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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/11/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 541 del RGAC dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GI Parte_1 C.F._1
RD presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via A. Volta n. 21 giusta procura in calce al ricorso
-Parte attorea -
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Pascuzzi Controparte_1 C.F._2
GI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Soveria Mannelli, Piazza dei Mille n. 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- convenuto -
Oggetto: Altri Istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 703 comma 4 c.p.c., depositato in data 14.07.2023, , ha Parte_1 chiesto all'adito Tribunale la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio al fine di essere reintegrato nel possesso del terreno sito in agro del Comune di Soveria Mannelli (CZ), identificato in Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 9, particella 230.
In particolare, il ricorrente ha premesso che con ricorso depositato in data 7/5/2020 ha adito l'intestato Tribunale deducendo di aver acquistato il terreno per cui è causa da , con Persona_1 scrittura privata sottoscritta in data 19/08/2014; che nell'atto di vendita il venditore aveva dichiarato che l'immobile era di sua esclusiva proprietà per averlo posseduto pacificamente, ininterrottamente da oltre venti anni, per quanto fosse catastalmente intestato pro-quota ad altri coeredi;
che dalla data di acquisto, ha avuto la disponibilità incondizionata del terreno, provvedendo a tenerlo pulito annualmente, salvaguardandolo dai rovi e roghi estivi;
che nel mese di febbraio 2020, CP_1
proprietario di un terreno confinante, avrebbe invaso il terreno di sua proprietà, per ararlo e
[...] tagliare i rami di alcune piante;
che tale condotta integrerebbe spoglio del proprio possesso. Il ricorrente ha altresì premesso che, costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 domanda, eccependo di aver posseduto la particella di terreno per cui è causa da oltre vent'anni e
1 negando, quindi, di aver posto in essere alcun atto di spoglio e/o molestia del possesso del ricorrente;
che con ordinanza depositata in data 17/10/2022 il ricorso è stato rigettato. Ha infine premesso di aver proposto reclamo avverso l'ordinanza cautelare, rigettato con provvedimento del 23.03.2023, comunicato in data 26.05.2023. Il ricorrente ha quindi chiesto la prosecuzione del giudizio di merito al fine di essere reintegrato nel possesso del terreno.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha argomentato variamente per l'infondatezza Controparte_1 della domanda, riproponendo le eccezioni e le difese svolte nella fase cautelare ed in sede di reclamo. In particolare, il resistente ha eccepito il difetto e comunque il difetto di prova del possesso del terreno da parte dell'odierno ricorrente, oltre che del dante causa, . Ha dedotto che il Persona_1 terreno per cui è causa sarebbe posseduto da esso resistente da più di venti anni, per averlo ereditato dal proprio genitore. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione di spoglio, poiché proposta oltre il termine annuale di decadenza, considerato che già nel mese di aprile 2018 il ricorrente era stato allontanato dal terreno, a seguito dell'intervento dei Carabinieri, richiesto da esso resistente, come evincibile dalla denuncia- querela dal medesimo presentata. Ha pertanto dedotto, anche alla luce delle emergenze istruttorie della fase cautelare, l'insussistenza dei presupposti per l'invocata tutela possessoria, sotto il profilo della mancata prova della sussistenza di un possesso giuridicamente tutelabile in capo al ricorrente, richiamando al riguardo le motivazioni dell'ordinanza del 17.10.2022 e dell'ordinanza collegiale del 26.05.2023.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 07.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte resistente, non risultando depositate note scritte nell'interesse del ricorrente, nonostante la regolarità delle comunicazioni, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. Come noto, il giudizio possessorio di cui agli artt. 703 e ss. c.p.c., come riformato dalle leggi n. 353/1990 e n. 80/2005, ha una struttura unitaria articolata in due fasi: la prima cautelare ed urgente (c.d. "fase interdittale") finalizzata all'emissione dei provvedimenti necessari a garantire il godimento del possesso o la cessazione delle turbative al medesimo;
la seconda improntata al rito ordinario (c.d. "fase di merito"), ma eventuale e facoltativa, poiché attivabile solo su istanza di parte (Cass. SS.UU. n. 1984/1998). Dispone, infatti, il quarto comma dell'art. 703 c.p.c., che ove "richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma".
