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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13457/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Susa 43, Torino presso lo studio dell'avv. LA Parte_1
ROSA ROBERTA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e lettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele II 74, Torino presso Controparte_1 lo studio dell'avv. MINUTOLO SARA e avv. GRIFFERO CHIARA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza congiunte depositate il 04/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
06/05/1978.
Dal matrimonio sono nati i figli: e Persona_1 Persona_2 Persona_3 maggiorenni. pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 24/07/2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Nelle more del procedimento, le parti depositavano istanza congiunta, essendo addivenute ad accordo. Il
Giudice, quindi, rinviava a successiva udienza, con trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Le parti, il 04/06/2025, depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Il Giudice, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto nel corso degli anni e dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il Sig. si è già allontanato dalla casa familiare e di aver asportato Controparte_1 parte dei propri beni ed effetti personali. In ogni caso, il Signor asporterà i beni residui entro il CP_1
30 giugno 2025.
pagina 2 di 4 PRENDE ATTO che tutte le spese ordinarie relative alla casa familiare (a titolo esemplificativo e non esaustivo le utenze e le spese per manutenzione ordinaria) maturate sino alla data di allontanamento del
Sig. dalla stessa, sono state interamente pagate da entrambe le parti. Controparte_1
DISPONE che il Sig. sia tenuto a versare il contributo al mantenimento in favore della Controparte_1
Sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 del mese, a far tempo dal mese di Parte_2 giugno 2025, pari ad Euro 900,00 (novecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT.
PRENDE ATTO che le parti concordano che le somme attualmente depositate sul conto corrente bancario n. M2 52 69104319 0 acceso presso Banca Sella, cointestato tra i Sigg.ri e Parte_2 CP_1 con saldo alla data del 28.05.2025 pari ad Euro 21.895,20, sono interamente di competenza del Sig. che provvederà ad accreditarle su conto corrente a lui intestato in via esclusiva. Controparte_1
PRENDE ATTO che le parti concordano che le somme attualmente depositate sul conto corrente bancario n. 40519760 acceso presso Banca Unicredit, cointestato tra i Sigg.ri e con Parte_2 CP_1 saldo alla data del 28.05.2025 pari ad Euro 372,43 sono di competenza in ragione al 50% ciascuno dei
Sigg.ri e i quali provvederanno a richiedere l'accredito di quanto Parte_2 Controparte_1 rispettiva competenza su conti correnti intestati ai medesimi in via esclusiva.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano ad espletare quanto necessario per procedere all'estinzione dei sopradescritti conti correnti bancari nonché del conto deposito titoli acceso presso Banca Sella anch'esso cointestato, entro giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo.
PRENDE ATTO che il Sig. rinuncia a richiedere il rimborso delle somme pari ad Euro Controparte_1
23.000,00 prelevate dalla Sig.ra in data 08.07.2024 dal conto corrente cointestato. Parte_2
PRENDE ATTO che la Sig.ra dichiara di essere integralmente soddisfatta per Parte_2 qualsivoglia motivo ragione o titolo e di nulla avere ulteriormente a pretendere nei confronti del Sig.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Sig.ra Controparte_1 Parte_2 dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti del Sig. a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno, nonché per l'attività prestata nell'espletamento di incombenti di natura amministrativa e contabile in favore dell'allora coniuge. Tali attività espletate dalla Sig.ra sono infatti da Parte_2 ricondursi nell'ambito di mere attività solidaristiche prestate nell'ambito del rapporto di coniugio e, pertanto, quest'ultima dichiara espressamente, anche per dette causali, di nulla avere a pretendere nei confronti del Sig. a qualsivoglia titolo, ragione o causa ivi compresi per i titoli di cui Controparte_1 all'art. 230 bis c.c.
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento delle condizioni contenute nel presente accordo, le parti null'altro avranno a che pretendere, a nessun titolo, e che nessuna pretesa potrà essere avanzata con separato giudizio.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13457/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Susa 43, Torino presso lo studio dell'avv. LA Parte_1
ROSA ROBERTA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e lettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele II 74, Torino presso Controparte_1 lo studio dell'avv. MINUTOLO SARA e avv. GRIFFERO CHIARA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza congiunte depositate il 04/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
06/05/1978.
Dal matrimonio sono nati i figli: e Persona_1 Persona_2 Persona_3 maggiorenni. pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 24/07/2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
Nelle more del procedimento, le parti depositavano istanza congiunta, essendo addivenute ad accordo. Il
Giudice, quindi, rinviava a successiva udienza, con trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
Le parti, il 04/06/2025, depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Il Giudice, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto nel corso degli anni e dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il Sig. si è già allontanato dalla casa familiare e di aver asportato Controparte_1 parte dei propri beni ed effetti personali. In ogni caso, il Signor asporterà i beni residui entro il CP_1
30 giugno 2025.
pagina 2 di 4 PRENDE ATTO che tutte le spese ordinarie relative alla casa familiare (a titolo esemplificativo e non esaustivo le utenze e le spese per manutenzione ordinaria) maturate sino alla data di allontanamento del
Sig. dalla stessa, sono state interamente pagate da entrambe le parti. Controparte_1
DISPONE che il Sig. sia tenuto a versare il contributo al mantenimento in favore della Controparte_1
Sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 del mese, a far tempo dal mese di Parte_2 giugno 2025, pari ad Euro 900,00 (novecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT.
PRENDE ATTO che le parti concordano che le somme attualmente depositate sul conto corrente bancario n. M2 52 69104319 0 acceso presso Banca Sella, cointestato tra i Sigg.ri e Parte_2 CP_1 con saldo alla data del 28.05.2025 pari ad Euro 21.895,20, sono interamente di competenza del Sig. che provvederà ad accreditarle su conto corrente a lui intestato in via esclusiva. Controparte_1
PRENDE ATTO che le parti concordano che le somme attualmente depositate sul conto corrente bancario n. 40519760 acceso presso Banca Unicredit, cointestato tra i Sigg.ri e con Parte_2 CP_1 saldo alla data del 28.05.2025 pari ad Euro 372,43 sono di competenza in ragione al 50% ciascuno dei
Sigg.ri e i quali provvederanno a richiedere l'accredito di quanto Parte_2 Controparte_1 rispettiva competenza su conti correnti intestati ai medesimi in via esclusiva.
PRENDE ATTO che le parti si impegnano ad espletare quanto necessario per procedere all'estinzione dei sopradescritti conti correnti bancari nonché del conto deposito titoli acceso presso Banca Sella anch'esso cointestato, entro giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo.
PRENDE ATTO che il Sig. rinuncia a richiedere il rimborso delle somme pari ad Euro Controparte_1
23.000,00 prelevate dalla Sig.ra in data 08.07.2024 dal conto corrente cointestato. Parte_2
PRENDE ATTO che la Sig.ra dichiara di essere integralmente soddisfatta per Parte_2 qualsivoglia motivo ragione o titolo e di nulla avere ulteriormente a pretendere nei confronti del Sig.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Sig.ra Controparte_1 Parte_2 dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti del Sig. a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno, nonché per l'attività prestata nell'espletamento di incombenti di natura amministrativa e contabile in favore dell'allora coniuge. Tali attività espletate dalla Sig.ra sono infatti da Parte_2 ricondursi nell'ambito di mere attività solidaristiche prestate nell'ambito del rapporto di coniugio e, pertanto, quest'ultima dichiara espressamente, anche per dette causali, di nulla avere a pretendere nei confronti del Sig. a qualsivoglia titolo, ragione o causa ivi compresi per i titoli di cui Controparte_1 all'art. 230 bis c.c.
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento delle condizioni contenute nel presente accordo, le parti null'altro avranno a che pretendere, a nessun titolo, e che nessuna pretesa potrà essere avanzata con separato giudizio.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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