistro occorso in data 4.9.2019 ha concorso il convenuto nella misura del Parte_2
20% e che debbano risponderne, in solido, tutte le parti convenute nella medesima misura: b) ai fini dell'accertamento dei danni subiti dall'attore e della determinazione del quantum debeatur, dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da coeva e separata ordinanza;
c) differisce all'esito la regolamentazione della spese di lite».
Rimessa la causa sul ruolo, venivano espletata le CTU medico legale ed estimativa dei danni riportati dal motoveicolo di proprietà dell'attore.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita solo parziale accoglimento.
Ed invero, come già accennato nella parte espositiva, il precedente istruttore ha emesso sentenza non definitiva- sì che per il compiuto svolgimento dei fatti per cui è causa e del giudizio di responsabilità in ordine alla verificazione dell'evento, si rimanda per perfectam relationem al predetto provvedimento decisorio- con la quale a parte attrice è stata riconosciuta una responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro nella misura dell'80%, così che la liquidazione dei danni da essa subìti sarà proporzionalmente diminuita in pari misura ex art. 1227 comma I cc.
In questa sede si tratta, di conseguenza, di procedere esclusivamente alla liquidazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali.
Relativamente al danno non patrimoniale il CTU medico legale nominato,
Prof. Dr. a seguito di percorso di analisi e di verifica razionale, Persona_1
ben motivato ed immune da vizi logici, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
«è accertato che il Sig. a seguito del riferito incidente stradale del Parte_1
04.09.2019 ha riportato un politrauma con “Trauma cranico commotivo, frattura della testa del perone e frattura della base di F2 II° dito piede sx, fic del volto e della gamba sinistra suturate”. Tali lesioni risultano compatibili con il nesso di causalità con l'evento dichiarato da parte attrice (incidente stradale del 04.09.2019). Per la temporanea si riconoscono complessivamente 113 giorni suddivisibili in : ITA per 33 gg ITP al 75% per
20 gg ITP al 50% per 30 gg ITP la 25% per 30 gg Non sono ravvisabili lesioni da imputare solo od anche a condotta imprudente della parte stessa. Permangono postumi permanenti come da esame obiettivo sopra riportato valutabili attualmente nella misura dell'8% (otto per cento) da considerare quale danno biologico. Attualmente lo stato clinico del periziando risulta stabilizzato. … Non risulta essersi concretizzato un rischio di sopramortalità Spese sanitarie agli atti …totali pari a 1.506,18 euro da ritenersi congrue.
Oltre tali spese non si renderanno in futuro necessarie altre spese per il sinistro de quo».
pagina 4 di 11 Si evidenzia come i risultati cui è pervenuto il Tecnico d'Ufficio siano emersi a seguito della visita clinico anamnestica diretta sulla persona dell'attore effettuata in data 27 Aprile 2023 alla presenza del consulente della convenuta in collegamento da remoto mentre non Controparte_2
erano presenti né il CT di parte attrice- perché non nominato- né gli avvocati delle parti.
Alle predette conclusioni il CT della convenuta Controparte_2
non faceva pervenire osservazioni.
[...]
La difesa dell'attore, invece, avanzava- formalizzandole anche in via telematica con atto depositato il 14 Luglio 2023- aspre critiche all'operato del CTU, evidenziando che il dott. nella relazione medico-legale eseguita Persona_2
nella fase stragiudiziale, a distanza di meno di sei mesi dall'evento, aveva riconosciuto postumi invalidanti permanenti nella misura del 16% ed una I.T. complessivi 135 giorni di cui 33 di I.T.A., I.T.P. 25 giorni al 75%, 30 giorni al
50% e 47 giorni al 25%
Inoltre, proseguiva il difensore di parte attrice, lo stesso fiduciario della
[...]
, dott. aveva stimato i postumi invalidanti CP_2 Persona_3
permanenti nella misura del 12%, sì che il CTU avrebbe dovuto ben motivare il percorso logico per cui aveva stimato una invalidità permanente nella misura dell'8% e aveva ridotto i gironi di inabilità temporanea.
A tale obbligo motivazionale, concludeva il difensore di parte attrice, il CTU si era sottratto.
In realtà, e contrariamente da quanto sostenuto con le predette osservazioni critiche, il CTU ha preso posizione nel corpo del proprio elaborato tecnico sulle predette censure, in risposta alle quali ha argomentato come le sue valutazioni si discostassero apprezzabilmente da quelle del consulente di parte attorea- che aveva sottoposto il a visita medica in data molto vicina al Parte_1
trauma- evidenziando che l'obiettività riscontrata in sede operazioni peritali, con visita del in data 27 Aprile 2023, a distanza di oltre tre anni e Parte_1
pagina 5 di 11 mezzo dal trauma, deponeva certamente nel senso di un apprezzabile miglioramento dell'obiettività clinica che incideva sulla percentuale dei postumi, riducendoli nella misura del 8% siccome da egli quantificata.
Anche la riduzione del periodo di inabilità temporanea parziale (e considerato che coincidono le valutazioni del consulente di parte attorea con quelle del
CTU a proposito di invalidità temporanea totale che entrambi indicano in 33 giorni e di invalidità temporanea parziale al 50% che entrambi indicano in 30 giorni) di 5 giorni quanto all'invalidità temporanea parziale al 75% e di 17 giorni quanto all'invalidità temporanea parziale al 25% è stata giustificata dal
Tecnico d'Ufficio in considerazione del fatto che il prolungamento della malattia meta traumatica era stata certificata dal medico curante con riferimento alla sintomatologia dolorosa senza alcuna prescrizione terapeutica.
Ritiene il Tribunale che le risposte fornite dal CTU alle osservazioni di parte attorea siano pienamente attendibili, condivisibili e coerenti perché ancorate al dato anamnestico rilevato in sede di visita al periziando a distanza di oltre tre anni dall'evento traumatico nonché frutto della recensione e conseguente disamina di tutta la documentazione medica in atti.
Relativamente alla quantificazione del danno da inabilità sia temporanea che permanente, si farà applicazione dell'art. 139 del D.Lgs. 7 Settembre 2005 n.
209 (Codice delle Assicurazioni)-cui si ricorre nella fattispecie in esame trattandosi di lesioni di lieve entità derivanti da sinistro conseguente alla circolazione stradale- i cui importi sono stati aggiornati a decorrere dal mese di
Aprile 2024 dal DM 16 Luglio 2024, in vigore dal 9 Agosto 2024, che prevedono un importo giornaliero di € 55,24 per il danno biologico temporaneo per ogni giorno di inabilità assoluta.
Si ottengono, pertanto, i seguenti importi:
- 33 giorni di inabilità temporanea totale pari ad € 1.822,92;
- 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% pari ad € 828,60;
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad € 828,60; pagina 6 di 11 - 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% pari ad € 414,30.
Totale degli importi come sopra determinati pari ad € 3.894,42.
La CTU ha inoltre accertato postumi invalidanti di natura permanente nella misura dell'8% quale danno biologico- consistente in trauma cranico commotivo, frattura della testa del perone e frattura della base di F2 II° dito piede sx, fic del volto e della gamba sinistra suturate- non incidente sulle normali attività connesse alle relazioni sociali e alla vita quotidiana.
Il danno biologico permanente viene liquidato sempre in applicazione dell'art. 139 del D.Lgs. 7 Settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), i cui importi sono stati aggiornati a decorrere dal mese di Aprile 2024 dal DM 16
Luglio 2024 in vigore dal 9 Agosto 2024, che alla sua lettera a) prevede che «a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma
6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 803,79 euro indicano il punto base del danno permanente», importo, come detto, aggiornato e oggi pari ad € 947,30 per il primo punto di invalidità.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, anni 64, e della percentuale di invalidità(8%), si ottiene un importo di € 11.617,69 per danno biologico permanente, cui va aggiunto l'importo di € 5.170,19 quale danno morale liquidabile in via presuntiva.
Il totale complessivo del danno non patrimoniale ammonta, quindi, ad €
20.682,30.
Alla predetta somma vanno aggiunti gli importi relativi al danno patrimoniale di € 1.506,18 per spese sanitarie- cure fisioterapiche, consulenza medico legale di parte, farmaci- tutte documentate e ritenute congrue anche dal C.T.U., per un totale complessivo, quindi, di € 22.188,48. pagina 7 di 11 All'attore va pure riconosciuto il danno patrimoniale quantificato dal CTU- il cui elaborato deve ritenersi attendibile e condivisibile poiché redatto a seguito di percorso di analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, qin quantificato in complessivi € 8.347,30 compresivi del valore ante- sinistro del motoveicolo di proprietà dell'attore Yamaha MT 09SP targato
EK99677 la cui riparazione è risultata antieconomica per superare i suoi costi di gran lunga superiori quelli del valore del mezzo ante sinistro (€ 7.900,00), delle spese per soccorso stradale (€ 148,00), del valore degli indumenti (casco e guanti) danneggiati nel sinistro (€ 150,00), delle spese per demolizione ed immatricolazione di nuovo mezzo (€ 349,30) e detratto il valore del relitto (€
200,00).
Ne discende che il totale del risarcimento del danno(non patrimoniale e patrimoniale) ammonta a complessivi 30.535,78.
Tuttavia, in conseguenza della responsabilità concorsuale dell'attore Parte_1
detta somma dovrà essergli corrisposta ex art. 1227 comma I cc
[...]
diminuita secondo la percentuale di detta sua responsabilità individuata nell'80%, sì che il totale da risarcire a parte attrice ammonta a complessivi €
6.107,15.
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
Ora, la convenuta , dopo aver negato Controparte_2
stragiudizialmente la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore perché «…la responsabilità dell'evento non è imputabile al nostro assicurato» (cfr. comunicazione di negazione offerta del 2.10.2020 sub doc. 9 di parte attorea), all'esito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (perfezionatasi nei suoi confronti il 9.2.2021), con comunicazione del 10.02.2021 offriva la somma di € 7.800 «… a tacitazione del danno da Lei subito … comprensiva di €
1.050,00 a titolo di onorari” (doc. 15 di parte attorea); quindi, successivamente, con comunicazione del 19.2.2021 (doc. 18 di parte attorea) offriva all'attore pagina 8 di 11 l'ulteriore importo di € 1.730, a titolo di “DEF. VALORE COMM.LE
RELITTO AL . 250». CP_4
In sede di prima udienza dell'1 Giugno 2021 i medesimi importi di € 7.800 ed
€ 1.730 venivano offerti dalla convenuta Controparte_2
banco judicis a mezzo di due distinti assegni bancari “… a tacitazione di ogni pretesa”, offerta rifiutata dall'attore « … perché ricalca integralmente quella ricevuta dopo la notifica dell'atto di citazione” (cfr. verbale udienza).
Pertanto, successivamente alla notificazione dell'atto di citazione la
[...]
offriva a parte attrice il complessivo importo di € 9.530, comprensivo CP_2
di quanto spettante all'attore per danni patrimoniali e non patrimoniali, e di onorari per le spese legali.
Ne discende che la predetta somma si presentava totalmente satisfattoria di quanto spettante all'attore sia alla data della sua offerta stragiudiziale(successiva alla notificazione dell'atto introduttivo ma anteriore a quella dell'inizio del processo con la prima comparizione innanzi al giudice) sia all'atto della sua offerta banco judicis alla prima udienza dell'1 Giugno 2021, poiché al sarebbe spettato l'importo di € 6.107,15 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, nonché quello relativo alle spese sino ad allora maturate pari ad € 266 per esborsi ed € 2.474,67, comprensiva quest'ultima somma di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge(relativa alla fase di studio ed introduttiva del giudizio).
Conseguentemente, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento, in favore di parte attrice, dei predetti importi, oltre interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
Tenuto conto che la somma offerta stragiudizialmente era satisfattoria del credito risarcitorio del si ritiene che sussistono gravi ed eccezionali Parte_1
motivi per compensare tra le parti le spese processuali relative alla fase istruttoria e decisionale- ivi comprese quelle della espletate CTU-in pagina 9 di 11 considerazione dei diversi esiti cui erano giunti il medico che aveva sottoposto a visita il una invalidità permanente del 16%-il Controparte_5
fiduciario della che, invece, sempre stragudizialmente, aveva Controparte_2
individuato una invalidità permanente nella misura del 12%- ed, infine, il CTU che, come visto, ha quantificato tale invalidità nella misura dell'8%.
Poco comprensibile appare la pretesa dei convenuti e di Pt_2 Pt_3
essere 'manlevati' dalla ai sensi dell'art. 1917 co III cpc, in Controparte_2
quanto tale norma non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato, ferma restando la facoltà per la Compagnia di assicurazione-non rinvenibile comunque nel caso in questione- di rivalersi nei confronti dell'assicurato/danneggiante per quei danni per i quali non opera la copertura contrattuale.
La relativa richiesta va, pertanto, rigettata e le spese processuali compensate anche tenuto conto che la nulla ha richiesto a titolo di Controparte_2
rifusione ai convenuti in ordine a tale domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, condanna la Controparte_1
e in solido
[...] Parte_2 Parte_3
tra loro al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
6.107,15 a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento delle spese processuali maturate sino alla data di notifica dell'atto di citazione, 9.2.2021,
pagina 10 di 11 per complessivi € 266 per esborsi, ed € 2.474,67 per compenso, comprensivo di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
compensa tra tutte le parti le spese processuali relative alla fase istruttoria e decisoria e quelle delle espletate CTU.
Firenze, 15.I.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 11 di 11