Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00837/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Diodoro Ecologia S.r.l., Te.Am. - Teramo Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 6339868095, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- AU - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna De Santis, Alessandro Bovari, Alessio Tomassucci, con domicilio eletto presso lo studio Giovanna De Santis in Perugia, via Fiume 17;
- Sogepu S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Sog.Eco S.r.l., So.Ge.Pu. S.p.a., Ece S.r.l., Comune di Citerna, Comune di Città di Castello, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gubbio, Comune di Lisciano Niccone, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Monte Santa Maria Tiberina, Comune di Montone, Comune di Pietralunga, Comune di Sigillo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di San Giustino, Comune di Umbertide, non costituiti in giudizio;
- Ece S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio inadempimento serbato da AU - Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico sull’istanza delle ricorrenti in data 16 ottobre 2024, con la quale chiedevano l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti in favore del r.t.i. Sogepu - Ecocave, previa dichiarazione dell’insussistenza dei requisiti generali, e l’aggiudicazione in proprio favore del medesimo servizio, nella qualità di seconda classificata nella graduatoria della relativa gara di appalto, nonché sulle note integrative del 31 ottobre 2024 e del 7 marzo 2025;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di AU di provvedere in ordine alle menzionate istanze, adottando i provvedimenti consequenziali ed in particolare lo scorrimento della graduatoria, e per la condanna di AU a provvedere in ordine alle menzionate istanze entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm.;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11/6/2025:
della Determinazione dirigenziale di AU - Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico n. 187 del 2 maggio 2025, con la quale si dichiarava concluso il procedimento finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione alla pubblica gara cui si riferisce la Determinazione suddetta, in capo alle società SOG.ECO. s.r.l., SOGEPU s.p.a. ed ECE s.r.l., attuali affidatarie del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto di AU Umbria - Sub Ambito n. 1, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, compresa la “relazione istruttoria a firma del RUP della procedura di affidamento”, richiamata quale parte integrante e sostanziale della motivazione ma non pubblicata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AU - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, di Ece S.r.l. e di Sogepu S.p.a.;
Vista la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 618/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. CO NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza non definitiva n. 618/2025, alla luce della sopravvenienza di un provvedimento esplicito, questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda volta ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato da AU, disponendo la prosecuzione del giudizio per l’esame della domanda di annullamento del provvedimento secondo il rito ordinario, proposta con motivi aggiunti.
2. In data 22 settembre 2025, le società ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
3. In data 20 novembre 2025, AU ha preso atto della rinuncia ed ha aderito alla compensazione delle spese.
4. Ciò stante, il Collegio ritiene di dare atto della rinuncia, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio, in applicazione dell’art. 34, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.
5. Le spese, considerata la mancanza di concreti atti difensivi delle altre parti costituite, possono essere integralmente compensate in applicazione dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO NG |
IL SEGRETARIO