Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
La prescrizione annuale del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per il danno risarcito al terzo, ove, per contratto, non operi la garanzia assicurativa, inizia a decorrere, in caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, per ciascun pagamento dalla data in cui lo stesso è stato effettuato.
Commentario • 1
- 1. Azione di rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato per inoperativita’ della polizza:Avv. Luca Tortora · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 maggio 2019
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13600 del 21 maggio 2019 ha affrontato la problematica del dies a quo della prescrizione dell'azione di rivalsa riconosciuta all'assicuratore allorquando quest'ultima risarcisce il danneggiato in seguito ad un incidente stradale provocato da un conducente di un veicolo ritrovato a guidare in stato di ebbrezza. La Corte di Cassazione nell'ordinanza citata ritiene che il termine prescrizionale dell'azione di rivalsa inizi a decorrere dal giorno in cui l'assicuratore effettua il pagamento al danneggiato ( si ricorda che l'attuale testo dell'art. 2952 c.c. 2° comma è il seguente : “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6769 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS NI, AS NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COLINI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTÀ SPA, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante Ing. Filippo Ceccarini e Dr. Ermanno Mariucci, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2191/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 30/05/97 e depositata il 26/06/97 (R.G. 595/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Claudio COLINI;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della collisione tra due autovetture, verificatasi il 23.10.1987, mori DA AC e riportò lesioni il figlio IS DO, che viaggiavano entrambi su una Fiat 127. Nel gennaio del 1990 IS DO e gli altri stretti congiunti ed eredi della AC, LE e IA DO, convennero in giudizio NT TA, AN TA e la Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. (di seguito: AS), quali conducente, proprietaria ed assicuratrice dell'altra vettura (Mercedes), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, provocati da fatto colposo esclusivo del conducente della Mercedes, che aveva invaso l'altra mezzeria.
I convenuti resistettero. La AS chiese che, ex art. 18 della legge n. 990 del 1969, i TA fossero condannati al rimborso di quanto essa già aveva (L. 125.000.000) e potesse essere condannata a pagare in dipendenza del sinistro per la non operatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2 della polizza in relazione al fatto che la vettura Mercedes non avrebbe potuto essere condotta dal diciottenne NT TA.
Con sentenza n. 1491/92 l'adito tribunale di Velletri condannò i convenuti a pagare complessivamente L. 192.313.000, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, e rigettò la domanda di rivalsa della AS per intervenuta prescrizione del diritto. Il 22.7.1993 la AS, in esecuzione della sentenza, versò agli aventi diritto la somma complessiva di L. 373.044.392.
Con sentenza n. 2191 del 1997 la corte d'appello di Roma, decidendo sugli appelli dei DO e della AS, condannò AN ed NT TA "a rivalere la AS della somma di L. 373.044.392 ex art. 18 della legge 990/1969, oltre interessi legali dal pagamento al saldo"
sul rilievo che mentre per i pagamenti effettuati il 4.4.1989 la AS aveva agito in rivalsa il 27.4.1990, e dunque oltre il termine dell'anno di cui all'art. 2952 c.c., per i versamenti del 22.7.1993 il pagamento era stato richiesto tempestivamente con l'atto di appello notificato in data 11.2.1994.
Ha osservato sul punto la corte territoriale che, secondo quanto enunciato da Cass., 16 maggio 1967, n. 4363, la prescrizione annuale del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato nel caso in cui per contratto non operi la garanzia assicurativa ma l'assicuratore abbia dovuto risarcire il terzo ex art. n. 990 del 1969, decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, in caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi e non dall'ultimo pagamento. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione NT e AN TA affidandosi ad un unico motivo, cui la AS resiste con controricorso illustrato anche da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nonché contraddittorietà della motivazione in quanto la corte di merito, dopo aver ritenuto prescritto il diritto dell'assicuratore "per non avere fatto seguire il primo versamento da una tempestiva messa in mora, aveva dichiarato che detto diritto già dichiarato prescritto, torna a vita per gli altri versamenti". Sostiene in sostanza il ricorrente che la prescrizione del diritto di rivalsa in ordine al primo pagamento parziale aveva estinto il diritto di rivalsa in se stesso, anche in ordine ai pagamenti successivi.
2. La censura è infondata.
L'art. 18, comma 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'art. 1 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, di cui si assume la violazione, recita:
"Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione".
Va immediatamente chiarito che la corte d'appello non ha mai statuito quanto i ricorrenti sostengono. Ha invece correttamente affermato che, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il termine annuale di prescrizione del diritto di rivalsa dell'assicuratore inizia a decorrere, per ciascun pagamento, dalla data in cui lo stesso è stato effettuato.
E ciò nel rigettare il motivo d'appello della AS, che si era doluta della ravvisata prescrizione del diritto di rivalsa in ordine ai parziali versamenti inizialmente effettuati agli attori, nell'erroneo assunto che il termine di prescrizione decorresse dall'ultimo pagamento anche per i precedenti.
Il ricorrenti invece assumono che, prescrittosi il diritto dell'assicuratore di ottenere dall'assicurato quanto pagato in acconto al danneggiato, si sia per questo prescritto anche il suo diritto di ottenere quanto non ancora pagato.
Il che integra una censura inspiegata e destituita di qualsiasi pregio, risolvendosi in sostanza nell'assunto che in ordine ad un pagamento non ancora effettuato, la prescrizione del diritto di rivalsa inizi a decorrere prim'ancora che il diritto sorga e, dunque, che possa essere fatto valere, secondo quanto invece previsto dall'art. 2935 c.c.. È, invero, assolutamente evidente che non è configurabile il diritto dell'assicuratore di richiedere all'assicurato quanto ancora non abbia pagato al terzo e, correlativamente, che in tanto il diritto al rimborso di una determinata somma sussiste in quanto si sia verificato il relativo esborso (cfr., in linea con le svolte osservazioni, Cass., nn. 10351/2000 e 4363/97).
3. Il ricorso va dunque respinto
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, che liquida in L. 223.000=, oltre a L. 10.000.000 (dieci milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001