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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2892/23 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, , rappresentata e difesa dall' avvocato Maria Michela Parte_1 C.F._1
BA in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso introduttivo, ed elett.te dom.ta presso e nel di lei studio sito in Pontecagnano Faiano (Sa) alla via Carducci n. 1
Ricorrente
E
- con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bove
Resistente
Avente ad oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni in esse indicate Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2023 la ricorrente in epigrafe lamentava che, a seguito di CP_ verbale di accertamento del 16.4.2021, i funzionari di vigilanza della sede di Salerno, dopo aver effettuato delle verifiche in merito alla società agricola con sede legale in Eboli alla Controparte_2 via Chiuse di Perillo snc, avevano disconosciuto l'esistenza di rapporti di lavoro tra l'azienda stessa ed alcuni suoi dipendenti, tra i quali figurava anche la ricorrente, precisamente dal 05.10.2018 al
31.12.2018 per n. 51 giornate, e dal 01.10.2019 al 31.12.2019 per n. 51 giornate;
la ricorrente evidenziava l'illegittimità di tale provvedimento, atteso che per entrambi gli anni ed i periodi indicati aveva svolto la propria prestazione lavorativa (consistente principalmente nella piantumazione, concimazione, irrigazione, raccolta e pulizia di piante fiorite, fiori recisi e foglie ornamentali, e più in generale in tutti i lavori inerenti l'attività agricola bracciantile) nei terreni nella disponibilità della ditta, ubicati prevalentemente nel comune di Eboli e talvolta in quello di Battipaglia e Giffoni Sei
Casali; la sua prestazione lavorativa peraltro era sempre eseguita sotto la direzione ed il controllo nonché in virtù delle direttive di volta in volta impartitele dal sig. quale leg. rapp.te Parte_2
p.t. ed amministratore della Azienda Agricola AL VE;
precisava di essersi recata al lavoro in maniera discontinua, ossia solo nei giorni e/o nelle settimane indicate dal sig. (solitamente dal Pt_2 lunedì al venerdì, o comunque quando vi era necessità di manodopera, in inverno dalle ore 7,00 alle
14,00 e in estate dalle 6,00 alle 13,00), e di aver ricevuto la retribuzione media giornaliera di € 42,00, come da copie delle buste paga che allegava al ricorso;
precisava infine che avverso il CP_ disconoscimento dell' aveva ritualmente proposto ricorso innanzi alla Commissione Provinciale CP_
– Cisoa, senza ricevere riscontro;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di
”Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare esistiti e validi i rapporti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e la con sede legale in Eboli Controparte_3
(Sa) alla via Chiuse di Perillo snc per gli anni 2018 e 2019 e per le giornate analiticamente indicate in premessa;
Per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per gli anni 2018 e 2019 ordinando contestualmente all' la sua reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del suo CP_1 comune di residenza per gli anni indicati per illegittima cancellazione;
condannare l' in CP_1 pers. del Leg. Rapp.te p.t., al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”. Chiedeva altresì di essere ammessa a provare con testi quanto dedotto nel ricorso. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva eccependo innanzitutto CP_1
l'inammissibilità della domanda della ricorrente ex art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, nonché la decadenza della sua domanda ex art. 7 co. 4 d.l. 338/89 conv. in l. 389/89; nel merito ribadiva la legittimità del proprio operato evidenziando peraltro che gli ispettori avevano verificato che la società agricola per la conduzione delle colture praticate, si serviva in via prioritaria Controparte_2 dell'apporto lavorativo dei componenti del nucleo familiare ed affini del legale rappresentante della medesima, il sig. , e non dei restanti lavoratori subordinati a tempo determinato;
Parte_2 chiedeva poi il rigetto della prova testimoniale richiesta perché inammissibile per come formulata e comunque il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improponibile ed infondato, con vittoria di spese e di onorari di causa.
All'udienza del 6 novembre 2025, dopo aver espletato la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
*************
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Ritiene infatti questo giudicante che le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio non siano idonee a supportare le affermazioni contenute nella domanda attorea .
Sebbene , infatti , la prova testimoniale resa dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...] sembrerebbe confermare la sussistenza del rapporto agricolo negato dall' , dette Tes_3 CP_1 deposizioni cedono il passo di fronte alle prove acquisite nel corso delle indagini effettuate dagli ispettori di vigilanza nei confronti dell'Azienda AL VE s.r.l . CP_1
Con verbale ispettivo del 16 aprile 2021 gli ispettori dell' e concludevano gli CP_1 Parte_3 Pt_4 accertamenti nei confronti della affermando che la società, per la Controparte_3 conduzione delle colture praticate, si serviva in via prioritaria dell'apporto lavorativo dei componenti del nucleo familiare ed affini del legale rappresentante della medesima, il sig. . Parte_2
Nel caso di specie, la ricorrente risulta essere tra i lavoratori dipendenti in relazione ai quali gli ispettori verbalizzanti giungevano alle seguenti conclusioni: "Si procede al disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che si sono esplicati al di fuori dell'ambito familiare, di cui all'elenco allegato, risultati non genuini in considerazione degli elementi accertati e delle ulteriori criticità ed incongruenze emerse nel corso della presente verifica precedentemente più diffusamente trattate e che di seguito si riportano sinteticamente:
- pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti costantemente effettuate in contanti con assenza di ogni tracciabilità compresa quella richiesta relativa alla movimentazione bancaria aziendale;
- incongruenze emerse dall'esame del L.U.L. del personale assunto dal raffronto delle dichiarazioni acquisite;
- costanti insoluti contributivi per svariati anni al 100 %; CP_1
- assenza di ogni documentazione di trasporto (ddt) connessa alle vendite dei prodotti della
[...] così come rilevato dall'esame delle fatture attive emesse nei confronti del pressoché unico CP_2 cliente (Perna Flor s.r.l.);
- incongruenze relativamente alla fatturazione acquisiti e vendite di prodotti agricoli;
- incongruenze tra coltivazioni effettuate ed i prodotti agricoli venduti;
-assenza di elementi certi in ordine all'asserita attività di trasporto dei dipendenti dalle residenze ai luoghi di lavoro;
- incapacità economica dell'azienda di erogare le retribuzioni denunciate e sostenere il relativo Costo del Lavoro”.
In ragione di tali elementi, provvedevano quindi al disconoscimento di tutta una serie di rapporti lavorativi tra cui quello della ricorrente per i periodi oggetto di contestazione .
Sul punto la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa CP_ situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass. nn. 10096/16; 27144/14;
26949/14; 25833/14; 23340/14).
Secondo la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, c.c., l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte e, tale regola deve applicarsi anche nel caso in esame. Ne deriva che, quando si contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta,
a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (Cass. 16 maggio 2019, n. 13199).
A tal proposito, non può non evidenziarsi che siffatti accertamenti ispettivi sono in assoluto dotati di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuati nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro, con l'effetto di doverle privilegiare ove nel corso del giudizio vengano rese dichiarazioni contrastanti
( ex multiis App. Venezia, 19 dicembre 2000 in Inf. Prev., 2001, 1319; Cass.., 10 dicembre 2002,
n.17555 in Mass. Giur. It., 2002; Cass., 2 ottobre 2002, n.14158 in Mass. Giur. It., 2002; Cass.
Sez.un., 17 novembre 000, n.1186 in Inf. Prev., 2000, 1620; Cass., 26 ottobre 2000, n.1133 in Giust.
Civ., 2001, I, 2725). Ancora, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, appare superfluo rammentare come la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare più volte che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (da ultimo, Cass. n. 29610 del 14 dicembre 2017; n. 14863 del 15 giugno
2017; n. 23800/14).
Ebbene , nel caso di specie , occorre innanzitutto evidenziare che in sede ispettiva il nominativo della ricorrente non viene riferito da nessuno degli altri operai che avrebbero lavorato nello stesso periodo
( v.dichiarazioni della sig.ra , moglie dell'amministratore unico) .Quanto poi alle Per_1 testimonianze rese nel corso del presente giudizio , esse non appaiono idonee a confutare quanto accertato dagli ispettori verbalizzanti e certamente non possono prevalere sulle dichiarazioni di segno contrario rese in sede ispettiva .
Si fa riferimento , in particolare , alle dichiarazioni del teste , il quale , in sede ispettiva Tes_4 ha ammesso lavorassero con lui solo ed esclusivamente “ , , e Per_2 Persona_3 Per_4
“ , senza alcun riferimento all'odierna ricorrente che , invece , appare nella deposizione Per_5 testimoniale. E lo stesso è a dirsi per le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla signora
[...]
che non collimano affatto con le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale Tes_5 Eccessivamente generica, inoltre , risulta essere la testimonianza resa da , che è Testimone_1 titolare di un interesse a che il rapporto lavorativo della sia riconosciuto in quanto anch'egli Pt_1 ha intrapreso analoga azione giudiziaria .
Ne consegue che la domanda proposta dalla signora e volta ad ottenere la reiscrizione negli Pt_1 elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2018 e 2019 va rigettata .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €
500,00.
