Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello con cui è dichiarata l'inammissibilità della impugnazione proposta dalla parte civile, impone, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il rinvio del processo al giudice penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2013, n. 35794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35794 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 18/06/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1607
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 048487/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Magri Piero, quale difensore e procuratore speciale della Wind Telecomunicazioni s.p.a.;
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, Sezione penale, in data 12/07/2012 con la quale venivano assolti, perché il fatto non costituisce reato, IF AR (n. il 13/03/1961), IO PP (n. il 01/09/1976), SO TO OC (n. il 19/06/1971) e EL IS (n. il 25/08/1971) dai reati di truffa loro rispettivamente ascritti.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Salzano Francesco, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
Udito l'Avvocato Ruggi Carmine - difensore di IF AR, IO PP, SO TO OC e EL IS - il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 15/10/2010, il Tribunale di Matera assolse IF AR, IO PP, SO TO OC e EL IS dai reati di truffa loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale pronunzia la costituita P.C. Wind Telecomunicazioni s.p.a. propose, ex art. 576 c.p.p., gravame. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 12/07/2012, dichiarò l'inammissibilità dell'appello perché conteneva solo critiche alla decisione del Tribunale di assoluzione degli imputati senza indicare gli effetti di carattere civile che si intendono conseguire.
Ricorre per Cassazione il difensore e procuratore speciale della Wind Telecomunicazioni s.p.a., che oltre a dedurre la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione evidenzia che l'impugnazione era ammissibile perché l'appello era stato proposto ex art. 576 c.p.p. e sia nella narrativa sia nelle conclusioni vi era l'indicazione della richiesta risarcitoria. A tal fine allega l'atto di appello e le sue conclusioni depositate in appello. La ricorrente P.C. conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
In data 31.05.2013 il difensore e procuratore speciale della P.C. deposita copia di una sentenza di questa Corte che ha trattato un caso analogo a quello odierno;
deposita altresì le sue conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Deve rilevarsi che al di là del fatto che effettivamente nell'atto di gravame vi era la richiesta di condanna degli imputati al risarcimento dei danni, la questione sottoposta al vaglio di questo Collegio è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 6509 del 20.12.2012 Rv. 254130, hanno affermato il seguente principio di diritto: "allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l'atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall'art. 576 c.p.p.". La soluzione si fonda sulla lettura dell'art. 576 c.p.p. che consente alla parte civile di proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, e che deve essere intesa nel senso che la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità. Tale effetto devolutivo tuttavia non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell'atto di impugnazione, ma dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 c.p.p.. La non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell'atto di gravame agli effetti civili si fonda perciò sulla superfluità di un tale elemento dal momento che è lo stesso art. 576 c.p.p., a circoscrivere in tal modo l'impugnazione svolta dalla parte civile.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata per erronea applicazione delle norme che regolano la specifica fattispecie e alla luce dei principi di diritto come sopra formulati. Nel caso in esame, però, come già affermato da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 897 del 24/10/2003 Ud. - dep. 16/01/2004 - Rv. 227966) non si applica il disposto dell'art. 622 c.p.p. e il rinvio deve essere disposto non al giudice civile, bensì al giudice penale ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c). Infatti, si osserva, in primo luogo, che il disposto del citato art. 622 si applica solo nel caso in cui la Corte di Cassazione accolga il ricorso della parte civile "contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato" (oltre che nel caso dell'annullamento delle disposizioni o dei capi che riguardano l'azione civile). La sentenza impugnata con il ricorso di cui si discute, invece, si pronuncia sulla inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza di assoluzione, di modo che se il rinvio venisse disposto da questa Suprema Corte al giudice civile si consentirebbe al giudice penale di abdicare a quella funzione giurisdizionale espressamente attribuitagli dall'art. 576 c.p.p. con riferimento anche al caso in cui sopravviva a seguito di impugnazione della sola parte civile esclusivamente una questione attinente la responsabilità civile. Si consideri, inoltre, che il giudice di merito in sede di rinvio dovrà procedere ad una cognizione assai ampia, coinvolgente, come si è detto, la stessa responsabilità dell'imputato; la parte civile, se il rinvio fosse al giudice civile, potrebbe subire un pregiudizio, a causa delle limitazioni probatorie proprie del rito civile: infatti, le forme del giudizio di rinvio davanti al giudice civile sono quelle di cui all'art. 394 c.p.c., che inibiscono alle parti ogni attività istruttoria o assertiva non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione (Sez. un. civ., 20/3/1992, n. 3520, riv. 476382; Sez. un. civ., 28/1/2002, n. 1007, riv. 551896), mentre il giudice penale di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, ivi compresa la rinnovazione della istruzione dibattimentale (art. 627 c.p.p., comma 2). Si deve, infine, osservare che non incide su quanto sopra esposto il fatto che il reato per il quale si procede è, ora, prescritto. Infatti questa Suprema Corte ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che non è inammissibile l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione (nella specie perché il fatto non sussiste) - non impugnata dal P.M. - anche se sia rilevata l'estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza di primo grado, in quanto nella specie si applica la previsione di cui all'art. 576 c.p.p., che conferisce al giudice penale dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto;
detta previsione introduce una deroga all'art. 538 c.p.p., legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento ma anche a chiedere al giudice dell'impugnazione, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell'imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto. Pertanto, in tal caso, non sussiste un difetto di giurisdizione civile del giudice penale dell'impugnazione perché, diversamente dall'art. 578 c.p.p. - che presuppone la dichiarazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna, anche generica, al risarcimento del danno - l'art. 576 c.p.p. presuppone una sentenza di proscioglimento (Sez. 5, Sentenza n. 3670 del 27/10/2010 Ud. - dep. 01/02/2011 - Rv. 249698).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Salerno che provvedere anche in ordine alle spese del presente grado in favore della parte civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013