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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, all'udienza del 04.03.2025, ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 428/2019 r.g.a.c., vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, AR C.F._1 dagli avv.ti Antonio Vittucci e Alessandra Vittucci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Gualtiero Serafino n. 8, come da procura alle liti depositata in allegato al ricorso in riassunzione del 19.06.2023; parte opponente
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi nq. eredi dell'originaria parte opposta (C.F. C.F._3 Persona_1
), deceduta in corso di causa in data 27.05.2021, e (C.F. C.F._4 CP_3
), nq. erede di (C.F. ), quest'ultima C.F._5 Persona_2 C.F._6 costituitasi nq. coerede dell'originaria parte opposta e deceduta il 28.02.2023, tutti Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Temistocle Golemme ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo, con indirizzo pec come da procure alle liti Email_1 depositate in allegato alle rispettive comparse di costituzione in riassunzione del 19.04.2022 e del 22.11.2023; parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti pecuniari. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna, di cui la presente sentenza, pronunciata mediante lettura del dispositivo e dei motivi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., deve considerarsi parte integrante.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione AR avverso il decreto ingiuntivo n. 2597/2018, emesso da questo Tribunale in data 22.10.2018, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 25.800,00, oltre Persona_1 interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo, nel merito: “IN VIA PRINCIPALE in accoglimento dell'opposizione revocarsi, annullarsi e comunque rendere inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione ordinaria decennale e per assenza di un valido titolo, ed assolversi, di
1 conseguenza, l'opponente SI.ra da ogni domanda, anche perché generica, nei loro confronti AR formulata dall'opposta SI.ra . IN OGNI CASO: rifuse le spese di lite, sentenza e successive Persona_1 inerenti tutte”.
A fondamento della sua opposizione, la ha dedotto, in massima sintesi: Pt_1
- l'improcedibilità dell'avversa domanda, proposta da con il suo ricorso Persona_1 monitorio onde ottenere il pagamento della somma di cui alla scrittura privata datata al 25.05.2005, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- l'infondatezza nel merito della pretesa della essendosi il credito da lei azionato PE1 comunque estinto per intervenuta prescrizione decennale;
- l'infondatezza della pretesa dell'opposta poiché non supportata, poi, da adeguata documentazione, recando la scrittura del 25.05.2005 una firma attribuita a che è AR tuttavia apocrifa, per avere la unicamente l'atto notarile di compravendita del Parte_2
25.05.2005, il quale fa fede fino a querela di falso, ed essendo stato dichiarato in quest'ultimo dalla che il prezzo per l'alienazione dell'immobile con lo stesso posta in essere a favore della figlia PE1
è stato concordato in € 20.000,00 ed interamente versato;
AR
- la nullità, in ogni caso, della scrittura del 25.05.2005, per avere questa riportato un prezzo diverso e maggiore rispetto a quello indicato nell'atto notarile di compravendita, ovverosia € 29.000,00 invece che € 20.000,00, “in violazione delle norme fiscali e penali”, perché il relativo atto è privo di “data certa” e mancante di un “riferimento ai dati ufficiali dell'atto notarile di compravendita” e perché nello stesso è stata prevista, altresì, una rinuncia all'eredità della precedente al suo PE1 decesso, “in violazione delle norme sulla successione”, con la previsione che, al momento della morte di quest'ultima, il residuo credito indicato nella scrittura “…si trasferirà automaticamente in parti PE eguali ai figli , e ”, con la conseguente infondatezza, anche per tale via, Controparte_1 CP_2 della pretesa creditoria vantata dall'opposta nei confronti dell'opponente sulla base di tale atto.
Si è originariamente costituita in giudizio , contestando l'opposizione e Persona_1 chiedendo, nel merito: “In via principale Rigettare, per le motivazione articolate in narrative, l'opposizione spiegata da controparte, con ogni consequenziale pronuncia sulla conferma del provvedimento monitorio oggetto di opposizione… In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le istanze formulate in via principale, condannare, in ogni caso, la sig.ra a corrispondere, in AR favore dell'opposta, la somma di € 25.800,00 (venticinquemilaottecento/00), oltre interessi moratori dalla data di costituzione in mora sino al dì dell'effettivo soddisfo, o la maggiore e/o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria”, comunque con il favore delle spese di lite.
Ha sostenuto l'opposta, in sintesi:
- che volendo evitare le spese correlate alla proprietà dell'immobile da lei abitato, sito in Frascati, alla via MI n. 23, e ottenere una minima somma utile per integrare il proprio sostentamento, essa istante ha proposto nell'aprile 2005 alla figlia il trasferimento AR della nuda proprietà di tale immobile, con riserva dell'usufrutto vitalizio in suo favore, per un corrispettivo di € 30.000,00 circa, e la figlia si è dichiarata interessata a tale acquisto, precisando però di non avere le risorse economiche necessarie a completare l'operazione e di poter versare il corrispettivo ratealmente, sicché le parti si sono accordate nel senso che il pagamento sarebbe stato effettuato con rate mensili di € 100,00, quale unica somma sostenibile dalla Pt_1
- che al fine di evitare un'eccessiva dilatazione del perfezionamento del trasferimento immobiliare, madre e figlia hanno concluso quindi il rogito notarile di compravendita e, in pari data, hanno stipulato la scrittura privata indicata nel ricorso monitorio, alla quale hanno affidato i loro accordi in punto di corresponsione del prezzo dell'alienazione; in particolare, nonostante che nel rogito sia stato dato atto che il versamento del prezzo era già avvenuto, con la scrittura in parola è stato precisato che tale versamento non è stato, in realtà, effettuato e lo stesso è stato regolato con la previsione di un pagamento di n. 290 rate mensili di importo pari a € 100,00 ciascuna;
2 - che in esecuzione di tale scrittura l'opponente ha inizialmente versato pertanto sei rate e, precisamente, quelle del settembre, ottobre e novembre 2005 e del gennaio, febbraio e marzo 2006, corrispondendo € 600,00 complessivi, ma ha poi cessato ogni ulteriore pagamento, limitandosi a rassicurare la madre, a fronte delle sue richieste, che avrebbe regolarizzato al più presto la sua posizione, per poi continuare ad omettere ogni versamento;
quindi, la , dopo essersi PE1 astenuta per diverso tempo dal richiedere formalmente l'adempimento del dovuto per affetto verso la figlia, venuta successivamente meno ogni possibilità di pervenire a un bonario componimento, ha intimato alla stessa di provvedere al pagamento dovutole;
- che, tenuto conto di quanto precede, è pertanto infondata, in primo luogo, l'avversa eccezione d'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non trattandosi di controversia rientrante tra quelle per le quali è previsto l'obbligatorio espletamento del tentativo di mediazione e, del pari, va respinta l'eccezione dell'opponente di intervenuta prescrizione, poiché nel caso di debiti per i quali sia previsto un pagamento in forma rateale il termine prescrizionale decorre ordinariamente dalla scadenza dell'ultima rata e non dalla data della sottoscrizione del contratto o da quella dell'ultimo dei pagamenti parziali effettuati;
- che la pretesa creditoria azionata verso la è idoneamente dimostrata, poi, dalla Pt_1 suddetta scrittura del 25.05.2005, la quale ha integrato e completato l'atto notarile, regolando il versamento del prezzo ma ribadendo quale causa dell'operazione quella di una cessione pur sempre di natura onerosa della nuda proprietà dell'immobile, e a tale scrittura l'opponente ha già dato, d'altra parte, anche iniziale esecuzione con i versamenti indicati e documentati in fase monitoria e sui quali la stessa non ha svolto alcuna contestazione, con la conseguente operatività del principio di cui all'art. 115 c.p.c.; in subordine, tale scrittura, ove considerata quale accordo simulatorio, avrebbe realizzato inoltre soltanto una simulazione parziale, inerente esclusivamente l'elemento del contratto costituito dal prezzo d'acquisto, e d'altro canto a ciò non osta la circostanza che nell'atto notarile sia stato indicato che il corrispettivo era stato già pagato, atteso che tale circostanza non prova che il pagamento sia avvenuto in presenza del notaio e che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova soltanto della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il notaio attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non dimostra la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali, dunque, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra o possa proporsi querela di falso, donde la possibilità di contestare, nella specie, il suddetto pagamento alla luce della contestuale
contro
-scrittura e dell'assenza di alcun diverso riscontro probatorio esistente su di esso;
- che, a riprova del credito azionato, ove non sia considerata sufficiente la copia della scrittura del 25.05.2005 e il comportamento concludente assunto dalla devono altresì ritenersi Pt_1 ammissibili, nella specie, la prova per presunzioni e quella testimoniale, quest'ultima esperibile, del resto, anche per dimostrare il contenuto del documento in caso di incolpevole mancato reperimento dell'originale;
- che, inoltre, la scrittura del 25.05.2005, contenente l'obbligo della di versare Pt_1
l'importo di € 29.000,00, ha poi costituito anche l'adempimento di quanto già previsto in un ulteriore atto risalente al maggio 1995, attraverso il quale entrambi i genitori dell'opponente hanno effettuato a favore dei loro quattro figli donazioni consistenti in una parte del prezzo fissato per la cessione agli stessi degli immobili di loro proprietà, considerato che pure in quella sede, tenendo conto della donazione per una parte del prezzo di vendita dell'immobile poi ceduto a , era AR stato previsto a suo carico un residuo prezzo da versare di L. 60 milioni, corrispondenti a € 29.000,00 ca., e ciò dimostra ulteriormente la fondatezza della pretesa qui esercitata dalla;
PE1
3 - che, infine, non può trascurarsi che la scrittura del 25.05.2005 reca anche un espresso riconoscimento del debito da parte della il che esonera l'opposta dall'onere di provare Pt_1
l'esistenza del rapporto sottostante.
