Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di appello dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra imputazione e decisione, anche nel caso in cui, per effetto della prescrizione del reato maturata nel frattempo, sia precluso l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, dovendosi, comunque, riconoscere la sussistenza di un interesse della parte civile alla eliminazione della sentenza, al fine di ottenere in sede penale una sentenza di merito dichiarativa della prescrizione. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale caso, sussiste sia un interesse mediato e formale, da spendersi nel processo penale ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., sia un interesse finale ad ottenere la pronuncia di merito da parte del giudice di appello).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2017, n. 19218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19218 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
19218 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. 114 Giacomo Paoloni UP - 19/01/2017 Stefano Mogini Pierluigi Di Stefano R.G.N. 16327/2016 Anna Criscuolo Laura Scalia -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile CONSAP S.p.A. nel procedimento a carico di OC ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2015 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio ai soli effetti civili con trasmissione atti al giudice civile competente in grado di appello;
udito il difensore della parte civile, avv. Maura Melchionda, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e, in accoglimento del ricorso, insistendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato, avv. Ivo De Angelis, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di secondo grado. M RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 dicembre 2010, il Tribunale di Napoli ha condannato ER OC alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato (art. 348 cod. pen.), per avere egli, in tempi diversi ed almeno in data 26 giugno 2007 come da - modifica dell'imputazione effettuata dal P.M. all'udienza del 28 ottobre 2010, esclusa in tal modo l'originaria continuazione contestata abusivamente esercitato la professione di avvocato, con l'assumere la difesa legale di numerosissimi soggetti in controversie relative a sinistri stradali. L'imputato veniva altresì condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, CONSAP S.p.A., con liquidazione in separata sede civile, oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva.
2. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 18 giugno 2015, su gravame dell'imputato, che eccepiva, tra l'altro, la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi degli artt. 518, 521, 522 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, riteneva che in seguito alla modifica del capo d'imputazione, una volta esclusa la continuazione e limitata la contestazione alla data almeno del 25 giugno 2007 si imponesse, nella natura istantanea del reato contestato, con consumazione nel tempo e nel luogo in cui gli atti della professione vengono svolti, l'identificazione di almeno un atto compiuto a quella data. Su siffatta premessa, rilevato che non emergeva con chiarezza quale atto di esercizio della professione il prevenuto avesse svolto alla data indicata in imputazione, anche per eccessiva genericità della contestazione, la Corte territoriale dichiarava la nullità del sentenza impugnata per mancata correlazione tra imputazione e decisione adottata (artt. 522, commi 1 e 2, e 521 cod. proc. pen., quest'ultimo come richiamato dall'art. 598 cod. proc. pen., ed art. 604, comma 1, cod. proc. pen.). Annullata la sentenza di primo grado, la Corte di merito disponeva quindi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per le determinazioni di competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale, accompagnando la statuizione con le parole: tenuto altresì conto della data (evincibile dagli atti) di accadimento dei fatti». 2 3. Ricorre per cassazione avverso l'indicata sentenza la costituita parte civile, CONSAP S.p.A., gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Premesso l'interesse ad impugnare per il pregiudizio derivato dall'annullamento della condanna risarcitoria pronunciata in proprio favore in primo grado e già posta in esecuzione anche per la provvisionale riconosciuta (annullamento da cui sarebbe derivata preclusione all'accertamento del danno civile in sede penale per decorso del termine di prescrizione medio tempore maturato), la parte civile, con unico articolato motivo fa valere contraddittorietà ed illogicità dell'impugnata sentenza. La Corte di appello di Napoli avrebbe infatti ritenuto la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione adottata nonostante la medesima Corte avesse affermato l'evincibilità, agli atti, della data in cui il reato era stato consumato, in tal modo escludendo la sussistenza stessa dell'indicato difetto di correlazione, e nonostante l'imputato avesse avuto il modo di difendersi e di conoscere i termini della contestazione a lui mossa. La Corte di merito non avrebbe apprezzato che nel giudizio di primo grado erano state individuate le date degli atti in cui il prevenuto era intervenuto quale legale, evidenza, questa, che aveva consentito la liquidazione della provvisionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Viene preliminarmente in considerazione per l'introdotto mezzo il tema della legittimazione ad impugnare della parte civile nel processo penale e, per siffatto presupposto, quello dell'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione.
