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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10475 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 40384/2017 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Rosario Manzo e Avv. Andrea Gemma)
ATTORE – CREDITORE OPPOSTO
CONTRO
Controparte_1
(Avv. Marco Porretti)
CONVENUTO – DEBITORE OPPONENTE
Controparte_2
(Avv. Rolandino Guidotti)
INTERVENUTO - OPPOSTO
NONCHÉ
Controparte_3
(Avv. Achille Buonafede)
, Controparte_4 Controparte_5
[...]
(Avv. Diana Ranucci - Avvocatura Generale dello Stato)
Controparte_6
(Avv. Alessia Baroni)
(già Controparte_7 Controparte_8
(Avv. Lucio Ghia) Controparte_5
(Avv. Diana Ranucci - Avvocatura Generale dello Stato)
Controparte_9
(Avv. C. Ferdinando Emanuele, Avv. Paolo Bertoli e Avv. Alice de Gasparre)
Controparte_10
E
[...]
Controparte_11
Controparte_12
CONTUMACI
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione avverso atto di pignoramento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.7.2015 la proponeva opposizione Controparte_1 all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi avviato dalla per l'importo Parte_1 complessivo di € 94.275.583,00, in forza del lodo arbitrale depositato dal Tribunale Arbitrale
Internazionale di Tirana il 3.9.1993, dichiarato esecutivo con decreto della Corte d'Appello di
Roma (rep. n. 7039/2014) depositato il 22.7.2014, inizialmente sospeso con decreto della Corte
d'Appello di Roma n. 5788/2015 dell'8.7.2015, ma successivamente confermato nella sua esecutività con ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 19.10.2015 (R.G. 3906/2015).
Con l'opposizione il debitore deduceva: a) il difetto di titolo esecutivo di nei confronti Pt_1 dell'opponente, per aver agito nei confronti della Repubblica di Albania anziché nei confronti del
Governo albanese, nei cui confronti è stato emesso il titolo azionato;
b) il conseguente difetto di legittimazione passiva all'azione esecutiva dell'opponente; c) il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la nullità del pignoramento per violazione di norme imperative nazionali ed internazionali;
d) l'impignorabilità dei crediti dello Stato albanese e dei c/c dell'ambasciata; e) la prescrizione del credito portato dal titolo esecutivo.
In ragione di ciò e adducendo gravi motivi pregiudizievoli, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria dispese di lite.
Con memoria si costituiva il creditore affermando l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di fase.
Con ordinanza del 19.2.2017 il GE, previo accoglimento dell'istanza di riunione con altra procedura esecutiva pendente (R.G. 1154/2016) per connessione oggettiva e soggettiva, accoglieva l'istanza cautelare ritenendo: a) che “l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dallo
[...]
appare, alla luce della sommaria cognizione prevista dal rito, fondata, risultando “per CP_13 tabulas” che destinatario della pronuncia contenuta nel lodo dell'anno 1993 – validato in Italia nel 2014 – è proprio il Governo Albanese il quale, peraltro, non ha una sede in Italia, come riconosciuto dalla Corte d'Appello che ha delibato l'efficacia del lodo straniero in Italia”; b) apparentemente fondata altresì l'eccezione di prescrizione in quanto, “a fronte dell'eccezione di prescrizione, l'opposta ha depositato la copia di una lettera inviata al Console di in Pt_1 CP_1
Milano, con la sola prova della spedizione e non anche della ricezione di tale atto, che si assume essere la costituzione in mora del debitore”.
Condannava quindi l'opposta al pagamento delle spese di fase ed assegnava termine perentorio per la riassunzione della causa.
Impugnato il provvedimento ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., il Collegio con ordinanza del 5.6.2017 (R.G. 16308/2017) confermava la disposta sospensione, ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dello , e compensando le spese di fase. Controparte_13
Tempestivamente riassunto il giudizio, la ha quindi contestato tutti i motivi di Pt_1 opposizione già avanzati in fase cautelare e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 12.10.2017 si è costituita chiedendo di Controparte_8 dichiarare l'impignorabilità delle somme di cui alle dichiarazioni rese ex art. 547 c.p.c., con conseguente accoglimento dell'opposizione, il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparse depositate rispettivamente il 31.10.2017 e il 20.11.2017 si sono costituiti i terzi e affermando la correttezza della resa dichiarazione ex art. CP_3 Controparte_6
547 c.p.c. e del comportamento tenuto nella fase esecutiva.
Con memoria depositata il 28.11.2017 si è quindi costituita la Repubblica di Albania che, nel ribadire la fondatezza dei motivi di opposizione già avanzati in fase cautelare, ne ha chiesto l'accoglimento, con vittoria di spese di lite.
Con memoria depositata il 9.5.2018 si è quindi costituito il creditore intervenuto
[...]
con un intervento “adesivo dipendente alle ragioni di Cassa Depositi e Prestiti ed in Controparte_2 subordine della Repubblica di Albania” (cfr. pag. 4 costituz.), chiedendo il rigetto dell'opposizione, il tutto con vittoria di spese di lite. Contr Contr Con comparsa depositata il 26.1.2021 si sono quindi costituiti il il e la
[...]
chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei primi dei e il Controparte_5 rigetto delle domande nei confronti della CP_5
Pur disposta con ordinanza dell'11.1.2022 l'integrazione del contraddittorio con i terzi pignorati alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 13533/2021, nell'ambito dell'esecuzione forzata R.G. 22972/2015, con atto del 20.5.2022 è stata depositata la rinuncia del procedente al pignoramento nei confronti dei terzi che non avevano reso la dichiarazione o la cui dichiarazione era negativa (nella specie, Dompe' Farmaceutici Spa, Pessina Costruzioni Spa, Acquedotto Pugliese Spa, Acr Holding Srl, , Controparte_16 Controparte_17
,
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
, , ,
[...] CP_22 Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25 [...]
Controparte_26 Controparte_27 Controparte_28
[...] Controparte_29 Controparte_30 [...]
Enel Spa, Enel Green Power Spa, Eni Spa, Banca Del Fucino Spa, Banca Controparte_31
Ubae Spa, Simest Spa, Abramo Holding Spa, Beg Spa, Hydro Srl, La Petroliera IT ME Spa,
Emmecidue Spa¸Moncada Energy Group Srl, Expo 2015 spa, Albatros Airways Sh Pk, Star
Airways Albania Sh. P.K., Belle Air Sh P.K., Seasif Group Fzco, Essegei Spa, Alpiah Spa, Veneto
Banca Scpa, Fassa Srl, Marseglia Group Spa, Costruzioni Dondi Spa, Regione Veneto, Regione
Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Acmar Scpa, Etea Srl Regione Marche, Regione
Abruzzo, Regione Molise, Burns Srl, Regione Puglia, Biopower Green Energy sh. P.k., Impes Par Service Spa, Financo Terna Spa). Con ordinanza del 4.4.2023 è stata quindi revocata l'integrazione ex art. 102 c.p.c.
Con memoria depositata il 14.11.2023 si è infine costituito il terzo pignorato Controparte_9
chiedendo il rigetto dell'opposizione, il tutto con vittoria di spese di lite.
[...]
e , pur regolarmente citati, non si sono costituito Controparte_11 Controparte_12 in giudizio, rimanendo contumaci.
All'udienza del 5.2.2025, riportatesi le parti ai rispettivi scritti, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dei terzi e Controparte_11 [...]
che, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio. CP_12
Venendo quindi al merito dell'opposizione, è necessario preliminarmente esaminare la questione, già oggetto di verifica cautelare e collegiale in sede di reclamo, relativa all'eccepita insussistenza della legittimazione passiva all'azione esecutiva in capo alla citata Repubblica di
Albania.
Invero, dall'esame degli atti di causa e della documentazione depositata nelle diverse fasi processuali, emerge che la controversia che ha dato origine al titolo esecutivo azionato nella procedura R.G. 22972/2015 (ossia il lodo arbitrale depositato dal Tribunale Arbitrale Internazionale di Tirana il 3.9.1993) deriva dall'inadempimento contrattuale imputato – e riconosciuto – in capo al
Governo albanese, per aver questo, fra l'altro, “omesso di fornire prevista fidejussione”, nonché per
“violazione del contratto per azione diretta del , dando origine a fatti, Parte_2 considerati dagli arbitri nominati, un oggettivo impedimento alla realizzazione di quanto previsto nel contratto e, pertanto, coinvolgenti direttamente la responsabilità del (cfr. pag. Parte_2
17, 18 lodo arbitrale).
La soggettività giuridica di cui al contratto concluso inter partes, sotteso al titolo azionato, si palesa pertanto più che evidente e ben determinata in tutti i passaggi riportati nel lodo arbitrale, laddove indica precisamente non soltanto il Governo Albanese, come centro di imputazione di interessi e obblighi, ma lo identifica ed individua come specifico soggetto su cui gravano, individualmente, “evidenti responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, che trovano conferma nella diretta partecipazione alla stessa vita societaria da parte delle autorità di governo albanese”
(cfr. pag. 39, ibidem).
Le conclusioni cui giunge il lodo sono “nel senso della sussistenza di tutte le denunciate violazioni contrattuali imputate al governo albanese;
nel senso della diretta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale omissiva e commissiva del governo albanese;
nel senso infine che oggetto del decreto governativo albanese n. 119 del 28 Marzo 1991 non può che essere stato con tutte le conseguenze prima indicate nella presente decisione il contratto e il relativo statuto societario come prodotto da parte attrice” (Cfr. pag. 43, ibidem).
Esattamente identificato, pertanto, si palesa d'un canto il soggetto obbligato e, d'altro canto, il centro di imputazione delle conseguenze giuridiche derivanti dal lodo.
La conferma di una tale chiarezza espositiva e contenutistica la si ritraccia altresì nel decreto della Corte d'Appello di Roma (cron. 5872/2014): la Corte, nell'esaminare gli atti al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in Italia del Lodo straniero ex art. 839 c.p.c., ha evidenziato in primo luogo che i soggetti giuridici coinvolti erano la RI in L. e il Governo della
Repubblica di Albania;
in secondo luogo, ha evidenziato che il Governo della Repubblica di quale soggetto giuridico individuato come obbligato al rispetto delle decisioni arbitrali, CP_1 non aveva sede in Italia.
Tale precisazione che ha inteso evidenziare la Corte d'Appello valorizza ulteriormente, ove necessario, l'argomento oppositivo avanzato dalla Repubblica di Albania, per la quale non vi è, né vi può essere, una sostanziale equiparazione fra i vari organi amministrativi pubblici.
Deve infatti essere sottolineato che il soggetto obbligato a rispondere dell'obbligazione è necessariamente il soggetto titolare del rapporto contrattuale, che ha fondato la pronuncia del lodo arbitrale nel quale ne viene accertata la violazione da parte del Governo albanese e la conseguente sanzione economica per l'inadempimento.
Consegue da ciò che le conclusioni cui giunge il creditore in punto di legittimazione passiva si traducono nell'addebitare l'inadempimento contrattuale ad un soggetto del tutto estraneo allo stesso. Invero, le diverse articolazioni pubblicistiche che compongono la pubblica amministrazione dei diversi Paesi, cui non fa eccezione la Repubblica di si qualificano necessariamente CP_1 come centri di imputazione di situazione giuridiche soggettive, attive e passive, differenti ed autonome, dotati ciascuno di specificità giuridica ed amministrativa, tali pertanto da non consentire tout cour l'estensione dell'ambito di responsabilità ad altri e diversi apparati statali.
Né decisivo in tal senso si pone l'affermato perseguimento degli interessi pubblicistici tanto da parte del Governo quanto dello Stato, posto dal creditore a base dell'affermata immedesimazione organica fra p.a., e che giustificherebbe in tale ottica una sostanziale commutatività, attiva e passiva, fra le pubbliche amministrazioni: la finalità pubblicistica, infatti, deve naturalmente informare l'intero agire statale e i suoi singoli apparati e ministeri, senza che ciò nonostante tale imprinting significhi giungere alle conclusioni cui vorrebbe pervenire la , in assenza di Pt_1 un'espressa disposizione normativa che lo preveda.
Peraltro, è lo stesso codice civile albanese (Civil Code of the Republic of Law nr. CP_1
7850, 29.7.1994), a chiarire, all'art. 33, che “the State and state legal persons shall not be liable for each other's obligations, except when they accepted such liability or when this is expressively provided by law”.
Da quanto sopra esposto consegue, pertanto, che si deve individuare nel Governo albanese sia il soggetto giuridico che si è reso inadempiente agli obblighi contrattuali conclusi con il creditore, sia il soggetto passivo delle obbligazioni risarcitorie decise nel lodo arbitrale, e pertanto il centro di imputazione corretto degli effetti giuridici discendenti dal titolo azionato.
L'esecuzione forzata avviata con la procedura esecutiva R.G. 22972/2015 si palesa allora incardinata in difetto di legittimazione passiva all'azione esecutiva, per aver la creditrice indicato quale soggetto passivo dell'esecuzione la Repubblica di anziché il suo apparato CP_1 governativo.
La stessa Suprema Corte ha infatti specificato che “quando sia convenuto in giudizio un soggetto non legittimato a contraddire, si verifica una nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della domanda, tenuto conto che l'unitarietà e l'inscindibilità dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l'autonoma personalità giuridica di diritto pubblico delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza” (Cass. 10010/2011).
L'accoglimento del presente motivo di opposizione comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni. Le spese di lite, valutato il profilo interpretativo delle questioni affrontate, nonché in considerazione dell'accoglimento di uno dei motivi di opposizione e dell'assorbimento dei restanti, vengono interamente compensate fra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_11 Controparte_12
- accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata dallo Stato dell' e per l'effetto CP_1 dichiara l'insussistenza del diritto di agire esecutivamente da parte di nei Parte_1 confronti dello Stato di Albania nell'esecuzione forzata n. 22972/2015;
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Così deciso in Roma, l'11.7.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina