Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2945/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(CF: rappresentato e difeso dall'avv. Enrico M. Parte_1 C.F._1
Valnegri;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Sarnelli, Vincenzo Forina e C.F._3
Giuseppe Dello Russo;
-parte convenuta-
Conclusioni:
Per Parte Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in via principale: In via principale, accertare la illiceità delle opere (varchi) eseguite dai convenuti sul muro portante presente all'interno della propria proprietà ed il nesso di causa tra la presenza delle stesse aperture ed il danno subito dall'attore (siccome accertati nel corso dell'ATP r.g. 5664/14 Tribunale di Como) e la conseguente responsabilità dei convenuti rispetto ai danni procurati all'immobile del sig. ; conseguentemente, condannare i convenuti a ripristinare lo status quo ante (o quantomeno Pt_1 lo stato di legalità e sicurezza) del muro portante, con corredo di tutte le verifiche tecniche/autorizzazioni relazioni previste dalla Legge. In via subordinata, ovvero in ipotesi di mancato ripristino del rispetto delle norme sulla staticità degli immobili presso l'immobile sei convenuti, condannare questi ultimi al pagamento a favore dell'attore di un danno pari al minor valore del suo (soprastante) appartamento, commisurato nell'importo di € 110.000,00 ovvero in ogni diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia.
1
***
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande formulate, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto nonché per la loro manifesta ed eccepita esosità e comunque integralmente sprovviste di supporto probatorio.
Condannare al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre oneri ed accessori Parte_1 di legge”
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio e per sentire Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 accertare la loro responsabilità e condannarli al risarcimento dei danni occorsi al proprio appartamento sito al primo piano del Condominio “ ” (in Como, via Borgovico n. 209), CP_3
a seguito di alcuni lavori effettuati dai convenuti nell'unità immobiliare di loro proprietà, sottostante rispetto al predetto immobile di proprietà attorea. In particolare, i convenuti avrebbero realizzato alcune opere, in assenza dei titoli edilizi ed autorizzativi, che avrebbero compromesso la “staticità” dell'intero complesso condominiale. L'attore, pertanto, ha domandato “in via principale” di condannare i convenuti al ripristino dello “status quo ante” del muro portante e, “in via subordinata”, al risarcimento del danno patito pari al minor valore del proprio appartamento (commisurato nell'importo di 110.000,00 euro), e, in ogni caso, al risarcimento dei danni consistenti nei costi per il ripristino del proprio immobile (quantificati in euro 10.000,00) nonché del danno derivante dall'impossibilità di godere liberamente dell'immobile fino all'effettivo ripristino delle condizioni di
2 sicurezza del bene.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando in fatto ed in diritto le domande attoree.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto co. c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 18.03.2022, e successivamente integrata al fine di dare risposta ai quesiti integrativi formulati con provvedimento del 6.10.2023. Sono stati escussi, inoltre, alcuni testimoni in relazione ai capitoli di prova ammessi con ordinanza del 21 ottobre 2022.
All'udienza del 27.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate. Con provvedimento del 17.12.2024, il Giudice ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
2. Così sinteticamente ricostruito lo svolgimento del procedimento, è opportuno premettere che l'attore ha dedotto di aver appreso già nel corso del 2011 di “evidenti segnali di sprofondamento della soletta del proprio appartamento e di preoccupanti fessurazioni verticali per tutta la sezione trasversale delle quinte murarie del medesimo”. Il tecnico incaricato dal (Geo. Duranti) CP_4 aveva rilevato che erano state realizzate delle opere edili nel magazzino di proprietà degli odierni convenuti, sottostante l'appartamento di proprietà del sig. , intervenute sulle strutture portanti Pt_1 del fabbricato che avrebbero provocato l'apparente cedimento strutturale dell'immobile di quest'ultimo. L'attore, quindi, successivamente aveva rilevato un ulteriore peggioramento delle condizioni del proprio appartamento tali da rendere necessaria l'introduzione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti degli odierni convenuti e del
(iscritto al n. 5664/2014 R.G.), stante l'indisponibilità della controparte Controparte_5 di verificare le condizioni di staticità dell'immobile. Il predetto procedimento, svoltosi nel pieno contraddittorio tra le odierne parti, si è concluso con la relazione peritale redatta dall'Ing. CP_6 del 22 aprile 2015, acquisita, altresì, agli atti del presente processo.
Le domande dell'attore, pertanto, mirano ad ottenere il risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente, asseritamente occorsi al proprio appartamento, a seguito di alcune opere edili realizzate dai convenuti nell'unità immobiliare di loro proprietà, sottostante rispetto all'immobile di proprietà del sig. . Tali interventi, come meglio descritto dal C.T.U., hanno riguardato Pt_1
l'“ampliamento dell'accesso al vano magazzini con la posa di una nuova serranda ad apertura basculante (serranda da box) e l'ampliamento del portale interno al magazzino stesso” di proprietà dei convenuti.
