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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1524/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Espedito GRANATA e Maddalena NAPPO, come da procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Rossini 31 - Terzigno attore contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello LUCIANETTI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via G. Doria 3 – La Spezia
convenuta
nonché contro
Controparte_2 convenuto contumace
Controparte_3 convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14 gennaio 2025:
1 per l'attore:
“IN VIA PRINCIPALE Respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa:
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro Fiat Ducato Tg. FZ259TB, nella causazione del sinistro narrato, ovvero nella determinazione e produzione dell'evento lesivo di cui in premessa, per esso del suo utilizzatore e/o del suo proprietario e, per l'effetto, sentir condannare la società in persona del suo rapp.te legale p.t. al Controparte_4 pagamento in favore dell'attore di quanto dovuto per il danno patrimoniale e non, ovvero della complessiva somma di euro 160.894,30, a titolo di risarcimento delle lesioni fisiche da lui patite, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto sino all'effettivo soddisfo o della somma che risulta a questi dovuta all'esito dell'istruttoria; oltre al pagamento delle spese legali e compenso professionale, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Per la convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, respingere la domanda dell'attore Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto e non provata condannando il medesimo alla rifusione delle spese e competenze di lite ed al risarcimento del danno per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2022 Parte_1 conveniva in giudizio e , esponendo Controparte_1 Controparte_2 che in data 24 luglio 2020, alle ore 17.15 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura LT CL, percorrendo Viale SC in direzione Portovenere – La Spezia, collideva con l'autocarro Fiat Ducato condotto da , Parte_2 che invadeva la corsia riservata al senso di marcia opposto. Ribadito come l'esclusiva responsabilità del sinistro fosse da addebitare al conducente dell'autocarro Fiat Ducato, di proprietà della società LEASE PLAN ITALIA s.p.a., concesso in leasing alla ditta ed assicurato l'attore Controparte_2 CP_1 evidenziava di avere riportato ingenti danni alla autovettura da lui condotta (già integralmente risarciti in favore del proprietario dell'automobile), nonché gravi lesioni fisiche, quantificate dal proprio perito di parte in misura pari al 30%, oltre 150 giorni di invalidità permanente, di cui 50 assoluta. Concludeva quindi per la condanna di al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni cagionati, quantificati in euro 160.894,30. si costituiva in giudizio replicando come fosse Controparte_1 lo stesso attore unico responsabile del sinistro dedotto in lite, avendo egli tenuto una condotta di guida scriteriata e colposa, procedendo a velocità sostenuta ed allargando una curva sino ad invadere l'opposta corsia di marcia percorsa dal furgone Fiat Ducato,
2 come riportato nella relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Municipale della Spezia, intervenuti nell'immediatezza del sinistro. Contestata altresì la quantificazione dei danni ex adverso allegati, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_2 dichiarato contumace. In sede di verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, parte attrice rilevava che dall'estratto cronologico del PRA non risultava il rapporto di noleggio tra la ditta individuale convenuta (locataria) e la società proprietaria Controparte_2 dell'autocarro (locatore) accertato invece dai VV.UU. intervenuti sul Controparte_3 luogo dell'incidente; chiedeva quindi di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti della , che rimaneva anch'essa Controparte_3 contumace. La domanda attorea è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre. Muovendo dall'esame della dinamica del sinistro e dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti, va