Disposto ed espletato con esito negativo il tentativo di mediazione innanzi al precedente G.U., sono stati poi assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c. e nel primo di tali termini è stata depositata dalla na memoria nella quale la stessa ha insistito nell'eccezione di prescrizione, Pt_1 che ha ivi sollevato anche in relazione alla pretesa dell'opposta in merito alla simulazione parziale oggettiva dell'atto notarile di compravendita, nella parte dello stesso relativa al prezzo dell'alienazione, e all'ulteriore scrittura indicata dalla risalente al 1995. Quanto alla PE1 scrittura del 25.05.2005, ha evidenziato inoltre l'opponente che tale atto “…non ha alcun valore nel presente giudizio in quanto esiste un solo ed unico atto di compravendita immobiliare sottoscritto innanzi al Notaio Dott.ssa contratto che fa fede fino a querela di falso” e ribadito il disconoscimento Persona_3 della sottoscrizione riportata sulla scrittura stessa, nonché l'eccezione di nullità di quest'ultima per i molteplici profili già indicati nel suo atto d'opposizione, contestando altresì che tale atto possa considerarsi accessorio al contratto notarile, con il cui contenuto esso contrasta, o che sia stato parzialmente eseguito in virtù dei pagamenti indicati dall'opposta, dei quali “…non [è] stata provata in alcun modo la relazione con la scrittura privata…”. Queste le conclusioni rassegnate nel merito, nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., da : “…revocarsi, annullarsi e comunque rendere AR inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione ordinaria decennale e per assenza di un valido titolo, ed assolversi, di conseguenza, l'opponente SI.ra da ogni domanda, anche AR perché generica, nei loro confronti formulata dall'opposta SI.ra ”, con il favore delle spese Persona_1 processuali.
Anche l'opposta ha depositato, inoltre, una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., nella quale ha anzitutto precisato di avere rinvenuto l'originale della scrittura privata del 25.05.2005, quale circostanza da essa già allegata all'udienza dell'11.10.2019, e richiesto quindi di procedere alla verificazione della relativa sottoscrizione a mezzo di CTU calligrafica, oltre che mediante l'assunzione di prova testimoniale. Richiamata la propria comparsa di costituzione e ribadita l'istanza ivi già avanzata di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la
[...] PE
ha rassegnato, dunque, in tale memoria, le seguenti conclusioni nel merito: “In via principale Rigettare, per le motivazioni articolate in narrativa, l'opposizione spiegata da controparte, con ogni consequenziale pronuncia sulla conferma del provvedimento monitorio oggetto di opposizione. …In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le istanze formulate in via principale, condannare, in ogni caso, la sig.ra a corrispondere, in favore dell'opposta, la somma di € Parte_3
25.800,00 (venticinquemilaottecento/00), oltre interessi moratori dalla data di costituzione in mora sino al dì dell'effettivo soddisfo, o la maggiore e/o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria”, in tutti i casi con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita inizialmente in via documentale, è poi pervenuta avanti allo scrivente magistrato come da provvedimento d'assegnazione del 21.04.2021 e, dichiarata all'udienza del 09.09.2021 l'interruzione del giudizio in ragione del sopravvenuto decesso della del PE1
27.05.21, come da dichiarazione del difensore e relativo certificato di morte, la stessa è stata successivamente riassunta dall'opponente, con ricorso depositato il 07.12.21, nei confronti degli eredi dell'originaria parte opposta, indicati dalla oltre che in sé medesima, nei fratelli Pt_1
, e , i quali si sono, poi, costituiti in giudizio, nq. eredi della Controparte_1 PE2 CP_2 [...] PE
, con comparsa del 19.04.2022, ove hanno richiamato integralmente le deduzioni, eccezioni e richieste già avanzate dall'opposta ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni da questa rassegnate.
Si è proceduto, quindi, con l'ulteriore istruttoria mediante l'ammissione della verificazione e l'espletamento di CTU sulla sottoscrizione riportata sull'originale della scrittura già menzionata,
4 ma all'esito della consulenza tecnica, integrata anche con la riconvocazione del consulente a chiarimenti e la richiesta di un supplemento peritale, alla successiva udienza del 30.05.2023 è stata di nuovo dichiarata l'interruzione del giudizio per il sopraggiunto decesso di , come Persona_2 da dichiarazione del difensore e relativo certificato di morte in atti, poi seguita dal ricorso in riassunzione dell'opponente del 19.06.2023, per il quale è stato erroneamente aperto un nuovo fascicolo, identificato con il n. 3421/2023 r.g., successivamente riunito formalmente al presente come da provvedimento reso all'udienza del 28.11.23, nel contraddittorio anche con il convenuto
, frattanto costituitosi a seguito di tale nuova riassunzione, nella sua qualità di erede CP_3 di . Persona_2
Esaurita l'istruttoria con la parziale ammissione ed assunzione delle prove orali richieste, come da provvedimento del 13.05.2024, è stata poi pronunciata, previa precisazione delle conclusioni e rimessione della causa in decisione all'udienza del 13.06.24, la sentenza non definitiva n. 34/2025, resa in data 08.01.2025, con la quale sono state disattese l'eccezione preliminare proposta dall'opponente di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione, l'eccezione di carenza di “legittimazione” sollevata dalla medesima nei suoi scritti conclusionali nei confronti dei convenuti in riassunzione costituitosi quali eredi di PE1
e , l'eccezione di prescrizione estintiva del credito già spiegata con l'atto
[...] Persona_2
d'opposizione, quella di disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla scrittura del 25.05.2005, attribuita all'opponente, e quella di nullità di tale scrittura poiché priva di data certa e, con l'ordinanza emessa in pari data ai sensi dell'art. 2792 c.p.c., la causa è stata rimessa sul ruolo per l'ulteriore prosieguo istruttorio, stante la ravvisata necessità di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione, rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., dell'eventuale nullità soltanto parziale della scrittura anzidetta per violazione dell'art. 458 c.c., in uno alle conseguenze da ciò derivanti sul credito oggetto di causa.
Assegnato ai contendenti un termine per il deposito di note difensive su tale rilevazione ufficiosa, il procedimento è stato pertanto rinviato, da ultimo, all'udienza odierna per la discussione della questione e l'eventuale precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di un termine per memorie difensive conclusive.
All'esito della discussione orale della causa avvenuta all'udienza odierna, come da verbale in atti, viene pronunciata, quindi, la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e dei motivi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso brevemente sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, deve anzitutto richiamarsi in questa sede quanto già statuito con la sentenza resa in data 08.01.2025, n. 34/2025, essendo da escludere, evidentemente, che possano essere qui riesaminate le questioni già oggetto delle statuizioni pronunciate in corso di causa con tale sentenza non definitiva.
In particolare, con l'anzidetta sentenza è stata già accertata e dichiarata, come anticipato, la procedibilità della domanda originariamente proposta dalla e qui coltivata - a seguito PE1 del decesso di quest'ultima e della sua coerede costituitasi a seguito della prima riassunzione del giudizio, - da e , e sono state, altresì, Persona_2 Controparte_4 CP_2 CP_3 disattese le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente in merito all'asserita carenza di
“legittimazione” delle sue attuali controparti e alla pretesa estinzione del credito di cui si discute per prescrizione decennale, talché ogni deduzione riproposta, da ultimo, dall'opponente su tali questioni, nella sua memoria conclusiva del 16.02.25, si rivela del tutto ultronea ai presenti fini.
Sempre nella sentenza non definitiva n. 34/2025 è stata, inoltre, già rigettata l'eccezione di disconoscimento della firma attribuita a nella scrittura privata del 25.05.2005, AR posta dalla parte opposta a fondamento della pretesa creditoria di cui trattasi, essendo stato accertato che la sottoscrizione risultante sull'atto è, in realtà, senz'altro attribuibile alla mano
5 dell'opponente, ed anche qui deve escludersi, conseguentemente, che possa annettersi rilevanza alle prospettazioni che al riguardo sono state nuovamente avanzate da quest'ultima nella sua memoria conclusiva.
Orbene, ciò chiarito preliminarmente, si è già anticipato in premessa che la domanda originariamente proposta dalla con il suo ricorso monitorio e qui coltivata dai PE1 CP_1
e e trae fondamento nella suddetta scrittura privata, scrittura
[...] CP_2 CP_3 che, sempre in virtù di quanto già statuito con la sentenza n. 34/2025, è stata conclusa, in particolare, dalla con la figlia in pari data rispetto alla stipulazione del contratto PE1 AR di compravendita a rogito del notaio con il quale è stata alienata dalla Persona_3 PE1 alla figlia la nuda proprietà dell'immobile situato a Frascati, in via VI MI n. 23 (cfr. doc. 1, 2 fasc. opposta).
Nello specifico, si legge nel contratto appena richiamato, concluso tra madre e figlia il 25.05.2005, che “La signora , riservandosi il diritto di usufrutto sua vita natural Persona_1 durante, vende alla di lei foglia signora che accetta ed acquista la nuda proprietà AR sulla …porzione immobiliare sita in Comune di Frascati, Via VI MI n. 23, e precisamente… appartamento di civile abitazione sito al piano secondo… censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune… Foglio 25, particella 61, subalterno 509, piano 2” (art. 1) e che “Il prezzo della presente vendita è stato dalle parti fissato in Euro 20.000,00… somma che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente in favore della quale rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale” (art. 5, contratto sub doc. 1 cit. fasc. opposta).
