Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1736/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._1
via Monterosso n. 23
e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iurato, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c ivile a Scicli (RG) il 03.09.2004, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte I, dell'anno 2004,
21.2.2005), maggiorenne ed economicamente indipendente, e (Ragusa, 10.6.2011); Persona_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 08.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di scegliere il domicilio, o la dimora, che loro più aggrada avendo il solo obbligo di comunicarselo a vicenda ai fini dell'esecuzione degli obblighi nascenti dalla presente;
2. la figlia viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, la quale avrà il diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
3. La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre, nella casa familiare sita in Scicli (RG) alla via Monterosso 23, che rimane assegnata alla SI.ra , con ogni arredo e corredo ivi Pt_2
presente.
4. Per quanto riguarda il diritto di visita, il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni Pt_1 qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, in ogni caso, almeno secondo il seguente calendario:
-ogni giorno per 2 ore, dalle 18,00 alle 20,00, con possibilità nel periodo estivo di modificare tale orario dalle 19,00 alle 21,00;
- nei week-end la minore potrà pernottare, a week-end alterni, presso l'abitazione del padre e vi rimarrà dal sabato pomeriggio, quando sarà prelevata da scuola, e sino alla sera della domenica, salvo condurla a casa dalla madre entro le ore 20,00 nel periodo invernale ed entro le 21,00 in quello estivo;
- la minore trascorrerà la sera del 24 Dicembre con un genitore e il giorno del 25 Dicembre con l'altro, nonché la sera del 31 Dicembre con l'uno e il giorno del 1° Gennaio con l'altro; i genitori ottempereranno a tale disposizione facendo sì che per ciascun anno il minore possa trascorrere, a titolo esemplificativo, la vigilia di Natale con la madre e il giorno di capodanno con il padre e, viceversa, il giorno di Natale con il padre e la vigilia di capodanno con la madre;
la stessa regola deve applicarsi per il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e poi il 25 aprile o il 1 Maggio;
- durante il periodo di estivo il padre potrà avere con sé la minore per quindici giorni consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore.
- Rimane in ogni caso inteso che le superiori condizioni potranno essere soggette a variazioni in funzione dell'età della minore nonché degli impegni di lavoro di entrambi i genitori i quali, al fine di adempiere il più possibile a quanto pattuito, non si sottrarranno a qualsivoglia comunicazione, sia telefonica che messaggistica, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in caso di ritardi nel prelevamento e/o nella consegna della minore o in quello di impedimento non prevedibile né evitabile, et similia. A tal fine i coniugi si assumono l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e ad informarsi circa eventuali spostamenti in altre località, soprattutto quando hanno con sé la figlia. Si impegnano, altresì, a far mantenere buoni i rapporti tra la figlia e le rispettive famiglie di origine.
5. Il SI. provvederà al mantenimento della figlia mediante un assegno mensile di € 400,00 Pt_1
(euro quattrocento/00) da erogarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
e inoltre saranno a suo carico le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per le eSIenze della figlia. L'assegno unico spetterà interamente al padre.
6. Il SI. , atteso che la moglie è priva di occupazione, contribuirà al mantenimento mediante il Pt_1 versamento di un assegno di mantenimento mensile pari a € 800,00 (ottocento/00) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
inoltre fino a quando la SI.ra abiterà la casa coniugale di via Pt_2
Monterosso 23, il SI. provvederà al pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, Pt_1
servizio idrico e TARSU;
7. L'immobile di via Monterosso 23 è in regime di comunione dei beni ed è gravato da una rata di mutuo per circa € 600,00 mensili (tasso variabile) fino al 2031; tale rata verrà interamente pagata da fino all'estinzione del mutuo;
Pt_1
8. Poiché l'immobile è divisibile, si stabilisce sin da ora che è facoltà di AS procedere a sua cura e spese alla divisione dell'immobile provvedendo sia alle spese edili necessarie per rendere i due appartamenti autonomi sia alle spese tecniche e notarili occorrenti alla divisione dell'immobile in due appartamenti di pari consistenza e metratura;
9. l'autovettura AUDI A5 tg DZ147VG resta assegnata a , mentre la FIAT 500 tg Parte_1
DX739LZ resta assegnata a;
Parte_2
10. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato tra di loro tutte le altre questioni aventi natura patrimoniale, per cui dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per tale causale”; che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti al suo interesse, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale d ei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile a Scicli (RG) in data 03.09.2004, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Scicli (RG), al n. 13, parte I, anno 2004;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti