Sentenza 11 novembre 2020
Massime • 1
In tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., la pena è determinata secondo la disciplina speciale di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata; ne consegue che, quando concorre anche l'aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, ai fini dell'individuazione della più grave tra le dette circostanze, sulla quale operare l'eventuale ulteriore aumento di pena, previsto dalla regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., rileva quella unitariamente considerata, a fini sanzionatori, dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2020, n. 7155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7155 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2020 |
Testo completo
07155-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2287/2020 -Presidente - DOMENICO GALLO UP 11/11/2020 ALFREDO MANTOVANO R.G.N. 48211/2019 Relatore SERGIO DI PAOLA FABIO DI PISA VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR SA nato a [...] il [...] NO TO nato a [...] il [...] SI LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/5/2019 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei riguardi di DI LV;
rigetto del ricorso proposto nell'interesse di VE TO;
l'annullamento con rinvio in relazione alla confisca disposta nei confronti di AS FA;
Udito l'avvocato Daniele Camerota, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Motta, nell'interesse della parte civile A.L.I.L.A.C.C.O SOS Impresa, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Uditi gli Avv. Giuseppina Chiarello e Piero Lorusso, nell'interesse di VE TO, che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
Udito l'Avv. TO Barbieri, in sostituzione dell'Avv. TO Rocco Briganti, nell'interesse di DI LV, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
Udito l'Avv. FA Esposito, nell'interesse di AS FA, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 29 maggio 2019, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 18 giugno 2018, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 14 aprile 2015, nei confronti di DI LV, VE TO e AS FA (ai quali veniva contestato il delitto di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso denominata clan VE (capo 1), mentre al DI venivano altresì contestati la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 pluriaggravata, anche dall'art. 7 I. n. 203/91 - in relazione al predetto clan - (capo 2) e un episodio di estorsione aggravata ai danni di FA LL), assolveva il DI dai reati di cui al capo 2) e dalla contestata estorsione, rideterminando la pena inflitta per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.; riteneva cessata la condotta contestata a VE TO in data 9 agosto 2005, rideterminando la relativa pena inflitta e revocando la confisca disposta nei suoi confronti;
riqualificava il fatto contestato allo AS quale ipotesi di concorso esterno nella contestata associazione, confermando la pena inflitta e la disposta confisca .
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato DI LV, deducendo con unico motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione all'art. 63, comma 4, cod. pen., in quanto la sentenza della Corte d'appello aveva applicato l'aumento per la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, dopo aver apportato gli aumenti sulla pena base del delitto contestato, sia in relazione all'aggravante dell'essere l'associazione armata, ai sensi dell'art. 416 bis, comma 3 (scilicet comma 4), cod. pen., sia in relazione all'ulteriore aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., così violando la previsione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. che prevede, per l'ipotesi del concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aumento per la più grave delle circostanze con la facoltà di un ulteriore aumento, ai sensi dell'ultima parte della stessa norma.
3.1. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato VE TO deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.: la sentenza impugnata non aveva considerato le indicazioni 2 contenute nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, sminuendo il valore del dato obiettivo del lungo periodo di detenzione del collaboratore di giustizia RR TO, chiamante in correità del VE, ipotizzando in modo assertivo e indimostrato che i colloqui svolti dal detenuto gli avrebbero consentito di apprendere notizie sulle attività del sodalizio;
allo stesso modo, non aveva tenuto in alcun conto la corposa documentazione prodotta con l'atto di appello a dimostrazione della liceità delle attività imprenditoriali svolte dal VE e della provenienza dei proventi conseguiti, in contrasto con l'ipotesi di accusa quanto all'egemonia nell'esercizio delle attività commerciali derivante dal profilo criminale del VE;
aveva escluso rilevanza alla tesi del risentimento del dichiarante nei confronti del VE, invece ampiamente dimostrato dai dati obiettivi relativi alla perdita del ruolo di responsabile del clan già riconosciuto al RR che, una volta concluso il lungo periodo di detenzione, veniva sostituito da altro sodale (il DI) per decisione di PE VE, nipote del ricorrente e riconosciuto vertice dell'organizzazione; ancora, la sentenza non aveva tenuto in alcun conto le dichiarazioni del collaboratore PI, che aveva escluso l'appartenenza del VE al sodalizio, e quelle di altri testimoni che analogamente avevano escluso alcun coinvolgimento del ricorrente nell'associazione di stampo mafioso.
3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, in relazione all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato solo sull'assenza di condotte resipiscenti o collaborative.
3.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione, in quanto carente in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti del ruolo contestato al ricorrente (certamente estraneo alle attività relative al sodalizio finalizzato al traffico degli stupefacenti, così come a tutti gli episodi di sangue), e della finalizzazione delle attività del sodalizio nel finanziare l'attività d'impresa del VE (risultando dimostrata la liceità dei proventi impiegati nell'esercizio delle attività imprenditoriali del ricorrente).
4.1. Ha proposto ricorso la difesa di AS FA, deducendo con il primo motivo il vizio della motivazione, ritenuta "incongrua, incompleta, gravata da vistosi vizi logici", in riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché il travisamento della prova: il ricorrente censura l'omesso esame, da parte dei giudici di appello, del contenuto delle testimonianze indicate nell'atto di appello, della documentazione prodotta e dei documenti rinvenuti e sequestrati al ricorrente;
lamenta l'assenza di motivazione idonea a dimostrare il dato del sistematico investimento di risorse illecite nelle proprie attività imprenditoriali;
censura la valutazione degli episodi concernenti la realizzazione di alcuni immobili in Spagna, rispetto ai quali non era stato in alcun modo dimostrato l'impiego di capitali illeciti da parte del ricorrente, così come quelli relativi alla gestione del 3 complesso immobiliare denominato "Ipanema" in territorio campano;
mette in evidenza come la dimostrazione del ruolo di concorrente esterno, sulla sola scorta dei rapporti di conoscenza e amicizia con il VE, sia illogica e contraria ai principi che regolano l'ipotesi del concorso esterno nei delitti associativi;
denuncia l'irrilevanza dei contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, del tutto vaghi e generici nella descrizione di fatti indicativi di un contributo concreto fornito dal ricorrente al sodalizio. Quanto al travisamento della prova, il ricorrente denuncia l'erronea deduzione operata dalla sentenza impugnata, circa l'ammissione operata dal ricorrente nell'avere "fatto affari" con il clan VE, poiché nel corso dell'esame reso dall'imputato non vi era alcun passaggio che potesse sostener una tale affermazione del tutto arbitraria.
4.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla disposta confisca;
la sentenza, ignorando il principio di diritto che esclude, nell'ipotesi di riconosciuto concorso esterno nell'associazione mafiosa, l'automaticità della confisca dell'intero patrimonio dell'imputato, ha ignorato le indicazioni contenute nella consulenza depositata che aveva dimostrato la capienza patrimoniale dell'imputato rispetto agli investimenti operati ed ai redditi realizzati nell'attività d'impresa, giungendo a confiscare anche un immobile acquistato in epoca anteriore al momento in cui si era instaurato il rapporto di conoscenza con il VE.
4.3. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, carente e illogica, quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche;
la Corte d'appello, pur dando atto della parziale confessione dell'imputato, ha disconosciuto tale elemento unitamente all'assenza di precedenti penali di rilievo, al tempo trascorso dai fatti oggetto d'imputazione, all'età e al ruolo attribuito all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato DI è infondato. Il presupposto da cui muove il ricorrente, secondo il quale la Corte territoriale non avrebbe potuto applicare successivamente gli aumenti previsti per esser l'associazione armata (art. 416 bis, comma 4, cod. pen.) e finalizzata al reinvestimento dei proventi illeciti dell'organizzazione criminale in attività economiche qualificate per il relativo controllo (art. 416 bis, comma 6, cod. pen.), è erroneo: come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, «nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dall'art. 416 bis, commi 4 e 6, cod. 4 pen., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata» (Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261333; Sez. 6, n. 7916 del 13/12/2011, dep. 2012, La Franca, Rv. 252069; Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244460). Da questa specifica disciplina sanzionatoria, come chiaramente messo in luce dalle Sezioni unite (n. 38158 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674), si ricava che il regime degli aumenti stabiliti per le aggravanti speciali contemplate dall'art. 416 bis cod. pen. non interrompe «il collegamento con la pena stabilita per il reato (base) cui accedono, indicando esse stesse ex lege la cornice degli incrementi sanzionatori». In definitiva, ove siano contestate entrambe le circostanze aggravanti ricordate, il legislatore ha fissato un criterio autonomo di determinazione degli aumenti di pena, che riveste carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 63 cod. pen. (al pari delle ipotesi considerate per l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal carattere armato dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 4, d.p.r. 309/90 e per l'aggravante dell'ingente quantitativo di stupefacenti, riferita all'ipotesi del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, aggravato dall'essere le sostanze con accentuata potenzialità lesiva, come previsto dall'art. 80, comma 2, dello stesso d.p.r., nelle parti in cui fissano in modo autonomo la pena per le ipotesi che concernono fattispecie già aggravate;
o, ancora, per l'ipotesi del concorso di più circostanze aggravanti previste dall'art. 628, comma 3, cod. pen., la cui misura è stabilita dall'art. 628, comma 4, cod. pen.). Da tale caratteristica del trattamento sanzionatorio, previsto espressamente dalla legge, discende che il concorso con l'ulteriore aggravante della recidiva reiterata richiede l'applicazione del disposto dell'art. 63 comma 4 cod. pen., considerando quali circostanze aggravanti ad effetto speciale da comparare al fine di individuare la più grave - - quelle unitariamente considerate a fini sanzionatori dall'art. 416 bis, comma 6, cod. pen. e quella della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4 cod. pen.; operando quindi, sulla pena per la più grave tra le dette circostanze, l'eventuale ulteriore aumento ex art. 63, comma 4, ultima parte cod. pen. La Corte d'appello ha correttamente operato, dunque, il calcolo della pena da irrogare all'imputato, individuando quale circostanza aggravante che comportava il maggior aumento quella dell'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., determinando la pena nella misura di anni dodici di reclusione, pena su cui è stato poi operato l'ulteriore aumento per effetto della recidiva contestata, nei limiti imposti dell'art. 63, comma 4 cod. pen., giungendo alla pena di anni 15 di reclusione. 5 2.Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato VE è infondato.
2.1. Il primo motivo di ricorso, nel prospettare plurimi vizi della motivazione, in parte sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio raccolto, in altra parte auspica una diversa ricostruzione in fatto di alcune vicende, mentre per ciò che concerne la censura con cui il ricorrente lamenta l'omesso esame dei rilievi e delle critiche formulate con l'atto di appello, essa si scontra con una motivazione che ha esaminato in dettaglio tutti i profili che l'appellante aveva inteso sottoporre all'esame dei giudici di secondo grado, senza che si apprezzino vizi logici che ne inficino la validità.
2.1.1. Per quanto concerne il dato della detenzione del collaboratore di giustizia RR, secondo il ricorrente decisivo nello sconfessare l'attendibilità soggettiva del dichiarante, la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 35- 36; 61-62) fornisce giustificazioni e argomenti, sia fattuali che logici, idonei a dimostrare che la conoscenza delle vicende su cui ha riferito il RR derivava dalla diretta percezione dei fatti storici (pag. 38), in quanto per circa la metà del periodo di contestazione della contestata direzione dell'associazione da parte del ricorrente e su cui ha riferito il collaboratore (ossia dal settembre 1997 al - novembre 2000) il RR era libero;
quanto ai periodi di detenzione che coprivano l'ulteriore arco temporale della contestazione (sino all'agosto 2005), la conoscenza delle vicende che riguardavano la posizione del VE derivava dai colloqui che avevano consentito di conoscere l'evoluzione e la prosecuzione delle attività dell'associazione, attraverso i congiunti e altri sodali (v. pag. 55-56), considerando altresì il ruolo apicale che il RR aveva rivestito sino a quelle epoche e continuava a rivestire pur nel periodo di detenzione (ciò che d'un lato rendeva accessibili al RR plurime fonti di informazione, dall'altro rendeva illogico che una figura di vertice del clan quale il dichiarante, che aveva ricoperto quel ruolo per lunghissimi periodi, ultradecennali, potesse rimanere all'oscuro dell'organigramma e delle vicende principali riguardanti il proprio gruppo). Il dato fattuale e logico è stato messo in rilievo della sentenza impugnata, anche analizzando le dichiarazioni di un altro collaboratore (D'AU GA) che ha fornito analoghi chiarimenti sui sistemi di comunicazione con l'esterno da parte dei sodali detenuti, grazie ai contatti con i componenti dell'associazione realizzati attraverso i colloqui carcerari (pag. 65).
2.1.2. Anche le questioni sollevate in ordine alla liceità delle attività imprenditoriali del VE, alla dimostrata capacità di sviluppo e successo di iniziative economiche risalenti nel tempo (per nulla ricollegabili a presunte influenze del sodalizio che si assume essere stato diretto dal ricorrente, nel periodo oggetto di contestazione), all'omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi della difesa che avevano escluso il coinvolgimento del VE nelle iniziative 6 imprenditoriali indicate dal RR, sono state esaminate e valutate dalla sentenza impugnata. La decisione ha considerato che il contributo dei testi a discarico era parziale e limitato, nella misura in cui la dichiarata assenza del VE in occasione delle operazioni commerciali indicate dai collaboratori di giustizia trovava logica giustificazione nelle consolidate abitudini del ricorrente, sottolineate dai collaboratori e riscontrate dagli investigatori ascoltati nel dibattimento, volte ad evitare di apparire in pubblico assieme agli esponenti delle articolazioni operative e militari del clan mafioso e di destare sospetti nelle forze di polizia (pag. 74). Per ciò che riguarda la prova documentale della capacità imprenditoriale del ricorrente e del successo delle proprie iniziative, la sentenza (pagg. 75-76) ha osservato in modo corretto che tale dato non si pone in necessario contrasto logico con l'agevolazione del conseguimento di quei risultati proprio grazie "all'uso strumentale della forza intimidatoria della consorteria" (circostanza storica puntualmente ricostruita, con riferimenti a specifici episodi, attraverso le dichiarazioni del collaboratore Di Lanno pagg. 67-69); ha, poi, valutato in concreto la portata probatoria delle prove addotte, rilevando che i dati contabili ed economici non contenevano un'analisi comparativa e complessiva del mercato di riferimento, impedendo quindi di verificare se l'acquisizione della posizione di prestigio in quel contesto, da parte delle imprese del Poverino, fosse effettivamente frutto della libera concorrenza tra gli imprenditori del territorio e se nello stesso contesto fossero rimaste inalterate le possibilità per altri operatori di inserirsi nel medesimo mercato (pag. 76). Si tratta di motivazione che fornisce una chiave di lettura delle prove indicate dalla difesa, utilizzando argomenti logicamente coerenti con il valore della documentazione acquisita, in grado di privare di decisività le deduzioni difensive.
2.1.3. La tesi del risentimento del dichiarante RR nei confronti di VE TO, che minerebbe in radice la credibilità del dichiarante, è stata esclusa dalla motivazione (pagg. 37-38; 44-46; 55-61) analizzando plurimi aspetti, sia relativi al contenuto delle stesse dichiarazioni, sia concernenti ragioni logiche che militano per l'esclusione di ragioni di risentimento e vendetta da parte del dichiarante nei confronti del ricorrente. In primo luogo, la decisione ha messo in rilievo, attraverso richiami diretti all'atteggiamento tenuto e serbato dal ricorrente nel corso delle deposizioni rese e analizzando la ricostruzione degli eventi che condussero il RR a subire la perdita delle cariche apicali nel sodalizio, come quegli eventi furono originati non già da scelte arbitrarie dei vertici dell'associazione VE PE - ma da macchinazioni messe in atto da altri partecipi (il DI, in particolare) oltre che dalle improvvide iniziative intraprese da congiunti del RR, mentre era 7 detenuto, che sminuirono il ruolo del dichiarante e dei suoi collaboratori, che avevano procurato gravi perdite economiche all'associazione. Il RR non ha mai manifestato, nel corso delle dichiarazioni rese, sentimenti di astio o rancore nei confronti di VE PE, che a suo giudizio fu "costretto" a decretare la retrocessione del RR per effetto di quegli avvenimenti, né tantomeno di VE TO, sempre descritti dal dichiarante come figure di assoluto rilievo, cui si sentiva legato non da vincoli dovuti all'affiliazione con il clan, ma dallo spirito "familiare" che univa il RR ai VE, sin dall'epoca della scissione del gruppo dalla storico clan Nuvoletta. Al contrario, il dichiarante non aveva fatto mistero di ritenere un "doppiogiochista" il DI, suo sottoposto e per lungo tempo compagno di detenzione che, invece, propalando false notizie all'interno del clan sarebbe riuscito a far allontanare il RR, prendendone il posto nella direzione del territorio di Quarto. Inoltre, la decisione ha messo in rilievo come da quegli eventi sarebbero potuti scaturire sentimenti di rivalsa o vendetta nei confronti del DI, reo di aver tramato alle sue spalle, ovvero del vertice del gruppo che decise di rimuoverlo dalla direzione del territorio di Quarto, ossia PE VE, ma non anche dello zio odierno ricorrente che non aveva avuto alcun ruolo nell'assumere quella decisione.