Lo stesso giorno è stata sottoscritta, peraltro, tra le contraenti anche la scrittura a latere sopra indicata, nella quale la e “…IN RELAZIONE all'atto di PE1 AR compravendita a rogito Not. del 25 maggio 2005 precisano che il prezzo indicato nel citato Persona_3 atto di € 20.000,00… non è stato ancora interamente corrisposto alla signora ma verrà regolato Persona_1 in un pagamento rateale per la somma complessiva di € 29.000,00 (ventinovemila) in 290 (duocentonovanta) rate mensili da € 100.00 (cento) ciascuna a decorrere dall'10 giugno 2005 sino alla scadenza dell'intera somma”. Sempre nella medesima scrittura è stato aggiunto, inoltre, che “…PERTANTO la signora
si riconosce debitrice della signora della somma complessiva di € 29.000,00 AR Persona_1
(ventinovemila) che pagherà in n. 290 rate mensili di € 100,00 (cento) ciascuna come sopra precisato” ed è stato pattuito, poi, che “Ove la signora venga a mancare il credito residuo si trasferirà Persona_1 PE automaticamente in parti eguali ai figli , e sino alla estinzione totale della Controparte_1 CP_2 somma di € 29.000,00 (ventinovemila)” e che “Sarà in facoltà della signora estinguere AR anticipatamente in tutto o in parte il predetto debito” (cfr. doc. 2 cit. fasc. opposta).
Ora, poste tali risultanze documentali, è stato sostenuto dalla , sin dal suo ricorso PE1 per ingiunzione, che le stesse varrebbero a dimostrare che il pagamento del prezzo dell'alienazione da lei effettuata a favore della figlia non sia, in realtà, avvenuto da parte di quest'ultima, contrariamente a quanto dichiarato nell'atto notarile, e che, pertanto, il relativo versamento ad opera di sia stato tra loro regolato con la scrittura suddetta, in forma dilazionata AR nel tempo, con la previsione di n. 290 rate e la pattuizione di un importo maggiorato di € 29.000,00 complessivi, che l'odierna opponente avrebbe dovuto corrispondere alla madre a far tempo dal giugno 2005, con ratei di importo pari a € 100,00 ciascuno, a suo dire poi pagate, però, dall'obbligata soltanto parzialmente, per complessivi € 600,00, con interruzione di ogni versamento sin dal marzo 2006 (cfr. ricorso monitorio, sub doc. 1 fasc. opponente).
Tenuto conto di tali prospettazioni, è quindi evidente che l'opposta abbia allegato - pur non qualificandolo espressamente come tale - il carattere meramente simulato della quietanza di pagamento rilasciata nell'atto notarile di compravendita, sull'assunto che il relativo versamento non sia, appunto, realmente avvenuto da parte di , a dispetto di quanto AR dichiarato nel contratto notarile con tale quietanza dall'alienante . PE1
6 Inoltre, per quel che attiene la regolazione che quest'ultima e la figlia hanno AR riversato nella scrittura privata relativamente alle modalità con le quali il pagamento del corrispettivo dell'alienazione avrebbe dovuto essere effettuato, ha sostenuto l'opposta, fin dalla sua comparsa di costituzione nella presente sede, che tale regolamentazione avrebbe assunto carattere integrativo della dichiarazione contenuta nella medesima scrittura con riferimento al mancato versamento di tale corrispettivo, essendo stata rivolta, per l'appunto, a regolare tra le contraenti l'esecuzione della relativa obbligazione di pagamento, con le modalità e nell'importo che sono stati tra loro pattuiti a fronte dell'accordato dilazionamento del suo adempimento e, in via subordinata, che tale regolazione si sarebbe atteggiata, comunque, quale accordo simulatorio meramente parziale, giacché limitato al solo elemento del prezzo dell'atto di compravendita, ferma restando quindi, anche per tale via, l'obbligazione di di procedere al AR pagamento della somma ancora dovutale, di cui alla scrittura anzidetta (cfr. pag. 10 e ss., comparsa di risposta ). PE1
Ebbene, ciò stante, occorre anzitutto rammentare, in punto di diritto, che si è in presenza di una simulazione, ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c., nell'ipotesi in cui le parti pongano in essere un negozio con l'intesa che lo stesso non produrrà alcun effetto (simulazione cd. assoluta) o che varrà, piuttosto, tra loro una convenzione diversa nel suo contenuto rispetto a quanto risultante all'esterno in virtù del negozio apparentemente concluso (simulazione cd. relativa), potendo poi tale diversità riguardare tanto i soggetti nei cui confronti il contratto è destinato a produrre effetti (simulazione cd. relativa soggettiva), quanto la natura dello stesso, ovvero uno o alcuni dei suoi elementi (simulazione cd. relativa oggettiva). Sotto il profilo strutturale, la fattispecie si sostanzia, così, in un procedimento che consta di un cd. accordo simulatorio e della successiva convenzione negoziale integrante il negozio cd. simulato, diretto a ingenerare all'esterno l'apparenza di un determinato assetto contrattuale. La volontà dei contraenti di far apparire (di simulare, appunto) un determinato rapporto, differente da quello effettivamente esistente tra di essi, si estrinseca, infatti, nell'intesa simulatoria, mentre il contratto che i medesimi hanno realmente voluto concludere (cd. negozio dissimulato) non integra una distinta e ulteriore convenzione che si aggiunge a quella simulata, costituendo piuttosto il risultato del predetto procedimento, finalizzato a far operare tra le parti, attraverso l'accordo simulatorio tra loro intervenuto, i diversi effetti dalle stesse voluti rispetto all'apparenza ingenerata dal negozio simulato (cfr. in particolare, art. 1414 cit. e nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ. 22950/2019).
L'intesa simulatoria è normalmente trasfusa, poi, nell'ambito di una cd. controdichiarazione, per quanto la suddetta intesa rimanga concettualmente distinta da quest'ultima, stante che la
contro
-scrittura costituisce di per sé, come noto, un mero atto di riconoscimento o di accertamento per iscritto, destinato a raccogliere l'accordo simulatorio intervenuto tra le parti e a fornirne la relativa prova, potendo essere, dunque, formato anche in tempi successivi alla stipula del negozio simulato. L'accordo simulatorio, d'altro canto, non necessariamente deve intervenire in forma scritta, essendo ben possibile, in linea di principio, che la sua conclusione avvenga in forma orale o per fatti concludenti, ma ciò - si noti - a meno che il contratto dissimulato, che nelle intenzioni dei contraenti è destinato ad operare tra loro in forza di tale intesa, non esiga, per la sua validità, particolari requisiti di forma o di sostanza, in tal caso imponendo, dunque, che l'accordo simulatorio sia redatto necessariamente per iscritto (cfr. di recente, Cass. civ. 10933/2022).
Il fatto che l'intesa simulatoria sia comunque riprodotta, ordinariamente, in una controdichiarazione scritta deriva, peraltro, dai limiti ai quali soggiacciono le parti in tema di prova della simulazione, essendo ad esse precluso, di norma, di provare per testimoni o per presunzioni l'esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto concluso in forma
7 scritta, la cui conclusione si alleghi essere avvenuta anteriormente o contestualmente a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2722 c.c., fatta eccezione per i casi di cui all'art. 2724 c.c., dell'esistenza di un cd. principio di prova per iscritto, dell'impossibilità morale o materiale per l'interessato di procurarsi una prova scritta o della perdita incolpevole della stessa e, per l'ipotesi in cui il negozio dissimulato soggiaccia al requisito della forma scritta, previsto ad substantiam o ad probationem, della sola evenienza dell'anzidetta perdita incolpevole dell'atto scritto, ai sensi dell'art. 2725 c.c. (si v. artt. 1417, 2722, 2724, 2725, 27292 c.c. e nella giurisprudenza di legittimità, tra le molte, Cass. 22950/19 cit. e, in materia di simulazione del prezzo, già Cass. civ. S.U. 7246/2007).
Le limitazioni probatorie appena ricordate non ostano, invece, all'ammissibilità dell'interrogatorio formale diretto a provocare la confessione giudiziale del soggetto al quale è deferito, riferendosi appunto alle sole prove testimoniale e per presunzioni, ma - giova aggiungere - tale confessione non può comunque supplire, anche qui, al requisito della forma scritta che sia prevista dal legislatore sotto pena di nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 1350 c.c., sicché, ove il negozio dissimulato soggiaccia all'obbligo di tale forma quale requisito ad substantiam, deve escludersi, comunque, che la prova del suo valido perfezionamento tra le parti possa essere ricavata dalla confessione giudiziale (cfr. ancora Cass. 10933/22 cit.).
La disciplina fin qui richiamata si applica, altresì, ai sensi dell'art. 1414 ult. co. c.c., “anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario” e, per quel che qui specificamente interessa, tale previsione senz'altro rileva per la quietanza di pagamento, quale atto unilaterale suscettibile anch'esso di formare oggetto di simulazione.
Invero, a prescindere dalla qualificabilità della quietanza in termini negoziali, non è revocabile in dubbio che la stessa costituisca un atto di natura recettizia, il cui significato (con gli effetti che ad esso sono correlati) dipende dalla volontà del relativo autore. Per quanto la dichiarazione resa dal creditore al debitore di avere ricevuto il pagamento sia assimilabile alla confessione stragiudiziale (cfr. artt. 2730, 2735 c.c.), è ben possibile, dunque, che ne risulti dimostrata la non veridicità per effetto di un accordo intervenuto tra il dichiarante e il destinatario, rivolto a creare all'esterno l'apparenza di un pagamento mai effettivamente avvenuto, secondo quanto conosciuto e condiviso da entrambe le parti. In tal caso, l'attestazione dell'intervenuto pagamento, scientemente non veridica, è frutto di un'intesa simulatoria tra il quietanzante e il destinatario della dichiarazione, finalizzata a porre in essere un atto confessorio a carattere meramente apparente e, ove la predetta intesa risulti provata nel rispetto delle citate limitazioni probatorie di cui agli artt. 1417 e 2722 e ss. c.c., la quietanza è destinata a rimanere pertanto priva di effetti tra le parti, in applicazione della disciplina di cui all'art. 1414 c.c. (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. 19888/2014, nonché, più di recente, Cass. civ. 12639/2020, nonché Cass. 10933/22 cit.).
Quanto appena indicato non è contraddetto, d'altro canto, dalla disciplina dettata dall'art. 2732 c.c. in tema di “revocabilità” della confessione, per la quale è previsto, come noto, che il dichiarante possa superare l'efficacia di prova legale attribuita dall'ordinamento a una sua dichiarazione confessoria soltanto dimostrando che la stessa sia stata rilasciata per errore di fatto o per violenza. La normativa in parola concerne, infatti, l'ipotesi in cui la dichiarazione di portata confessoria sia stata resa dal confitente con la volontà di attestare un certo fatto, sebbene poi tale volontà si sia appunto formata, eventualmente, in maniera viziata per l'esistenza di un errore o per violenza. Di contro, nel caso in cui si assuma che una quietanza di pagamento sia stata rilasciata in maniera meramente fittizia, è evidente che la relativa dichiarazione non è sorretta, in tesi, da alcuna corrispondente volontà del dichiarante di attestare l'intervenuto pagamento, risultando invece la contraria volontà, dal medesimo concordata con il destinatario della quietanza, di creare
8 la mera apparenza di un pagamento in realtà mai avvenuto (cfr. ancora, per tutte, Cass. S.U. 19888/14 cit.).
Avuto riguardo a quel che è stato obiettato, nell'odierna fattispecie, negli scritti difensivi depositati dall'opponente, deve inoltre escludersi - giova anticiparlo sin da ora - che, nel caso in cui la quietanza sia stata rilasciata dal dichiarante all'interno di un contratto stipulato nella forma di un atto pubblico, la relativa dichiarazione in merito all'avvenuto pagamento che il predetto attesti di avere già ricevuto anteriormente, o comunque al di fuori dell'atto stesso, sia rivestita dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. ed imponga, pertanto, la proposizione di una querela di falso per poter essere superata. In tale evenienza, difatti, non si è in presenza di una dichiarazione afferente un pagamento effettuato dinanzi al notaio, del quale quest'ultimo (e non già il solo creditore dichiarante) abbia attestato, dunque, il compimento avvenuto in sua presenza, ma per l'appunto di una mera quietanza inerente un versamento che l'avente diritto si è limitato ad affermare di avere già ricevuto al di fuori del contesto della stipula dell'atto notarile, come tale estraneo, evidentemente, all'ambito d'operatività dell'art. 2700 cit. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 17573/2016, ove è stato ribadito, proprio in tema di efficacia probatoria della dichiarazione contrattuale di versamento del prezzo inserita in un atto pubblico, che tale dichiarazione “…non è assistita da fede privilegiata, giacché, come questa Corte ha più volte affermato, l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti”; nello stesso senso, si v. inoltre, Cass. civ. 11012/2013, nonché Cass. civ. 25213/2014, la quale ha escluso, per parte sua, che persino l'indicazione, contenuta nell'atto notarile, che il “pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto” abbia senz'altro valore fidefacente ex art. 2700 c.c., sul rilievo che la stessa
“…non esprime con assoluta certezza, in assenza di ulteriori elementi pure desumibili dall'atto, l'attestazione da parte del pubblico ufficiale, che il pagamento sia avvenuto in sua presenza”).
Operati tali rilievi generali e procedendo ora alla specifica disamina del caso che occupa, osserva il giudicante, in primo luogo, che l'istruttoria espletata è valsa, in effetti, a dimostrare il carattere meramente fittizio (ovverosia, appunto, simulato) della dichiarazione resa dalla
[...] PE
nel contratto di compravendita del 25.05.2005 in merito al pagamento ivi indicato come già effettuato da parte della figlia del corrispettivo dell'alienazione della nuda proprietà AR dell'immobile di via MI n. 23.
Infatti, a fronte della quietanza rilasciata al riguardo dall'alienante nell'atto notarile, espressamente riferita a un versamento che quest'ultima ha attestato “di aver già ricevuto dalla parte acquirente”, risulta, come detto, nella scrittura sottoscritta in pari data dalla e PE1 dall'odierna opponente, che le stesse hanno con questa “precisato” che “…il prezzo indicato nel citato atto di € 20.000,00… non è stato ancora interamente corrisposto alla signora Di IR LI…”, per poi regolare, conseguentemente, nell'ambito del medesimo scritto, quali sarebbero state le modalità con le quali l'acquirente avrebbe proceduto al versamento di tale prezzo, da lei ancora interamente dovuto (cfr. ancora doc. 2 cit.).
Tenuto conto dell'espresso e inequivoco tenore della scrittura in parola, non vi è invero alcun dubbio, ad avviso del decidente, che la stessa sia stata, pertanto, finalizzata dalle contraenti a documentare, in parte qua, l'accordo tra loro intervenuto nel senso della natura meramente apparente della quietanza inserita dalla nell'atto notarile stipulato in pari data PE1 per l'alienazione alla figlia della nuda proprietà del bene suindicato, accordo che - come emerge chiaramente dalla scrittura che occupa - ha previsto che fosse riportato, per l'appunto, nel contratto di compravendita, un versamento in realtà non avvenuto e per il quale è stato, di contro, pattuito un dilazionamento, evidentemente concordato - in aderenza a quanto sostenuto
9 sul punto dall'opposta - anzitutto nell'interesse dell'acquirente, la quale, non a caso, avrebbe potuto procedere - come ancora si legge nella scrittura - al pagamento del dovuto anche in via anticipata rispetto ai termini ivi pattuiti (cfr. ancora doc. 2 cit.).
D'altro canto, contrariamente a quanto preteso dall'opponente nei suoi scritti difensivi, non può ritenersi che il carattere fittizio della quietanza di pagamento, per come documentato dalla scrittura di che trattasi, sia da escludere sul presupposto che tale quietanza sia stata rilasciata dalla in un atto notarile e che quindi - per richiamare quanto opinato da - PE1 AR
l'anzidetta scrittura “…non ha alcun valore nel presente giudizio in quanto esiste un solo ed unico atto di compravendita immobiliare sottoscritto innanzi al Notaio Dott.ssa che fa fede fino a Persona_4 querela di falso”, e tantomeno può sostenersi - come pure sembra avere prospettato l'opponente - che la scrittura non sia univocamente riferibile alla cessione da lei conclusa con la madre con il suindicato contratto notarile, ove la quietanza è stata inserita.
Relativamente alla prima di tali contestazioni, va evidenziato, difatti, che la dichiarazione in ordine all'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'alienazione è chiaramente attribuibile, nella specie, non al notaio rogante, ma alla sola parte alienante, avendo avuto ad oggetto un versamento che quest'ultima ha indicato, testualmente, come già intervenuto prima ed al di fuori del contesto della stipulazione innanzi al pubblico ufficiale, talché il fatto storico relativo al pagamento non può dirsi affatto coperto dalla fede privilegia di cui all'art. 2700 c.c., a dispetto di quanto apoditticamente preteso da nelle sue memorie difensive. AR
Inoltre, nella scrittura in esame il suddetto contratto contestualmente stipulato tra madre e figlia è stato espressamente richiamato con l'indicazione della relativa data e del nome del notaio che lo ha rogato, donde l'infondatezza dell'assunto dell'opponente in merito all'assenza di un univoco richiamo dell'atto d'alienazione della nuda proprietà dell'immobile di via MI n. 23 - o, a fortiori, della pretesa invalidità della scrittura che conseguirebbe, a dire di , AR dalla mancanza di un “riferimento ai dati ufficiali dell'atto notarile di compravendita” - e ciò tanto più che neppure è stato allegato, del resto, che vi sarebbero stati altri atti conclusi dall'opponente con la nella medesima data ed innanzi allo stesso notaio, al quale la scrittura sarebbe, in tesi, PE1 alternativamente riconducibile.
Per quanto attiene, poi, il restante contenuto della scrittura di cui si discute, ove la
[...] PE
e hanno regolato, come anticipato, le modalità con le quali il pagamento AR del corrispettivo dell'alienazione sarebbe stato effettuato da quest'ultima, ritiene il giudicante che fondatamente l'opposta ne abbia evidenziato il carattere integrativo della controdichiarazione da loro riversata nel medesimo scritto in merito al carattere meramente apparente della quietanza.
Ed invero, posto l'accordo intervenuto inter partes in ordine alla natura fittizia (e, dunque, come detto, simulata) di tale quietanza, idoneamente documentato dalla scrittura del 25.05.2005, è evidente che, nella restante parte di quest'ultima, le contraenti abbiano poi soltanto provveduto a concordare i modi e tempi con i quali il pagamento del prezzo avrebbe dovuto essere operato, per l'effetto, da parte della pagamento per il quale è stato accordato, in particolare, a Pt_1 quest'ultima un dilazionamento per ben ventiquattro anni e sei mesi (corrispondenti a n. 290 rate mensili) e che stato ivi pattuito, quindi, nella maggior misura di € 29.000,00, così come riportato e ribadito, in maniera altrettanto univoca, nella scrittura.
Con riferimento alle pattuizioni riversate in proposito dalle contraenti all'interno di tale atto con le quali è stato previsto il versamento di n. 290 rate di € 100,00 ciascuna a far tempo dal 10.06.05, non è ravvisabile, in altri termini, a parere del giudicante, una fattispecie simulatoria, atteggiandosi piuttosto tali pattuizioni - alla luce del chiaro tenore e della finalità della scrittura - nei termini di una mera regolamentazione convenzionale di tempi e modalità per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dell'alienazione gravante sull'acquirente,
10 regolamentazione che, a ben vedere, non vale a disvelare una diversa natura del contratto tra loro concluso (il quale è stato invece confermato, così come sostenuto dall'opposta, quale alienazione della nuda proprietà dell'immobile verso il pagamento di un corrispettivo), essendosi, appunto, limitata la scrittura a latere unicamente ad integrarne, in tale parte, le previsioni, in ragione della perdurante esistenza dell'obbligo di versamento del prezzo dallo stesso derivante, sul presupposto del carattere meramente artificioso della (sola) dichiarazione di quietanza rilasciata dalla parte venditrice.
Né potrebbe darsi rilevanza, d'altra parte, a quanto è stato affermato da ultimo dall'opponente, a tal proposito, in occasione dell'interrogatorio formale assunto all'udienza del 13.06.24, ove ha ammesso, per la verità, essa stessa, la natura meramente AR fittizia della quietanza riportata nel contratto notarile, al contempo sostenendo, però, che “…non c'era da pagare nessun prezzo…”, e ciò perché - secondo quanto da lei dichiarato in tale sede -
“…si trattava di una divisione ereditaria… nel 1995 i miei genitori fecero una scrittura privata nella quale indicarono chi prendeva cosa tra i figli”, sicché “…essendo una assegnazione io non dovevo pagare nulla” (cfr. dich. , verbale ud. cit.). AR
Le prospettazioni appena richiamate - di là dalla loro manifesta contraddittorietà con quanto sostenuto dall'opponente nei suoi scritti difensivi in merito all'inesistenza di una sua obbligazione in virtù del pagamento da lei già effettuato e quietanzato nell'atto notarile - si presentano, infatti, del tutto tardive, in quanto non operate dalla nell'atto d'opposizione Pt_1
o nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., ma effettuate per la prima volta soltanto nel corso del suo interrogatorio, oltre a risultare, comunque, decisamente smentite dal chiaro contenuto della scrittura del 25.05.2005, che - si è già anticipato - deve senz'altro considerarsi sottoscritta dalla predetta in tale data - secondo quanto già accertato con la sentenza non definitiva n. 34/2025 - e che è stata rivolta, evidentemente, a regolare proprio l'esecuzione del debito su di lei gravante in virtù dell'alienazione effettuata a suo favore dalla madre con il contestuale contratto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile di via MI.
Non solo ma, come è evidente, l'assunto avanzato dalla in sede d'interrogatorio Pt_1 circa l'inesistenza di un qualsivoglia corrispettivo da lei dovuto per tale alienazione si traduce - esso sì - nell'allegazione dell'avvenuta dissimulata stipulazione di un contratto affatto diverso tra lei e la , per essere stata - in tesi - alienata all'opponente la proprietà dell'appartamento PE1 non già in forza di un trasferimento comunque posto in essere verso il pagamento di un prezzo, ma in virtù di una donazione diretta del bene, a suo dire posta in essere in suo favore dietro l'apparenza di un atto notarile di tutt'altra natura, e ciò senza che sia stata, tuttavia, dimostrata dall'opponente, nella necessaria forma scritta prevista dall'art. 1350 c.c., una simile asserita intesa simulatoria - a ben vedere relativa, stando a tali prospettazioni, non solo alla dichiarazione di quietanza riversata nel contratto notarile, ma anche al contratto stesso - avuto riguardo alle limitazioni probatorie che, come detto, trovano applicazione a carico delle parti in questa materia (si v., con specifico riferimento alla necessità della prova scritta dell'accordo simulatorio in fattispecie di compravendita immobiliare asseritamente dissimulante una donazione diretta, già Cass. civ. 12487/2007).
Ed inoltre, l'asserzione inopinatamente introdotta al riguardo dalla con le Pt_1 dichiarazioni rese con il suo interrogatorio, oltre a non trovare riscontro in alcun accordo simulatorio avente ad oggetto l'esclusione di qualsivoglia corrispettivo da lei dovuto per tale alienazione, trova a ben vedere smentita - oltre che nella scrittura del 25.05.2005, che ha trasfuso e documentato l'accordo delle contraenti in merito al carattere fittizio della sola quietanza di pagamento, al contempo regolamentando, lo si ripete, la conseguente esecuzione dell'obbligo di pagamento del prezzo gravante sull'opponente - anche nell'ulteriore documentazione depositata
11 dall'opposta sin dalla sua comparsa di risposta, da cui emerge che nel corso del 1995 quest'ultima e il coniuge abbiano, in effetti, manifestato ai quattro figli la loro volontà di alienare Persona_5 ad ognuno uno degli immobili di loro proprietà, a ciò provvedendo, nondimeno, con il versamento di un corrispettivo che avrebbe dovuto essergli pagato da ciascun figlio acquirente e che sarebbe stato destinato al loro mantenimento, corrispettivo sia pure dimidiato rispetto al valore di ciascun immobile, in modo che ognuno dei figli risultasse indirettamente beneficiato da una liberalità soltanto per la relativa differenza in termini monetari (cfr. doc. 5 fasc. opposta).
Così, si legge in tale ulteriore atto che la e il coniuge avevano già effettuato, in PE1 particolare, a quella data un'alienazione a favore della figlia della proprietà di un Controparte_1 immobile sito a Grottaferrata, verso un prezzo inferiore rispetto al suo valore commerciale, ed analogamente risulta essere stata dichiarata, nell'atto in parola, la volontà dei di Controparte_5 procedere a una successiva alienazione agli altri tre figli dei loro ulteriori immobili ubicati a Frascati, per come ivi individuati con il richiamo del loro valore commerciale risultante da un accluso giudizio di stima, anche qui per un prezzo per ciascuno che sarebbe stato inferiore rispetto al relativo valore estimativo, immobile che, per quel che attiene segnatamente la figlia , AR veniva identificato, del resto, pure in tale atto, in quello stimato in L. 250.000.000, ovverosia proprio nell'appartamento sito in via VI MI (alla luce dell'allegato giudizio di stima, ove tale bene è stato in tal modo univocamente richiamato), all'interno del quale (come risulta, ancora, nell'atto che occupa) “…i signori e continueranno ad abitare vite Persona_5 Persona_1 loro naturali duranti”, tanto da essere stato era stato, poi, anche già programmato in detto atto che
“ non potendo usufruire di tale immobile e potendo effettuare solo il passaggio della nuda CP_6 AR proprietà, ha diritto a scalare una somma pari a lire 70.000.000… e che la somma di lire 120.000.000 rispetto alla cifra dell'immobile in precedenza citata, deve essere considerata quale donazione da parte dei signori e alla loro figlia”, donde la previsione “…che la differenza Persona_5 Persona_1 AR di lire 60.000.000 (sessantamilioni) si obbliga a restituirla al momento di suddetto passaggio anche della sola nuda proprietà, in rate da definire secondo i propri mezzi…” (cfr. ancora doc. 5 cit.).
Ebbene, per quanto nell'ulteriore scritto in disamina sia ravvisabile un intento sostanzialmente “divisionale” perseguito dai genitori verso i figli e una volontà dei primi di porre in essere in favore dei secondi anche una liberalità, per la differenza tra il valore di stima di ciascun immobile e il prezzo che ognuno avrebbe versato “…ai genitori stessi, in tal modo da costituire un fondo che gli permetta di vivere tranquillamente la loro vita” (così, ancora, l'atto anzidetto: cfr. doc. 5 cit.), è di tutta evidenza che ciò non si sia tradotto, però, nella previsione di in un trasferimento immobiliare da porre in essere a beneficio di ciascuno dei quattro figli (e, per quel che qui interessa, di ) senza alcun corrispettivo di sorta, essendo stato, di contro, espressamente AR programmato, già nell'ambito di tale risalente negozio, che l'alienazione che da lì in avanti i
[...] avrebbero stipulato anche con i figli , e sarebbe avvenuta non CP_5 PE2 CP_2 AR già a titolo gratuito, ma pur sempre con il versamento a loro favore di un prezzo, come poi in concreto risulta avvenuto con riferimento all'alienazione della nuda proprietà dell'abitazione sita in via MI n. 23, a Frascati, conclusa in data 25.05.2005 dalla con l'odierna opponente. PE1
Ne risulta quindi ulteriormente contraddetto, anche alla luce dell'atto appena richiamato, l'assunto tardivamente introdotto da con le dichiarazioni rese in sede AR
d'interrogatorio, secondo cui l'alienazione di cui qui si discute sarebbe stata una “assegnazione” effettuata a suo favore senza il pagamento di alcun corrispettivo, e confermata, tutt'al contrario, la volontà della e della figlia di porre in essere un trasferimento della nuda proprietà PE1 dell'immobile di via MI che prevedesse, comunque, il versamento ad opera di quest'ultima di un corrispettivo, quale programmato, per la verità, sin dal suddetto atto da lei concluso con entrambi i genitori e gli altri suoi fratelli nel corso del 1995 e, successivamente, quale concretamente
12 avvenuto e regolato, poi, con le modalità e nei termini di cui si è detto, mediante la scrittura sottoscritta dalla con la madre in data 25.05.2005, contestualmente al contratto notarile di Pt_1 compravendita.