Ciò posto, la domanda formulata dal ricorrente nel presente giudizio, che come evidenziato rappresenta la prosecuzione nel merito del giudizio possessorio, deve essere rigettata, non essendo provato il possesso del terreno per cui è causa da parte del ricorrente.
Occorre premettere che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale, in materia possessoria, l'esercizio del possesso va provato in concreto, non potendo l'esistenza o l'estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente ed essendo estranea alla materia possessoria ogni questione relativa alla legittimità del possesso ed alla sua rispondenza ad un valido titolo (a titolo esemplificativo: Cass. civ. nn.
2 1291/2012; 8075/2003; 1274/1999). Infatti, a differenza delle azioni petitorie che mirano direttamente ad accertare la titolarità del diritto, le azioni possessorie assicurano una tutela provvisoria, che prescinde dall'accertamento del diritto e si basano sul fatto stesso del possesso, anche se illegittimo, abusivo o di mala fede, purchè abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale sulla cosa e il potere di fatto non sia esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. n. 10470/1991).
Come noto, tipica azione possessoria è l'azione di reintegrazione o di spoglio, con cui il possessore o il detentore, che abbia subito uno spoglio violento (ossia avvenuto contro o senza la volontà effettiva o presunta del possessore: Cass. n. 1131/1993; Cass. n. 1101/1981; n. 5932/1978) o clandestino (ossia, commesso all'insaputa del possessore o del detentore, che ne venga a conoscenza in un momento successivo: Cass. n. 372/1982; n. 1036/1995), del possesso o della detenzione, chiede di esserne reintegrato.
Colui che agisce con l'azione di spoglio deve dimostrare i fatti materiali integranti la situazione di cui chiede il ripristino e, in particolare, deve provare di aver esercitato il possesso in epoca prossima allo spoglio (Cass. civ. nn. 24026/2004; 4908/1995) e, oltre alla relazione di fatto con la cosa, l'avvenuto spoglio, ossia la privazione totale o parziale del possesso o comunque la limitazione dell'esercizio di tale potere di fatto sulla cosa, violento o clandestino. Il ricorrente deve altresì fornire la prova dell'animus spoliandi, ossia che l'autore dello spoglio abbia compiuto volontariamente l'atto, con la consapevolezza di privare il possessore del godimento del bene, contro la sua volontà, espressa o presunta (Cass. 14417/2017).
Conseguentemente, ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione del possesso, il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo “ad colorandam possessionem” (Cass. 15.05.98, n. 4908). Del resto, nell'ambito di una azione di spoglio del possesso, il giudice non deve mai accertare la validità e l'efficacia dell'eventuale titolo nella disponibilità delle parti, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto (v. Cass. civ. n. 3627/2014).
Ciò posto, occorre altresì premettere che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento (a titolo esemplificativo, Cass. ord. n. 12089/2019).
Ebbene, come già rilevato nell'ordinanza cautelare e successivamente nell'ordinanza collegiale del 23.03.2023, all'esito della fase cautelare del giudizio e della sommaria istruttoria espletata è emerso un quadro probatorio caratterizzato da evidenti divergenze fra le dichiarazioni rese dagli informatori nelle loro deposizioni e dall'inidoneità della documentazione prodotta da parte ricorrente a dimostrare un possesso tutelabile. Non risulta dunque provato il requisito dell'esercizio del potere sul terreno conteso di parte ricorrente, necessario per la concessione della tutela possessoria.
Più precisamente, parte ricorrente assume di aver acquistato, con scrittura privata del 19.08.2014, la proprietà del terreno identificato in Catasto Terreni del Comune di Soveria Mannelli (CZ) al foglio di
3 mappa 9, particella 230 da , titolare per la quota di 1/5 del terreno medesimo e di Persona_1 averne avuto il possesso incondizionato da tale data, provvedendo a tenerlo pulito annualmente.
