Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6769
CASS
Sentenza 17 maggio 2001

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Massime1

La prescrizione annuale del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per il danno risarcito al terzo, ove, per contratto, non operi la garanzia assicurativa, inizia a decorrere, in caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, per ciascun pagamento dalla data in cui lo stesso è stato effettuato.

Commentario1

  • 1Azione di rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato per inoperativita’ della polizza:
    Avv. Luca Tortora · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 maggio 2019

    La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13600 del 21 maggio 2019 ha affrontato la problematica del dies a quo della prescrizione dell'azione di rivalsa riconosciuta all'assicuratore allorquando quest'ultima risarcisce il danneggiato in seguito ad un incidente stradale provocato da un conducente di un veicolo ritrovato a guidare in stato di ebbrezza. La Corte di Cassazione nell'ordinanza citata ritiene che il termine prescrizionale dell'azione di rivalsa inizi a decorrere dal giorno in cui l'assicuratore effettua il pagamento al danneggiato ( si ricorda che l'attuale testo dell'art. 2952 c.c. 2° comma è il seguente : “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6769
Data del deposito : 17 maggio 2001

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