Inammissibile
Sentenza 30 ottobre 2024
Inammissibile
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03417/2026REG.PROV.COLL.
N. 03770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3770 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Consiglio Provinciale di Disciplina presso la Questura di Napoli, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 8654/2024.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Giovanni ZI. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso per ottenere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8654/2024 che ha respinto un precedente ricorso per revocazione proposto dalla stessa parte per ottenere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 131/2024.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- il signor -OMISSIS-, assistente capo del Corpo di Polizia di Stato, è stato destituito dal servizio, ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 2, del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737, con la seguente motivazione: « a seguito di un’importante attività di indagine condotta sul conto di esponenti di spicco della criminalità organizzata campana, veniva accertata la sussistenza di costanti ed affaristiche frequentazioni con un soggetto pregiudicato, imparentato con l’indiscusso capoclan dei "casalesi" -OMISSIS-. Nella circostanza, svolgeva attività di sicurezza connessa ad un locale del pregiudicato, rivestendo il ruolo di referente e reclutatore degli addetti alla vigilanza e dei p.r., fino ad instaurare una più estesa e continuativa collaborazione in occasione delle serate mondane organizzate nel locale. Dopo l’avvenuto arresto del pregiudicato, operato in esecuzione di o.c.c. per associazione a delinquere di stampo mafioso ed altro, lungi dal prendere le distanze da detto soggetto, pur consapevole del suo spessore criminale, continuava a curarne gli interessi, prodigandosi, su indicazione della moglie, nell’amministrazione della sala da ballo e assumendo il ruolo di principale referente, impedendo che la provvisoria assenza del pregiudicato potesse determinare un pregiudizio al suo patrimonio. Risulta, al riguardo, infatti, che il dipendente percepisse il 40% degli utili della società, nonché coadiuvasse suo fratello, socio del pregiudicato, nella gestione delle quote a lui intestate. In tali occasioni, poneva in essere una condotta riprovevole, realizzando atti che rivelano mancanza di senso dell’onore e del senso morale, in insanabile contrasto con i doveri assunti con il giuramento »;
- il signor -OMISSIS- impugnava il provvedimento di destituzione dinanzi al Tar per la Campania che, con sentenza n. 1683/2021 ha respinto il ricorso;
- la sentenza del Tar per la Campania è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che con sentenza n. 131/2024 ha respinto l’appello.
3. Nella sentenza appena citata il Consiglio di Stato, tra le altre cose, ha respinto il quinto motivo di appello con il quale l’appellante censurava la sentenza del Tar nel passaggio in cui il giudice di prime cure aveva escluso la configurabilità dell’eccesso di potere per disparità di trattamento. In particolare, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 131/2024 così si è espressa:
« Sostiene l’appellante che dall’esame comparato degli atti disciplinari a carico del collega -OMISSIS-, coinvolto nello stesso procedimento penale e a differenza sua condannato alla pena di un anno di reclusione, non emergerebbero quelle differenze che avrebbero giustificato il diverso trattamento disciplinare riservato ai due incolpati (il -OMISSIS- essendo stato semplicemente sospeso dal servizio per sei mesi e non, invece, destituito).
Il motivo è infondato.
Nel caso del -OMISSIS-, infatti, veniva in rilievo la sua conoscenza pluriennale col pregiudicato, mentre nel caso dell’appellante il rapporto di collaborazione di cui ampiamente si è detto.
Ciò giustifica il rilievo del T.A.R. sulla non omogeneità delle situazioni e dei fatti oggetto di comparazione e lo rende immune dalle censure a esso rivolte ».
4. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato 131/2024 il signor -OMISSIS- ha proposto un primo ricorso per revocazione. Tale ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8654/2024.
4.1 La sentenza n 8654/2024, appena citata, dopo aver ricordato che la parte della sentenza oggetto di revocazione è quella relativa al quinto motivo di appello, sopra richiamato, statuisce quanto segue:
« 2. Con il ricorso per revocazione si sostiene che il giudice sia incorso in errore di fatto, attinente alla percezione del contenuto degli atti (penali e disciplinari) acquisiti al fascicolo processuale, in quanto, contrariamente a quanto motivato nella statuizione impugnata, il -OMISSIS- non solo conosceva e frequentava il pregiudicato -OMISSIS- ma, al pari del -OMISSIS-, “lavorava” presso il locale “El Divino” con compiti, anzi, di direzione rispetto agli altri poliziotti.