Occorre rilevare, pertanto, che la consulenza tecnica resa nell'ambito del richiamato procedimento di accertamento tecnico preventivo aveva consentito di accertare, nel contraddittorio tra le odierne parti, la presenza nell'appartamento dell'attore di “fessurazioni orizzontali al piede del tavolato che divide
3 l'ingresso dall'altro locale, fessurazioni nel locale bagno su parete perimetrale e fessurazioni nell'altro locale, sulla muratura confinante con il locale sgombero (parete perimetrale non finestrata) nonché “ il “cedimento/incurvatura del pavimento nel locale ingresso”. Pur dandosi atto della circostanza che l'appartamento del sig. non si presentava in buono stato di Pt_1 conservazione, l'Ing. aveva evidenziato come “tale quadro fessurativo possa venire CP_6 ricondotto a un cedimento o, meglio, a un movimento del pavimento sottostante: tale cedimento o movimento e del tutto compatibile causalmente riferibile ai lavori svolti nella proprietà , e in CP_1 particolare, all'allargamento del portale interno, ottenuto, come già scritto, mediante la demolizione di un muro e la posa di tre putrelle”. Il C.T.U, inoltre, aveva rilevato come l'intervento effettuato dai convenuti fosse qualificabile come “un intervento strutturale”, ancorché la struttura si presentasse come “ragionevolmente stabile” non palesandosi “rischi di crollo” e, tuttavia, rendendosi probabilmente necessari “ulteriori interventi” “così che la stabilità sia tale da rispettare le normative vigenti”. Il perito, pertanto, aveva quantificato i danni riscontrati all'interno dell'immobile di proprietà attorea in misura pari a 2.000,00 euro in relazione “all'incurvatura del pavimento” ed in
1.000,00 euro quali costi necessari per le problematiche inerenti alle “crepe” ed “alle cavillature”, escludendo la sussistenza degli ulteriori pregiudizi lamentati dall'attore.
Le predette conclusioni rese nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, sono state sostanzialmente confermate dal perito anche all'esito della C.T.U. disposta nel presente giudizio e depositata il 18.03.2022, alla luce degli ulteriori accertamenti effettuati come meglio descritti nell'elaborato. Quanto alla quantificazione del danno, il perito, dopo aver rilevato che non vi erano stati mutamenti con riferimento allo stato delle fessurazioni rispetto a quanto riscontrato in sede di
A.T.P., si è limitato ad aggiornare la valutazione dei costi di ripristino delle fessurazioni quantificati nella maggior somma di euro 1.200,00 al fine di tenere conto dell'aumento dei prezzi rispetto a quelli tenuti in considerazione nella prima perizia del 2015. Ha precisato, inoltre, che anche la presenza di una porta “chiusa” all'interno dell'immobile dei convenuti, di cui non vi era contezza in sede di
A.T.P., non aveva “in nessun modo” variato “la situazione esistente e rilevata”.
Nel corso del giudizio, peraltro, è stata disposta una integrazione dell'elaborato peritale a cui il C.T.U. ha provveduto, previa autorizzazione del giudice, avvalendosi dell'opera prestata dall'Ing. Per_2 al fine di effettuare un'indagine strutturale specialistica in relazione all'immobile oggetto di causa.
Le approfondite indagini effettuate dall'Ing. hanno consentito di appurare che l'intervento Per_2 eseguito dai convenuti “costituito dall'inserimento di tre profili metallici tipo HEB 120, al fine di ampliare una apertura esistente fino ad una luce netta di metri 2,90, sia un intervento locale ai sensi delle NTC 2018, che non ha sostanzialmente modificato la preesistente statica dell'edificio nel suo insieme quale esso fosse e sia.” e che “tale intervento locale potrebbe aver provocato un assestamento
4 strutturale in alcune limitate componenti dell'edificio sul quale si è innestato, cui è seguito un nuovo stato di equilibrio in tali componenti”. L'esperto, inoltre, ha evidenziato come l'intervento realizzato dai convenuti si possa inquadrare tra quelli previsti dal capitolo otto, dedicato alle “costruzioni esistenti”, delle “norme tecniche per le costruzioni” approvate con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018. In particolare, l'intervento in parola “è classificabile come “Riparazione o intervento locale”, così come descritti al punto 8.4.1 (cui si rimanda per una lettura integrale) in quanto: non cambiano significativamente il comportamento globale della costruzione; è volto alla modifica di un elemento o di una porzione limitata della struttura. L'esperto, inoltre, ha evidenziato come il suddetto intervento locale rientri tra le
“riparazioni o interventi locali su edifici esistenti”, identificati come “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, dall'art. 3, comma 1, della Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, e come tale non è soggetto a collaudo statico ma alla dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori.
Alla luce delle risultanze delle approfondite consulenze tecniche esperite, deve escludersi, quindi, che gli interventi realizzati dai convenuti abbiano modificato le preesistenti caratteristiche statiche dell'edificio, come sostenuto da parte attrice. Non sussiste, quindi, il pregiudizio dedotto dall'attore in relazione al presunto venir meno della situazione di sicurezza statica del proprio immobile a causa delle descritte opere realizzate dai convenuti. Non merita, pertanto, di essere accolta la domanda proposta dall'attore nella parte in cui è stato richiesto di condannare i convenuti al ripristino dello stato del loro immobile come si presentava prima della realizzazione dei suddetti lavori.
Conviene precisare, inoltre, che la legittimità o meno delle opere eseguite dai convenuti rispetto alle norme edilizie ed urbanistiche non esclude per se la responsabilità risarcitoria se dal fatto, doloso o colposo, ne è comunque derivato all'attore un danno ingiusto (2043 c.c.). Si tratta, infatti, nel caso di specie, di accertare se, quali e quanti danni occorsi all'appartamento dell'attore siano effettivamente riconducibili alle opere realizzate dai convenuti nell'immobile di loro proprietà.
In tema di responsabilità extracontrattuale, invero, l'art. 2056 c.c. dispone che il risarcimento dovuto al danneggiato deve essere determinato ai sensi degli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c. Ai sensi dell'art. 1223 c.c., quindi, devono essere ricompresi nel risarcimento sia la perdita subita dal danneggiato
(danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) che siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso. A prescindere dunque dalle espressioni utilizzate dall'attore nel presente giudizio, conviene precisare che sono oggetto di risarcimento del danno tutte e sole le conseguenze dannose che si presentino come effetto normale conseguente al fatto illecito secondo il principio della cd. regolarità causale.
Escluso che i suddetti interventi realizzati dai convenuti abbiano modificato le condizioni di staticità
5 e di sicurezza preesistenti dell'edificio, nondimeno, già in sede di A.T.P. si era accertata la presenza nell'appartamento dell'attore di “fessurazioni orizzontali al piede del tavolato che divide l'ingresso dall'altro locale, fessurazioni nel locale bagno su parete perimetrale e fessurazioni nell'altro locale, sulla muratura confinante con il locale sgombero (parete perimetrale non finestrata) nonché “il
“cedimento/incurvatura del pavimento nel locale ingresso”. Il perito., inoltre, aveva rilevato come tale “quadro fessurativo” potesse essere ricondotto ad un cedimento “o meglio a un movimento del pavimento sottostante”: tale cedimento o movimento è del tutto compattabile e causalmente riferibile ai lavori svolti nella proprietà , e, in particolare, all'allargamento del portale interno, CP_1 ottenuto, come già scritto, mediante la demolizione di un muro e la posa di tre putrelle. Tali conclusioni, come anticipato, sono state confermate anche all'esito della C.T.U. resa nell'ambito del presente giudizio e risultano, peraltro, coerenti anche rispetto alla relazione resa dall'Ing. Per_2 che, infatti, ha evidenziato come le opere realizzate dai convenuti “potrebbe aver provocato un assestamento strutturale in alcune limitate componenti dell'edificio sul quale si è innestato, cui è seguito un nuovo stato di equilibrio in tali componenti”.
È stato accertato, quindi, che gli interventi realizzati dai convenuti nel proprio immobile hanno causato il cedimento di parte del pavimento dell'appartamento di proprietà dell'attore (o meglio il
“movimento del pavimento sottostante”) a cui a sua volta possono essere ricondotte le fessurazioni riscontrate all'interno dell'immobile. In altri termini, le fessurazioni ed il cedimento /incurvatura del pavimento dell'appartamento dell'attore sono causalmente riconducibili alle opere realizzate dai convenuti e come tali integrano un danno ingiusto che merita di essere risarcito. Più precisamente, i danni emergenti patiti dall'attore consistono nei costi necessari per ripristinare lo stato del pavimento e per eliminare le crepe e le fessurazioni, quantificabili, sulla scorta di quanto indicato dal C.T.U., come segue: - 2.000,00 euro con riferimento all'”incurvatura del pavimento”, cifra stimata anche in considerazione del cattivo stato di conservazione in cui si trovava l'immobile dell'attore (circostanza non contestata); - 1.200,00 euro con riferimento ai lavori necessari per rimuovere le crepe e le fessurazioni. I danni sono stati stimati dal C.T.U. senza considerare l'IVA, e, quindi, in via equitativa, possono essere determinati nella maggior somma pari a 4.000,00 euro.
Non sussiste, invece, il paventato mancato guadagno patito dall'attore (lucro cessante) consistente nell'impossibilità di godere liberamente del proprio immobile. A prescindere dalla genericità delle allegazioni e dal difetto di prova in relazione al dedotto lucro cessante, come si è ampiamente detto,
è stato accertato che le opere realizzate dai convenuti non hanno sostanzialmente modificato le caratteristiche statiche preesistenti dell'edificio e, quindi, non hanno pregiudicato la situazione preesistente con riguardo alle condizioni di sicurezza e di abitabilità dell'appartamento dell'attore, se non limitatamente ai danni emergenti di cui si è detto. Si aggiunga, inoltre, che l'appartamento degli
6 attori si presentava, già nel corso dell'a.t.p., in cattivo stato di conservazione e che, anche all'esito della consulenza resa nell'ambito del presente giudizio, si è appurato che “la parte posteriore
(deposito) è al rustico” e che l'immobile risulta “forse utilizzabile ma certo difficilmente locabile”
(Cfr. perizia Ing. , punto 6). È emerso, dunque, che le condizioni in cui versava (e versa) CP_6
l'appartamento dell'attore non ne consentissero l'utilizzo quale abitazione o la locazione a terzi.
Per le stesse ragioni già espresse, quanto, in particolare, alla condizione “statica” dell'immobile ed alla riconducibilità dell'intervento realizzato dai convenuti alle “riparazioni o interventi locali su edifici esistenti”, identificati come “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, dall'art. 3, comma 1, della Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto-Legge 18 aprile
2019, n. 32, infine deve escludersi, come già rilevato dall'C.T.U., che le opere realizzate dai convenuti possano aver determinato la “drastica riduzione” di valore dell'immobile attoreo nei termini dedotti dallo stesso attore.
In conclusione, pertanto, i convenuti devono essere condannati a risarcire il danno emergente patito dall'attore che viene quantificato in complessivi euro 4.000,00. Devono essere rigettate, invece, le ulteriori domande proposte da . Parte_1
3. Quanto alle spese deve osservarsi quanto segue. L'attore ha domandato la condanna del convenuto alla refusione, altresì, delle spese sostenute in relazione al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. promosso nei confronti degli odierni convenuti e del CP_5
(iscritto al n. 5664/2014 R.G.), compresi i compensi pagati al proprio C.T.P., al C.T.U.
[...] ed i compensi dovuti al proprio difensore. Sul punto conviene precisare che secondo il principio costantemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
9735 del 26/05/2020).
Alla luce dell'esito complessivo della lite, pertanto, deve rilevarsi che sussiste reciproca soccombenza tra le parti, che si ha anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. sul punto Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/20229), come accaduto nel caso di specie. Ciò giustifica la compensazione parziale delle spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 92, co. 2 c.p.c. in misura pari a 2/3, stante la prevalente soccombenza dei convenuti, che, pertanto, devono essere condannati a rifondere all'attore la restante quota pari ad 1/3.
Le spese di lite relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo vengono liquidate sulla
7 scorta del D.M. 55/14, applicando i valori massimi per lo scaglione di riferimento (determinato con riferimento all'ammontare dei danni stimati dal c.t.u. pari a 3.000,00) e così per complessivi 1.269,00 euro, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. Le spese di lite del presente giudizio, invece, vengono liquidate sulla scorta del D.M. 55/14, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e massimi per la fase istruttoria e decisionale previsti per lo scaglione di riferimento (cause di valore fino a 5.200,00 euro), determinato in applicazione del criterio del decisum, e così per 3.404,00 euro, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.
Le spese della C.T.U. resa nell'ambito del procedimento di A.T.P. e le spese della consulenza resa in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale. Le spese sostenute per i rispettivi C.T.P. devono essere dichiarate irripetibili. Ciò in quanto l'ulteriore integrazione dell'elaborato peritale resa nel corso del giudizio si è resa necessaria su richiesta dall'attore. L'integrazione della consulenza, nondimeno, ha confermato che gli interventi realizzati dai convenuti non avevano modificato la condizione statica preesistente della struttura, come peraltro già rilevato in sede di A.T.P. dal C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno e per le ragioni come espresse in parte motiva, della somma pari a euro 4.000,00 oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
3) compensa in misura pari ai 2/3 le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di A.T.P.
(n. 5664/2014 R.G) e condanna i convenuti al pagamento della restante parte, pari a 1/3, che liquida, in favore dell'attore, in complessivi euro 294,00 per esborsi ed euro 1.558,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) pone in via definitiva a carico solidale delle parti le spese di consulenza in corso di causa e di accertamento tecnico preventivo;
5) dichiara irripetibili le spese sostenute dalle parti per i rispettivi C.T.P.
Così deciso in Como il 10.05.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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