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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 14/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo M odica,
nella caus a proposta da in proprio e n.q . di legale Parte_1
rappresentante della società Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanniluca Di Grado
[...]
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza .
*****
All'udienza del 14.5.2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattes a o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione , in accoglimento dell'opposizione:
- annulla la ordinanza ingiunzione nr. nr. OI-001927456
- condanna alla rifusione delle s pes e pari a € 1.865,00, CP_2
oltre rimborso s pes e generali 15%, IVA e CPA , con distrazione in favore dell'avv. Giovanniluca DI GRADO dichiaratosi antistatario.
RAGI ONI DI FATTO E DI DI RITTO DELLA DECISI ONE
Con ricorso s pedito il 14.2.2025 e pervenuto nella medesima data,
in proprio e n.q. di legale rappres entante della Parte_1
società ha spiegato Parte_2
opposizione avverso la ordinanza ingiunzione nr. OI -001927456, emessa dall' sede di Sciacca, con la quale veniva sanzionato CP_2
l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. l.
638/1983 e succ. mod., relative all'annualità 2018.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento della opposta ordinanza,
eccependo, eccepito tra l ' altro, l'omess a notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la violazione dell'art. 14 della L.
689/1981.
non si è costituito in giudizio . CP_2
L'opposizione è stata decisa all' odierna udienza.
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_2
raggiunto da regolare notifica , effettuata dalla cancelleria (cfr. ricevuta
Pag. 2 di 5 consegna PEC del 14 febbraio 2025) ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.lgs . 150/2011, non si è costituito.
Venendo al merito, l 'opposizione va accolta e per l'effetto va annullata l'ordinanza opposta.
Va rammentato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l'opposizione all'ordinanza -ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della P.A.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale , le vesti sos tanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano, rispettivamente, alla P.A. e all'opponente (Cass. 7 marzo 2007, n. 5277, Cass., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20930 e, da ultimo, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1529).
Ciò premesso, nel caso di specie, innanzi alle specifiche doglianze di parte ricorrente, sarebbe stato onere dell'Ente convenuto , attore in senso sostanziale, fornire la prova della notifica degli atti prodromici all'emissione dell'ordinanza e, nel merito, la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria.
Non costituendosi in giudizio, non ha provato la notifica dell'atto CP_2 presupposto all'ordinanza ed in essa richiamata, ovverosia il verbale
59388 del 23.10.2019.
Ne consegue l'annullamento della ordinanza -ingiunzione in contestazione tanto ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, quanto per l'assenza di prova del fondamento della pretesa sanzionatoria azionata.
Pag. 3 di 5 L'articolo 14 della L.689/1981 prevede infatti che “La violazione, quando è possibile, deve ess ere contes tata immediatamente tanto al trasgressor e quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1),,
“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle pers one indicate nel comma precedente, gli es tremi della violazione debbono essere notificati agli inter essati r esidenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni… dall'accertamento” (comma 2).
La medesima disposizione prevede, altresì, che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violaz ione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificaz ione nel termine prescritto” (comma 6).
In difetto di prova della notifica della contestazione (contenuta nell'atto di accertamento) nel ter mine pres critto nei termini di cui all' art. 14 L. 689/1981, le correlate s anzioni portate nell'ordinanz a-
ingiunzione opposta non possono essere confermate.
In secondo luogo, l'ordinanza va annullata non risultando provata la condotta illecita posta a bas e del provvedimento s anzionatorio, descritta nel verbale di contestazione ricimato nell'ordinanza, il cui onere, per come già detto, gravava sull'Amministrazione convenuta.
In conclusione, il ricorso in opposizione va accolto e per l'effetto va annullata la ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio.
Le spese di lite s eguono la soccombenza e s ono liquidate come in dispos itivo tenuto conto del valore della lite , dell'effettiva attività
Pag. 4 di 5 processuale s volta (si precisa in particolare che viene liquidato un unico compens o per la fase trattazione – decisionale) e dall'esiguo numero di questioni giuridiche e fattuali trattate.
Spes e dis tratte in favore dell'avv.to Giovanniluca Di Grado ,
antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 14/5/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo M odica,
nella caus a proposta da in proprio e n.q . di legale Parte_1
rappresentante della società Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanniluca Di Grado
[...]
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza .
*****
All'udienza del 14.5.2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c., mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattes a o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione , in accoglimento dell'opposizione:
- annulla la ordinanza ingiunzione nr. nr. OI-001927456
- condanna alla rifusione delle s pes e pari a € 1.865,00, CP_2
oltre rimborso s pes e generali 15%, IVA e CPA , con distrazione in favore dell'avv. Giovanniluca DI GRADO dichiaratosi antistatario.
RAGI ONI DI FATTO E DI DI RITTO DELLA DECISI ONE
Con ricorso s pedito il 14.2.2025 e pervenuto nella medesima data,
in proprio e n.q. di legale rappres entante della Parte_1
società ha spiegato Parte_2
opposizione avverso la ordinanza ingiunzione nr. OI -001927456, emessa dall' sede di Sciacca, con la quale veniva sanzionato CP_2
l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. l.
638/1983 e succ. mod., relative all'annualità 2018.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento della opposta ordinanza,
eccependo, eccepito tra l ' altro, l'omess a notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la violazione dell'art. 14 della L.
689/1981.
non si è costituito in giudizio . CP_2
L'opposizione è stata decisa all' odierna udienza.
****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_2
raggiunto da regolare notifica , effettuata dalla cancelleria (cfr. ricevuta
Pag. 2 di 5 consegna PEC del 14 febbraio 2025) ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.lgs . 150/2011, non si è costituito.
Venendo al merito, l 'opposizione va accolta e per l'effetto va annullata l'ordinanza opposta.
Va rammentato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui l'opposizione all'ordinanza -ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della P.A.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale , le vesti sos tanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano, rispettivamente, alla P.A. e all'opponente (Cass. 7 marzo 2007, n. 5277, Cass., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20930 e, da ultimo, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1529).
Ciò premesso, nel caso di specie, innanzi alle specifiche doglianze di parte ricorrente, sarebbe stato onere dell'Ente convenuto , attore in senso sostanziale, fornire la prova della notifica degli atti prodromici all'emissione dell'ordinanza e, nel merito, la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria.
Non costituendosi in giudizio, non ha provato la notifica dell'atto CP_2 presupposto all'ordinanza ed in essa richiamata, ovverosia il verbale
59388 del 23.10.2019.
Ne consegue l'annullamento della ordinanza -ingiunzione in contestazione tanto ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, quanto per l'assenza di prova del fondamento della pretesa sanzionatoria azionata.
Pag. 3 di 5 L'articolo 14 della L.689/1981 prevede infatti che “La violazione, quando è possibile, deve ess ere contes tata immediatamente tanto al trasgressor e quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1),,
“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle pers one indicate nel comma precedente, gli es tremi della violazione debbono essere notificati agli inter essati r esidenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni… dall'accertamento” (comma 2).
La medesima disposizione prevede, altresì, che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violaz ione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificaz ione nel termine prescritto” (comma 6).
In difetto di prova della notifica della contestazione (contenuta nell'atto di accertamento) nel ter mine pres critto nei termini di cui all' art. 14 L. 689/1981, le correlate s anzioni portate nell'ordinanz a-
ingiunzione opposta non possono essere confermate.
In secondo luogo, l'ordinanza va annullata non risultando provata la condotta illecita posta a bas e del provvedimento s anzionatorio, descritta nel verbale di contestazione ricimato nell'ordinanza, il cui onere, per come già detto, gravava sull'Amministrazione convenuta.
In conclusione, il ricorso in opposizione va accolto e per l'effetto va annullata la ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio.
Le spese di lite s eguono la soccombenza e s ono liquidate come in dispos itivo tenuto conto del valore della lite , dell'effettiva attività
Pag. 4 di 5 processuale s volta (si precisa in particolare che viene liquidato un unico compens o per la fase trattazione – decisionale) e dall'esiguo numero di questioni giuridiche e fattuali trattate.
Spes e dis tratte in favore dell'avv.to Giovanniluca Di Grado ,
antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 14/5/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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