premesso che, per costante giurisprudenza, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (in questi termini Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019). Nella specie, la dinamica del sinistro è stata così ricostruita nella relazione della Polizia Municipale intervenuta, prodotta in atti: “In data 24 luglio 2020, alle ore 17.10 circa … in qualità di conduttore dell'autovettura LT … Parte_1 percorreva il bidirezionale V.le SC (SP530) – tratto compreso fra Via delle Cinque Terre e Via del Santuario – in direzione Portovenere. Lo stesso all'approssimarsi della curva destrorsa presente nel c.d. sito denominato “Palo Marconi” … ometteva di regolare adeguatamente la velocità in modo tale che fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone, avuto riguardo all'andamento planimetrico del tracciato viario testè descritto e all'asfalto bagnato (breve episodio temporalesco con precipitazioni nella fase di poco antecedente il fatto); conseguentemente a tale velocità imprudenziale non era in grado di conservare il controllo del mezzo condotto tant'è che in corrispondenza della curva considerata, per circostanze riconducibili alla sua condotta di guida, oltrepassava la striscia longitudinale continua di mezzeria, invadeva la semicarreggiata destinata al senso opposto di marcia sino ad impattare frontalmente contro la parte anteriore della fiancata sinistra dell'autocarro tg. FZ259TB (veicolo B) – punto 8 nello schizzo di campagna quale punto d'urto da attribuirsi all'incisione lasciata impressa dalla rottura del semiasse anteriore sinistro del veicolo B. A seguito della collisione l'autovettura condotta dal subiva una Pt_1 rotazione antioraria - come si evince dalle tracce di incisione aventi origine dal punto d'urto - sino a raggiungere la posizione terminale post urto, così accertata dagli Agenti rilevatori, nella semicarreggiata del viale in questione per la percorrenza con direzione Portovenere. […] l'effetto dell'urto era l'andamento destrorso del veicolo B 3 inequivocabilmente impresso sul tracciato viario dalle tracce di incisione – punti 5/6 nello schizzo planimetrico – attribuibili all'attrito delle parti meccaniche e/o della carrozzeria deformate e avulse dalla sede originaria (rottura e distaccamento semiasse anteriore sinistro). […] La dinamica del sinistro è stata così ricostruita sulla base dei rilievi oggettivi acquisiti nelle more dei rilievi tecnici espletati – tracce di incisione, punto d'urto, posizione post collisione dei veicoli coinvolti, danni patiti dagli stessi. […] Provvedimenti di legge: a carico di sono state contestate Parte_1 le violazioni di cui agli artt. 141 commi 1,2,3,8 e 146 comma 2, artt. 40, 143 comma 12 C.d.S. a mezzo di verbale n. 98374 debitamente notificato”. Sulla scorta delle risultanze emergenti dal predetto verbale, la convenuta ostiene che la responsabilità determinante ed assorbente dovrebbe essere CP_1 addossata allo stesso attore;
quest'ultimo, per contro, sostiene che sarebbe stato il veicolo antagonista ad invadere la carreggiata di opposta percorrenza, causando lo scontro nonostante il suo tentativo di evitarlo. A fronte di tali contrapposte allegazioni di parte, la causa è stata istruita meditante escussione di un testimone ed esperimento di CTU cinematico-ricostruttiva. Il teste ha dichiarato che “il giorno del sinistro ero Testimone_1 parcheggiato con il mio scooter in Viale SC, stavo aspettando un amico. Ero proprio di fronte al luogo in cui si è verificato il sinistro, ad una trentina di metri di distanza. Ho visto un furgone che veniva da Portovenere andando verso Spezia ed una CL che andava verso Portovenere. Il furgone in prossimità di una curva si è stretto un po' troppo ed ha urtato la CL che procedeva in senso contrario;