Sostiene il ricorrente che all’assistente di polizia -OMISSIS- era stata, sì, contestata la truffa in relazione a falsi certificati medici, ma tali certificati gli servivano proprio per evitare i turni cui era tenuto come poliziotto e andare invece a lavorare presso il locale del pregiudicato.
Tanto si evincerebbe dalla pagina 1 e 2 dell’ordinanza di custodia cautelare e sarebbe confermato dalla sentenza penale.
La svista consisterebbe nell’avere il giudice ritenuto non sussistente una circostanza (ovvero che -OMISSIS- collaborasse con il pregiudicato presso la discoteca, al pari del -OMISSIS-) quando, invece, essa era più che certa.
Quanto al giudizio rescissorio, il ricorrente evidenzia l’interesse a che sia riformata la sentenza oggetto di impugnazione nella parte in cui, confermando quella di prime cure, ha ritenuto non violato il principio di parità di trattamento, sull’errato presupposto fattuale della non omogeneità delle condotte. Se, a livello di procedimento disciplinare, per -OMISSIS- è stata ritenuta adeguata la sanzione conservativa della sospensione, la sovrapponibilità delle sue condotte con quelle del -OMISSIS- dovevano condurre anche in tal caso all’adozione della medesima sanzione, in luogo di quella massima.
(omissis)
5.2. Nel caso in questione, in primo luogo quella che viene (inammissibilmente) censurata è proprio l’attività di valutazione, da parte del giudice, del materiale depositato dalla parte appellante al fine di dimostrare la pretesa disparità di trattamento tra il suo caso e quello dell’ex collega, asseritamente analogo; il giudice ha escluso tale analogia avendo rilevato dalla lettura degli atti la “non omogeneità delle situazioni e dei fatti oggetto di comparazione”.
5.3. In secondo luogo, da quanto fin qui detto, si evince come il preteso errore attenga ad un punto controverso (esplicitato nel quinto motivo di appello) su cui il giudice ha espressamente motivato.
Ma, come sopra chiarito, ricorre l’errore di fatto revocatorio quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e, in entrambi i casi, se il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza di cui si chiede la revocazione si è pronunciata.
Trattandosi, nel caso in questione, proprio di un “punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato”, il ricorso risulta inammissibile.
6. Per completezza, il Collegio rileva che, comunque, il preteso errore è invero insussistente, avendo il giudice inteso valorizzare (sebbene in forma sintetica) che dagli atti del procedimento penale emergevano situazioni completamente diverse; in particolare, dall’esame delle sentenze penali si evince l’avvenuto accertamento a carico del -OMISSIS- di un rapporto confidenziale con il pregiudicato ed un generico coinvolgimento nella sua attività imprenditoriale, tradottosi nell’esecuzione del disbrigo di una serie di faccende, anche, in un caso, durante l’orario di servizio (quando era il dipendente era assente dal servizio per malattia, da cui l’imputazione), ma non è mai emersa (e non è stata accertata e provata nel giudizio penale), al di là di un’amicizia pluriennale, una retribuzione o compartecipazione ai proventi; mentre il ricorrente intratteneva rapporti affaristici, proseguiti anche dopo l’arresto del pregiudicato.
Da qui la correttezza della statuizione oggetto di revocazione, che ha escluso la disparità di trattamento avendo rilevato la “non omogeneità delle situazioni e dei fatti oggetto di comparazione” (nell’un caso, un rapporto di conoscenza pluriennale, nell’altro una collaborazione retribuita).
7. Conclusivamente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile ».
5. Il signor -OMISSIS- propone nuovo ricorso per revocazione contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 8654/2024 appena sunteggiata, per i motivi che saranno più avanti analizzati.
6. Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo che il ricorso venga rigettato in quanto inammissibile e/o, comunque, infondato e privo di pregio nel merito.
7. All’udienza del 23 aprile 2026 il ricorso per revocazione è stato trattenuto per la decisione.
IR
1. Dopo aver ricostruito gli elementi costitutivi della vicenda, ivi compresi i passaggi rilevanti della sentenza di appello del CdS n. 131/2024 e della sentenza del CdS n. 8654/2024 (che ha dichiarato inammissibile il primo ricorso per revocazione) la difesa del signor -OMISSIS- sostiene che:
- la sentenza n. 8654/2024 ha ritenuto che le motivazioni del giudice di appello (che aveva confermato quella di prime cure) non integrassero l’errore di fatto, poiché dalla lettura degli atti sarebbe rimasta ferma la non omogeneità delle condotte: -OMISSIS-, pur avendo lavorato per il pregiudicato (al pari del -OMISSIS-) non lo avrebbe fatto per soldi (a differenza del -OMISSIS-);
- esiste un errore di fatto (qui denunciato) che attiene alla percezione del contenuto degli atti (penali e disciplinari) acquisiti al fascicolo processuale, da cui si evince che il -OMISSIS- non solo conosceva e frequentava il pregiudicato -OMISSIS- ma, al pari del -OMISSIS-, “lavorava” presso il locale “El Divino” con compiti, anzi, di direzione rispetto agli altri poliziotti; e lo faceva per trarne benefici vari, economici e non;
- ad esempio, leggendo le pagine 1 e 2 dell’ordinanza di custodia cautelare è possibile vedere come all’assistente di polizia -OMISSIS- fosse stata, sì, contestata la truffa per la storia dei falsi certificati medici, ma tali certificati gli servivano proprio per “marcare visita” rispetto ai turni cui era tenuto come poliziotto e andare invece a lavorare presso il locale del pregiudicato -OMISSIS-, dove aveva “…mansioni di addetto alla sicurezza e provvedeva alle più svariate incombenze per e presso la discoteca “El Divino”;
- la sentenza nr 8654/2024, resa nel giudizio revocatorio, pare essersi resa conto della sussistenza del dedotto errore ma, anziché dichiararlo e annullare la sentenza di appello, ha preteso di integrarne il percorso argomentativo, commettendo a sua volta un evidente errore “revocatorio”, dando cioè per inesistente un fatto che lo è incontrovertibilmente: ovvero che -OMISSIS- (al pari del -OMISSIS-, e non diversamente) ha prestato la sua attività lavorativa al servizio del -OMISSIS- per trarne un guadagno (un “facile guadagno”, come stabilito dal Giudice penale che lo ha condannato);
- allorché, dunque, la sentenza di appello affermava che le posizioni di -OMISSIS- e -OMISSIS- sarebbero diverse (mera conoscenza il primo, collaborazione presso la discoteca il secondo) dimostra di aver supposto l’inesistenza di un fatto (la collaborazione del -OMISSIS-, che parimenti lavorava presso la discoteca) la cui esistenza è stata tuttavia documentata attraverso gli atti sopra riportati;
- il decidente della revocatoria, a sua volta, per svista o incompleta percezione del contenuto degli atti (dei quali ha percepito solo la condanna finale del -OMISSIS- ex art 640 c.p., per avere falsamente attestato lo stato di malattia, senza vedere che, a monte, quella falsa attestazione serviva per poter poi andare a lavorare presso il locale per motivi di lucro), ha ritenuto non raggiunta la prova della identicità delle posizioni dei due poliziotti e non violato, pertanto, il dedotto principio di parità di trattamento;
- se c’è stata, da parte del giudice, una pur minima valutazione o interpretazione, non si tratta più di percezione e l’errore investe questa attività valutativa/interpretativa; come tale, sarebbe configurabile quale errore di diritto;
- se invece, in conseguenza di un “abbaglio”, si produce un contrasto insanabile per effetto del quale il medesimo oggetto viene percepito dal giudice in maniera oggettivamente diversa e opposta, rispetto a quanto risultante da atti e documenti, si ha un errore rilevante a fini revocatori, proprio perché non si è nel campo della valutazione o interpretazione ma viene in rilievo la precedente fase di percezione;
- applicando questi principi al caso in esame, è innegabile che la sentenza qui gravata sia incorsa in un macroscopico svarione, lì dove si è affermato che -OMISSIS- (l’altro poliziotto) aveva con il pregiudicato -OMISSIS- solo rapporti di conoscenza e non anche di collaborazione lavorativa; ovvero che, pur lavorando nell’interesse di questi, non lo avesse fatto per motivi economici o comunque per interessi personali e, quindi, per personali benefici; e ciò perché atti e documenti di causa comprovano l’esatto contrario;
- non si può parlare, pertanto di errata valutazione o interpretazione: ciò che ha percepito il giudice è una proiezione in totale contrasto con la proiezione risultante dagli atti;
- indagini e sentenze penali affermano, con il vigore del “giudicato”, che -OMISSIS- non solo conosceva -OMISSIS- ma lavorava per lui presso la discoteca “El Divino”, con compiti di direzione degli altri poliziotti “buttafuori”; e che lo faceva per motivi di lucro e di “facile guadagno”: ne deriva che l’affermazione del Giudice d’appello è stata frutto di un abbaglio.
