Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2010, n. 37753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37753 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/09/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - N. 1594
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 33524/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO NE, N. IL *26/04/1976*;
avverso la sentenza n. 609/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 04/10/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in personali Dott. D'Angelo G., che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile, l'Avv. Mola Emilio che ha concluso come da richieste scritte;
Udito il difensore Avv. Rapisarda Giuseppe che ha concluso per la rimessione degli atti della Corte Costituzionale per la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10 nella parte in cui non si applica al processo pendente in grado di appello e in subordine per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Crema ha dichiarato BO MO colpevole del reato di cui agli artt. 369-81/1-372 c.p. e condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, dichiarava n.d.p. contro il predetto in ordine al reato di cui all'art. 369 perché estinto per prescrizione e per l'effetto rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel reato e liquidando le ulteriori spese alla parte civile costituita.
Si contestava all'imputato, di avere, deponendo come teste nel procedimento penale a carico di SA IL, imputato di lesioni personali gravi in danno dell'agente di p.s. \B VI, prima davanti al G.U.P. in sede di udienza preliminare e poi nel corso del dibattimento, affermato il falso in ordine alle circostanze, che avevano dato luogo al fatto, e incolpando se stesso del reato commesso dal SA\.
Secondo l'impostazione accusatoria il fatto si era verificato nel corso degli incidenti tra opposte tifoserie avvenuti il *22/2/1998* allo stadio *Voltini di Crema* al termine di una partita di calcio, quando l'agente \B I\, schierato davanti ad uno dei cancelli di uscita della curva riservata alla squadra locale, venne colpito alla parte sinistra del viso da una grossa pietra lanciata da uno dei tifosi, che facevano ressa, successivamente identificato oltre che dal \B\, che poco prima lo aveva visto aggrapparsi al suo sfollagente e alla giubba della divisa, spingendolo e insultandolo, anche da altri agenti presenti. Per tale reato il Tribunale di Crema con sentenza in data 7/6/2000, divenuta irrevocabile, dichiarava il SA\ colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena di giustizia.
In motivazione la corte territoriale condivideva la ricostruzione della vicenda, operata in prime cure, facendo propri i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza, valorizzando le precise deposizioni rese dalla persona offesa, ritenuta altamente attendibile, siccome non inquinata da fattori esterni, e degli operanti, GN ON e ZZ CI, i riscontri provenienti dal tipo di traiettoria rettilinea impressa dal SA\ con le lesioni patite, incompatibile con l'assunto dell'imputato, secondo il quale il lancio della pietra era avvenuta dal basso verso l'alto, venendo a ferire in tal modo l'agente, che indossava il casco di ordinanza, nonché dalla sentenza di condanna nei confronti del SA\, acquisita ex art. 238/bis c.p.p., e dal probabile movente, che avrebbe spinto il BO, in ciò verosimilmente indotto dal padre del SA\, ufficiale di p.g., alla falsa confessione, rappresentato dalla circostanza che il SA\ non avrebbe potuto godere del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Contro tale decisione ricorre l'imputato personalmente che a sostegno della richiesta di annullamento pone tre motivi.
Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 372 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione testualmente rilevabile in riferimento alla valutazione dell'elemento oggettivo del reato, censurando l'error in iudicando dei giudici del merito, ai quali era sfuggito che la vicenda si era svolta in momenti di grande confusione, quando tra il BO\ e il SA\ da una parte e gli agenti dall'altra, si erano frapposte le persone, che a frotte stavano defluendo dallo stadio e ciò impediva agli agenti presenti una visione completa e esaustiva della situazione. Non si era tenuto conto delle deposizioni dei testi a discarico, MO e OZ, i quali avevano scagionato l'imputato, affermando che il lancio del sasso era avvenuto senza alcuna intenzione di colpire l'agente. Incoerenti dovevano poi ritenersi le valutazioni sulla traiettoria parabolica del lancio compiuto dal BO, posto che mancavano indicazioni precise sull'ampiezza della parabola, sull'inclinazione della visiera del casco e sulla distanza tra il \B\ e il BO\, e tra il GN e il SA\. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 372 c.p. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione testualmente rilevabile in riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che al momento del lancio l'imputato non era in grado di vedere il SA\, e quindi non poteva percepire l'eventuale commissione da parte di altri del reato, per cui aveva riferito ciò che era avvenuto intorno a lui e che lui aveva percepito, assumendosi la responsabilità di un comportamento che vedeva ingiustamente attribuito ad altri, non essendo in ciò smentito da altri.
Con il terzo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 80 e segg. c.p.p., e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla costituzione di parte civile, sostenendo che i reati ascritti all'imputato non potevano considerarsi plurioffensivi, ma monoffensivi, siccome intesi a tutelare esclusivamente l'amministrazione della giustizia, di guisa che la parte civile doveva ritenersi priva di "legittimatio ad causam". Preliminare appare l'esame dell'eccezione di legittimità costituzionale per la prima volta formulata dalla difesa in sede di discussione, della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 per contrasto con l'art. 117, comma 1 della Carta Costituzionale e con l'art. 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. A parte la genericità con la quale l'eccezione è stata formulata, è chiaro il riferimento alla recente ordinanza di questa Corte - Sezione 2 - n. 22357 del 27/5/2010, che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma surrichiamata, laddove esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, per i processi già pendenti in grado di appello o avanti alla corte di cassazione, sul rilievo che per effetto della norma comunitaria, da ritenersi "norma interposta", rispetto al parametro dell'art. 117 Cost. - secondo lo schema delineato dalla Corte Cost. con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 - dovrebbe, nell'interpretazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, operare non solo il principio della irretroattività della legge penale più severa, ma anche implicitamente il principio della retroattività della legge penale meno severa "lex mitior" - in essa inclusi i profili inerenti la riduzione dei termini di prescrizione. Questo collegio ritiene di dissentire da tale decisione per un duplice ordine di motivi: in primo luogo perché sul parametro interposto dalla norma comunitaria non consta esistere una giurisprudenza costante e consolidata della C.E.D.U., idonea a collegare i profili della "lex mitior" all'istituto della prescrizione, essendo, com'è noto, le singole decisioni della Corte Europea in materia ad efficacia limitata al caso concreto;
in secondo luogo perché, più in generale, resterebbe sempre da esplorare la natura ambigua dell'istituto della prescrizione e i suoi effetti correlati alle varie fasi del processo.
Nel merito il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la non riconducibilità dei primi due motivi al catalogo dei casi di ricorso disciplinati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, giacché le censure proposte, sotto l'apparenza della denuncia di vizi di legittimità, sembrano introdurre sostanzialmente come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità. Ed invero nel caso in esame i giudici di merito hanno dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo, di cui si è fatto cenno nella parte espositiva, delle ragioni del giudizio positivo sulla sussistenza di entrambe le ipotesi criminose contestate ed in particolare di quella ex art. 372 c.p., enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, e correttamente applicando il principio di diritto, più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale nel delitto di falsa testimonianza la difformità non è tra le dichiarazioni del testimone e la realtà vera e propria, ma tra quanto il teste depone e ciò che egli effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali viene interrogato (ex multis Cass. Sez. 620/1 - 6/2/03 n. 5745 Rv. 223568). Manifestamente infondato è il terzo motivo, laddove pone in discussione senza apprezzabili motivi in diritto il diritto del danneggiato dal reato contro l'amministrazione della giustizia, quale nel caso in esame è l'agente operante, che si è visto pregiudicato nella sua richiesta di procedere a carico del vero autore delle lesioni patite, e costretto a sostenere non solo un dibattimento più lungo e contrastato nel processo a carico del SA\, ma anche un dibattimento a carico del BO\ non potendosi escludere un eventuale esito contrastante del secondo giudizio con il primo. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2010