Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
Nell'esercizio abusivo della professione - reato solo eventualmente abituale - la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l'ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2016, n. 20099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20099 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
M 20 09 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.700 Vincenzo Rotundo - Presidente - Angelo Costanzo Stefano Mogini - Relatore - Angelo Capozzi A. Emilia Giordano -UP 19/4/2016 R.G.N. 5572/16 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OR GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 4840/2015 emessa dalla Corte di appello di Milano il 22/6/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito in difesa del ricorrente l'Avvocato Giorgio Ballabio, in sostituzione dell'Avvocato Camillo Ravagli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 giugno 2015 la Corte di appello di Milano ha, in parziale riforma di quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Milano l'11 luglio 2012, escluso la continuazione tra le condotte e ridotto la pena inflitta a OR GI per il reato di esercizio abusivo della professione di psicologo a lui contestato con riferimento a sedute di pranoterapia nelle quali il ricorrente non si sarebbe limitato all'imposizione delle mani, ma avrebbe fatto precedere 801 tale operazione da approfonditi colloqui su aspetti intimi della vita dei pazienti onde diagnosticare le problematiche di natura psicologica eventualmente all'origine dei disturbi da essi denunciati.
2. OR GI ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la suindicata sentenza, deducendo: A) Violazione degli artt. 81 capoverso e 133 cod. pen. per erroneità della sentenza laddove esclude che la pluralità di condotte non dia luogo ad alcuna forma di continuazione, incidendo unicamente sulla gravità dei fatti con riferimento alla pena inflitta. Pena che, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia danno e di reale pericolo, avrebbe dovuto essere contenuta in misura prossima al minimo edittale, con successivo aumento per la continuazione. B) Violazione di legge con riferimento agli artt. 43 e 348 cod. pen. e omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, essendo i clienti del OR ben consapevoli di avere rapporti professionali con un pranoterapeuta, e non con uno psicologo. Il colloquio che precedeva le sedute era infatti unicamente finalizzato a creare tra il ricorrente e i suoi clienti la necessaria empatia, mentre il OR aveva posto in essere tutti gli accorgimenti utili a rappresentare ai clienti che egli esercitava la pranoterapia. C) Contraddittorietà ed erroneità della sentenza in relazione all'applicazione dell'art. 348 cod. pen., poiché la Corte territoriale, dopo aver premesso che la pranoterapia non è oggetto di definizioni di carattere normativo, esclude che le attività accessorie oggetto di imputazione rientrino nell'operatività di quella pratica e ritiene invece le stesse rientranti nell'attività professionale riservata agli psicologi, nonostante il ricorrente non abbia mai formulato diagnosi o prognosi, ovvero prescritto l'uso di farmaci o l'interruzione o il cambio di cure già in essere e si sia sempre limitato a fornire consigli pratici esulanti dall'attività dello psicologo. D) Omessa e contraddittoria motivazione circa la questione di costituzionalità posta con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost. e ai principi di tassatività della fattispecie penale e della funzione - rieducativa della pena in tali norme affermati - in relazione all'indeterminatezza della norma incriminatrice di cui all'art. 348 cod. pen. ed alla genericità delle indicazioni contenute nell'art. 1 della L. 56/1989, che prevede l'ordinamento della professione di psicologo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, nell'esercizio abusivo della professione reato solo eventualmente abituale - la reiterazione degli atti tipici dà luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l'ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta (Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153). Quindi laddove vengano posti in essere, come nel caso in disamina, più atti riservati a chi sia in possesso della prescritta abilitazione, si risponde comunque di un unico reato e non di una pluralità di reati, avvinti dal vincolo della continuazione. La sentenza impugnata giustifica inoltre in modo del tutto pertinente la quantificazione della pena, tenuto conto della reiterazione delle condotte e della ritenuta recidiva specifica (p.17).
1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso rappresentano la reiterazione di censure di merito alle quali la sentenza impugnata ha fornito risposta con motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Va al proposito rammentato che la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che ha disciplinato l'ordinamento della professione di psicologo, ha stabilito all'art. 1 che essa comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, comprendendo altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. La stessa legge, all'art. 3, ha disposto, al comma 1, che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti. Va inoltre ricordato che il disposto normativo dell'art. 348 cod. pen. tutela gli interessi della collettività al regolare svolgimento delle professioni (S.U. n.11545/2011 Cani;
Sez 6,16 gennaio 1998, Striani;
Sez. 6, 4 gennaio 1999, Pastore) e che il delitto, è integrato per quanto qui interessa dallo - svolgimento delle attività di psicologo in assenza dell'iscrizione nel relativo albo professionale (Sez. 6, n. 46067/2007 Rv. 238326; Sez. 2, n. 43328/2011, Rv. 251375; Sez. 6, n. 14408/2011, Rv. 249895). 3 до Orbene, in tale quadro, le conclusioni assunte dalla Corte distrettuale risultano corrette, aderenti alle emergenze processuali, in linea con gli standard interpretativi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte e, pertanto, incensurabili in questa sede. La sentenza impugnata giustifica infatti in modo del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici le ragioni per le quali la Corte territoriale, anche con precisi riferimenti alla conforme decisione di primo grado, ha ritenuto che i clienti si rivolgessero al ricorrente a causa di disturbi di origine e natura psicologica (ansia, fobie, depressione, ecc.), anche quando si concretavano in disturbi fisici, estrinsecandosi l'intervento del OR, in primo luogo, in un colloquio nel corso del quale il ricorrente mostrava di ricercare il collegamento fra la malattia fisica e il vissuto psicologico del suo cliente, indagato sia attraverso i ricordi, sia tramite il disvelamento dei suoi rapporti interpersonali, anche mediante il coinvolgimento nelle sedute di congiunti ed altri soggetti rientranti nella sua sfera relazionale. La Corte giustifica del resto puntualmente come tale colloquio fosse finalizzato al superamento dei disagi e delle difficoltà psicologiche riferite dai pazienti, sicché la successiva pratica di imposizione delle mani si rivelava del tutto inconferente con la precedente attività, tutta giocata nell'ambito dell'indagine e della terapia psicologica, spesso esercitate in ambito familiare o di coppia (come tale, estraneo all'attività della cosiddetta pranoterapia). La Corte territoriale valorizza inoltre la precedente sentenza resa da questa Corte, per fatti analoghi, nei confronti dello stesso ricorrente (Sez. 6, n. 17702 del 3.3.2004) e fa buon uso del principio in essa affermato, secondo il quale il compimento da parte di soggetto non qualificato dell'atto riservato per legge al professionista, nel caso lo psicologo, che abbia la capacità di compierlo, realizza il delitto di cui all'art. 348 cod. proc. pen. anche laddove sia preceduto, accompagnato o seguito dall'adempimento di altri atti non tipici della professione considerata e ad essa non riservati.
1.3. Infine, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità suggerita dal ricorrente, già esaminata con esito negativo dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 199/1993). SH +
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/4/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Moginfi r Vincenzo Rotundo Vincenzo Rotundo Strofur DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E T R Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO O C 5