Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2015, n. 40966
CASS
Sentenza 1 ottobre 2015

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La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse dell'imputato ad impugnare in quanto assolto in primo grado e quindi interessato alla conferma di tale esito decisorio con una pronuncia di merito da parte del giudice di appello).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2015, n. 40966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40966
Data del deposito : 1 ottobre 2015

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