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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 22/01/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 901/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente generalizzata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento Ta.Ri –
N.2112401435094 dell'11.10.2024, notificato il 19 ottobre 2024, relativo agli anni 2018-2023, per l'importo complessivo di € 5.619,00, emesso da Roma Capitale-Dipartimento Risorse Economiche Direzione Entrate
Tributarie.
La ricorrente, che (come risulta dalla copia del contratto prodotta) conduce in locazione l'immobile al quale si riferiscono le imposte dal 1.1.2021, ha eccepito:
La prescrizione del diritto di Roma Capitale a riscuotere la tassa rifiuti per l'anno 2018, in quanto il termine di cinque anni, prorogato di 84 giorni per effetto della sospensione disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020,
è scaduto il 25 marzo 2024. L'avviso di accertamento notificato il 19 ottobre 2024 risulta pertanto tardivo e illegittimo.
La non debenza della tariffa rifiuti per gli anni 2019 e 2020, poiché il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, è stato stipulato solo in data 1 gennaio 2021 e registrato il 21 gennaio 2021.
Ha rilevato inoltre che l'immobile, benché locato per uso abitativo è in realtà adibito a studio professionale;
donde – a suo dire – la necessità di ricalcolare le imposte dovute.
Il ricorrente con memorie scritte ha fatto presente che nelle more del giudizio Roma Capitale ha disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato: ha annullato la pretesa impositiva per gli anni 2019, 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente si evince che in effetti il presupposto impositivo
(detenzione dell'immobile per contratto di locazione) sussiste soltanto per gli anni 2021, 2022, 2023.
Ma si evince anche che nelle more del giudizio Roma Capitale ha disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, relativamente agli anni anni 2019, 2020; donde la cessazione della materia del contendere sul punto.
Poiché non risulta provato il cambiamento di destinazione, non vi è necessità di ricalcolare le imposte.
L'esito del giudizio rende equa la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle imposte per gli anni 2018 e 2019; respinge il ricorso nel resto;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Roma 21.1.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435094 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente generalizzata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento Ta.Ri –
N.2112401435094 dell'11.10.2024, notificato il 19 ottobre 2024, relativo agli anni 2018-2023, per l'importo complessivo di € 5.619,00, emesso da Roma Capitale-Dipartimento Risorse Economiche Direzione Entrate
Tributarie.
La ricorrente, che (come risulta dalla copia del contratto prodotta) conduce in locazione l'immobile al quale si riferiscono le imposte dal 1.1.2021, ha eccepito:
La prescrizione del diritto di Roma Capitale a riscuotere la tassa rifiuti per l'anno 2018, in quanto il termine di cinque anni, prorogato di 84 giorni per effetto della sospensione disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020,
è scaduto il 25 marzo 2024. L'avviso di accertamento notificato il 19 ottobre 2024 risulta pertanto tardivo e illegittimo.
La non debenza della tariffa rifiuti per gli anni 2019 e 2020, poiché il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, è stato stipulato solo in data 1 gennaio 2021 e registrato il 21 gennaio 2021.
Ha rilevato inoltre che l'immobile, benché locato per uso abitativo è in realtà adibito a studio professionale;
donde – a suo dire – la necessità di ricalcolare le imposte dovute.
Il ricorrente con memorie scritte ha fatto presente che nelle more del giudizio Roma Capitale ha disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato: ha annullato la pretesa impositiva per gli anni 2019, 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente si evince che in effetti il presupposto impositivo
(detenzione dell'immobile per contratto di locazione) sussiste soltanto per gli anni 2021, 2022, 2023.
Ma si evince anche che nelle more del giudizio Roma Capitale ha disposto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, relativamente agli anni anni 2019, 2020; donde la cessazione della materia del contendere sul punto.
Poiché non risulta provato il cambiamento di destinazione, non vi è necessità di ricalcolare le imposte.
L'esito del giudizio rende equa la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle imposte per gli anni 2018 e 2019; respinge il ricorso nel resto;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Roma 21.1.2026 Il Giudice monocratico