2. Si tratta allora di stabilire quale interesse a proporre ricorso per cassazione possa riconoscersi al soggetto costituitosi parte civile in un giudizio penale che, dopo aver ottenuto in primo grado, nell'intervenuto accertamento della penale responsabilità dell'imputato, condanna generica ai danni ed al pagamento di una provvisionale, veda caducata ogni statuizione civile di favore in esito ad una ritenuta, in appello, causa di nullità della sentenza di primo grado. Più puntualmente, ove la nullità venga dichiarata in appello con sentenza di natura processuale e tale è quella che accertando una non - corrispondenza tra contestazione e sentenza di primo grado disponga una regressione del processo con restituzione degli atti al P.M. (artt. 521, 3 comma 2, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 598 cod. proc. pen.) - ed a siffatta decisione consegua la preclusione all'esercizio dell'azione civile all'interno del processo penale, in ragione della prescrizione del fatto illecito- reato nel frattempo maturata, nel caso in cui la parte civile denunci l'illegittimità di un siffatto epilogo processuale va riconosciuto alla stessa l'interesse all'eliminazione della sentenza di nullità per ottenere, in sede penale, una sentenza di merito dichiarativa della prescrizione. In adesione a persuasiva lettura, propria dell'ormai prevalente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, va infatti positivamente apprezzata la ricorribilità per cassazione, con conseguente superamento del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.), di tutte le sentenze pronunciate dal giudice penale, comprese quelle processuali, salvo espressa deroga o eccezioni. Per siffatto costrutto, unico limite resta quello che vi sia in capo al soggetto che impugna un interesse concreto all'eliminazione del provvedimento da verificarsi in relazione alla situazione determinatasi in seguito alla pronuncia annullata (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino Rv. 244108; in termini, tra le altre: Sez. 4, n. 6964, del 14/11/2012 (dep. 2013), P.O. in proc. Bonomelli, Rv., 254477; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260006; Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, Di Gregorio, Rv. 265608). L'interesse ad impugnare, sciolto dalla tassatività del mezzo, diviene misura dell'utilità pratica di attività processuali (art. 568, comma 2, cod. proc. pen.), aprendo al riconoscimento astratto a ricorrere per cassazione in capo a tutte le parti processuali e contro tutte le sentenze (arg. ex Sez. U, n. 29529, cit.).
3. Sulle indicate premesse, ritiene il Collegio che, in applicazione del principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 29529 del 25/06/2009 cit., la proponibilità del ricorso in cassazione avverso una sentenza pronunciata in rito, vada riconosciuta, oltre che al P.M., anche, tra le altre parti private (artt. 607 e 608 cod. proc. pen.), alla parte civile là dove essa si veda irrimediabilmente vulnerata nelle sue posizioni dal provvedimento impugnato e risulti, come tale, portatrice di un interesse concreto alla rimozione dello stesso. L'interesse è quello mediato e formale, da spendersi nel processo penale ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., e quello finale, espressivo del diritto ad ottenere dal giudice di appello la sentenza di merito mancata, di prescrizione del reato ai soli effetti civili. 4 L'impugnazione della parte civile agli effetti penali è ipotesi eccezionale, in siffatti termini sostenuta da una lettura dell'art. 576 cod. proc. pen. che riconosce alla prima il potere di impugnare i capi di condanna al fine di ottenere dal giudice penale, in via incidentale e ai soli fini civili, il giudizio di responsabilità. Ove nel processo di formazione della sentenza di penale responsabilità, si inserisca quindi una erronea decisione in rito che, disponendo la regressione del processo per annullamento della sentenza di primo grado di riconoscimento del diritto della parte civile al risarcimento del danno, risulti preclusiva dell'incidentale accertamento civile per decorso della prescrizione del reato nelle more maturata, va attribuita legittimazione ad impugnare alla parte civile, altrimenti lesa nell'utilità pratica derivante dalla pronuncia annullata (in termini, per una ipotesi in cui l'accertamento del giudice penale ai fini civili era mancato in ragione di una erronea valutazione di inammissibilità del ricorso della parte civile: Sez. 2, n. 35794 del 18/06/2013, P.C. in proc. Epifania, Rv. 257404). La scelta di coltivare l'azione civile nel processo penale che spetta a colui che si assuma danneggiato dal reato, esprime infatti una decisione che trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento anche in caso di pronuncia non destinata a fare stato nell'eventuale giudizio civile, rilevando comunque l'interesse della parte a perseguire il suo proposito di chiedere, nel giudizio penale, l'affermazione del suo diritto al risarcimento del danno (Sez. 5, n. 36640 del 27/04/2005, Morrione, Rv. 232338).
4. Ritenuto l'interesse della parte civile, il proposto ricorso è fondato nei termini di seguito precisati, palese apparendo l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale nell'apprezzamento della peculiare natura del reato di cui all'art. 348 cod. pen. e nella susseguente ritenuta violazione del principio di correlazione ex art. 521 cod. proc. pen. La fattispecie disciplinata dall'art. 348 cod. pen. integra un reato istantaneo che si consuma con il compimento anche di un solo atto 'tipico' della professione, essendo questo sufficiente a ledere l'interesse protetto e, quindi, a realizzare l'evento del reato (ex plurimis: Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 2012), Cani, Rv. 251819; Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, Tosto, Rv. 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 253272). Nondimeno, quando (come nel caso di specie) plurimi siano gli atti abusivi della professione posti in essere dall'agente, la condotta criminosa assume le connotazioni del reato eventualmente abituale, di guisa che i singoli segmenti della condotta (più atti abusivi) si unificano in un unico reato, la cui consumazione va individuata nell'ultimo episodio (atto) compiuto, cui segua la cessazione del comportamento antigiuridico complessivamente considerato (cfr.: Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153; Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, Bordi, Rv. 266746). Nel caso in esame, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Invero, quando nella contestazione siano presenti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra gli episodi contestati e ritenuti ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato che viene a trovarsi posto, in tal modo, a sorpresa di fronte ad un fatto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (ex multis: Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014 (dep. 2015), Isolan, Rv. 261925). La Corte di appello obliterando l'indicato principio ha, con motivazione contraddittoria, erroneamente apprezzato l'elemento materiale del reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 cod. pen.). A fronte della modifica operata dal P.M. che all'udienza del 28 ottobre 2010, esclusa la continuazione, destinata ad avvincere nell'originaria imputazione (erroneamente, vertendosi, per quanto dianzi detto, in una situazione di abitualità dei contegni lesivi) la pluralità di reati coincidenti con la pluralità degli atti di abusivo esercizio della professione, indicava in almeno il 26.6.2007» l'epoca della condotta -, la Corte di merito ha infatti ritenuto la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato e quindi la nullità della sentenza di primo grado, rilevando il difetto della motivazione quanto all'atto di esercizio abusivo della professione svolto dall'imputato, nell'unica data portata nell' imputazione. La semplice lettura della sentenza di primo grado consente di rilevare come siano stati presi in esame, quali in punto di fatto contestati al OC, tutti i singoli episodi (accertati in numero di «almeno venti») di abusivo esercizio della professione forense che ne hanno scandito, in termini di abitualità, l'illecita condotta (cfr. sentenza Tribunale, p. 5: «è stato acclarato che OC ER esercitasse la professione di avvocato, pur non essendo a ciò abilitato: l'imputato, infatti, risultava esercitare la propria attività, in modo stabile, tanto da esercitare presso due studi legali: uno sito in Caserta alla Via Ricciardi del quale condivideva le spese con l'Avv. Marzaioli cui sottraeva il tesserino di iscrizione all'Albo (n. 131/91) modificandolo mediante inserimento della propria effige e dei propri dati anagrafici;
ed un altro studio sito in Napoli al Viale Augusto, ove gli inquirenti rinvenivano sul citofono dello stabile la targhetta recante l'indicazione "Avv. OC V."»).
5. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio assorbita essendoin essa la revoca dell'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. - mancata, nel grado, una decisione di merito, cui la Corte di appello è quindi chiamata nei termini e per i contenuti propri della sentenza che, dichiarando la prescrizione del reato, nell'intervenuta pregressa condanna alla restituzioni ed al risarcimento dei danni conseguenti a reato, decida, nell'esercizio pieno della discrezionalità che le è propria, sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (art. 578 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di merito di secondo grado. Così deciso, il 19/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo/Paoloni Laura Scalia funkel Five DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUZIZIARIO A M E R P U F Piera Esposto 7