Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 22/04/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00890/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2026, proposto da
RI IS FR, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Donà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piove di Sacco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliano Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TW S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Infrastrutture Wireless LIne S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
del provvedimento del Comune di Piove di Sacco n. 34 del 16 gennaio 2026, recante l’autorizzazione per la realizzazione della “infrastruttura NW S.p.a. ‘I613PD – PNRR NIN50511 Piove di Sacco’ in Piove di Sacco Via Trento – Ditta NW S.p.a. – ON LI S.p .a.”,
della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento in data 16 gennaio 2026,
del nulla osta del Responsabile del procedimento, prot. n. 0011089 del 17 marzo 2026,
dell’autorizzazione del Comune di Piove di Sacco n. 002/2026 del 9 gennaio 2026 per il mantenimento di un passo carrabile,
nonché per la condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di un indennizzo;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato in data 30 marzo 2026 dalla società Infrastrutture Wireless LIne – NW S.P.A.,
per l’annullamento:
della delibera del Consiglio del Comune di Piove di Sacco n. 26 del 29 maggio 2025, avente ad oggetto “ Approvazione aggiornamento del Piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili a seguito di trasmissione del Piano di sviluppo INWIT S.p.A. ”;
della delibera del Consiglio del Comune di Piove di Sacco n. 4 del 23 febbraio 2024, avente ad oggetto “ Approvazione dell’aggiornamento – anno 2024 – del Piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili ”;
della delibera del Consiglio del Comune di Piove di Sacco n. 37 del 25 settembre 2020, avente ad oggetto “ Approvazione del Piano di Localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili ”;
del Regolamento del Comune di Piove di Sacco per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili, approvato con delibere del Consiglio comunale di Piove di Sacco n. 37 del 25 settembre 2020 e n. 26 del 29 maggio 2025, con particolare riferimento agli articoli 4, 9 e 10;
dell’Allegato A – Mappa delle Localizzazioni, da ultimo approvata con delibera del Consiglio comunale di Piove di Sacco n. 26 del 29 maggio 2025;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piove di Sacco, di TW S.p.A. e di Infrastrutture Wireless LIne S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. SS IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. La sig.ra RI IS FR, proprietaria di un immobile sito in Piove di Sacco, via Trento n. 11, ha impugnato dinanzi a questo Tribunale l’autorizzazione n. 34 del 16 gennaio 2026, rilasciata dal Comune di Piove di Sacco ad INWIT S.p.a. e ON LI S.p.a. (poi incorporata in TW S.p.a.) per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni (un palo metallico di 30 metri con pennone sommitale di ulteriori 4 metri) su un fondo agricolo confinante con la sua proprietà, in via Trento snc, foglio 10, mappale 116 del Comune di Piove di Sacco, nell’ambito del Piano LI 5G finanziato con risorse PNRR. L’impianto sorgerebbe a circa 3,30 metri dal confine della proprietà della ricorrente e a circa 12 metri dall’abitazione della ricorrente medesima.
2. Il procedimento autorizzatorio aveva preso le mosse da un’istanza unica presentata in data 20 novembre 2025 per la realizzazione della suddetta infrastruttura, ricompresa nel Piano LI 5G, aggiudicato da RA in data 28 giugno 2022 a un raggruppamento temporaneo comprendente NW, IM e ON, per la realizzazione di infrastrutture 5G nelle c.d. aree bianche, da completare entro il 2026.
3. Il Comune, ricevuta l’istanza, aveva richiesto e ottenuto il parere tecnico della società LA in data 24 novembre 2025, il parere di compatibilità idraulica dell’Autorità di CI Distrettuale delle Alpi Orientali del 5 dicembre 2025 e il parere radioprotezionistico dell’AV del 16 dicembre 2025, tutti favorevoli. Acquisite altresì le integrazioni documentali e l’autorizzazione per il passo carrabile, l’istruttoria si era conclusa favorevolmente in data 16 gennaio 2026 con il rilascio della prescritta autorizzazione.
4. Avverso tale autorizzazione la ricorrente ha articolato una domanda di annullamento, fondata quattro motivi, e una domanda di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di un indennizzo, chiedendo altresì la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’autorizzazione sarebbe in contrasto con il Piano comunale di localizzazione delle antenne, poiché l’impianto sorgerebbe al di fuori dell’area di ricerca delineata nella Mappa delle localizzazioni aggiornata nel 2025.
A questa censura si affianca quella con cui viene fatto valere il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, poiché – a dire della ricorrente – il Comune non avrebbe spiegato le ragioni dello scostamento dal c.d. Piano antenne, né avrebbe dimostrato l’impossibilità di localizzare l’impianto all’interno delle aree preferenziali individuate.
In terzo luogo, viene dedotta la mancata convocazione della conferenza di servizi prevista dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003, nonostante il coinvolgimento di più enti competenti.
5. A propria volta NW ha proposto un ricorso incidentale con cui ha impugnato il Piano antenne del Comune di Piove di Sacco, il relativo Regolamento e la Mappa delle Localizzazioni, per il caso in cui tali provvedimenti fossero ritenuti ostativi all’intervento.
Precisamente, NW sostiene che il Piano antenne, se fosse inteso come impeditivo di localizzazioni esterne alle aree mappate, sarebbe illegittimo perché: A) introdurrebbe un divieto generalizzato di installazione degli impianti, in contrasto con la normativa statale sulle telecomunicazioni; B) imporrebbe oneri procedimentali ulteriori e non consentiti (aggiornamento consiliare della Mappa come presupposto del titolo edilizio); C) sarebbe comunque recessivo rispetto alla normativa speciale PNRR, che consente la localizzazione degli impianti 5G nelle aree bianche “ anche in deroga ” ai regolamenti comunali, sulla base dei pixel di copertura.
5. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Piove di Sacco e le controinteressate NW e TW sollevando plurime eccezioni in rito, in larga misura convergenti. In primo luogo, viene eccepita la carenza di interesse della ricorrente, osservando che la mera vicinitas non sarebbe sufficiente a fondare l’azione, in mancanza della prova di un pregiudizio concreto e attuale. In secondo luogo, rispetto al motivo incentrato sulla mancata convocazione della conferenza di servizi, viene eccepita la carenza di interesse della ricorrente, osservando che costei non trarrebbe alcuna utilità dall’accoglimento della censura in quanto manca il nesso tra l’asserita violazione e l’esito finale del procedimento. NW, infine, eccepisce l’omessa impugnazione di atti presupposti, rilevando che la ricorrente non ha contestato né gli atti di programmazione PNRR, né l’aggiornamento del Piano antenne del 2025, dai quali deriverebbe l’inquadramento dell’area come interessata dalla copertura del piano 5G.
In replica al ricorso incidentale, il Comune di Piove di Sacco ne eccepisce innanzi tutto la tardività, osservando che il Piano antenne e i suoi aggiornamenti risalgono al 2020, 2024 e 2025. Vengono poi eccepite l’acquiescenza di NW, che negli anni precedenti avrebbe presentato programmi di sviluppo e richiesto titoli autorizzativi in applicazione del Piano antenne, senza sollevare contestazioni al riguardo, e la carenza di interesse all’accoglimento del ricorso incidentale, perché l’eventuale annullamento del Piano antenne non sarebbe comunque necessario per respingere il ricorso principale.
6. Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. Quindi la causa è passata in decisione.
TO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
2. Passando al merito, il ricorso è infondato, ragion per cui possono essere assorbite le plurime eccezioni processuali sollevate dall’Amministrazione resistente e dalle società controinteressate.
2.1. Infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotto che l’autorizzazione sarebbe in contrasto con il Piano antenne, poiché l’impianto è collocato al di fuori dell’area di ricerca delineata nella Mappa delle localizzazioni aggiornata nel 2025.
Va al riguardo evidenziato che la fattispecie in esame è disciplinata dalla normativa derogatoria di cui all’art. 4, comma 7-bis, del D.L. n. 60/2024, a mente del quale, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano LI 5G di realizzazione di nuove infrastrutture di rete nelle c.d. aree bianche, “ la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ”. Poiché l’impianto in questione ricade, come documentato agli atti, all’interno della posizione pixel del Piano LI 5G, la sua localizzazione può avvenire anche in deroga al Piano comunale delle localizzazioni approvato in attuazione dell’art. 8 della legge n. 36/2001. In particolare, come già chiarito da questo Tribunale nella sentenza n. 2879 del 2024 (confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3729 del 2025) «la norma, anche derogando ai regolamenti comunali per la realizzazione di nuovi impianti di rete fino al 31 dicembre 2026, abilita i gestori ad installare le SRB anche in zone non previamente individuate come “disponibili” dai piani comunali delle antenne e che versano in “aree bianche”: tali sono le zone svantaggiate, rurali e/o nelle quali l’investimento per l’infrastrutturazione non viene ripagato dalla vendita del servizio generato e che risultano già mappate dagli allegati del suddetto bando" ; e ancora che "nell’operare “anche in deroga ai regolamenti comunali”, la norma non subordina la localizzazione e l’autorizzazione di nuove infrastrutture all’assenza di siti alternativi, di proprietà dei richiedenti e/o di terzi gestori, ma unicamente alla “posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara”» .
Né può ritenersi fondato il rilievo secondo cui sarebbe stata necessaria una modifica della Mappa delle localizzazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Regolamento in materia. Tale disposizione - che effettivamente subordina l’aggiornamento della Mappa all’approvazione del Consiglio Comunale - attiene infatti alla revisione ordinaria della pianificazione d’insieme ad iniziativa dei gestori, e non già al singolo provvedimento autorizzativo che, esito di istruttoria tecnica conforme ai criteri del Piano e imposta dalla speciale normativa derogatoria, si colloca in un quadro normativo che supera le previsioni di dettaglio dei regolamenti locali.
