Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 2
La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse dell'imputato ad impugnare in quanto assolto in primo grado e quindi interessato alla conferma di tale esito decisorio con una pronuncia di merito da parte del giudice di appello).
Commentario • 1
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Non integra il delitto di sequestro di persona la condotta del genitore che impedisca all'altro di allontanarsi con il figlio minore, quando la persona offesa conservi in concreto la libertà di movimento e di comunicazione e la limitazione sia esclusivamente collegata alla volontà di trattenere il minore nell'ambito di un conflitto sull'affidamento. In assenza di provvedimenti giudiziari che disciplinino l'affidamento del minore, l'individuazione dei limiti del diritto di ciascun genitore a trattenere con sé il figlio richiede un rigoroso accertamento del contesto fattuale e delle modalità concrete della condotta, non essendo sufficiente il mero dissenso dell'altro genitore. Il giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2015, n. 40966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40966 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
40 9 6 6 / 15 66 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA GIOVANNI CONTIDott. - Presidente - N.1213 - Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE N. 21276/2015 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RE PP N. IL 27/05/1959 avverso la sentenza n. 7832/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GMSSEPPE CORASANIT!, che ha concluso per il rigetto del ricorsoждено Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ле r RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 4 novembre 2014 la Corte d'appello di Milano ha dichiarato, ex artt. 521 e 604 c.p.p., la nullità della sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di Milano in data 28 giugno 2013 nei confronti di US Di OR - appellata dal P.M. e dalle parti civili De EU NN e EN TA - per la ritenuta diversità del fatto da quello contestato e giudicato (ex artt. 110, 56, 317 c.p.). Con la medesima pronunzia, inoltre, la Corte d'appello ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di US Di OR, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. b) e c), c.p.p., in relazione agli artt. 604, 521, 598 c.p.p., per la illegittima declaratoria di nullità della sentenza di assoluzione emessa dal primo Giudice. Si deduce, al riguardo, che fra le ipotesi di nullità previste dal legislatore per il grado d'appello ex art. 604 c.p.p. non è ricompresa quella di nullità per violazione dell'art. 521 c.p.p. . Inoltre, la "porzione di condotta" che la Corte d'appello ha ritenuto immeritevole di un giudicato penale assolutorio non sembra configurare di per sé alcun illecito penale, se non accompagnato da ulteriori finalità e modalità, espressamente individuate come delittuose all'interno di fattispecie diverse da quella di cui all'art. 317 c.p. . Non sono infatti configurabili l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in assenza di una condotta di violenza su cose o persone, né quella di violenza privata, a meno di non ritenere integrato, dalla circostanza relativa alla convocazione delle parti lese in Questura, il requisito di "cosa tollerata a mezzo violenza o minaccia". Né, peraltro, potrebbe farsi ricorso, nel caso in esame, al delitto di cui all'art. 612 c.p., difettando il requisito della ingiustizia dell'eventuale minaccia, ciò che rende impraticabile anche la residuale ipotesi di abuso d'ufficio, con riferimento al perseguimento di un ipotetico vantaggio patrimoniale. Non è comprensibile, in definitiva, la ragione del rinvio, poichè la Corte d'appello, anziché confermare la prima sentenza assolutoria pronunziata sull'atto oggetto della configurata concussione, e nuovamente ritenuto insussistente nel giudizio di secondo grado, l'ha annullata prospettando al P.M. una singola ли 1 "porzione" di condotta finalizzata a sollecitare il pagamento di un debito dovuto, così ripristinando una pendenza penale a carico dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente rilevare, alla stregua di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, che la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato viola i principii dell'immutabilità dell'accusa e del contraddittorio, quale espressione del più generale diritto di difesa, ed obbliga il giudice, a norma dell'art. 521 e a pena di nullità ex art.. - 522 cod. proc. pen.- a trasmettere gli atti al pubblico ministero. Ne consegue che l'immutazione del fatto può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, poiché le due norme sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9431 del 17/05/1996, dep. 06/11/1996, Rv. 205922; più di recente, v. Sez. 6, n. 47549 del 10/10/2007, dep. 21/12/2007, Rv. 238323; Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010, dep. 13/05/2010, Rv. 247533). Nel ricorrere di tale evenienza, ovviamente, la sentenza ha natura meramente processuale, perchè non si pronuncia sul fatto accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, dep. 17/06/2013, Rv. 256860; Sez. Un., n. 29529 del 25/06/2009, dep. 17/07/2009, Rv. 244108; v., inoltre, Sez. 4, n. 11228 del 04/03/2015, dep. 17/03/2015, Rv. 262715; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, dep. 29/04/2014, Rv. 260006). Entro tale prospettiva ermeneutica, dunque, l'unico limite alla proponibilità del ricorso è costituito dalla sussistenza di un concreto interesse della parte, che deve essere accertato verificando gli obiettivi concreti dell'impugnazione: nel caso in esame, è evidente che l'imputato, assolto in primo grado, ha un interesse concreto ed attuale a veder confermato tale esito decisorio con una pronuncia di merito del giudice di appello, per cui il ricorso per cassazione è funzionale ad eliminare la decisione processuale con cui la su indicata Corte distrettuale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Per effetto della statuizione della decisione impugnata, invero, l'imputato retrocede alla fase delle indagini, dove è vero che potrà difendersi, ma ли 2 sicuramente "perderà" l'assoluzione che nel frattempo ha guadagnato nel processo svoltosi in primo grado (v., in motivazione, (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, dep. 17/06/2013, cit.).
2. Nel merito, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di merito congruamente ed esaustivamente argomentato le ragioni giustificative della decisione cui è pervenuta, nel ritenere accertato, sulla base del quadro probatorio ivi compiutamente delineato (v. pagg. 33 ss.), un fatto obiettivamente diverso da quello contestato e non riducibile al tema d'accusa cristallizzato nel capo d'imputazione, rispetto al quale l'imputato ha concretamente esercitato il suo diritto di difesa (l'avere cioè minacciato in momenti diversi, nella sua qualità di Ispettore capo di P.S., De EU SI AL e De EU NN di compiere controlli vessatori, perquisizioni dagli effetti distruttivi sull'abitazione e finanche l'arresto, al fine di costringerli a sottoscrivere indebitamente a favore di BE RC IA, e/o a favore della società a lui riconducibile, un atto di riconoscimento di debito dell'importo di euro 450.000,00, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà). In tal senso, infatti, la Corte distrettuale, senza pronunciarsi in merito alla fondatezza o meno delle diverse ipotesi di reato astrattamente individuate, ha ritenuto accertato: a) che l'imputato ha abusato della sua qualità e dei suoi poteri, convocando i De EU con un pretesto in Commissariato, al di fuori di una procedura ufficiale, e prospettando loro gli atti sopra indicati se non avessero restituito il denaro di cui si erano indebitamente appropriati ai danni del BE"; b) che nel caso di specie le accertate pressioni poste in essere dal Di OR sono state rivolte ad ottenere la restituzione al BE dei soldi di cui SI De EU si era indebitamente appropriato, mentre non vi è prova che il Di OR abbia preteso per sé o per altri una dazione indebita. Ciò posto, i Giudici di merito hanno ritenuto necessario valutare "se nelle modalità in cui tali pressioni si sono estrinsecate a fronte di una pretesa che - avrebbe potuto essere fatta valere in sede civile - siano piuttosto configurabili ipotesi di reato diverse (quali il concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o la violenza privata)". Coerentemente con tali premesse ricostruttive delle diverse connotazioni assunte dalla vicenda storico-fattuale presa in esame, la Corte d'appello ha logicamente concluso il suo percorso argomentativo nel senso che il fatto contestato era diverso da quello accertato in giudizio, componendosi in parte, du 3 дя quest'ultimo, della medesima porzione di condotta già giudicata, ossia la convocazione pretestuosa in Commissariato e gli atti intimidatori del Di OR, finalizzati, tuttavia alla stregua del vaglio delibativo dai Giudici di merito linearmente esposto con sequenze argomentative immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili - ad una diversa dazione rispetto a quella descritta nel tema d'accusa. Ne consegue che il provvedimento impugnato si è limitato, del tutto correttamente, ad illustrare le ragioni della sola statuizione di annullamento della sentenza di primo grado, senza pronunziarsi sulla fondatezza o meno delle diverse ipotesi di reato astrattamente configurabili nel caso di specie. Non vi è stato, dunque, né avrebbe potuto esservi, alcun esame della sostanza delle censure di merito che al relativo giudizio sono state mosse dal ricorrente. Sicché tutti i motivi dedotti nel ricorso prospettano ragioni di doglianza palesemente incoerenti con la struttura della motivazione aggredita con il mezzo di impugnazione.
3. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 1° ottobre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Gaetano De Amicis dr. Giovanni Conti Amieli D uki DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 OTT 2015 IL GEMADIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito