Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza con la quale sia dichiarata l'improcedibilità per mancanza di valida querela, ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto la scelta di coltivare l'azione civile nel processo penale, spettante a colui che si ritenga danneggiato dal reato, rappresenta una decisione che trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, né a tal fine può rilevare la circostanza che detta pronuncia non faccia stato nell'eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l'interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l'affermazione del diritto al risarcimento del danno e ciò vale a fortiori per i procedimenti penali instaurati con riguardo ai delitti di ingiuria e diffamazione, considerato che, in tal caso, la parte civile può proporre impugnazione anche agli effetti penali ai sensi dell'art. 577 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2005, n. 36640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36640 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/04/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 983
Dott. BRUNO LO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 041162/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO ER N. IL 04/06/1941;
2) RR AR N. IL 23/10/1962;
3) CC IG N. IL 24/08/1961;
4) TI LO N. IL 01/08/1940;
5) VI MA N. IL 25/03/1921;
avverso SENTENZA del 14/05/2004 TRIB. SEZ. DIST. di DESIO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. G. Febbraro, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore di PC, avv. C. Malavenda, che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
Quanto segue:
Il Tribunale di Monza, sez. dist. Desio, con la sentenza impugnata, ha dichiarato NDP nei confronti di NT LO e ER AR TT con riferimento ai delitti loro ascritti (rispettivamente 81- 595 1^ e 3^ comma c.p. e 57-595 c.p.) per mancanza di querela, rilevando che le querele proposte da RI ER, RR NG, CI GF, avrebbero dovuto recare l'autentica delle firme. Nè era possibile (e comunque era inutile, dato il carattere formale che l'atto deve rivestire) la prova per testimoni. Ricorre per Cassazione il comune difensore di RI, RR e CI, deducendo violazione di legge (artt. 177, 333 comma 2^, 336, 337 c.p.p., 107 disp att.), atteso che la eventuale irregolarità
conseguente alla condotta del soggetto che ha ricevuto la querela non può, per costante giurisprudenza, essere fatta ricadere sul querelante. Nel caso in esame, non vi è dubbio (nè il giudicante lo ha avanzato) che i sottoscrittori dell'istanza punitiva fossero i tre sopra indicati (i quali per altro si sono costituiti anche PPCC);
inoltre la mancata identificazione del querelante da parte della Autorità ricevente integra mera irregolarità e non genera invalidità dell'atto. Infine non può dubitarsi che l'atto sia regolarmente pervenuto alla Procura della repubblica, come attestato dal relativo timbro. Peraltro è stata anche richiesta la introduzione di prova testimoniale, che il giudice ha respinto, violando gli artt. 190 ss c.p.p.. In data 21.4.2005 è stata depositata memoria nell'interesse degli imputati, con la quale si sostiene che il ricorso della PPCC è inammissibile per mancanza di interesse, atteso che, essendo intervenuta declaratoria di NDP ex art. 129 c.p.p., il provvedimento del Tribunale, rappresentando mera pronunzia processuale, non è idoneo a costituire res judicata pregiudizievole degli interessi civili dei ricorrenti. Rileva innanzitutto il Collegio che la sentenza con la quale venga dichiarato NDP per mancanza di valida querela è certamente impugnabile da parte della PC. La scelta, spettante a chi si ritenga danneggiato dal reato, di coltivare l'azione civile nel processo penale rappresenta una decisione prevista e riconosciuta dall'ordinamento, che, in quanto tale, non può rimanere priva di tutela nel momento in cui viene resa impraticabile da una decisione del giudice, che si reputi errata. Il fatto che la sentenza di improcedibilità non faccia stato nell'eventuale giudizio civile non sta affatto a significare che il querelante costituitosi PC non abbia interesse a perseguire il suo proposito di chiedere nel procedimento penale - e, appunto, non in quello civile - l'affermazione del suo diritto al risarcimento del danno. Ciò poi è tanto più vero per quel che riguarda i procedimenti penali instaurati con riferimento ai delitti di ingiuria e diffamazione, atteso che, in tal caso, la PO querelante può proporre impugnazione anche agli effetti penali ai sensi dell'art. 577 c.p.p.. Tanto premesso, il ricorso è fondato. È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte (ASN 199700710-RV 208695; ASN 199607174-RV 205360) ha ritenuto che la mancata autenticazione della sottoscrizione in querela, quando prevista, determina la improcedibilità dell'azione penale e che essa non può avere equipollente, ma è altrettanto vero (ASN 200232190-RV 222546;
200100070-RV 218830; 199913490-RV 214662) che è stato ritenuto che la mancata identificazione da parte della autorità ricevente non genera, di per sè, invalidità della querela, quando risulti comunque certa aliunde la identificazione (e la legittimazione) del proponente. Orbene, poiché la autenticazione ha la funzione di dare certezza della identità del sottoscrittore, sarebbe manifestazione di mero e astratto formalismo ritenere che, in presenza di querela non recante autenticazione, ma sicuramente proveniente da soggetto legittimato, il giudice debba dichiarare la improcedibilità dell'azione penale. Ciò è tanto più vero, se solo si riflette che recentemente si è affermato (ASN 200417662-RV 229586) che l'identificazione della persona che presenta l'atto di querela può essere desunta anche dalla sequenza in cui si snoda l'iter procedimentale. E dunque: in tanto la mancata autenticazione della firma in calce alla querela (non presentata personalmente) determina la improcedibilità dell'azione penale, in quanto detta mancanza renda impossibile o incerta la identificazione del querelante e l'accertamento della effettiva espressione della volontà punitiva. Nel caso in esame, neanche l'imputato sostiene che i querelanti non si identifichino nelle PPCC, mentre proprio il fatto che sussistano acta concludentia sta a dimostrare che i ricorrenti furono i querelanti.
La sentenza va dunque annullata con rinvio ed, essendo stata questa Corte investita di ricorso per saltum, il rinvio va disposto, ex art. 569 c.p.p., alla competente Corte di appello, che è quella di
Milano.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio e dispone la trasmissione alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005