Sentenza 27 luglio 1984
Massime • 3
L'interesse in causa, ostativo della capacità a deporre come testimone ex art. 246 cod. proc. civ., deve essere attuale, personale e concreto e pertanto esso non ricorre nei confronti del mediatore allorché, pur discutendo le parti in ordine alla conclusione dell'affare per il quale sono state da questo poste in contatto, non venga in contestazione il diritto del mediatore stesso alla provvigione. ( V 650/64, mass n 300886; ( V 3331/75, mass n 377457).*
La costruzione di un immobile senza licenza edilizia comporta unicamente l'illiceità dell'attività del costruttore, ma non impedisce che l'edificio costruito diventi proprietà del proprietario del suolo su cui esso è edificato ne' che questi possa liberamente disporne in favore di terzi. È valida, pertanto, la compravendita di un immobile costruito senza licenza, salva la risoluzione del contratto ad istanza del compratore che sia stato ignaro di tale difetto il quale costituisce (solo in tale situazione) Mancanza di un requisito indispensabile ai fini della realizzazione della funzione economico-sociale del negozio. ( V 4096/80, mass n 408001; ( V 5272/78, mass n 395045; ( V 4197/76, mass n 382873).*
Anche quando il contratto deve essere stipulato per iscritto è sempre ammessa la prova testimoniale allorché essa, lungi dallo essere diretta a dimostrare l'esistenza di pattuizioni negoziali difformi da quelle risultanti dalla scrittura, sia volta a chiarire la volontà dei contraenti, l'ambito oggettivo del rapporto e la portata delle varie pattuizioni. ( V 1106/66, mass n 322210; ( V 2299/67, mass n 329511; ( V 578/71, mass n 350288).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/1984, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1984 |
Testo completo
La costruzione di un immobile senza licenza edilizia comporta unicamente l'illiceità dell'attività del costruttore, ma non impedisce che l'edificio costruito diventi proprietà del proprietario del suolo su cui esso è edificato ne' che questi possa liberamente disporne in favore di terzi. È valida, pertanto, la compravendita di un immobile costruito senza licenza, salva la risoluzione del contratto ad istanza del compratore che sia stato ignaro di tale difetto il quale costituisce (solo in tale situazione) Mancanza di un requisito indispensabile ai fini della realizzazione della funzione economico-sociale del negozio. ( V 4096/80, mass n 408001; ( V 5272/78, mass n 395045; ( V 4197/76, mass n 382873).*