Sentenza 22 dicembre 2010
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Non determina revoca implicita della costituzione l'assenza della parte civile all'udienza di discussione nel giudizio abbreviato incondizionato, di cui abbia accettato gli effetti, se le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2010, n. 6249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6249 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/12/2010
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2133
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 24704/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) N.S.D.N.F. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 289/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE del 05/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
N.S.D.N.F. , propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. presso il tribunale di Firenze il 10-3-2009, aveva ridotto la pena revocando la interdizione dai p.p.u.u., per il delitto di cui all'art. 81 c.p., art. 61 c.p., n. 11, art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 contestato per avere costretto con violenza
C..P. , di anni 12 nella cui casa prestava attività di lavoro come collaboratore domestico, a subire atti sessuali in Firenze, nel gennaio e febbraio 2007.
In questa sede il ricorrente deduce:
1) Violazione dell'art. 82 c.p.p., comma 2 e art. 523 c.p.p., comma 2. Si contesta al riguardo l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la questione sulla revoca tacita della costituzione di parte civile doveva essere sollevata all'udienza preliminare, in cui si è svolto il giudizio abbreviato, e non, per la prima volta, nell'atto di appello.
Si sostiene, infatti, che dal combinato disposto di cui all'art. 82 c.p.p., comma 2 e art. 523 c.p.p., comma 2, risulta che allorquando la parte civile ometta, come nel caso di specie, in sede di discussione, di presentare conclusioni scritte ex art. 523 c.p.p., comma 2,, la costituzione di parte civile deve intendersi automaticamente ed ipso iure revocata a prescindere dall'iniziativa processuale dell'imputato il quale, in sede di discussione, a fronte dell'inerzia della parte civile, non deve sollevare alcuna questione in ordine all'intervenuta revoca tacita della costituzione. E si fa rilevare che nel caso di specie all'udienza di discussione del giudizio abbreviato del 10.03.2009, le parti civili, peraltro non presenti ne' personalmente ne' tramite il loro patrono, non hanno presentato le relative conclusioni scritte come imposto dall'art. 82 c.p.p., comma 2, e art. 523 c.p.p., comma 2, ne' hanno potuto effettuare alcun richiamo alle conclusioni contenute negli atti di costituzione di parte civile precedentemente depositati. 2) Manifesta illogicità, contraddittorietà, mancanza della motivazione della sentenza in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1. Inosservanza e mancata applicazione dell'art. 609 quater c.p., comma 1. Conseguente inosservanza e mancata applicazione dell'art. 609 quater c.p., comma 4, e art. 69 c.p., comma 2.
Si sostiene al riguardo che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere che gli atti compiuti dall'imputato debbano essere qualificati quali sessuali violenti, travisando sul punto le risultanze probatorie al punto da affermare che le dichiarazioni del minore avrebbero trovato un sostanziale riscontro in quelle rese dall'imputato e pretermettendo invece del tutto elementi di prova che invece portavano a qualificare i comportamenti posti in essere dall'imputato quali atti non violenti o comunque posti in essere in presenza di un consenso almeno presunto della persona offesa. 3) Manifesta illogicità, contraddittorietà, mancanza della motivazione della sentenza in ordine alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 609 bis c.p., u.c.. Inosservanza e mancata applicazione dell'art. 609 bis c.p., u.c. e art. 69 c.p., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
In ordine al primo motivo va anzitutto premesso che il giudizio di primo grado si è svolto con le forme del rito abbreviato di cui l'imputato ha fatto richiesta a seguito di citazione per il giudizio immediato.
La parte civile risulta essersi costituita alla prima udienza del giudizio abbreviato, depositando anche le conclusioni, e non essere stata invece presente all'udienza di discussione svoltasi all'esito di rinvio per l'interrogatorio dell'imputato richiesto dal difensore. Sostiene il ricorrente in questa sede che, per effetto del combinato dell'art. 82 e art. 523, comma 2 del codice di rito, la parte civile doveva essere ritenuta tacitamente revocata.
Sulla questione dedotta con i motivi di appello, la corte di merito ha obiettato che la questione andava sollevata nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 491 c.p.p., che vi era stata inerzia dell'imputato e che in ogni caso non ricorreva nella specie l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile posto che erano state comunque depositate le conclusioni scritte con la richiesta di risarcimento ed inoltre che la parte civile stessa aveva mostrato di voler rimanere nel processo presenziando al giudizio di secondo grado.
La motivazione del giudice di merito è solo in parte condivisibile non tenendo conto evidentemente - come correttamente rilevato dal difensore - del fatto che la questione non atteneva alla costituzione bensì alla revoca di essa e che nessuna iniziativa era prevista per l'imputato di fronte alla mancata partecipazione alla discussione della parte civile.
Appaiono invece correttamente focalizzati e valorizzati i rimanenti punti della motivazione.