Salerno 6 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2892/23 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, , rappresentata e difesa dall' avvocato Maria Michela Parte_1 C.F._1
BA in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso introduttivo, ed elett.te dom.ta presso e nel di lei studio sito in Pontecagnano Faiano (Sa) alla via Carducci n. 1
Ricorrente
E
- con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bove
Resistente
Avente ad oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni in esse indicate Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2023 la ricorrente in epigrafe lamentava che, a seguito di CP_ verbale di accertamento del 16.4.2021, i funzionari di vigilanza della sede di Salerno, dopo aver effettuato delle verifiche in merito alla società agricola con sede legale in Eboli alla Controparte_2 via Chiuse di Perillo snc, avevano disconosciuto l'esistenza di rapporti di lavoro tra l'azienda stessa ed alcuni suoi dipendenti, tra i quali figurava anche la ricorrente, precisamente dal 05.10.2018 al
31.12.2018 per n. 51 giornate, e dal 01.10.2019 al 31.12.2019 per n. 51 giornate;
la ricorrente evidenziava l'illegittimità di tale provvedimento, atteso che per entrambi gli anni ed i periodi indicati aveva svolto la propria prestazione lavorativa (consistente principalmente nella piantumazione, concimazione, irrigazione, raccolta e pulizia di piante fiorite, fiori recisi e foglie ornamentali, e più in generale in tutti i lavori inerenti l'attività agricola bracciantile) nei terreni nella disponibilità della ditta, ubicati prevalentemente nel comune di Eboli e talvolta in quello di Battipaglia e Giffoni Sei
Casali; la sua prestazione lavorativa peraltro era sempre eseguita sotto la direzione ed il controllo nonché in virtù delle direttive di volta in volta impartitele dal sig. quale leg. rapp.te Parte_2
p.t. ed amministratore della Azienda Agricola AL VE;
precisava di essersi recata al lavoro in maniera discontinua, ossia solo nei giorni e/o nelle settimane indicate dal sig. (solitamente dal Pt_2 lunedì al venerdì, o comunque quando vi era necessità di manodopera, in inverno dalle ore 7,00 alle
14,00 e in estate dalle 6,00 alle 13,00), e di aver ricevuto la retribuzione media giornaliera di € 42,00, come da copie delle buste paga che allegava al ricorso;
precisava infine che avverso il CP_ disconoscimento dell' aveva ritualmente proposto ricorso innanzi alla Commissione Provinciale CP_
– Cisoa, senza ricevere riscontro;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di
”Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare esistiti e validi i rapporti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e la con sede legale in Eboli Controparte_3
(Sa) alla via Chiuse di Perillo snc per gli anni 2018 e 2019 e per le giornate analiticamente indicate in premessa;
Per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per gli anni 2018 e 2019 ordinando contestualmente all' la sua reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del suo CP_1 comune di residenza per gli anni indicati per illegittima cancellazione;
condannare l' in CP_1 pers. del Leg. Rapp.te p.t., al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”. Chiedeva altresì di essere ammessa a provare con testi quanto dedotto nel ricorso. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva eccependo innanzitutto CP_1
l'inammissibilità della domanda della ricorrente ex art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, nonché la decadenza della sua domanda ex art. 7 co. 4 d.l. 338/89 conv. in l. 389/89; nel merito ribadiva la legittimità del proprio operato evidenziando peraltro che gli ispettori avevano verificato che la società agricola per la conduzione delle colture praticate, si serviva in via prioritaria Controparte_2 dell'apporto lavorativo dei componenti del nucleo familiare ed affini del legale rappresentante della medesima, il sig. , e non dei restanti lavoratori subordinati a tempo determinato;
Parte_2 chiedeva poi il rigetto della prova testimoniale richiesta perché inammissibile per come formulata e comunque il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improponibile ed infondato, con vittoria di spese e di onorari di causa.
All'udienza del 6 novembre 2025, dopo aver espletato la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
*************
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento .
Ritiene infatti questo giudicante che le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio non siano idonee a supportare le affermazioni contenute nella domanda attorea .
