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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5090/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - Telefono_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 28968 IMU 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 28968 IMU 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 28968 IMU 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente_1
* in via preliminare: disporre ex art. 47, 3° comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 la sospensione dell'esecuzione dell'avviso impugnato e del fermo amministrativo sul veicolo sul veicolo targato Targa_1 di proprietà delricorrente;
* nel merito: annullare l'avviso di iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 28968/2025 in quanto illegittimo e dichiarare illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_1 di proprietà del ricorrente e, per l'effetto, condannare Resistente_1 s.p.a. alla sua cancellazione, sostenendone le spese, nonché al rimborso delle somme che fossero comunque coattivamente riscosse in pendenza del giudizio;
* con vittoria di spese e compensi di lite.
Resistente_1 S.p.A.
Nel merito: dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992, per intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato e per il conseguente venir meno dell'interesse alla decisione.
In punto spese: disporre l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite, giusto accordo tra le parti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1 del foro di Busto Arsizio propone ricorso avverso l'iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 28968 del 6.11.2025 sull'autovettura di sua proprietà targata Targa_1 per un importo di euro 2.544,94 con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi per I.M.U.
Il ricorrente sostiene che non vi siano i presupposti per l'iscrizione del fermo posto che il medesimo non è socio della Società_1 s.r.l.
Resistente_1 S.p.A. per conto del Comune di Sesto San Giovanni, si costituisce in giudizio rappresentando che nel corso del contenzioso, a seguito delle verifiche espletate e delle interlocuzioni con la difesa di controparte, è emerso che il ricorrente riveste la sola qualità di usufruttuario di quote della società estinta Società_1 S.r. l., con conseguente insussistenza dei presupposti per l'eventuale responsabilità sussidiaria ex art. 2495 c.
c. Per l'effetto, con comunicazione del 22 gennaio 2026 la resistente ha disposto l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e degli ulteriori atti correlati, nonché lo sgravio totale degli importi ascritti, confermando altresì l'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo iscritto sul veicolo targato Targa_1, operazione eseguita a cura e spese della stessa Resistente_1 S.p.A. (doc. 3).
All'udienza del 30 gennaio 2025, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
Ragioni di diritto
Resistente_1 s.r.l. nell'atto di costituzione ha comunicato che, con provvedimento emesso in autotutela ha provveduto ad annullare l'atto impugnato (cfr. doc. 3) ritenendo fondate le doglianze del ricorrente con conseguente richiesta di cessata materia del contendere.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, in composizione monocratica, rilevato che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, visto l'art. 95 del T.U. n.175/2024 (art. 46 del D.Lgs. 546 del 1992), dichiara estinto il giudizio. In ragione del comportamento processuale delle parti ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Milano, 30 gennaio 2026
Il Giudice
NZ Di TA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5090/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - Telefono_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 28968 IMU 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 28968 IMU 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 28968 IMU 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente_1
* in via preliminare: disporre ex art. 47, 3° comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 la sospensione dell'esecuzione dell'avviso impugnato e del fermo amministrativo sul veicolo sul veicolo targato Targa_1 di proprietà delricorrente;
* nel merito: annullare l'avviso di iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 28968/2025 in quanto illegittimo e dichiarare illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_1 di proprietà del ricorrente e, per l'effetto, condannare Resistente_1 s.p.a. alla sua cancellazione, sostenendone le spese, nonché al rimborso delle somme che fossero comunque coattivamente riscosse in pendenza del giudizio;
* con vittoria di spese e compensi di lite.
Resistente_1 S.p.A.
Nel merito: dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992, per intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato e per il conseguente venir meno dell'interesse alla decisione.
In punto spese: disporre l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite, giusto accordo tra le parti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1 del foro di Busto Arsizio propone ricorso avverso l'iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 28968 del 6.11.2025 sull'autovettura di sua proprietà targata Targa_1 per un importo di euro 2.544,94 con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi per I.M.U.
Il ricorrente sostiene che non vi siano i presupposti per l'iscrizione del fermo posto che il medesimo non è socio della Società_1 s.r.l.
Resistente_1 S.p.A. per conto del Comune di Sesto San Giovanni, si costituisce in giudizio rappresentando che nel corso del contenzioso, a seguito delle verifiche espletate e delle interlocuzioni con la difesa di controparte, è emerso che il ricorrente riveste la sola qualità di usufruttuario di quote della società estinta Società_1 S.r. l., con conseguente insussistenza dei presupposti per l'eventuale responsabilità sussidiaria ex art. 2495 c.
c. Per l'effetto, con comunicazione del 22 gennaio 2026 la resistente ha disposto l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e degli ulteriori atti correlati, nonché lo sgravio totale degli importi ascritti, confermando altresì l'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo iscritto sul veicolo targato Targa_1, operazione eseguita a cura e spese della stessa Resistente_1 S.p.A. (doc. 3).
All'udienza del 30 gennaio 2025, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
Ragioni di diritto
Resistente_1 s.r.l. nell'atto di costituzione ha comunicato che, con provvedimento emesso in autotutela ha provveduto ad annullare l'atto impugnato (cfr. doc. 3) ritenendo fondate le doglianze del ricorrente con conseguente richiesta di cessata materia del contendere.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, in composizione monocratica, rilevato che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, visto l'art. 95 del T.U. n.175/2024 (art. 46 del D.Lgs. 546 del 1992), dichiara estinto il giudizio. In ragione del comportamento processuale delle parti ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Milano, 30 gennaio 2026
Il Giudice
NZ Di TA