Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2005, n. 36640
CASS
Sentenza 27 aprile 2005

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Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza con la quale sia dichiarata l'improcedibilità per mancanza di valida querela, ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto la scelta di coltivare l'azione civile nel processo penale, spettante a colui che si ritenga danneggiato dal reato, rappresenta una decisione che trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento giuridico, né a tal fine può rilevare la circostanza che detta pronuncia non faccia stato nell'eventuale giudizio civile, in quanto sussiste, comunque, l'interesse del querelante, costituitosi parte civile, a perseguire il suo proposito di chiedere, nel procedimento penale, l'affermazione del diritto al risarcimento del danno e ciò vale a fortiori per i procedimenti penali instaurati con riguardo ai delitti di ingiuria e diffamazione, considerato che, in tal caso, la parte civile può proporre impugnazione anche agli effetti penali ai sensi dell'art. 577 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2005, n. 36640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36640
    Data del deposito : 27 aprile 2005

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