Dunque, secondo la prospettazione del ricorrente, il possesso del terreno si sarebbe estrinsecato in un'attività di periodica pulizia del terreno.
Gli informatori sentiti nella fase cautelare nell'interesse del ricorrente, hanno invece riferito di aver visto il ricorrente coltivare il terreno in particolare patate e zucchine, precisando altresì, l'uno,
che “da quando mio zio l'ha venduto, nel 2014 fino a due anni fa circa, quando è Testimone_1 esplosa la pandemia, ho visto l' coltivarlo;
(…). Non saprei dire nemmeno con che colture Pt_1 nello specifico, mi sembra patate e zucchine, non alberi da frutto. Non era coltivata o ben curata l'intera particella;
c'era una parte che era lasciata ad erba, periodicamente tranciata (…)” e l'altro,
che “ provvedeva a coltivare un pezzo e l'altra parte la teneva pulita, Persona_2 Parte_1 ci coltivava patate, zucchine fino alla fine del 2019”.
Orbene, come già evidenziato nell'ordinanza cautelare, l'attività di coltivazione è materialmente diversa rispetto a quella di semplice pulizia del terreno e comprova un utilizzo e uno sfruttamento dello stesso più ampio rispetto alla semplice attività di manutenzione, perché rivolta ad ottenere un frutto dalla terra. Come evidenziato nell'ordinanza collegiale, appare logicamente poco probabile quindi che l' non vi abbia fatto alcun riferimento nelle proprie difese all'attività di Pt_1 coltivazione del terreno e che ciò sia consistito in una mera omissione.
La divergenza tra quanto prospettato dal ricorrente in merito all'attività espletata sul terreno per cui è causa (di mera pulizia) e le dichiarazioni rese dagli informatori (che hanno dichiarato che il terreno era dal ricorrente coltivato, anche se limitatamente ad una porzione) induce a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni stesse.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai citati informatori appaiono in contrasto anche con le ulteriori emergenze processuali e, in particolare, con le dichiarazioni rese dagli informatori di parte resistente.
Infatti, gli informatori di parte resistente hanno dichiarato che il terreno in questione era seminato prevalentemente ad erba medica;
che il restante quoziente del terreno era libero;
che c'erano poche piante e degli alberi abbandonati. Hanno inoltre dichiarato di non aver mai visto il ricorrente sul fondo, salvo che nell'occasione di cui alla querela sporta nell'anno 2018 dal resistente, allorquando il ricorrente, insieme al fratello, aveva provveduto a “trinciare” a mezzo di trattori il prato di erba medica ivi esistente.
Dette circostanze offrono supporto probatorio alle difese di parte resistente che ha contestato il possesso di parte ricorrente, deducendo, nei propri scritti difensivi, di essere il proprietario e possessore del terreno in questione, da oltre vent'anni e di averne la piena disponibilità, tant'è che avrebbe sempre provveduto a coltivarlo piantando alberi da frutto ed erba medica.
Il resistente ha inoltre dedotto che alla fine del mese di aprile 2018 era stato costretto a richiedere l'intervento dei Carabinieri per allontanare e , i quali erano entrati CP_2 Controparte_3 nel fondo, alla guida di distinti trattori munito di trincia, con i quali avevano sfalciato il prato nonché gli alberelli di noce;
vicenda questa che troverebbe conferma oltre che nella querela prodotta in atti da parte resistente anche e soprattutto, per come sopra rilevato, nelle dichiarazioni degli informatori.
4 Diversamente, le dichiarazioni degli informatori e non hanno trovato conferma Tes_1 Per_2 neppure nei documenti allegati al ricorso, in particolare nelle riproduzioni fotografiche versate in atti dal ricorrente, dalle quali non è possibile evincere se alla data dell'aratura del terreno da parte del resistente (avvenuta nel mese di febbraio 2020) il terreno presentasse effettivamente le coltivazioni indicate dagli informatori nelle loro deposizioni (che sarebbero state effettuate fino alla fine del 2019, dunque fino a poco tempo prima).