2.2. Infondata risulta altresì la censura incentrata sulla mancanza di una «motivazione rafforzata» , che possa giustificasse la deroga alla Mappa delle localizzazioni, e sul difetto di istruttoria, perché il nulla osta del Responsabile del procedimento risulterebbe protocollato in data 17 marzo 2026, vale a dire oltre due mesi dopo il rilascio dell’autorizzazione del 16 gennaio 2026.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, come innanzi evidenziato, non si configura alcuna deroga da motivare in via rafforzata, stante la diretta applicabilità della normativa speciale, che opera in deroga alla pianificazione dell’Ente locale. Tanto premesso, la circostanza che l’Amministrazione abbia ugualmente provveduto a svolgere un’istruttoria approfondita - affidando a LA la verifica degli impatti elettromagnetici con esito positivo (parere del 24 novembre 2025) e acquisendo i pareri favorevoli dell’Autorità di CI e di AV - dimostra che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione erano ampiamente soddisfatte.
Quanto al nulla osta protocollato il 17 marzo 2026, il Comune ha documentato che la relazione istruttoria e la proposta di nulla osta erano state assunte e sottoscritte digitalmente dal tecnico istruttore già in data 16 gennaio 2026 e che la data di protocollazione del 17 marzo 2026 si riferisce alla consegna del documento alla ricorrente a seguito dell’accesso agli atti. Non si configura, quindi, alcun difetto di istruttoria, risultando rispettate le ordinarie modalità di gestione documentale dell’ufficio.
2.3. Né miglior sorte merita il motivo incentrato sulla mancata convocazione della conferenza di servizi.
Come puntualmente eccepito dall’Amministrazione resistente, i pareri necessari - quello di AV e quello dell’Autorità di CI - erano stati acquisiti entro termini tali da rendere inutile la convocazione della conferenza di servizi. In particolare il parere favorevole dell’AV risulta richiesto già il 24 novembre 2025 - ossia dopo soli quattro giorni dalla presentazione dell’istanza e dunque prima ancora della scadenza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 44, comma 7, per l’indizione della conferenza - e reso il 16 dicembre 2025. Quanto al parere dell’Autorità di CI risulta pervenuto il 5 dicembre 2025.
A ciò si aggiunge che la conferenza di servizi non costituisce un adempimento fine a sé stesso, ma si configura piuttosto come uno strumento acceleratorio e semplificatorio. Pertanto, qualora i prescritti pareri siano stati acquisiti tempestivamente e con esito favorevole, la mancata convocazione non pregiudica la partecipazione degli enti coinvolti, e non genera alcun vizio invalidante del provvedimento finale. Del resto l’art. 28, comma 4, del Regolamento Edilizio Comunale, prevede la facoltà, e non l’obbligo di disporre la conferenza di servizi, come si evince dalla locuzione “ può indire ”.
2.4. Infondato risulta anche il quarto motivo, con il quale la ricorrente lamenta che l’Amministrazione non abbia compiuto alcuna valutazione istruttoria circa l’impatto dell’infrastruttura sulla qualità della vita e sulla proprietà della ricorrente medesima, avendo trascurato sia il rischio per la salute derivante dalla vicinanza dell’antenna (12 metri dall’abitazione), sia il deprezzamento dell’immobile.
Sotto il profilo dell’impatto elettromagnetico, l’istruttoria tecnica affidata a LA ha espressamente verificato la conformità degli impatti al Regolamento Comunale Inoltre l’AV ha parimenti reso un parere radioprotezionistico favorevole, ed è principio acquisito dalla giurisprudenza che la valutazione dei rischi connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici «è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A.V., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato» ( ex multis , Cons. Stato, Sez. I, 17 agosto 2023, n. 1152). Non sussisteva, pertanto, alcun ulteriore obbligo istruttorio in capo al Comune, né l’eventuale vicinanza a un’abitazione privata comportava un aggravamento specifico del dovere motivazionale.
3. Il rigetto della domanda di annullamento esclude l’illegittimità dell’azione amministrativa e, conseguentemente, l’esistenza del danno ingiusto lamentato dalla ricorrente.
Quanto poi alla domanda di condanna al pagamento di un indennizzo da attività legittima, è priva di qualsiasi base normativa: la posa di un’infrastruttura su un fondo altrui contiguo non dà luogo ad alcuna forma di espropriazione o asservimento della proprietà della ricorrente, né esistono disposizioni di legge che prevedano un indennizzo in favore del proprietario del fondo limitrofo. In ogni caso, la ricorrente non ha assolto l’onere di dimostrare il concreto e specifico pregiudizio economico, limitandosi a quantificare la pretesa perdita di valore senza fornire alcun riscontro tecnico o peritale, e senza nemmeno allegare elementi idonei a dimostrare un nesso causale tra la presenza dell’antenna e la riduzione del valore dell’immobile.
4. Il rigetto del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale di NW, proposto solo per il caso in cui fosse stato ritenuto fondato il ricorso principale.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente e delle società controinteressate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente e delle controinteressate, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo OR, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
SS IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SS IN | Carlo OR |
IL SEGRETARIO