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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4653/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4653/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Colzani del Foro di Monza, C.F. C.F._2 presso lo studio della quale è altresì elettivamente domiciliata in Giussano (Mb), Via Fiume n. 28, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Davola ( ) presso e nello studio della quale in Paderno Dugnano (MI), Via Don Minzoni C.F._4
n. 30/4 è elettivamente domiciliato giusta delega in calce alla memoria di costituzione dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax: 02.9104199 o all'indirizzo casella PEC: Email_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
Chiede la sentenza non definitiva di divorzio pagina 1 di 2
per Controparte_1
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 2215/21, passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
III. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 17.12.2011 in DE UG (trascritto al nr. 56 parte I del CP_1 registro atti di matrimonio di quel Comune); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di DE UG per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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