a seguito dell'urto la CL è ruotata di 180 gradi trovandosi alla fine nella stessa corsia, ma in senso opposto a quello di marcia. L'urto è avvenuto tra l'angolo sinistro del furgone e l'angolo sinistro dell'auto. Il furgone nella curva si è stretto ed ha invaso l'altra corsia. La CL era nella sua corsia, ha provato all'ultimo ad evitare lo scontro ma non ce l'ha fatta”. Il CTU incaricato, eseguiti gli accertamenti del caso, ha invece ricostruito il sinistro come segue: “In data 24.07.2020, alle 17.10 ora locale, il sig. , Parte_1 alla guida dell'autovettura LT CL targata ET813FF, transitava sulla SP n°530, localmente viale Nicolò SC, in La Spezia (SP), con direzione di marcia centro urbano ➔ Portovenere (SP). Giunto in prossimità della curva “Palo Marconi”, ad andamento per lui destrorso, entrava in collisione con l'autocarro Fiat Ducato targato FZ259TB, che, condotto dal sig. , sopraggiungeva, sulla stessa Parte_2 viabilità, nell'opposta direzione di marcia. Occorre, inoltre, considerare che:
- Si tratta di una collisione avvenuta con angolo d'incidenza d'urto di circa 15/20°;
- Il sito topografico di collisione era ubicato nell'intorno dell'asse stradale, marginalmente all'interno della corsia di marcia Portovenere ➔ La Spezia;
- Al momento dell'urto la LT CL marciava ad una velocità di 45/50 km/h, mentre l'autocarro marciava ad una velocità di circa 60 km/h;
4 - Entrambi i veicoli NON mantenevano strettamente la mano destra, come disposto dalle norme del codice della strada;
- Al momento del sinistro si era in condizioni di luce diurna e la strada era bagnata;
- Sul tratto di strada interessato vigeva il limite di velocità di 50 km/h”. In presenza di tali (contrastanti) risultanze istruttorie, si ritiene che la deposizione testimoniale (rilasciata da soggetto non individuato dalla Polizia Municipale al momento della registrazione del sinistro) sia meno attendibile rispetto all'accertamento tecnico, condotto dal perito sulla base dell'esame di dati oggettivi, quali le tracce di incisione lasciate sull'asfalto dai veicoli incidentati. D'altronde, la stessa consulenza di parte depositata dall'attore in allegato alla citazione non riporta un'invasione della corsia opposta da parte del furgone antagonista, situando piuttosto il punto di collisione a cavallo della linea di mezzeria (tanto che lo stesso CTP attoreo conclude la propria relazione ritenendo che “le cause del sinistro sono da ricercare nella condotta di guida di entrambi i conducenti dei veicoli”: v. all. 1 alla mem. ex art. 183 n. 2 c.p.c. att.). Né un'invasione della propria carreggiata da parte del Fiat Ducato è stata sostenuta dall'attore nell'immediatezza del sinistro, avendo egli dichiarato agli Agenti di non avere ricordi circa le modalità in cui si verificava l'evento (come riportato nella relazione di incidente stradale;
diversamente, il conducente del furgone Parte_2
dichiarava sin da subito che “l'autovettura aveva invaso la semicarreggiata
[...] da lui percorsa e che stante il repentino e inaspettato fatto non poteva evitare l'impatto”). Possono invece essere condivise ed acquisite le conclusioni della CTU, adeguatamente motivate e congruenti con la localizzazione del punto d'urto ricostruita nell'immediatezza del sinistro dagli agenti intervenuti, sulla scorta dei rilievi effettuati (dovendosi peraltro evidenziare che la sanzione inflitta all'odierno attore è stata parzialmente annullata dal Giudice di Pace a seguito della produzione della consulenza di parte che situava il punto di impatto sulla linea di mezzeria, senza tuttavia l'effettuazione di un accertamento d'ufficio che, svolto nel presente giudizio, ha confermato la – seppur lieve – invasione della corsia opposta da parte dell'attore). Non rilevano in senso contrario le censure svolte da parte attrice dopo il deposito della CTU, considerato che:
- Dal punto di vista procedurale, l'effettuazione di alcuni rilievi in autonomia da parte del CTU non determina alcuna lesione del contraddittorio peritale, trattandosi di mere misurazioni, agevolmente ripetibili e verificabili dai CTP;
rasentano poi la temerarietà le doglianze relative all'omesso invio della bozza ai CTP, trattandosi di adempimento documentato dal perito e confermato dall'invio delle osservazioni critiche dei consulenti di parte;
- Nel merito, le questioni tecniche evidenziate dall'attore a seguito del deposito della CTU sono state nuovamente affrontate nell'integrazione peritale disposta, con conferma sia dell'angolo di incidenza d'urto, congruente con la traiettoria d'uscita dell'autocarro, sia della localizzazione del punto planimetrico d'urto
5 “nell'intorno dell'asse stradale e, marginalmente, all'interno della corsia di marcia dell'autocarro”. Ciò posto, le conclusioni del CTU sono tali da smentire (almeno parzialmente) entrambe le contrapposte ricostruzioni supportate dalle parti in causa, essendo emersi elementi a carico di ambedue i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: in particolare, entrambi i conducenti omettevano di tenere strettamente la mano destra, con una parziale invasione della corsia opposta da parte dell'attore; inoltre, il conducente del furgone Fiat Ducato procedeva a velocità (circa 60 Km/h) superiore al limite consentito su quella tratta (50 Km/h). Accertato dunque il concorso delle cause nella produzione dell'evento, la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni dev'essere effettuata avendo riguardo al loro grado di incidenza eziologica ed alla gravità della colpa di ciascuno dei conducenti. Tenuto conto della dinamica del sinistro ed alla luce delle conclusioni della CTU, appare equo determinare il concorso colposo dei conducenti in misura paritaria, atteso che, a fronte di una colpa di maggiore per quanto riguarda la parziale invasione Pt_1 della carreggiata opposta (seppure per pochi centimetri oltre la linea di mezzeria, ove si è concretizzato l'urto), sussiste a carico di l'ulteriore profilo di colpa Parte_2 relativo al superamento del limite di velocità. Anche dal punto di vista dell'incidenza eziologica, le cause si equivalgono, atteso che, se entrambi i conducenti avessero tenuto strettamente la destra, il sinistro non si sarebbe verificato. Peraltro, ad analoga conclusione si perverrebbe anche nel caso in cui si ritenessero le contrastanti risultanze istruttorie acquisite (prova testimoniale e CTU) inidonee a fornire prova sufficientemente certa della dinamica del sinistro, con applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., non avendo nessuno dei due conducenti fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Venendo alla quantificazione dei danni lamentati da parte attrice, può farsi riferimento alle conclusioni della CTU medico legale esperita in corso di causa, adeguatamente argomentate e non contestate dai consulenti tecnici di parte. Il danno biologico permanente viene quindi determinato nella misura del 23-24%, oltre invalidità temporanea di giorni 20 al 100%, giorni 40 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%. Il danno non patrimoniale risarcibile è calcolato come segue, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024 (trattandosi di c.d. lesioni macropermanenti, derivanti da sinistro occorso in data antecedente l'entrata in vigore della nuova Tabella Unica Nazionale per il danno biologico):
- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (68 anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (intermedia tra il 23 ed il 24%), è quantificato nella somma di euro 92.234,00 (comprensiva dell'incremento per danno morale, stante il grado di sofferenza psicofisica correlato alle modalità di verificazione del fatto, alla dolorosità delle lesioni subite ed al decorso successivo);
6 - il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea come sopra individuata e con applicazione del punto base ITT pari ad euro 115,00, è quantificato nella somma pari ad euro 8.337,50 [di cui euro 2.300,00 per invalidità temporanea totale, euro 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25%]; e così per complessivi euro 100.571,50. Tale somma è da ritenere integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attore, non essendo state tempestivamente allegate incidenze dinamico relazionali derivanti dal sinistro anomale, ovvero del tutto peculiari, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019). Non può invece essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di rimborso delle spese mediche allegate da parte attrice, in quanto citate in atti ma non documentate (come rilevato dal CTU). Tenuto conto del concorso colposo dei conducenti, quantificato nella misura del 50% ciascuno, il danno complessivo risarcibile ammonta dunque ad euro 50.285,75, (100.571,50 x ½), a titolo danno non patrimoniale, con condanna di
[...]
(unica destinataria della domanda attorea) al pagamento della Controparte_1 predetta somma capitale in favore del danneggiato. In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di gennaio 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. La riconosciuta sussistenza di un concorso colposo dell'attore nella determinazione del sinistro giustifica la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. La frazione residua segue la soccombenza della convenuta ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n. 147/2022. Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della compagnia convenuta. 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura di ½) e del conducente (nella misura di ½) nella causazione del Parte_2 sinistro avvenuto in data 24 luglio 2020;
- per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al Controparte_1 risarcimento in favore di della quota di metà dei danni patiti Parte_1 dal predetto in conseguenza del sinistro, quota quantificata nell'importo capitale di euro 50.285,75, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del sinistro e via via rivalutato;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti, con condanna della compagnia convenuta al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 393,00 per esborsi ad euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore degli Avv.ti Espedito Granata e Maddalena Nappo;
- pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico della compagnia convenuta. La Spezia, 26 luglio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1524/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Espedito GRANATA e Maddalena NAPPO, come da procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Rossini 31 - Terzigno attore contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello LUCIANETTI, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via G. Doria 3 – La Spezia
convenuta
nonché contro
Controparte_2 convenuto contumace
Controparte_3 convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 14 gennaio 2025:
1 per l'attore:
“IN VIA PRINCIPALE Respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa:
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro Fiat Ducato Tg. FZ259TB, nella causazione del sinistro narrato, ovvero nella determinazione e produzione dell'evento lesivo di cui in premessa, per esso del suo utilizzatore e/o del suo proprietario e, per l'effetto, sentir condannare la società in persona del suo rapp.te legale p.t. al Controparte_4 pagamento in favore dell'attore di quanto dovuto per il danno patrimoniale e non, ovvero della complessiva somma di euro 160.894,30, a titolo di risarcimento delle lesioni fisiche da lui patite, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto sino all'effettivo soddisfo o della somma che risulta a questi dovuta all'esito dell'istruttoria; oltre al pagamento delle spese legali e compenso professionale, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Per la convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, respingere la domanda dell'attore Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto e non provata condannando il medesimo alla rifusione delle spese e competenze di lite ed al risarcimento del danno per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2022 Parte_1 conveniva in giudizio e , esponendo Controparte_1 Controparte_2 che in data 24 luglio 2020, alle ore 17.15 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura LT CL, percorrendo Viale SC in direzione Portovenere – La Spezia, collideva con l'autocarro Fiat Ducato condotto da , Parte_2 che invadeva la corsia riservata al senso di marcia opposto. Ribadito come l'esclusiva responsabilità del sinistro fosse da addebitare al conducente dell'autocarro Fiat Ducato, di proprietà della società LEASE PLAN ITALIA s.p.a., concesso in leasing alla ditta ed assicurato l'attore Controparte_2 CP_1 evidenziava di avere riportato ingenti danni alla autovettura da lui condotta (già integralmente risarciti in favore del proprietario dell'automobile), nonché gravi lesioni fisiche, quantificate dal proprio perito di parte in misura pari al 30%, oltre 150 giorni di invalidità permanente, di cui 50 assoluta. Concludeva quindi per la condanna di al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni cagionati, quantificati in euro 160.894,30. si costituiva in giudizio replicando come fosse Controparte_1 lo stesso attore unico responsabile del sinistro dedotto in lite, avendo egli tenuto una condotta di guida scriteriata e colposa, procedendo a velocità sostenuta ed allargando una curva sino ad invadere l'opposta corsia di marcia percorsa dal furgone Fiat Ducato,
2 come riportato nella relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Municipale della Spezia, intervenuti nell'immediatezza del sinistro. Contestata altresì la quantificazione dei danni ex adverso allegati, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_2 dichiarato contumace. In sede di verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, parte attrice rilevava che dall'estratto cronologico del PRA non risultava il rapporto di noleggio tra la ditta individuale convenuta (locataria) e la società proprietaria Controparte_2 dell'autocarro (locatore) accertato invece dai VV.UU. intervenuti sul Controparte_3 luogo dell'incidente; chiedeva quindi di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti della , che rimaneva anch'essa Controparte_3 contumace. La domanda attorea è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad esporre. Muovendo dall'esame della dinamica del sinistro e dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti, va premesso che, per costante giurisprudenza, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (in questi termini Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019). Nella specie, la dinamica del sinistro è stata così ricostruita nella relazione della Polizia Municipale intervenuta, prodotta in atti: “In data 24 luglio 2020, alle ore 17.10 circa … in qualità di conduttore dell'autovettura LT … Parte_1 percorreva il bidirezionale V.le SC (SP530) – tratto compreso fra Via delle Cinque Terre e Via del Santuario – in direzione Portovenere. Lo stesso all'approssimarsi della curva destrorsa presente nel c.d. sito denominato “Palo Marconi” … ometteva di regolare adeguatamente la velocità in modo tale che fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone, avuto riguardo all'andamento planimetrico del tracciato viario testè descritto e all'asfalto bagnato (breve episodio temporalesco con precipitazioni nella fase di poco antecedente il fatto); conseguentemente a tale velocità imprudenziale non era in grado di conservare il controllo del mezzo condotto tant'è che in corrispondenza della curva considerata, per circostanze riconducibili alla sua condotta di guida, oltrepassava la striscia longitudinale continua di mezzeria, invadeva la semicarreggiata destinata al senso opposto di marcia sino ad impattare frontalmente contro la parte anteriore della fiancata sinistra dell'autocarro tg. FZ259TB (veicolo B) – punto 8 nello schizzo di campagna quale punto d'urto da attribuirsi all'incisione lasciata impressa dalla rottura del semiasse anteriore sinistro del veicolo B. A seguito della collisione l'autovettura condotta dal subiva una Pt_1 rotazione antioraria - come si evince dalle tracce di incisione aventi origine dal punto d'urto - sino a raggiungere la posizione terminale post urto, così accertata dagli Agenti rilevatori, nella semicarreggiata del viale in questione per la percorrenza con direzione Portovenere. […] l'effetto dell'urto era l'andamento destrorso del veicolo B 3 inequivocabilmente impresso sul tracciato viario dalle tracce di incisione – punti 5/6 nello schizzo planimetrico – attribuibili all'attrito delle parti meccaniche e/o della carrozzeria deformate e avulse dalla sede originaria (rottura e distaccamento semiasse anteriore sinistro). […] La dinamica del sinistro è stata così ricostruita sulla base dei rilievi oggettivi acquisiti nelle more dei rilievi tecnici espletati – tracce di incisione, punto d'urto, posizione post collisione dei veicoli coinvolti, danni patiti dagli stessi. […] Provvedimenti di legge: a carico di sono state contestate Parte_1 le violazioni di cui agli artt. 141 commi 1,2,3,8 e 146 comma 2, artt. 40, 143 comma 12 C.d.S. a mezzo di verbale n. 98374 debitamente notificato”. Sulla scorta delle risultanze emergenti dal predetto verbale, la convenuta ostiene che la responsabilità determinante ed assorbente dovrebbe essere CP_1 addossata allo stesso attore;
quest'ultimo, per contro, sostiene che sarebbe stato il veicolo antagonista ad invadere la carreggiata di opposta percorrenza, causando lo scontro nonostante il suo tentativo di evitarlo. A fronte di tali contrapposte allegazioni di parte, la causa è stata istruita meditante escussione di un testimone ed esperimento di CTU cinematico-ricostruttiva. Il teste ha dichiarato che “il giorno del sinistro ero Testimone_1 parcheggiato con il mio scooter in Viale SC, stavo aspettando un amico. Ero proprio di fronte al luogo in cui si è verificato il sinistro, ad una trentina di metri di distanza. Ho visto un furgone che veniva da Portovenere andando verso Spezia ed una CL che andava verso Portovenere. Il furgone in prossimità di una curva si è stretto un po' troppo ed ha urtato la CL che procedeva in senso contrario;
a seguito dell'urto la CL è ruotata di 180 gradi trovandosi alla fine nella stessa corsia, ma in senso opposto a quello di marcia. L'urto è avvenuto tra l'angolo sinistro del furgone e l'angolo sinistro dell'auto. Il furgone nella curva si è stretto ed ha invaso l'altra corsia. La CL era nella sua corsia, ha provato all'ultimo ad evitare lo scontro ma non ce l'ha fatta”. Il CTU incaricato, eseguiti gli accertamenti del caso, ha invece ricostruito il sinistro come segue: “In data 24.07.2020, alle 17.10 ora locale, il sig. , Parte_1 alla guida dell'autovettura LT CL targata ET813FF, transitava sulla SP n°530, localmente viale Nicolò SC, in La Spezia (SP), con direzione di marcia centro urbano ➔ Portovenere (SP). Giunto in prossimità della curva “Palo Marconi”, ad andamento per lui destrorso, entrava in collisione con l'autocarro Fiat Ducato targato FZ259TB, che, condotto dal sig. , sopraggiungeva, sulla stessa Parte_2 viabilità, nell'opposta direzione di marcia. Occorre, inoltre, considerare che:
- Si tratta di una collisione avvenuta con angolo d'incidenza d'urto di circa 15/20°;
- Il sito topografico di collisione era ubicato nell'intorno dell'asse stradale, marginalmente all'interno della corsia di marcia Portovenere ➔ La Spezia;
- Al momento dell'urto la LT CL marciava ad una velocità di 45/50 km/h, mentre l'autocarro marciava ad una velocità di circa 60 km/h;
4 - Entrambi i veicoli NON mantenevano strettamente la mano destra, come disposto dalle norme del codice della strada;
- Al momento del sinistro si era in condizioni di luce diurna e la strada era bagnata;
- Sul tratto di strada interessato vigeva il limite di velocità di 50 km/h”. In presenza di tali (contrastanti) risultanze istruttorie, si ritiene che la deposizione testimoniale (rilasciata da soggetto non individuato dalla Polizia Municipale al momento della registrazione del sinistro) sia meno attendibile rispetto all'accertamento tecnico, condotto dal perito sulla base dell'esame di dati oggettivi, quali le tracce di incisione lasciate sull'asfalto dai veicoli incidentati. D'altronde, la stessa consulenza di parte depositata dall'attore in allegato alla citazione non riporta un'invasione della corsia opposta da parte del furgone antagonista, situando piuttosto il punto di collisione a cavallo della linea di mezzeria (tanto che lo stesso CTP attoreo conclude la propria relazione ritenendo che “le cause del sinistro sono da ricercare nella condotta di guida di entrambi i conducenti dei veicoli”: v. all. 1 alla mem. ex art. 183 n. 2 c.p.c. att.). Né un'invasione della propria carreggiata da parte del Fiat Ducato è stata sostenuta dall'attore nell'immediatezza del sinistro, avendo egli dichiarato agli Agenti di non avere ricordi circa le modalità in cui si verificava l'evento (come riportato nella relazione di incidente stradale;
diversamente, il conducente del furgone Parte_2
dichiarava sin da subito che “l'autovettura aveva invaso la semicarreggiata
[...] da lui percorsa e che stante il repentino e inaspettato fatto non poteva evitare l'impatto”). Possono invece essere condivise ed acquisite le conclusioni della CTU, adeguatamente motivate e congruenti con la localizzazione del punto d'urto ricostruita nell'immediatezza del sinistro dagli agenti intervenuti, sulla scorta dei rilievi effettuati (dovendosi peraltro evidenziare che la sanzione inflitta all'odierno attore è stata parzialmente annullata dal Giudice di Pace a seguito della produzione della consulenza di parte che situava il punto di impatto sulla linea di mezzeria, senza tuttavia l'effettuazione di un accertamento d'ufficio che, svolto nel presente giudizio, ha confermato la – seppur lieve – invasione della corsia opposta da parte dell'attore). Non rilevano in senso contrario le censure svolte da parte attrice dopo il deposito della CTU, considerato che:
- Dal punto di vista procedurale, l'effettuazione di alcuni rilievi in autonomia da parte del CTU non determina alcuna lesione del contraddittorio peritale, trattandosi di mere misurazioni, agevolmente ripetibili e verificabili dai CTP;
rasentano poi la temerarietà le doglianze relative all'omesso invio della bozza ai CTP, trattandosi di adempimento documentato dal perito e confermato dall'invio delle osservazioni critiche dei consulenti di parte;
- Nel merito, le questioni tecniche evidenziate dall'attore a seguito del deposito della CTU sono state nuovamente affrontate nell'integrazione peritale disposta, con conferma sia dell'angolo di incidenza d'urto, congruente con la traiettoria d'uscita dell'autocarro, sia della localizzazione del punto planimetrico d'urto
5 “nell'intorno dell'asse stradale e, marginalmente, all'interno della corsia di marcia dell'autocarro”. Ciò posto, le conclusioni del CTU sono tali da smentire (almeno parzialmente) entrambe le contrapposte ricostruzioni supportate dalle parti in causa, essendo emersi elementi a carico di ambedue i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: in particolare, entrambi i conducenti omettevano di tenere strettamente la mano destra, con una parziale invasione della corsia opposta da parte dell'attore; inoltre, il conducente del furgone Fiat Ducato procedeva a velocità (circa 60 Km/h) superiore al limite consentito su quella tratta (50 Km/h). Accertato dunque il concorso delle cause nella produzione dell'evento, la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni dev'essere effettuata avendo riguardo al loro grado di incidenza eziologica ed alla gravità della colpa di ciascuno