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cassazione civile, sez. II, 05/05/2003, n. 6760; in senso conforme Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, n.3468 ).
Anche con riferimento alla restante produzione documentale di parte ricorrente, si rileva che il contratto di acquisto e la denuncia per minaccia nei confronti del resistente sono irrilevanti ai fini della prova del possesso di fatto sul terreno, avendo la Cassazione a più riprese stabilito che “in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, n. 19144).
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente nella fase cautelare non è stato superato nel presente giudizio di merito, avendo parte ricorrente, in fase istruttoria, prodotto solo un elaborato fotografico che rappresenta la presenza di una vasca per uso irriguo, ininfluente rispetto a quanto sopra dedotto e avendo articolato capitoli di prova su circostanze documentate o su aspetti irrilevanti o generici ai fini del decidere.
In particolare, alcuna prova del possesso del terreno da parte del ricorrente potrebbe essere fornita mediante l'espletamento della richiesta prova testimoniale, considerato che i capitoli di prova nn. 1 e
2, formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente, riguardano la mera circostanza della stipula contrattuale intercorsa tra il ricorrente e , incontestata e, Persona_1 come evidenziato, irrilevante ai fini della decisione poiché inidonea a dimostrare l'esercizio da parte del ricorrente anche di un potere di fatto sul terreno. Parimenti, anche gli altri capitoli di prova, per come formulati, non forniscono elementi dai quali evincere il concreto esercizio di un potere di fatto sul terreno dopo l'acquisto e comunque in epoca prossima allo spoglio. Infatti, il capitolo di prova n.
3 è volto alla mera conferma dell'immissione del ricorrente nel possesso del terreno, senza tuttavia alcuna specificazione dell'attività dal medesimo esercitata sul terreno nel periodo successivo alla stipula contrattuale;
il capitolo di prova n. 4 invece è volto alla conferma della disponibilità del terreno da parte del ricorrente ma contiene un generico riferimento ad una pulizia annuale ed alla coltivazione, senza alcuna specificazione in ordine alle modalità ed ai tempi di espletamento della
5 manutenzione ed alla tipologia di colture. Irrilevanti sono inoltre i capitoli di prova 5, 6 e 7 poiché vertenti su circostanze (l'esistenza della vasca irrigua;
l'opposizione del resistente alla vendita del terreno;
la condotta del resistente relativa al taglio di rami e aratura del terreno) che nulla rivelano in merito all'esercizio del possesso da parte del ricorrente.
Giova ribadire a tal proposito, che la prova del possesso deve essere particolarmente rigorosa, costituendo il presupposto essenziale di concessione della tutela possessoria. Infatti, ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione, è sempre necessaria la dimostrazione del concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l'avvenuta privazione (v. Cass. n. 4271/1995).
Nel caso di specie, difetta la prova che il ricorrente abbia effettivamente esercitato, con carattere di attualità e comunque in epoca prossima al dedotto spoglio, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto, tenuto conto che le emergenze istruttorie sembrerebbero dare conforto alla tesi di parte resistente di aver mantenuto in maniera continuativa il possesso sull'appezzamento del terreno conteso, così escludendo anche il c.d. “animus spoliandi” del resistente quale altro presupposto necessario per chiedere la tutela possessoria.
Conseguentemente, come evidenziato anche nell'ordinanza cautelare e nell'ordinanza che ha definito il successivo giudizio di reclamo, in difetto di elementi probatori certi e prove precostituite dirimenti del possesso del ricorrente del terreno per cui è causa, la domanda di reintegrazione non può essere accolta.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata, con integrale conferma dell'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM n. 147/2022 (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale - cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00) con applicazione dei valori ridotti alla metà, considerata l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità e tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da , con conferma dell'ordinanza cautelare emessa da Parte_1 questo Tribunale in data 17.10.2022;
- condanna al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate nella Parte_1 misura di complessivi euro 1.278,00 oltre IVA, CPA e accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 8 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 541 del RGAC dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GI Parte_1 C.F._1
RD presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via A. Volta n. 21 giusta procura in calce al ricorso
-Parte attorea -
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Pascuzzi Controparte_1 C.F._2
GI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Soveria Mannelli, Piazza dei Mille n. 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- convenuto -
Oggetto: Altri Istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 703 comma 4 c.p.c., depositato in data 14.07.2023, , ha Parte_1 chiesto all'adito Tribunale la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio al fine di essere reintegrato nel possesso del terreno sito in agro del Comune di Soveria Mannelli (CZ), identificato in Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 9, particella 230.
In particolare, il ricorrente ha premesso che con ricorso depositato in data 7/5/2020 ha adito l'intestato Tribunale deducendo di aver acquistato il terreno per cui è causa da , con Persona_1 scrittura privata sottoscritta in data 19/08/2014; che nell'atto di vendita il venditore aveva dichiarato che l'immobile era di sua esclusiva proprietà per averlo posseduto pacificamente, ininterrottamente da oltre venti anni, per quanto fosse catastalmente intestato pro-quota ad altri coeredi;
che dalla data di acquisto, ha avuto la disponibilità incondizionata del terreno, provvedendo a tenerlo pulito annualmente, salvaguardandolo dai rovi e roghi estivi;
che nel mese di febbraio 2020, CP_1
proprietario di un terreno confinante, avrebbe invaso il terreno di sua proprietà, per ararlo e
[...] tagliare i rami di alcune piante;
che tale condotta integrerebbe spoglio del proprio possesso. Il ricorrente ha altresì premesso che, costituitosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 domanda, eccependo di aver posseduto la particella di terreno per cui è causa da oltre vent'anni e
1 negando, quindi, di aver posto in essere alcun atto di spoglio e/o molestia del possesso del ricorrente;
che con ordinanza depositata in data 17/10/2022 il ricorso è stato rigettato. Ha infine premesso di aver proposto reclamo avverso l'ordinanza cautelare, rigettato con provvedimento del 23.03.2023, comunicato in data 26.05.2023. Il ricorrente ha quindi chiesto la prosecuzione del giudizio di merito al fine di essere reintegrato nel possesso del terreno.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha argomentato variamente per l'infondatezza Controparte_1 della domanda, riproponendo le eccezioni e le difese svolte nella fase cautelare ed in sede di reclamo. In particolare, il resistente ha eccepito il difetto e comunque il difetto di prova del possesso del terreno da parte dell'odierno ricorrente, oltre che del dante causa, . Ha dedotto che il Persona_1 terreno per cui è causa sarebbe posseduto da esso resistente da più di venti anni, per averlo ereditato dal proprio genitore. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'azione di spoglio, poiché proposta oltre il termine annuale di decadenza, considerato che già nel mese di aprile 2018 il ricorrente era stato allontanato dal terreno, a seguito dell'intervento dei Carabinieri, richiesto da esso resistente, come evincibile dalla denuncia- querela dal medesimo presentata. Ha pertanto dedotto, anche alla luce delle emergenze istruttorie della fase cautelare, l'insussistenza dei presupposti per l'invocata tutela possessoria, sotto il profilo della mancata prova della sussistenza di un possesso giuridicamente tutelabile in capo al ricorrente, richiamando al riguardo le motivazioni dell'ordinanza del 17.10.2022 e dell'ordinanza collegiale del 26.05.2023.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 07.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte resistente, non risultando depositate note scritte nell'interesse del ricorrente, nonostante la regolarità delle comunicazioni, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. Come noto, il giudizio possessorio di cui agli artt. 703 e ss. c.p.c., come riformato dalle leggi n. 353/1990 e n. 80/2005, ha una struttura unitaria articolata in due fasi: la prima cautelare ed urgente (c.d. "fase interdittale") finalizzata all'emissione dei provvedimenti necessari a garantire il godimento del possesso o la cessazione delle turbative al medesimo;
la seconda improntata al rito ordinario (c.d. "fase di merito"), ma eventuale e facoltativa, poiché attivabile solo su istanza di parte (Cass. SS.UU. n. 1984/1998). Dispone, infatti, il quarto comma dell'art. 703 c.p.c., che ove "richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma".
Ciò posto, la domanda formulata dal ricorrente nel presente giudizio, che come evidenziato rappresenta la prosecuzione nel merito del giudizio possessorio, deve essere rigettata, non essendo provato il possesso del terreno per cui è causa da parte del ricorrente.
Occorre premettere che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale, in materia possessoria, l'esercizio del possesso va provato in concreto, non potendo l'esistenza o l'estensione di questo essere desunta dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente ed essendo estranea alla materia possessoria ogni questione relativa alla legittimità del possesso ed alla sua rispondenza ad un valido titolo (a titolo esemplificativo: Cass. civ. nn.
2 1291/2012; 8075/2003; 1274/1999). Infatti, a differenza delle azioni petitorie che mirano direttamente ad accertare la titolarità del diritto, le azioni possessorie assicurano una tutela provvisoria, che prescinde dall'accertamento del diritto e si basano sul fatto stesso del possesso, anche se illegittimo, abusivo o di mala fede, purchè abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale sulla cosa e il potere di fatto non sia esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. n. 10470/1991).
Come noto, tipica azione possessoria è l'azione di reintegrazione o di spoglio, con cui il possessore o il detentore, che abbia subito uno spoglio violento (ossia avvenuto contro o senza la volontà effettiva o presunta del possessore: Cass. n. 1131/1993; Cass. n. 1101/1981; n. 5932/1978) o clandestino (ossia, commesso all'insaputa del possessore o del detentore, che ne venga a conoscenza in un momento successivo: Cass. n. 372/1982; n. 1036/1995), del possesso o della detenzione, chiede di esserne reintegrato.
Colui che agisce con l'azione di spoglio deve dimostrare i fatti materiali integranti la situazione di cui chiede il ripristino e, in particolare, deve provare di aver esercitato il possesso in epoca prossima allo spoglio (Cass. civ. nn. 24026/2004; 4908/1995) e, oltre alla relazione di fatto con la cosa, l'avvenuto spoglio, ossia la privazione totale o parziale del possesso o comunque la limitazione dell'esercizio di tale potere di fatto sulla cosa, violento o clandestino. Il ricorrente deve altresì fornire la prova dell'animus spoliandi, ossia che l'autore dello spoglio abbia compiuto volontariamente l'atto, con la consapevolezza di privare il possessore del godimento del bene, contro la sua volontà, espressa o presunta (Cass. 14417/2017).
Conseguentemente, ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione del possesso, il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo “ad colorandam possessionem” (Cass. 15.05.98, n. 4908). Del resto, nell'ambito di una azione di spoglio del possesso, il giudice non deve mai accertare la validità e l'efficacia dell'eventuale titolo nella disponibilità delle parti, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto (v. Cass. civ. n. 3627/2014).
Ciò posto, occorre altresì premettere che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento (a titolo esemplificativo, Cass. ord. n. 12089/2019).
Ebbene, come già rilevato nell'ordinanza cautelare e successivamente nell'ordinanza collegiale del 23.03.2023, all'esito della fase cautelare del giudizio e della sommaria istruttoria espletata è emerso un quadro probatorio caratterizzato da evidenti divergenze fra le dichiarazioni rese dagli informatori nelle loro deposizioni e dall'inidoneità della documentazione prodotta da parte ricorrente a dimostrare un possesso tutelabile. Non risulta dunque provato il requisito dell'esercizio del potere sul terreno conteso di parte ricorrente, necessario per la concessione della tutela possessoria.
Più precisamente, parte ricorrente assume di aver acquistato, con scrittura privata del 19.08.2014, la proprietà del terreno identificato in Catasto Terreni del Comune di Soveria Mannelli (CZ) al foglio di
3 mappa 9, particella 230 da , titolare per la quota di 1/5 del terreno medesimo e di Persona_1 averne avuto il possesso incondizionato da tale data, provvedendo a tenerlo pulito annualmente.
Dunque, secondo la prospettazione del ricorrente, il possesso del terreno si sarebbe estrinsecato in un'attività di periodica pulizia del terreno.
Gli informatori sentiti nella fase cautelare nell'interesse del ricorrente, hanno invece riferito di aver visto il ricorrente coltivare il terreno in particolare patate e zucchine, precisando altresì, l'uno,
che “da quando mio zio l'ha venduto, nel 2014 fino a due anni fa circa, quando è Testimone_1 esplosa la pandemia, ho visto l' coltivarlo;
(…). Non saprei dire nemmeno con che colture Pt_1 nello specifico, mi sembra patate e zucchine, non alberi da frutto. Non era coltivata o ben curata l'intera particella;
c'era una parte che era lasciata ad erba, periodicamente tranciata (…)” e l'altro,
che “ provvedeva a coltivare un pezzo e l'altra parte la teneva pulita, Persona_2 Parte_1 ci coltivava patate, zucchine fino alla fine del 2019”.
Orbene, come già evidenziato nell'ordinanza cautelare, l'attività di coltivazione è materialmente diversa rispetto a quella di semplice pulizia del terreno e comprova un utilizzo e uno sfruttamento dello stesso più ampio rispetto alla semplice attività di manutenzione, perché rivolta ad ottenere un frutto dalla terra. Come evidenziato nell'ordinanza collegiale, appare logicamente poco probabile quindi che l' non vi abbia fatto alcun riferimento nelle proprie difese all'attività di Pt_1 coltivazione del terreno e che ciò sia consistito in una mera omissione.
La divergenza tra quanto prospettato dal ricorrente in merito all'attività espletata sul terreno per cui è causa (di mera pulizia) e le dichiarazioni rese dagli informatori (che hanno dichiarato che il terreno era dal ricorrente coltivato, anche se limitatamente ad una porzione) induce a dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni stesse.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai citati informatori appaiono in contrasto anche con le ulteriori emergenze processuali e, in particolare, con le dichiarazioni rese dagli informatori di parte resistente.
Infatti, gli informatori di parte resistente hanno dichiarato che il terreno in questione era seminato prevalentemente ad erba medica;
che il restante quoziente del terreno era libero;
che c'erano poche piante e degli alberi abbandonati. Hanno inoltre dichiarato di non aver mai visto il ricorrente sul fondo, salvo che nell'occasione di cui alla querela sporta nell'anno 2018 dal resistente, allorquando il ricorrente, insieme al fratello, aveva provveduto a “trinciare” a mezzo di trattori il prato di erba medica ivi esistente.
Dette circostanze offrono supporto probatorio alle difese di parte resistente che ha contestato il possesso di parte ricorrente, deducendo, nei propri scritti difensivi, di essere il proprietario e possessore del terreno in questione, da oltre vent'anni e di averne la piena disponibilità, tant'è che avrebbe sempre provveduto a coltivarlo piantando alberi da frutto ed erba medica.
Il resistente ha inoltre dedotto che alla fine del mese di aprile 2018 era stato costretto a richiedere l'intervento dei Carabinieri per allontanare e , i quali erano entrati CP_2 Controparte_3 nel fondo, alla guida di distinti trattori munito di trincia, con i quali avevano sfalciato il prato nonché gli alberelli di noce;
vicenda questa che troverebbe conferma oltre che nella querela prodotta in atti da parte resistente anche e soprattutto, per come sopra rilevato, nelle dichiarazioni degli informatori.
4 Diversamente, le dichiarazioni degli informatori e non hanno trovato conferma Tes_1 Per_2 neppure nei documenti allegati al ricorso, in particolare nelle riproduzioni fotografiche versate in atti dal ricorrente, dalle quali non è possibile evincere se alla data dell'aratura del terreno da parte del resistente (avvenuta nel mese di febbraio 2020) il terreno presentasse effettivamente le coltivazioni indicate dagli informatori nelle loro deposizioni (che sarebbero state effettuate fino alla fine del 2019, dunque fino a poco tempo prima).
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cassazione civile, sez. II, 05/05/2003, n. 6760; in senso conforme Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, n.3468 ).
Anche con riferimento alla restante produzione documentale di parte ricorrente, si rileva che il contratto di acquisto e la denuncia per minaccia nei confronti del resistente sono irrilevanti ai fini della prova del possesso di fatto sul terreno, avendo la Cassazione a più riprese stabilito che “in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (Cassazione civile, sez. II, 01/08/2017, n. 19144).
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente nella fase cautelare non è stato superato nel presente giudizio di merito, avendo parte ricorrente, in fase istruttoria, prodotto solo un elaborato fotografico che rappresenta la presenza di una vasca per uso irriguo, ininfluente rispetto a quanto sopra dedotto e avendo articolato capitoli di prova su circostanze documentate o su aspetti irrilevanti o generici ai fini del decidere.
In particolare, alcuna prova del possesso del terreno da parte del ricorrente potrebbe essere fornita mediante l'espletamento della richiesta prova testimoniale, considerato che i capitoli di prova nn. 1 e
2, formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente, riguardano la mera circostanza della stipula contrattuale intercorsa tra il ricorrente e , incontestata e, Persona_1 come evidenziato, irrilevante ai fini della decisione poiché inidonea a dimostrare l'esercizio da parte del ricorrente anche di un potere di fatto sul terreno. Parimenti, anche gli altri capitoli di prova, per come formulati, non forniscono elementi dai quali evincere il concreto esercizio di un potere di fatto sul terreno dopo l'acquisto e comunque in epoca prossima allo spoglio. Infatti, il capitolo di prova n.
3 è volto alla mera conferma dell'immissione del ricorrente nel possesso del terreno, senza tuttavia alcuna specificazione dell'attività dal medesimo esercitata sul terreno nel periodo successivo alla stipula contrattuale;
il capitolo di prova n. 4 invece è volto alla conferma della disponibilità del terreno da parte del ricorrente ma contiene un generico riferimento ad una pulizia annuale ed alla coltivazione, senza alcuna specificazione in ordine alle modalità ed ai tempi di espletamento della
5 manutenzione ed alla tipologia di colture. Irrilevanti sono inoltre i capitoli di prova 5, 6 e 7 poiché vertenti su circostanze (l'esistenza della vasca irrigua;
l'opposizione del resistente alla vendita del terreno;
la condotta del resistente relativa al taglio di rami e aratura del terreno) che nulla rivelano in merito all'esercizio del possesso da parte del ricorrente.
Giova ribadire a tal proposito, che la prova del possesso deve essere particolarmente rigorosa, costituendo il presupposto essenziale di concessione della tutela possessoria. Infatti, ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione, è sempre necessaria la dimostrazione del concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l'avvenuta privazione (v. Cass. n. 4271/1995).
Nel caso di specie, difetta la prova che il ricorrente abbia effettivamente esercitato, con carattere di attualità e comunque in epoca prossima al dedotto spoglio, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto, tenuto conto che le emergenze istruttorie sembrerebbero dare conforto alla tesi di parte resistente di aver mantenuto in maniera continuativa il possesso sull'appezzamento del terreno conteso, così escludendo anche il c.d. “animus spoliandi” del resistente quale altro presupposto necessario per chiedere la tutela possessoria.
Conseguentemente, come evidenziato anche nell'ordinanza cautelare e nell'ordinanza che ha definito il successivo giudizio di reclamo, in difetto di elementi probatori certi e prove precostituite dirimenti del possesso del ricorrente del terreno per cui è causa, la domanda di reintegrazione non può essere accolta.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata, con integrale conferma dell'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM n. 147/2022 (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale - cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00) con applicazione dei valori ridotti alla metà, considerata l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità e tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da , con conferma dell'ordinanza cautelare emessa da Parte_1 questo Tribunale in data 17.10.2022;
- condanna al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate nella Parte_1 misura di complessivi euro 1.278,00 oltre IVA, CPA e accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 8 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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