Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2013, n. 35794
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Sentenza 18 giugno 2013

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L'annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello con cui è dichiarata l'inammissibilità della impugnazione proposta dalla parte civile, impone, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il rinvio del processo al giudice penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2013, n. 35794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35794
    Data del deposito : 18 giugno 2013

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