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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 990/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8287/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N¬ 14 00142 Roma RM
Difeso da
Santa Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana - Via Di Novoli, N° 26 50127 Firenze FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Via Di Novoli, N° 26 50127 Firenze FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_6 BOLLO 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N¬ 14 00142 Roma RM
Difeso da
Santa Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150088126160000
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N¬ 14 00142 Roma RM
Difeso da
Santa Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana - Via Di Novoli, N[ 26 50127 Firenze FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Via Di Novoli, N[ 26 50127 Firenze FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190076052361000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 616/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ricorre – contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché contro la Regione Toscana, avverso la intimazione di pagamento n° 07120259004324981000, ricevuta in data 23/04/2025, con la quale si chiedeva alla stessa la somma complessiva di € 453,09, di cui impugna, tuttavia solo le seguenti due cartelle per un totale di € 241,17:
1) cartella n° 07120150088126160000, presuntivamente notificata il 08/10/2015, afferente a TASSA
AUTO anno 2012, per € 89,75;
2) cartella n° 07120190076052361000, presuntivamente notificata il 20/07/2019, afferente a TASSA
AUTO anno 2017, per € 151,42;
Lamenta di non aver avuto mai notifica di alcun atto prodromico ed interruttivo della prescrizione e che pertanto le tasse automobilistiche si erano ampiamente prescritte. Eccepisce la nullità o la inesistenza delle cartelle per mancata compilazione della relata di notifica inoltrate a mezzo posta, per la mancata compilazione delle relate di notificazione;
la decadenza dal potere esattivo;
la nullità delle cartelle per omessa preventiva notifica dell'avviso di pagamento e per mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Chiede in via preliminare di sospendere gli effetti della intimazione, di accogliere il ricorso e per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché la Regione Toscana al risarcimento del danno morale che si quantifica in € 500,00, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, oltre rimborso CUT.
Con controdeduzioni depositate il 27 maggio 2020 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, ribadendo la piena legittimità del proprio operato attesa dalla rituale notifica delle cartelle di pagamento e di successivi atti di intimazione interruttive della prescrizione, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
In data 14/10/2025 si costituiva anche la Regione Toscana che chiedeva di dichiararsi inammissibilità del ricorso ribadendo la piena legittimità del proprio operato, posta la mancata tempestiva impugnazione degli atti da parte del ricorrente, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva quanto segue.
Per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede. Tale norma, però, trova applicazione esclusivamente in materia di tributi nazionali, infatti non è applicabile ai tributi degli enti locali. In questo ultimo caso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2016, ha statuito che la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali non debba essere determinata considerando la sede dell'Ente della Riscossione, bensì individuando la sede dell'Ente
Impositore, che ha affidato al terzo il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi.
Invero, nel caso in cui l'agente della riscossione, nella specie l'AdER, pur costituendo una articolazione dell'Agenzia delle Entrate, agisca per la riscossione di tributi locali, si applica l'art. 4 dlgs n. 546/1992 interpretato secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, che si era espressa in relazione al previgente testo del medesimo art. 4, ma conserva efficacia ermeneutica in relazione al testo attuale, introdotto dall'art. 9 d.lgs. n. 156/2015, nella misura in cui tale norma riprende il precedente precetto nella parte in cui esso era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Il tema, come è noto, risiede nell'individuazione della competenza territoriale del giudice tributario nel caso in cui, in materia di tributi locali, l'ente locale impositore risieda in un circondario diverso da quello ove risiede l'agente della riscossione, come nel caso di specie, laddove l'ente impositore è la Regione Toscana e l'agente della riscossione è l'AdER di Napoli. La Corte costituzionale, con la sentenza ricordata, ha specificato che in tal caso, se il ricorso censura anche – come nel caso in esame - il rapporto impositivo sottostante alla riscossione, il giudice tributario territorialmente competente è quello nel cui circondario risiede l'ente locale impositore, non già quello nel cui circondario risiede l'agente della riscossione, anche quando tale agente sia in sé un'articolazione dell'Agenzia delle entrate (in tal senso, Corte di cassazione, ordinanza n. 28064/2019, rv. 655812-01).
Pertanto, dato che può affermarsi che, nel caso di specie, il ricorso si riferisce anche e principalmente al rapporto impositivo sottostante, il giudice tributario territorialmente competente deve essere individuato nel giudice nel cui circondario risiede l'ente locale impositore.
Attesa la relativa complessità della questione, sussistono le eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, assegnando il termine di 90 giorni per la riassunzione della causa. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8287/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N¬ 14 00142 Roma RM
Difeso da
Santa Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana - Via Di Novoli, N° 26 50127 Firenze FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Via Di Novoli, N° 26 50127 Firenze FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_6 BOLLO 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N¬ 14 00142 Roma RM
Difeso da
Santa Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150088126160000
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, N¬ 14 00142 Roma RM
Difeso da
Santa Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana - Via Di Novoli, N[ 26 50127 Firenze FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Via Di Novoli, N[ 26 50127 Firenze FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190076052361000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 616/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ricorre – contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché contro la Regione Toscana, avverso la intimazione di pagamento n° 07120259004324981000, ricevuta in data 23/04/2025, con la quale si chiedeva alla stessa la somma complessiva di € 453,09, di cui impugna, tuttavia solo le seguenti due cartelle per un totale di € 241,17:
1) cartella n° 07120150088126160000, presuntivamente notificata il 08/10/2015, afferente a TASSA
AUTO anno 2012, per € 89,75;
2) cartella n° 07120190076052361000, presuntivamente notificata il 20/07/2019, afferente a TASSA
AUTO anno 2017, per € 151,42;
Lamenta di non aver avuto mai notifica di alcun atto prodromico ed interruttivo della prescrizione e che pertanto le tasse automobilistiche si erano ampiamente prescritte. Eccepisce la nullità o la inesistenza delle cartelle per mancata compilazione della relata di notifica inoltrate a mezzo posta, per la mancata compilazione delle relate di notificazione;
la decadenza dal potere esattivo;
la nullità delle cartelle per omessa preventiva notifica dell'avviso di pagamento e per mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Chiede in via preliminare di sospendere gli effetti della intimazione, di accogliere il ricorso e per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché la Regione Toscana al risarcimento del danno morale che si quantifica in € 500,00, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, oltre rimborso CUT.
Con controdeduzioni depositate il 27 maggio 2020 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, ribadendo la piena legittimità del proprio operato attesa dalla rituale notifica delle cartelle di pagamento e di successivi atti di intimazione interruttive della prescrizione, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
In data 14/10/2025 si costituiva anche la Regione Toscana che chiedeva di dichiararsi inammissibilità del ricorso ribadendo la piena legittimità del proprio operato, posta la mancata tempestiva impugnazione degli atti da parte del ricorrente, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva quanto segue.
Per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede. Tale norma, però, trova applicazione esclusivamente in materia di tributi nazionali, infatti non è applicabile ai tributi degli enti locali. In questo ultimo caso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2016, ha statuito che la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali non debba essere determinata considerando la sede dell'Ente della Riscossione, bensì individuando la sede dell'Ente
Impositore, che ha affidato al terzo il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi.
Invero, nel caso in cui l'agente della riscossione, nella specie l'AdER, pur costituendo una articolazione dell'Agenzia delle Entrate, agisca per la riscossione di tributi locali, si applica l'art. 4 dlgs n. 546/1992 interpretato secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, che si era espressa in relazione al previgente testo del medesimo art. 4, ma conserva efficacia ermeneutica in relazione al testo attuale, introdotto dall'art. 9 d.lgs. n. 156/2015, nella misura in cui tale norma riprende il precedente precetto nella parte in cui esso era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Il tema, come è noto, risiede nell'individuazione della competenza territoriale del giudice tributario nel caso in cui, in materia di tributi locali, l'ente locale impositore risieda in un circondario diverso da quello ove risiede l'agente della riscossione, come nel caso di specie, laddove l'ente impositore è la Regione Toscana e l'agente della riscossione è l'AdER di Napoli. La Corte costituzionale, con la sentenza ricordata, ha specificato che in tal caso, se il ricorso censura anche – come nel caso in esame - il rapporto impositivo sottostante alla riscossione, il giudice tributario territorialmente competente è quello nel cui circondario risiede l'ente locale impositore, non già quello nel cui circondario risiede l'agente della riscossione, anche quando tale agente sia in sé un'articolazione dell'Agenzia delle entrate (in tal senso, Corte di cassazione, ordinanza n. 28064/2019, rv. 655812-01).
Pertanto, dato che può affermarsi che, nel caso di specie, il ricorso si riferisce anche e principalmente al rapporto impositivo sottostante, il giudice tributario territorialmente competente deve essere individuato nel giudice nel cui circondario risiede l'ente locale impositore.
Attesa la relativa complessità della questione, sussistono le eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, assegnando il termine di 90 giorni per la riassunzione della causa. Spese compensate.