Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968.