dei conducenti. Tenuto conto della dinamica del sinistro ed alla luce delle conclusioni della CTU, appare equo determinare il concorso colposo dei conducenti in misura paritaria, atteso che, a fronte di una colpa di maggiore per quanto riguarda la parziale invasione Pt_1 della carreggiata opposta (seppure per pochi centimetri oltre la linea di mezzeria, ove si è concretizzato l'urto), sussiste a carico di l'ulteriore profilo di colpa Parte_2 relativo al superamento del limite di velocità. Anche dal punto di vista dell'incidenza eziologica, le cause si equivalgono, atteso che, se entrambi i conducenti avessero tenuto strettamente la destra, il sinistro non si sarebbe verificato. Peraltro, ad analoga conclusione si perverrebbe anche nel caso in cui si ritenessero le contrastanti risultanze istruttorie acquisite (prova testimoniale e CTU) inidonee a fornire prova sufficientemente certa della dinamica del sinistro, con applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., non avendo nessuno dei due conducenti fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Venendo alla quantificazione dei danni lamentati da parte attrice, può farsi riferimento alle conclusioni della CTU medico legale esperita in corso di causa, adeguatamente argomentate e non contestate dai consulenti tecnici di parte. Il danno biologico permanente viene quindi determinato nella misura del 23-24%, oltre invalidità temporanea di giorni 20 al 100%, giorni 40 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%. Il danno non patrimoniale risarcibile è calcolato come segue, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024 (trattandosi di c.d. lesioni macropermanenti, derivanti da sinistro occorso in data antecedente l'entrata in vigore della nuova Tabella Unica Nazionale per il danno biologico):
- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (68 anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (intermedia tra il 23 ed il 24%), è quantificato nella somma di euro 92.234,00 (comprensiva dell'incremento per danno morale, stante il grado di sofferenza psicofisica correlato alle modalità di verificazione del fatto, alla dolorosità delle lesioni subite ed al decorso successivo);
6 - il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea come sopra individuata e con applicazione del punto base ITT pari ad euro 115,00, è quantificato nella somma pari ad euro 8.337,50 [di cui euro 2.300,00 per invalidità temporanea totale, euro 3.450,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 862,50 per invalidità temporanea parziale al 25%]; e così per complessivi euro 100.571,50. Tale somma è da ritenere integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attore, non essendo state tempestivamente allegate incidenze dinamico relazionali derivanti dal sinistro anomale, ovvero del tutto peculiari, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019). Non può invece essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di rimborso delle spese mediche allegate da parte attrice, in quanto citate in atti ma non documentate (come rilevato dal CTU). Tenuto conto del concorso colposo dei conducenti, quantificato nella misura del 50% ciascuno, il danno complessivo risarcibile ammonta dunque ad euro 50.285,75, (100.571,50 x ½), a titolo danno non patrimoniale, con condanna di
[...]
(unica destinataria della domanda attorea) al pagamento della Controparte_1 predetta somma capitale in favore del danneggiato. In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di gennaio 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. La riconosciuta sussistenza di un concorso colposo dell'attore nella determinazione del sinistro giustifica la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. La frazione residua segue la soccombenza della convenuta ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n. 147/2022. Le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della compagnia convenuta. 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara la responsabilità concorrente dell'attore (nella misura di ½) e del conducente (nella misura di ½) nella causazione del Parte_2 sinistro avvenuto in data 24 luglio 2020;
- per l'effetto, dichiara tenuta e condanna al Controparte_1 risarcimento in favore di della quota di metà dei danni patiti Parte_1 dal predetto in conseguenza del sinistro, quota quantificata nell'importo capitale di euro 50.285,75, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del sinistro e via via rivalutato;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti, con condanna della compagnia convenuta al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 393,00 per esborsi ad euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore degli Avv.ti Espedito Granata e Maddalena Nappo;
- pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico della compagnia convenuta. La Spezia, 26 luglio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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