Gli arresti della Corte sono nel senso che la ratio della disciplina della revoca tacita della costituzione di parte civile in mancanza delle conclusioni di quest'ultima si incentra sulla necessità di acquisire processualmente le richieste ferme e precise da parte del danneggiato (Cass. Pen. Sez. 5^, 19.11.01, n. 41141, Friso) trattandosi di pretesa civilistica e che, di conseguenza, di revoca si può parlare solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni (Sez. 4^, n. 39595 del 27/06/2007 Rv. 237773). Nel caso in cui la parte civile abbia già formulato la richiesta di petitum prima dell'udienza di discussione la giurisprudenza di legittimità ha invero mostrato una certa elasticità nella interpretazione dell'art. 82 c.p.p. e art. 523 c.p.p., comma 2 riconoscendo la revoca tacita della costituzione solo nel caso in cui la parte civile non abbia effettivamente presenziato all'udienza di discussione ed ha ritenuto in alcuni casi sufficiente la sola presenza del difensore valorizzando il precedente deposito delle conclusioni in forma scritta.
Si deve ritenere essenziale, dunque, che la parte civile confermi le proprie richieste all'esito dell'istruzione dibattimentale;
e del resto tra le cause di inammissibilità della costituzione non è annoverata dall'art. 75 c.p.p. la mancanza del petitum ma solo quella della causa petendi.
Anche nella vigenza del precedente codice di procedura si era affermato il principio per cui qualora la parte civile non compaia all'udienza alla quale la causa e rinviata per la discussione non può ritenersi revocata la costituzione della parte civile se essa abbia preso le conclusioni dopo ultimate le prove (Sez. 5^, 1980 n 4838). Ciò posto, occorre verificare in questa sede se il principio desumibile dal combinato dell'art. 82 c.p.p. e art. 523 c.p.p., comma 2 debba valere anche nel caso del giudizio abbreviato non condizionato.
Vale la pena al riguardo di ricordare che l'art. 82, comma 2 recita:
"La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero......" e che l'art. 523 regola lo svolgimento della discussione nel giudizio ordinario. La discussione nel giudizio abbreviato è invece regolata dall'art. 421 - con forme più semplici rispetto a quanto stabilito per il dibattimento - in quanto l'art. 441, nel regolamentare lo svolgimento del giudizio abbreviato, prevede al comma 1 che "nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle degli artt. 422 e 423".
Appare evidente che l'art. 421 non è richiamato invece dall'art. 82 c.p.p., comma 2. Ora a prescindere dal rilievo della tassatività dei casi di revoca tacita della costituzione di parte civile si rileva che a ben vedere, nel caso in cui - come nella specie - il rito abbreviato non sia condizionato all'assunzione di prove avendo l'imputato semplicemente avanzato richiesta di rendere interrogatorio dopo aver effettuato la scelta del rito, non si giustifica neanche sul piano logico la necessità di ricorrere al disposto dell'art. 82 c.p.p. qualora le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta dalla parte civile.
Il rito abbreviato non condizionato non contempla, infatti, l'assunzione di prove.
In più occorre sottolineare che la accettazione del rito abbreviato è per la parte civile frutto di una scelta specifica.
Non vi è infatti alcun obbligo per la parte civile medesima di aderire al rito abbreviato e di subirne gli effetti.
Ciò si ricava per un verso dall'art. 441 c.p.p., comma 2 secondo cui "la costituzione di parte civile intervenuta (come nella specie) dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato" e per altro verso, più incisivamente, dall'art. 441, comma 4 secondo cui "se la parte civile non accetta il rito abbreviato (richiesto nel corso dell'udienza preliminare, n.d.r.) non si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 3".
Correttamente, quindi, il giudice di appello ha ritenuto di superare il disposto degli artt. 82 e 523 del codice di rito valorizzando nella specie la presenza delle conclusioni scritte e l'atteggiamento della parte civile nel successivo giudizio di appello, in cui ha presenziato regolarmente all'udienza.
Il secondo ed il terzo motivo si pongono ai limiti della inammissibilità.
Per quanto concerne il secondo motivo si deve rilevare anzitutto che, come più volte affermato da questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, ed esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2^, n. 5223 del 24/01/2007 Rv. 236130). Ciò posto si deve aggiungere che la corte di merito ha correttamente risposto alle doglianze formulate nei motivi di appello sottolineando come la violenza dovesse essere ritenuta ravvisatole sulla base delle dichiarazioni del minore che ha sostanzialmente riferito di essere stato immobilizzato dall'imputato e che invano aveva cercato di divincolarsi.
Il ricorrente asserisce che il giudice di merito avrebbe trascurato importanti elementi di valutazione sulle modalità di svolgimento dei tre episodi ma in realtà finisce per censurare la valutazione di merito reiterando impropriamente rilievi sull'apprezzamento del materiale probatorio e sulla inverosimiglianza dei racconti del minore.
Quanto all'ultimo motivo, è conforme agli orientamenti di questa Corte, la valutazione che tenga conto delle caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età ed all'entità della compressione della libertà sessuale.
Circa le conseguenze sul piano psichico la sentenza correttamente riferisce del grave turbamento del minore che ha spinto i genitori a sporgere querela per evitare analoghe esperienze ad altri minori. Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011