TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.6982/2020 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Romandini e Fabio Dinoi, come da procura in calce all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Donato Bruno, come da procura generale ad lites del 25.6.20)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 26.11.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, qui da intendersi richiamate e trascritte.
1
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla per il pagamento Controparte_1
di euro 23.621,72 oltre accessori che assume dovuti da e dal garante per il Parte_2 Parte_1
mancato rimborso del finanziamento contratto con l'intermediaria il 13.11.18 e dall'opposizione alla ingiunzione n.1696/20 del 30.9.2020 formulata dal solo , il quale chiede la revoca del decreto Pt_1
eccependo a) l'inesistenza di un valido contratto di garanzia, non avendo sottoscritto il modulo negoziale,
recante una firma apocrifa;
b) in subordine, l'illegittimità della pretesa di rimborso, non preceduta da una formale dichiarazione di decadenza del beneficio del termine opponibile al garante e, di riflesso, viziata dall'arbitrario addebito degli interessi moratori, peraltro capitalizzati in violazione delle regole convenzionali e legali.
La Società opposta deduce l'inammissibilità ed infondatezza del disconoscimento di firma, contrastato dalle evidenze documentali comprovanti altresì la legittima pretesa della finanziaria, rispettosa del disposto di cui all'art.120 TUB.
* * * * * * * *
L'opposizione è infondata.
I) La pretesa creditoria deriva da un valido contratto.
La ha richiesto a un finanziamento finalizzato di euro 24.200,00 da rimborsare in sei Parte_2 CP_1
anni mediante la corresponsione di n.72 rate mensili di euro 412,50 ciascuna, comprensive di una quota capitale ed una quota interessi al saggio annuo del 6,01%.
Il titolo indica le spese e conseguenze in caso di inadempimento, con l'addebito di interessi di mora al tasso del 10% e comunque in misura non superiore alla soglia antiusura ex legge n.108/96 (art.
5 - clausola di salvaguardia) e la facoltà per la finanziaria di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto (anche) in caso di mancato pagamento di due ratei alla scadenze previste e di chiedere quindi l'integrale pagamento dell'intero debito residuo al cliente ed al coobbligato, con la
2 precisazione che la mancata estinzione del quantum dovuto nei 30 gg. successivi può comportare l'applicazione degli interessi di mora (art.10).
Le obbligazioni derivanti dal prestito sono state garantite personalmente dal . Pt_1
Il modulo negoziale formalizza l'accordo accessorio tra l'intermediaria ed il garante/fideiussore, il quale ha sottoscritto il documento, ed accettato le condizioni contrattuali di cui all'art.12.
La consulenza tecnica disposta in sede di procedura di verificazione (art.216 cpc) - alle cui ineccepibili valutazioni tecniche il giudicante opera integrale richiamo - ha acclarato in modo inconfutabile che lo scritto reca le firme autografe del (anche sul modulo relativo alla privacy), data l'esistenza di Pt_1
significative convergenze con le sottoscrizioni di comparazione, nel tratto stilistico e nei parametri grafologici “individualizzanti” (gesti grafici automatici, basilari secondo i protocolli d'indagine grafico-
forense) oltre che nella dinamica formativa delle lettere.
* * * * * * *
Sotto altro profilo, non rileva la quaestio nullitatis della clausola sub 12) sollevata dall'opponente in corso di causa.
Fermo l'improprio riferimento alla nullità derivata ex art.2/2 lett. a) legge n.287/90 (perché non si è al cospetto di una fideiussione omnibus che riproduce fedelmente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002
censurati da con il Provvedimento n.55/05), l'invocata tutela consumieristica per vessatorietà del CP_2
meccanismo in deroga all'art. 1957 c.c. (Cass. 23/27558) e, quindi, la nullità “in parte qua” della clausola contrattuale ai sensi degli artt.33/2 lett.t) e 36 del D.lgs n.206/05 comporta la reviviscenza della previsione codicistica e, quindi, riappropria il garante della facoltà di eccepire la decadenza della Banca dalla garanzia fideiussoria per omessa proposizione delle sue istanze giudiziali nei sei mesi (dallo scioglimento del rapporto creditizio), eccezione che però l'interessato non ha sollevato nei modi e termini prescritti dal codice di rito.
3 E' preclusa pertanto la possibilità di dedurre ex novo la liberazione del fideiussore per inosservanza del termine ex art.1957 c.c. da parte del creditore (questione non rilevabile d'ufficio).
Quand'anche poi si ritenesse che l'opponente ha svolto tale contestazione all'udienza del 24.9.24, dopo l'iter istruttorio, il rilievo sarebbe del pari tardivo ed inammissibile.
* * * * * * *
II) Il credito ingiunto dalla riviene dal contratto e dalla movimentazione contabile, che riassume CP_1
l'esposizione della mutuataria e del garante.
L'opponente lamenta l'assenza di idonea certificazione ex art.50 d.lgs n.385/93 ma il tal documento non è
necessario nel caso del mutuo o del finanziamento (cfr. Cass.23/21), il cui rimborso dev'essere provato dal debitore.
Dai dati in possesso si evince che il è rimasto condebitore, dopo la dichiarazione di decadenza dal Pt_1
beneficio del termine (comunicata anche al fideiussore il 30.11.19 - v. attestazione dell'agente postale,
avente forza fidefaciente) e la conseguente cessazione del rapporto, dei ratei insoluti (dalla mensilità di luglio 2019) e della sorte capitale residua di euro 20.293,72 oltre gli interessi convenzionali di mora maturati sulle mensilità impagate (come pattuito in contratto, in aderenza all'art.120 del t.u.b.) e di poi sul solo capitale residuo al 7.2.20.
Il dato documentale smentisce le generiche obiezioni dell'opponente.
* * * * * * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo Parte_1
4 n. 1696/20 del 30.9.2020;
- condanna l'opponente a rifondere alla le competenze di lite, che liquida in euro 3.677,00 Controparte_1
oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 13.3.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
5