Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg13352 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13352 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. CAPOCELLI LOREDANA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Europa n. 9,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. DI MARTINO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.13,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in Napoli il 14/06/2019 e che dalla loro unione è nato il minore il Per_1
10.03.2020, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) 1 coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Napoli alla Via Adolfo Omodeo n.45, viene assegnata con arredi e suppellettili alla signora Pt_1
3) Il signor ha già provveduto al ritiro di tutti i propri effetti personali ed Parte_2
effettuerà entro un mese dall'omologa il cambio di residenza,
4) Il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2
secondo le modalità dell'affido congiunto, con collocazione prevalente presso la madre.
Di talché, tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio saranno adottate sempre di comune accordo tra le parti;
5) i coniugi espressamente stabiliscono che terranno un comportamento dignitoso e rispettoso dinanzi al minore, evitando qualunque atteggiamento che possa turbare la sua serenità, anche nel caso in cui dovessero reciprocamente intraprendere una nuova relazione con altro partner,
6) I sig.ri e convengono le seguenti modalità di Parte_2 Parte_1
visita del figlio da parte padre: Persona_2
— a settimane alterne trascorrerà con il padre, con lui pernottando, il week-end, dal venerdì dopo la scuola alla domenica, con rientro presso la casa della madre alle ore
20.30;
— durante la settimana per la quale & previsto il pernottamento del minore con la madre nel week-end, il padre trascorrerà con il figlio la giornata del giovedì dopo la scuola e con rientro presso la casa della madre alle ore 20,30;
2 -- durante la settimana per la quale è previsto il pernottamento del minore con il padre nel week-end, quest'ultimo trascorrerà con il figlio la giornata del lunedì dopo la scuola e con rientro presso la casa della madre alle ore 20,30.
7) Durante le vacanze estive il padre e la madre potranno avere con sé il figlio ciascuno per un intervallo temporale di 15 giorni consecutivi, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto. In tale periodo dovranno essere garantite le comunicazioni dei genitori con il figlio prevedendo la possibilità per il padre o per la madre di trascorrere un giorno in compagnia del minore, sempre che sia condotto in località raggiungibile, senza vincolo per la scelta del luogo, quantomeno, salubre.
8) In caso di disaccordo, il periodo di 15 giorni consecutivi è fissato, ad anni alterni, dal 1° al 16 agosto per la madre e dal 16 al 31 agosto per il padre, e viceversa. Le rimanenti settimane di giugno, luglio, agosto e settembre, non coperte da impegni scolastici e non rientranti nelle due settimane spettanti a ciascun genitore saranno regolate secondo le modalità già definite.
9) Per le vacanze natalizie il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con la madre i giorni del 24 e 31 dicembre e con il padre i giorni del 25 dicembre e del 1° gennaio, e viceversa, Stesso discorso di alternanza viene concordato dai genitori per il giorno del
26 dicembre mentre la festività del 6 gennaio il minore trascorrerà la mattina con la madre ed il pomeriggio con il padre, e viceversa ad anni alterni.
10) Durante le festività pasquali il minore trascorrerà la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre, e viceversa ad anni alterni.
11) Tutte le altre festività, quali il 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre saranno concordate tra i genitori, in maniera alternata, in relazione alle modalità con le quali il figlio minore le trascorrerà. In mancanza di accordo, il minore trascorrerà metà giornata con la madre e l'altra metà giornata con il padre.
12) Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori ovvero, in caso di impossibilità, la mattina con la madre ed il pomeriggio con il padre, e viceversa ad anni alterni;
mentre sarà con la madre il giorno della Festa della
Mamma e del compleanno della stessa, nonché dei di lei parenti, e sarà con il padre il giorno della Festa del Papà e del compleanno dello stesso, nonché dei di lui parenti con
3 rientro a casa della madre entro le ore 22.30 sino al compimento dell'età di 6 anni
(sempre qualora tali eventi dovessero cadere dal lunedì al giovedì).
13) Quale contributo pet il mantenimento ordinario del minore il sig. Per_1 [...]
corrisponderà la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) alla madre Parte_2
sig.ra Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base agli Parte_3
indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'Istat.
Inoltre, il sig. si impegna a vessare alla sig.ra Parte_2 Parte_1
l'ulteriore importo costituito dalla quota del 50% delle spese che questa dovrà sostenere per il servizio di baby-sitting, fino ad un importo massimo di € 200,00
(duecento/00).
La percepirà l'intera somma dell'assegno unico impegnandosi vicendevolmente Pt_1
a favorire gli adempimenti necessari a tal fine.
14) Il Sig. ha sottoscritto polizza sanitaria per sé e per il figlio Parte_2
con la denominata “GENERASALUTE RSM”, Per_1 Controparte_1
pertanto, le prestazioni previste dalla polizza assicurativa potranno essere fornite dai professionisti che operano in convenzione. In tal caso, a rimborso ottenuto, il provvederà a restituire eventuali importi anticipati dalla Parte_2 Pt_1
Tutte le altre scelte sanitarie non rientranti nella predetta polizza ovvero quelle che saranno fornite al minore non in convenzione, nonché quelle educative e formative concernenti il figlio dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e continueranno a cedere a loro carico nella misura del 50% ciascuno, dietro presentazione di ricevuta attestante la spesa sostenuta in favore del genitore tenuto al rimborso della quota del 50%; ove possibile, si procederà a richiedere la fatturazione della spesa nella misura del 50% in capo ad un genitore e dell'altro 50% in capo all'altro genitore. Le spese straordinarie (intendendo con tale dizione le spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, i libri scolastici, le gite scolastiche e le attrezzature necessarie per l'esercizio di attività sportive) cederanno al 50% su ciascun genitore, dietro presentazione di ricevuta attestante la spesa sostenuta in favore del genitore tenuto al rimborso della quota del 50%; ove possibile, si procederà a
4 richiedere la fatturazione della spesa nella misura del 50% in capo ad un genitore e dell'altro 50% in capo all'altro genitore.
15) I sig.ri e si impegnano a comunicare l'un Parte_2 Parte_1
all'altro eventuali cambi di dimora e/o residenza;
ogni eventuale viaggio o allontanamento, per più giorni, dalla dimora abituale del figlio con il padre o la madre dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore.
16) Il Sig. si obbliga a provvedere al cambio di residenza entro Parte_2
un mese dal deposito del presente ricorso.
17) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della catta di identità del figlio, valida per l'espatrio.
18) 1l signor effettuerà il trasferimento della piena proprietà dell'immobile Parte_2
sito in Napoli alla Via A. Omodeo n, 45 identificato al NLC.E.U. di Napoli
SEZ, AVV. 1. 4 MAPPALE 391 SUB, 31, cat A/2, mq 86, mediante atto di compravendita della piena proprietà alla Sig.ra che accenderà un nuovo Pt_1
mutuo pet poter provvedere al pagamento dei restanti ratei del mutuo acceso dal con manleva dunque del sig. dal pagamento del residuo importo Parte_2 Parte_2
del mutuo a far data dalla cessione ovvero dell'omologa della separazione, se antecedente la cessione;
19) 1 coniugi reciprocamente autorizzano, l'autorità amministrativa competente a rilasciare a ciascuno di essi il passaporto e ogni altro documento valido per l'espatrio.
20) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4
5 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.32, Parte_4
parte II, s. A, Sez. AR, reg. Atti Matrimonio anno
2019);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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