1.2 Il ricorrente in revocazione chiede di revocare la sentenza oggetto del ricorso e, in accoglimento del gravame, previa riforma della sentenza di prime cure, annullare il decreto espulsivo nr. 333-D/3158 del 10.12.2015.
2. Il ricorso in revocazione è inammissibile.
Come detto, nella specie, è già stato proposto un primo ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 131/2024 che è stato dichiarato inammissibile con sentenza del Consiglio di Stato n. 8654/2024.
Viene chiesta la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8654/2024 appena citata.
Ma a norma dell’art. 107, comma 2, c.p.a. « La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione ».
Come ribadito, ex multis , da Cons. Stato, sez. V, 5/08/2025, n. 6925, il divieto di impugnare per revocazione una decisione che si è pronunciata su un ricorso per revocazione si giustifica perché l’ordinamento intende evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni (spesso pretestuose), che impediscano la formazione del giudicato, con ricaduta sulla certezza dei rapporti giuridici, sulla ragionevole graduazione degli strumenti per il riesame del decisum , oltreché sull’economia dei mezzi stessi apprestati dall’ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi; a questa regola si può fare eccezione soltanto quando « la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile « per ragioni formali » insussistenti, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (ad es., quando il ricorso per revocazione sia stato dichiarato erroneamente inammissibile per irritualità della sua notifica).
Queste ultime ipotesi non ricorrono nella specie nella quale il ricorrente chiede di rimettere in discussione l’attività di valutazione operata tanto dal collegio che ha deciso il caso quanto dal collegio che ha deciso il primo ricorso per revocazione.
Correttamente il primo ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile perché: (i) era stata censurata proprio l’attività di valutazione, da parte del giudice; (ii) il preteso errore attiene ad un punto controverso (esplicitato nel quinto motivo di appello) su cui il giudice ha espressamente motivato; (iii) il preteso errore è invero insussistente, avendo il giudice inteso valorizzare (sebbene in forma sintetica) che dagli atti del procedimento penale emergevano situazioni completamente diverse.
Il ricorrente vuole censurare, ancora una volta, non già un errore di fatto, bensì la valutazione sulla questione di diritto operata dal giudice.
Perché sussista il vizio di disparità di trattamento è necessario che le situazioni asseritamente trattate in modo disomogeneo siano identiche. Il giudice si è limitato a evidenziare i tratti differenziali che connotano in maniera più marcata la diversità tra la posizione del ricorrente e quella signor -OMISSIS- senza, con ciò, supporre l’inesistenza dell’espletamento di mansioni operative, tratto comune ad entrambe le posizioni presso la discoteca “El Divino” di pertinenza di -OMISSIS-.
I giudici che hanno deciso il caso in prima revocazione hanno dato peso a specifici elementi che hanno portato a connotare in maniera diversa le diverse posizioni così da giustificare la diversità delle sanzioni disciplinari adottate. Siamo, pertanto, di fronte ad un’attività sia valutativa che interpretativa del materiale probatorio in relazione al vizio denunciato: di conseguenza è preclusa la possibilità di invocare l’errore di fatto revocatorio tanto più ora in ricorso ulteriormente revocatorio su una sentenza di rigetto di precedente domanda di revocazione.
3. Per le ragioni esposte il ricorso in revocazione è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente in revocazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giovanni ZI, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giovanni ZI | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.