Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3417
CS
Inammissibile
Sentenza 30 ottobre 2024
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CS
Inammissibile
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Inammissibile
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    Il Collegio rileva che il primo ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile perché censurava l'attività di valutazione del giudice su un punto controverso, e il preteso errore era insussistente. La presente domanda di revocazione della sentenza che ha dichiarato inammissibile il primo ricorso è a sua volta inammissibile ai sensi dell'art. 107, comma 2, c.p.a., che vieta l'impugnazione per revocazione di una sentenza emessa in giudizio di revocazione, salvo casi di inammissibilità per ragioni formali insussistenti, che non ricorrono nel caso di specie. Il ricorrente intende censurare la valutazione sulla questione di diritto, non un errore di fatto. La diversità delle posizioni è stata correttamente evidenziata dai giudici, giustificando la diversità delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3417
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3417
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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