Anche la contestazione dell'opponente secondo cui tale scrittura privata, posta dalla PE1
a fondamento della pretesa avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo ancora dovutole, sarebbe affetta da nullità in virtù dell'asserita “violazione delle norme fiscali e penali”, ivi essendo stato pattuito un importo maggiorato rispetto al prezzo di cui al contratto notarile, non merita, inoltre, ad avviso del giudicante, alcun pregio, e tantomeno può darsi seguito all'ulteriore asserzione di secondo cui la stessa sarebbe comunque da ritenere invalida AR
“…perché mancante della volontà dell'opponente”, per come riportata, da ultimo, nella sua memoria conclusiva.
Infatti, per quel che attiene tale ultima asserzione, non può non rilevarsi che la stessa si presenta assolutamente generica, non indicando neppure sul piano assertivo perché ed in quali termini lo scritto che occupa non sarebbe stato sorretto da una corrispondente volontà della Pt_1 per come testualmente e inequivocamente manifestata nello stesso da parte di quest'ultima.
Analogamente, con riferimento all'assunto dell'invalidità dell'atto per la “violazione delle norme fiscali e penali”, è sufficiente scorrere, poi, tutti gli scritti difensivi depositati dall'opponente per avvedersi che anche tale contestazione si è arrestata a una prospettazione obiettivamente apodittica e priva di alcuna seria e concreta allegazione volta ad indicare, già solo sul piano assertivo, in quali termini sarebbe ravvisabile, a suo dire, una tale pretesa “violazione” e, soprattutto, perché dalla stessa dovrebbe seguire - come genericamente si opina - una nullità della scrittura di cui si discorre.
E d'altra parte, è ben noto che l'inosservanza di norme tributarie non dà luogo, in realtà, in quanto tale, a una nullità sul piano civilistico del negozio che si assuma in contrasto con le stesse, salve le sole ipotesi in cui una nullità risulti prevista specificamente dal legislatore, vigendo nell'ordinamento un principio generale di tendenziale “non interferenza” delle regole relative alla validità degli atti sul piano privatistico e le disposizioni fiscali, così come sancito, anche in maniera espressa, dall'art. 10 L. 212/2000 (cfr. di recente, Cass. civ. 3170/2023 e, già tra le altre, Cass. civ. 12327/1999, nonché Cass. civ. 4785/2007, secondo cui “Le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni”).
In tal senso, è stato pertanto chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente che - al di fuori di specifici ambiti ove è stata dettata una diversa ed apposita disciplina da parte del legislatore - il divieto di eludere le imposte è destinato bensì ad operare nei soli confronti dell'amministrazione finanziaria, “…per individuare la base imponibile di una determinata operazione o il reddito di un determinato soggetto o il disconoscimento della possibilità di ottenere determinate deduzioni…”, potendo quest'ultima anche riqualificare così un atto negoziale per assoggettarlo a un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile, ma ciò “…non incide sulla validità del contratto nei rapporti tra le parti contraenti” (cfr. Cass. 3170/23 cit.).
Tenuto conto di tanto e considerato che, nel presente caso, neppure è stato concretamente allegato (prima ancora che dimostrato) quale sarebbe stata la “violazione” che sarebbe stata perpetrata con l'operazione negoziale che occupa, conclusa nel maggio 2005, deve escludersi, quindi, che possa profilarsene un'invalidità quale quella sbrigativamente paventata al riguardo, senza alcuna indicazione a supporto, da parte di . AR
Ritiene il giudicante che, invece, diverse considerazioni debbano operarsi con riferimento alla residua questione della nullità della scrittura che è stata prospettata dall'opponente per la lamentata “violazione delle norme sulla successione”, per quanto, come ora si dirà, tale doglianza
13 non possa far pervenire alla conclusione che pretenderebbe la nel senso dell'invalidità Pt_1 integrale di tale atto e della conseguente esclusione di qualsivoglia pagamento da lei ancora dovuto, in virtù di quest'ultimo, in favore della . PE1
Ed invero, si è già anticipato che nell'ambito della scrittura del 25.05.2005, là dove sono state regolate dalle parti le modalità con le quali avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto dalla per l'alienazione effettuata a suo favore dalla Pt_1 madre con il contratto notarile concluso in pari data, è stato anche previsto che “Ove la signora
[...]
venga a mancare il credito residuo si trasferirà automaticamente in parti eguali ai figli Persona_1 CP_1 PE
, e sino alla estinzione totale della somma di € 29.000,00 (ventinovemila)” (cfr. doc.
[...] CP_2
2 cit. fasc. opposta).
Posta tale pattuizione, è stato dunque sostenuto da che la stessa AR integrerebbe una violazione delle norme in tema di successione, per essere stato concordato nell'atto, anteriormente alla morte della e in previsione e quale conseguenza del di lei PE1 decesso, che il credito avente ad oggetto il versamento dei ratei ivi previsti sarebbe stato acquistato unicamente dai suoi figli , e , con l'esclusione dell'odierna opponente, e da CP_1 PE2 CP_2 tale violazione quest'ultima ha preteso di far conseguire, in particolare, una nullità pur sempre
“totale” della scrittura di che trattasi, così come da ultimo prospettato anche nella sua memoria del 16.02.25, depositata a seguito dell'ordinanza resa da questo G.U. in data 08.01.25, con la quale è stata rilevata d'ufficio - come già anticipato in premessa - la questione dell'eventuale nullità meramente parziale dell'atto, relativa soltanto all'anzidetta pattuizione.
Contrariamente a quanto opinato da e in aderenza, per converso, a quel AR che è stato prospettato, sia pure in via subordinata, dai e e Controparte_1 CP_2 CP_3 nella loro memoria autorizzata e in quella conclusiva del 15.02.25, ritiene il decidente, peraltro, che la nullità che è ravvisabile, effettivamente, rispetto alla previsione sopra richiamata si atteggi quale nullità soltanto parziale, investendo l'invalidità unicamente tale previsione e non valendo, di contro, a travolgere anche il restante contenuto dell'atto.
Infatti, per quel che riguarda anzitutto l'invalidità della previsione in disamina, la stessa senz'altro scaturisce dall'inosservanza del divieto dei cd. patti successori previsto dall'art. 458 c.c.
Recita, in particolare, tale disposizione che “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione” e che “È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
È stato sancito così dal legislatore, in via generale, il divieto di tutti i negozi con i quali si attribuiscano o si neghino diritti su una successione mortis causa non ancora aperta, di modo che ad essere vietati sono sia i contratti con i quali il soggetto dispone del suo patrimonio, o di una quota di esso o di singoli beni, con effetti che debbano prodursi al momento del suo decesso ed allo scopo di regolarne la destinazione in virtù di quest'ultimo, non diversamente da quanto avverrebbe con una disposizione testamentaria, o i negozi con i quali lo stesso si obbliga a porre in essere una tale disposizione a favore di un determinato soggetto (cd. patti successori istitutivi), sia i contratti o i negozi unilaterali con i quali taluno dispone a favore di altri (cd. patto dispositivo), ovvero rinuncia (cd. patto rinunciativo), dei diritti che gli potranno spettare, quale erede, su una successione di un altro anteriormente al di lui decesso, in entrambi casi ravvisandosi, del resto, la medesima esigenza di presidiare la disciplina in tema di successione mortis causa, assicurando, rispettivamente, la libertà testamentaria dell'ereditando (evidentemente compromessa ove questi potesse disporre della propria futura successione con atti giuridicamente impegnativi in favore di altri) ed escludendo, altresì, che possa sorgere, comunque, un vinculum iuris di cui la vicenda ereditaria rappresenti, poi, un adempimento (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 32855/2022).
14 In coerenza con la natura di tali “patti” e con le finalità che sono sottese al divieto della loro stipulazione, è stato chiarito, quindi, dalla giurisprudenza di legittimità che “Per stabilire… se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere
o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione;
3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa;
4) se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo "mortis causa"…” (cfr. ancora, Cass. 32855/22 cit.).
In tal senso, è configurabile dunque un patto successorio cd. istitutivo ogniqualvolta l'ereditando abbia già designato (o si sia impegnato a designare) con il negozio un erede o legatario, nel senso che la disposizione di uno o più dei suoi beni a favore del beneficiario produrrà i suoi effetti soltanto al momento della sua morte e proprio in ragione della stessa, mentre non si è in presenza di un patto vietato allorché la convenzione si atteggi quale negozio inter vivos e sia destinata ad esplicare i propri effetti, in tutto o in parte, già anteriormente al decesso del disponente o, ancorché con efficacia post mortem, non risulti comunque diretta ad attribuire diritti successori, non mirando a regolare la destinazione dei beni quale oggetto della futura successione del disponente (cfr. Cass. civ. 5119/2009).
In altre parole, in tema di patti successori, l'atto che soggiace al divieto di cui all'art. 458 c.c. è esclusivamente quello “mortis causa”, e cioè il negozio nel quale la morte incide non già o non solo sul piano effettuale - “ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione” - ma rilevi, soprattutto, “…sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia…” e, nello specifico, “…in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere "l'id quod superest", ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione” (cfr. Cass. civ. 18198/2020).
Orbene, tanto rammentato, non vi è dubbio, a parere del giudicante, che nel caso in disamina la pattuizione già sopra richiamata riversata dalla e la figlia nella scrittura del PE1
25.05.2005, con la quale è stato previsto che il residuo credito che fosse ancora esistito al momento del decesso della prima per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione da lei effettuata a favore PE della seconda “…si trasferirà automaticamente in parti eguali ai figli , e sino Controparte_1 CP_2 alla estinzione totale della somma di € 29.000,00”, abbia integrato un patto successorio istitutivo, come tale vietato e nullo ai sensi dell'art. 458 cit.
È evidente, infatti, che con tale pattuizione le contraenti abbiano inteso regolare l'attribuzione di tale residuo credito della ivi considerandolo quale futura eventuale PE1 componente del complesso dei beni che fossero residuati alla data del suo decesso e disporre direttamente dello stesso, in questi termini, per il tempo ed in ragione del momento in cui la
[...] PE
fosse venuta a mancare, a favore dei soli suoi tre figli , e , con CP_1 PE2 CP_2
l'esclusione dell'ulteriore successibile . AR
Non solo, ma come risulta, in maniera altrettanto evidente, dalla pattuizione di cui si discorre, l'odierna opponente ha con la stessa anche rinunciato, nella sua qualità di futura erede della madre, al diritto che le sarebbe spettato pro quota, in virtù della sua successione, sul suddetto credito residuo, essendo stato previsto, appunto, che la somma che fosse risultata ancora eventualmente dovuta al momento della morte della non sarebbe a lei spettata, in ogni PE1 caso, iure successionis, dovendosi intendere trasferito il relativo credito, in forza di tale pattuizione, esclusivamente a favore degli altri fratelli, donde la violazione, anche per tale via, del divieto di cui all'art. 458 cit., in tema di patti successori rinunciativi.
15 Né può valere a far concludere nel senso dell'insussistenza di una violazione del divieto dell'art. 458 c.c. quanto è stato prospettato dai e e dal nella loro Controparte_1 CP_2 CP_3 memoria depositata nel termine assegnato con l'ordinanza già menzionata del 08.01.25, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e tal quale riproposto, poi, nella successiva memoria conclusiva, ove è stato sostenuto, in principalità, che la scrittura del 25.05.2005 dovrebbe considerarsi valida in ogni sua parte in forza di una “interpretazione conservativa del contratto e degli effetti negoziali”.
Per quanto sia corretto, infatti, in linea di principio, il rilievo che nell'interpretazione di qualsiasi atto vado privilegiato, nei casi dubbi, il significato che consenta a ciascuna clausola di produrre un qualche effetto rispetto a quello con il quale non ve ne sarebbe alcuno, non può non rilevarsi che nessuna soluzione interpretativa, diversa da quella sopra indicata, è stata in concreto prospettata nelle suddette memorie o all'udienza odierna dai e tantomeno la Parte_4 stessa appare ricavabile, comunque, dalla scrittura a fronte del chiaro e obiettivo tenore letterale della pattuizione di cui trattasi.
Inoltre, ad analoga conclusione, nel senso dell'inidoneità a far escludere la nullità di tale pattuizione, deve pervenirsi - lo si precisa - con riferimento al richiamo originariamente effettuato dalla parte opposta nella sua comparsa di risposta al riconoscimento che, sempre nell'ambito della medesima scrittura, è stato operato da del suo debito verso la AR
, a quella data di € 29.000,00, atteso che, sebbene sia fondato che la ricognizione di PE1 debito esonera il soggetto a favore del quale è stata resa dall'onere di provare l'esistenza del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., nondimeno, è altrettanto noto che una dichiarazione ricognitiva non integri, di per sé sola, un'autonoma fonte di obbligazioni, talché la stessa è destinata a rimanere superata ove sia risultato accertato che il rapporto sottostante sia viziato, in tutto o in parte, dalla nullità delle relative pattuizioni.
Di contro, risulta fondata e merita adesione l'ulteriore deduzione avanzata, in via subordinata, dai nelle memorie sopra richiamate a proposito della nullità soltanto Parte_4 parziale della previsione anzidetta per contrasto con l'art. 458 c.c., ferma restando la validità delle restanti clausole contenute nella medesima scrittura, volte a regolare le modalità con le quali l'opponente avrebbe dovuto provvedere all'adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo dell'alienazione.
Ed infatti, dispone l'art. 14191 c.c. che “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Come è stato ripetutamente evidenziato anche dal giudice di legittimità, tale norma esprime, in tal modo, il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, attribuendo carattere eccezionale all'estensione della nullità che colpisca soltanto una o alcune delle clausole dell'atto, o comunque una parte di quest'ultimo, al suo restante contenuto. Di talché, tenuto conto della natura eccezionale di tale estensione, incombe su colui che ha interesse alla totale caducazione dell'atto l'onere di provare l'interdipendenza del suo contenuto residuo dalla clausola o dalla parte di esso che sia risultata viziata, mentre è precluso al giudice di rilevare in via ufficiosa un simile effetto estensivo (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 18794/2023).
Ed ancora, ai fini dell'estensione della nullità invocata dall'interessato all'intero negozio è necessario che venga effettuato “…un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi…”, valutando quale sarebbe stata plausibilmente la volontà dei contraenti, per l'appunto in funzione dell'interesse da loro perseguito con il negozio, per l'eventualità del mancato inserimento in quest'ultimo della clausola
16 o della parte che sia risultata inficiata da nullità (cfr. sempre tra le più recenti, Cass. civ. 11188/2024).
Ebbene, con riferimento al caso in esame, non vi è dubbio in primo luogo - a dispetto delle generiche ed apodittiche prospettazioni dell'opponente in ordine alla “illiceità” dell'intera scrittura del 25.05.2005 - che la sola parte dell'atto che si è posta in contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. sia da individuare nella pattuizione di cui si è già dato conto, mentre alcuna ulteriore violazione di tale norma (o di altre “norme sulla successione”) è stata in concreto prospettata (o è comunque ravvisabile) per le restanti previsioni negoziali inserite nello stesso.
In secondo luogo, per quel che attiene l'estensione della nullità dell'anzidetta pattuizione al residuo contenuto della scrittura, ai sensi dell'art. 14191 c.c., non può non osservarsi, ad avviso del decidente, che alcuna seria e concreta allegazione è stata operata, anche qui, da
[...]
onde suffragare il suo assunto in ordine alla “nullità totale” dell'atto, non avendo AR quest'ultima in alcun modo spiegato (neppure a seguito dell'ordinanza resa in data 08.01.25) perché e in quali termini la pattuizione inerente il futuro trasferimento mortis causa a favore degli altri suoi tre figli del credito che fosse residuato in capo alla , al momento del suo decesso, PE1
e la rinuncia che, conseguentemente, è stata da lei opera, a beneficio dei primi, alla successione della madre in relazione a tale credito, dovrebbero ritenersi “essenziali” nel contesto generale dell'atto, travolgendo, in particolare, anche le restanti intese ivi inserite dalle contraenti, dirette a regolamentare le modalità con le quali il suo obbligo di pagamento del prezzo dell'alienazione avrebbe dovuto essere comunque effettuato, già dal momento del compimento dell'atto stesso ed allorquando la era ancora in vita, mediante il versamento delle rate a lei dovute a far data PE1 dal 10.06.05.
Ed altresì, anche ad ammettere che si possa prescindere dalla mancanza di deduzioni formulate dall'onerata a supporto della pretesa invalidità “totale” dell'atto che occupa, ritiene il giudicante - in aderenza a quanto prospettato sul punto dai nella loro memoria Parte_4 autorizzata del 27.01.25 ed in quella conclusiva - che il restante contenuto della scrittura prescinda, in realtà, del tutto dalla suindicata previsione, essendo stato inteso, come detto, a documentare innanzitutto l'accordo intervenuto tra madre e figlia in ordine al carattere meramente fittizio della quietanza rilasciata dalla nel contestuale atto notarile e a concordare, quindi, tra di esse, PE1 in che modo l'acquirente avrebbe potuto e dovuto provvedere al pagamento del corrispettivo, e ciò, a ben vedere, tanto nell'interesse dell'alienante a conseguirne comunque l'adempimento, a fronte del trasferimento immobiliare posto in essere con l'atto notarile, quanto nell'interesse di ad effettuarne l'esecuzione in maniera rateizzata e dilazionata nel tempo. AR
Nell'ambito dell'assetto negoziale inerente la regolamentazione dell'obbligo di pagamento del prezzo d'acquisto del bene, la previsione della sorte che il relativo credito avrebbe avuto al momento del decesso del si è atteggiata, invero, come una clausola meramente PE1 aggiuntiva e in alcun modo condizionante il perseguimento dei suddetti interessi che con la scrittura le parti hanno inteso perseguire e di tanto si trae, del resto, anche conferma proprio dal carattere eventuale che queste ultime hanno attribuito al credito che avrebbe potuto residuare alla data di tale decesso, non già soltanto per l'incertezza del momento in cui quest'ultimo sarebbe potuto sopraggiungere, ma pure in virtù della facoltà significativamente riconosciuta in capo all'odierna opponente di estinguere, a sua discrezione, il dovuto in maniera anticipata, con la conseguente esclusione, anche per tale via, di un trasferimento del relativo credito in favore dei soli , e (cfr. ancora doc. 2 cit.) CP_1 PE2 Controparte_2
Considerata la natura meramente eventuale della destinazione che tale credito avrebbe avuto, nelle intenzioni delle contraenti, se e nella misura in cui fosse stato ancora esistente al momento della morte della , e la natura obiettivamente marginale che la relativa previsione PE1
17 ha assunto nel contesto generale dell'atto di cui si discute, è quindi da escludere, ad avviso del decidente, che la nullità dell'anzidetta previsione ai sensi dell'art. 458 c.c. possa ridondare anche sul restante contenuto negoziale dell'atto, il quale resta dunque pienamente valido, a dispetto di quanto preteso apoditticamente dall'opponente anche nella sua memoria conclusiva.
Orbene, posta la validità della scrittura privata del 25.05.2005 con la sola esclusione della pattuizione suindicata, ne deriva che va senz'altro riconosciuta, nell'an, l'esistenza del credito già azionato dalla con il suo ricorso monitorio sulla base di tale scrittura, credito che, PE1 stante il suo decesso intervenuto in corso di causa, compete alla data attuale agli odierni convenuti in riassunzione, e , nq. di eredi della , e al , nq. Controparte_1 CP_2 PE1 CP_3 di erede dell'ulteriore coerede di quest'ultima (così come già accertate ai presenti fini Persona_2 con la sentenza n. 34/2025), essendone risultato, del resto, del tutto incontroverso (in difetto di contrarie deduzioni, prima ancora che di prove, offerte dell'opponente onerata) l'omesso pagamento per la somma residua di € 25.800,00, così come lamentato dall'opposta, sin dalla sua domanda d'ingiunzione, a supporto dell'invocata ed altrettanto incontestata decadenza dell'obbligata dal beneficio del termine.
Per quanto concerne il quantum di tale credito, lo stesso deve ritenersi, tuttavia, ancora sussistente per un importo inferiore rispetto all'ammontare oggetto del ricorso e del provvedimento monitorio opposto, essendo risultato pacifico che anche sia AR divenuta coerede della , nella sua qualità di legittimaria, nei limiti della riserva prevista PE1 in suo favore dall'art. 537 c.c., espressamente richiamata e fatta salva anche nel testamento OL lasciato dalla madre, ed avendo quindi pure l'opponente, limitatamente a tale quota, acquistato la contitolarità del credito di quest'ultima, quale conseguenza del suo decesso e della nullità della previsione contenuta nella scrittura del 25.05.2005, relativa all'invalida esclusione di ogni diritto successorio di su tale credito (cfr. testamento OL , depositato AR PE1 dall'opponente in data 07.12.21, in allegato al primo ricorso riassunzione, da cui emerge, in particolare, che la de cuius abbia ivi disposto di tutti i suoi beni, nei limiti della sola quota disponibile, in favore dei figli , e con l'esclusione della figlia PE2 CP_1 Controparte_2
, testualmente facendo salvi i “diritti dei leggittimari”). AR
Ed invero, in via generale, è noto che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza…, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 21840/2013).
Per quel che interessa nella fattispecie in disamina, inoltre, va osservato che, sebbene i crediti lasciati dal de cuius, a differenza dei debiti ereditari, non si dividano automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, entrando a far parte della comunione ereditaria (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. 18331/2022 ed ulteriore giurisprudenza conforme ivi citata), nondimeno, la solidarietà che ne consegue in capo ai coeredi con riferimento al credito già spettante al de cuius non impedisce l'operatività della fattispecie estintiva della confusione, la quale, ai sensi degli artt. 1253 e 13032 c.c., comporta, quale effetto ex lege della riunione in capo alla medesima persona della qualità di debitore e di concreditore solidale, che “l'obbligazione si estingue per la parte di questo”.
18 Tenuto conto che, nella specie, è documentato - e per la verità anche pacifico: si v. da ultimo, memoria conclusiva dei - che pure l'opponente è divenuta coerede della Parte_4 madre, per la quota di riserva di cui all'art. 537 c.c., unitamente ai fratelli , e , CP_1 CP_2 PE2 ne deriva dunque che, per la corrispondente quota da riconoscersi in capo alla stessa sul diritto di credito ancora spettante alla alla data del suo decesso in forza della scrittura del 25.05.05, PE1 tale credito risulta essersi estinto per confusione, ai sensi degli artt. 1253 e 13032 cit., residuandone il minor importo di € 21.500,00 complessivi, così calcolato decurtando dall'ammontare residuo di
€ 25.800,00, ancora spettante alla de cuius al momento della sua morte, la riserva di un quarto facente capo a quale concreditrice solidale sulla quota pari ai due terzi del credito AR stesso, ex art. 5372 c.c. (€ 25.800,00 x 2/3 = € 17.200,00/4 = € 4.300,00).
In virtù di tale fatto estintivo, l'opposizione proposta da viene, pertanto, AR conclusivamente accolta, dovendo essere il decreto ingiuntivo comunque revocato in ragione dell'estinzione (qui verificatasi per confusione), nel corso del giudizio, di parte del credito azionato, nei termini appena indicati. Per il residuo importo di € 21.500,00, l'opponente deve essere invece condannata al relativo pagamento in favore degli attuali convenuti in riassunzione, costituitisi in luogo della a seguito del suo decesso, credito ad essi dovuto in solido PE1
(avendo i richiamato e coltivato le conclusioni così come già formulate Parte_4 dall'originaria opposta, non domandando il pagamento pro quota: cfr. ancora Cass. 18331/22 cit.), e al suddetto importo vanno aggiunti gli interessi da calcolare al tasso legale come richiesto dalla data dalla missiva pacificamente recapitata all'opponente in data 21.03.2018, con la quale è stata invocata la sua decadenza dal beneficio del termine ed è stato intimato alla stessa il versamento di quanto ancora dovuto (cfr. doc. 4 fasc. opposta).
Stante l'esito del giudizio, che ha condotto all'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione spiegata dalla in virtù della nullità della sola pattuizione inserita nella Pt_1 scrittura del 25.05.2005 per la violazione del divieto di cui all'art. 458 c.c., infondatamente prospettata, peraltro, dall'opponente nei termini di una nullità totale, con il rigetto, invece, di tutte le ulteriori eccezioni sollevate da quest'ultima, ritiene infine il decidente, per quel che attiene la regolamentazione delle spese processuali, che le stesse possano essere compensate tra le parti soltanto in parte, limitatamente a una quota pari a un quinto del loro ammontare, ai sensi dell'art. 922 c.c.
I restanti quattro quinti di tali spese vanno, invece, posti a carico di , in AR virtù della residua fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti dalla parte opposta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (cfr. al riguardo, già Cass. civ. 19120/2009), e il relativo importo, dovuto in rimborso dall'opponente ai in solido tra loro, va liquidato, relativamente alle Parte_4 spese della fase monitoria, avendo riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., così come già applicati anche dal giudice della fase monitoria nel testo vigente alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo e, con riferimento alle spese della presente fase d'opposizione, con l'applicazione dei parametri medi previsti dal suddetto decreto nel testo risultante dalla modifiche di cui al D.M. 147/2022 (applicabile ratione temporis al presente giudizio, in virtù di quanto previsto al riguardo dall'art. 6 di tale decreto;
si v. inoltre già Cass. civ. 17577/2018).
Considerato il valore della controversia (compresa nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00), si perviene quindi a un ammontare delle spese della fase monitoria di € 320,00 per compensi e € 116,40 per esborsi (importi già decurtati della quota di un quinto oggetto di compensazione) e, quanto ai compensi per la presente fase d'opposizione, a una somma di € 4.061,60 (anch'essa già calcolata al netto della compensazione), somme alle quali vanno aggiunti, inoltre, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
19 Di contro, per quel che concerne le spese della CTU grafologica assunta in corso di causa, le stesse devono essere poste a carico dell'opponente, considerate le ragioni per le quali la stessa è stata espletata e il suo esito, che ha condivisibilmente condotto al rigetto, già operato con la sentenza non definitiva sopra menzionata, dell'eccezione di disconoscimento svolta con la sua opposizione da parte di . Nei rapporti interni tra le parti, le spese di tale AR consulenza, così come già separatamente liquidate in favore del consulente officiato con il decreto del 30.05.2023, vanno poste, quindi, definitivamente ed integralmente in capo a . AR
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e revoca, per AR
l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2597/2018, emesso da questo Tribunale in data 22.10.2018;
- Condanna al pagamento in favore di e , nella AR Controparte_1 Controparte_2 loro qualità di coeredi dell'originaria opposta , e di , nella sua Persona_1 CP_3 qualità di erede di , già coerede di , della residua somma di € Persona_2 Persona_1
21.500,00, in solido tra loro, oltre agli interessi legali da calcolare su tale somma dalla data del
22.03.2018 e sino al soddisfo integrale;
- Compensa nei limiti di un quinto le spese processuali della fase monitoria e quelle della presente fase di opposizione;
- Condanna al rimborso in favore di e e di AR Controparte_1 CP_2 CP_3
in solido tra loro, dei residui quattro quinti delle spese di lite, che liquida in € 320,00
[...] per compensi e € 116,40 per spese vive per la fase monitoria e in € 4.061,60 per compensi della presente fase di opposizione, il tutto oltre al rimborso forfettario per spese generali e a iva e cpa come per legge;
- Pone le spese della CTU assunta, così come già separatamente liquidate, a carico integrale di nei rapporti interni tra le parti. AR
Così deciso in Velletri in data 04.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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