2.1.4. Non colgono nel segno le censure rivolte alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
la sentenza impugnata ha reso un dettagliato resoconto di tutte le dichiarazioni dei soggetti ascoltati e delle altre risultanze di prova idonee a sorreggere il giudizio di responsabilità, sicché l'aver trascurato l'unica voce isolata quella del collaboratore PI, peraltro estraneo- al sodalizio in quanto appartenente ad altra organizzazione criminale (clan Abbinante di Secondigliano) - che non aveva fatto menzione del VE come appartenente al sodalizio, e quelle di altri testimoni che analogamente avevano escluso alcun coinvolgimento del ricorrente nell'associazione di stampo mafioso, non incrina la tenuta complessiva della motivazione.
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, con l'atto di appello non aveva dedotto alcuno specifico fattore positivamente utilizzabile nel sostenere la meritevolezza delle circostanze attenuanti invocate. La motivazione della sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, 8 sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo» (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900), sicché nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio» (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
2.3. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico, oltre che manifestamente infondato: il ricorrente contesta l'attribuzione del ruolo direttivo con isolate considerazioni sull'assenza di espressi collegamenti della figura del VE a specifiche attività criminali, senza confrontarsi con il complesso dei rilievi (pagg. 77-78) che la Corte territoriale ha utilizzato per dimostrare l'importanza e la specificità del ruolo di direzione e organizzazione, assunto dal ricorrente nel periodi in cui il riconosciuto vertice del sodalizio - VE PE, nipote del ricorrente era detenuto, rappresentando in modo coordinato i dati fattuali e logici che - sostengono l'attribuzione della qualifica direttiva. Per ciò che concerne il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6 cod. pen., è erroneo il presupposto da cui muove il ricorrente, ossia quello della necessaria dimostrazione dell'impiego di risorse illecite nelle attività d'impresa ad opera del singolo partecipe, trattandosi di circostanza avente carattere oggettivo (Sez. Unite, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589) che è provata, nel corpo della decisione, con specifico riguardo alle posizioni di altri sodali.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di AS FA è fondato.
3.1. La sentenza impugnata, esclusa l'esistenza della prova della partecipazione del ricorrente quale sodale dell'associazione mafiosa diretta da VE PE, ha affermato la responsabilità dell'imputato ravvisandola nel contributo fornito, quale concorrente esterno, in quanto "permetteva al clan di reinvestire proficuamente i capitali illeciti della consorteria criminosa, traendone personale profitto" (pag. 94), perseguendo l'obiettivo "di arricchire l'associazione attraverso il reimpiego in attività economico-produttive di natura edificatoria i proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati da parte del clan" (pag. 95). La sentenza trae la prova di tale condotta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno riferito sulle iniziative imprenditoriali dello AS nell'interesse del gruppo criminale, e dal contenuto di intercettazioni, che 9 dimostrano frequentazioni assidue dello AS con il VE e con altri sodali, oltre che la conoscenza di vicende che riguardavano l'associazione criminale. Va rilevato che, a fronte dei contenuti delle dichiarazioni dei collaboratori, privi di specificità e riferimenti a operazioni per le quali fossero stati acquisiti riscontri documentali o di altro genere, in grado di dimostrare che le iniziative imprenditoriali dello AS, ammesse allo stesso imputato, fossero state finanziate con capitali di provenienza illecita (perché derivanti dall'attività dell'associazione mafiosa), la difesa con l'atto di appello aveva allegato prove documentali di segno contrario, rappresentando l'intervenuta assoluzione dello AS per fatti riferibili ad un periodo temporale compreso in quello oggetto di contestazione (sino all'anno 1996), rispetto ad ipotizzate condotte di riciclaggio di proventi di attività delittuose dello stesso clan (Sentenza G.u.p. Trib. Napoli del 30 luglio 1997). La Corte territoriale non ha considerato tali elementi, omettendo di valutarne la portata logica, specie rispetto a dichiarazioni (quali quelle del collaboratore RR) che invece affermavano il coinvolgimento dello AS nelle medesime iniziative imprenditoriali.
3.2. Inoltre, la Corte d'appello, pur analizzando in dettaglio la prova dichiarativa dei collaboratori e mettendo in rilievo gli elementi desunti alle indagini svolte, specie attraverso la valutazione delle intercettazioni, che testimoniano un rapporto di intesa frequentazione e di conoscenza dei rapporti interni del sodalizio da parte del ricorrente, nell'illustrare gli elementi di prova delle condotte indicative del contributo fornito dal concorrente esterno si ripiega sulle tesi già esposte dal Tribunale (le realizzazioni di alcuni immobili in Spagna;
la gestione di mini appartamenti attigui al villaggio Ipanema) rispetto alle quali non è in grado di indicare le fonti da cui deriverebbe la prova dell'impiego di capitali di provenienza illecita;
né si confronta con le deduzioni della difesa che, obiettivamente, mettono in serio dubbio l'esistenza di dati dimostrativi del ruolo dello AS nell'attività d'impresa al servizio, o in compartecipazione, con gli esponenti del sodalizio. Anche con riferimento alla vicenda degli appartamenti realizzati nei pressi del villaggio Ipanema, la Corte territoriale non ha preso in esame i risultati delle decisioni giudiziarie, indicate e allegate dall'appellante, che escludevano sia il coinvolgimento di VE PE in quella realizzazione, sia l'impiego di capitali illeciti nella relativa attività edilizia (circostanza peraltro emersa già dalla deposizione dell'ufficiale di p.g. che aveva seguito le relative indagini: v. pag. 85); né sono stati indicati gli elementi che consentivano di superare quegli accertamenti, dimostrando che la titolarità sostanziale di quegli immobili fosse riferibile a soggetti appartenenti al clan mafioso e che lo AS, che vi dimorava, fosse colui che gestiva e curava gli interessi dei partecipi 10 dell'associazione. Alla stesso modo, la motivazione della decisione impugnata non si è confrontata con la specifica deduzione difensiva che aveva censurato la valenza della documentazione sequestrata allo AS, in occasione del suo arresto per i fatti riguardanti il presente processo, costituita da annotazioni su operazioni riferibili all'esecuzione degli interventi edilizi in Spagna con indicazione di nominativi (tra cui soggetti legati ad alcuni sodali), somme e assegni emessi;
l'appellante aveva messo in rilievo come lo stesso ufficiale di p.g. che aveva eseguito il sequestro di quella documentazione, d'un lato avesse escluso di aver svolto accertamenti, bancari o di altro genere, per individuare la provenienza e la destinazione delle somme e dei titoli di credito indicati nelle annotazioni dello AS, dall'altro avesse ammesso che in quella stessa documentazione erano compresi altri documenti che testimoniavano lo svolgimento da parte dello AS di attività imprenditoriale lecita (verbale udienza del 20 giugno 2014, allegato all'atto di appello e al ricorso); si tratta di circostanze potenzialmente decisive nel rappresentare la carenza di prova circa il reimpiego di capitali illeciti da parte del ricorrente.
3.3. Infine, anche l'insistito richiamo della sentenza impugnata alle "parziali ammissioni" del ricorrente, che sarebbero desumibili dal contenuto dell'esame reso a dibattimento, in cui l'imputato avrebbe riferito di aver "fatto affari" con il VE, non trovano corrispondenza nel testo del verbale indicato dal ricorrente e allegato al ricorso;
al contrario, l'imputato ha ripetutamente escluso di avere condiviso attività illecite con il VE;
né può ritenersi che l'aver riferito sulle iniziative imprenditoriali seguite dallo AS in Spagna, per la realizzazione di alcune costruzioni, possa costituire un'ammissione di responsabilità derivante della condivisione con il VE dell'investimento di capitali forniti dal coimputato in quelle iniziative, poiché lo AS ha fornito con la sua versione una ricostruzione diametralmente diversa, sottolineando che il suo interessamento a quelle iniziative era esclusivamente personale e mirava a realizzare propri guadagni. Le carenze motivazionali indicate risultano decisive, nella prospettiva della verifica del dato probatorio che dev'essere analizzato al fine di individuare il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale» assicurato dal concorrente esterno, tale da rappresentare la «condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione» in quanto «diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258137). 11 3.4. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta, logicamente, l'assorbimento delle censure formulate con il secondo e con il terzo motivo, direttamente collegate all'accertamento della responsabilità dell'imputato.
4. Per le ragioni indicate, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per nuovo giudizio quanto alla posizione dell'imputato AS FA.
5. Il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati DI LV e VE TO comporta la loro condanna al pagamento delle spese processuali;
inoltre, il VE va condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile A.L.I.L.A.C.C.O. S.O.S. Impresa, nella misura - indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AS FA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta i ricorsi di DI LV e VE TO che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, VE TO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.L.I.L.A.C.C.O. SOS Impresa che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Così deciso l' 11/10/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenicoomenico Gallo Sergio Di Paola DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 FEB. 2021 IL M DI IE E R P Claudia Pianelli U Z N E S A S O I S 12