Sebbene , infatti , la prova testimoniale resa dai testi , e Testimone_1 Testimone_2 [...] sembrerebbe confermare la sussistenza del rapporto agricolo negato dall' , dette Tes_3 CP_1 deposizioni cedono il passo di fronte alle prove acquisite nel corso delle indagini effettuate dagli ispettori di vigilanza nei confronti dell'Azienda AL VE s.r.l . CP_1
Con verbale ispettivo del 16 aprile 2021 gli ispettori dell' e concludevano gli CP_1 Parte_3 Pt_4 accertamenti nei confronti della affermando che la società, per la Controparte_3 conduzione delle colture praticate, si serviva in via prioritaria dell'apporto lavorativo dei componenti del nucleo familiare ed affini del legale rappresentante della medesima, il sig. . Parte_2
Nel caso di specie, la ricorrente risulta essere tra i lavoratori dipendenti in relazione ai quali gli ispettori verbalizzanti giungevano alle seguenti conclusioni: "Si procede al disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che si sono esplicati al di fuori dell'ambito familiare, di cui all'elenco allegato, risultati non genuini in considerazione degli elementi accertati e delle ulteriori criticità ed incongruenze emerse nel corso della presente verifica precedentemente più diffusamente trattate e che di seguito si riportano sinteticamente:
- pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti costantemente effettuate in contanti con assenza di ogni tracciabilità compresa quella richiesta relativa alla movimentazione bancaria aziendale;
- incongruenze emerse dall'esame del L.U.L. del personale assunto dal raffronto delle dichiarazioni acquisite;
- costanti insoluti contributivi per svariati anni al 100 %; CP_1
- assenza di ogni documentazione di trasporto (ddt) connessa alle vendite dei prodotti della
[...] così come rilevato dall'esame delle fatture attive emesse nei confronti del pressoché unico CP_2 cliente (Perna Flor s.r.l.);
- incongruenze relativamente alla fatturazione acquisiti e vendite di prodotti agricoli;
- incongruenze tra coltivazioni effettuate ed i prodotti agricoli venduti;
-assenza di elementi certi in ordine all'asserita attività di trasporto dei dipendenti dalle residenze ai luoghi di lavoro;
- incapacità economica dell'azienda di erogare le retribuzioni denunciate e sostenere il relativo Costo del Lavoro”.
In ragione di tali elementi, provvedevano quindi al disconoscimento di tutta una serie di rapporti lavorativi tra cui quello della ricorrente per i periodi oggetto di contestazione .
Sul punto la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa CP_ situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass. nn. 10096/16; 27144/14;
26949/14; 25833/14; 23340/14).
Secondo la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, c.c., l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte e, tale regola deve applicarsi anche nel caso in esame. Ne deriva che, quando si contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta,
a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (Cass. 16 maggio 2019, n. 13199).
A tal proposito, non può non evidenziarsi che siffatti accertamenti ispettivi sono in assoluto dotati di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuati nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro, con l'effetto di doverle privilegiare ove nel corso del giudizio vengano rese dichiarazioni contrastanti
( ex multiis App. Venezia, 19 dicembre 2000 in Inf. Prev., 2001, 1319; Cass.., 10 dicembre 2002,
n.17555 in Mass. Giur. It., 2002; Cass., 2 ottobre 2002, n.14158 in Mass. Giur. It., 2002; Cass.
Sez.un., 17 novembre 000, n.1186 in Inf. Prev., 2000, 1620; Cass., 26 ottobre 2000, n.1133 in Giust.
Civ., 2001, I, 2725). Ancora, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, appare superfluo rammentare come la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare più volte che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (da ultimo, Cass. n. 29610 del 14 dicembre 2017; n. 14863 del 15 giugno
2017; n. 23800/14).
Ebbene , nel caso di specie , occorre innanzitutto evidenziare che in sede ispettiva il nominativo della ricorrente non viene riferito da nessuno degli altri operai che avrebbero lavorato nello stesso periodo
( v.dichiarazioni della sig.ra , moglie dell'amministratore unico) .Quanto poi alle Per_1 testimonianze rese nel corso del presente giudizio , esse non appaiono idonee a confutare quanto accertato dagli ispettori verbalizzanti e certamente non possono prevalere sulle dichiarazioni di segno contrario rese in sede ispettiva .
Si fa riferimento , in particolare , alle dichiarazioni del teste , il quale , in sede ispettiva Tes_4 ha ammesso lavorassero con lui solo ed esclusivamente “ , , e Per_2 Persona_3 Per_4
“ , senza alcun riferimento all'odierna ricorrente che , invece , appare nella deposizione Per_5 testimoniale. E lo stesso è a dirsi per le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla signora
[...]
che non collimano affatto con le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale Tes_5 Eccessivamente generica, inoltre , risulta essere la testimonianza resa da , che è Testimone_1 titolare di un interesse a che il rapporto lavorativo della sia riconosciuto in quanto anch'egli Pt_1 ha intrapreso analoga azione giudiziaria .
Ne consegue che la domanda proposta dalla signora e volta ad ottenere la reiscrizione negli Pt_1 elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2018 e 2019 va rigettata .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1.rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €
500,00.
Salerno 6 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio