Sentenza 15 luglio 2016
Massime • 1
La misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata, nelle ipotesi in cui si proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., anche per il soddisfacimento delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2016, n. 44727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44727 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2016 |
Testo completo
467 2 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IM VECCHIO Presidente SENTENZA Dott. -Rel. Consigliere 2515/2016- - ✓ N. Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO N. 6502/2016 - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IM N. IL 16/02/1963 avverso l'ordinanza n. 1787/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 07/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FELICETTA MARINELLI the chicole il wrifettsdel Woo Udit i difensor Avv.; ROBERTO D'AGOSTINO he chorde l'annullo multo mare wurde dall'odinoure G Стридиона رس RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7.01.2016 il Tribunale di MO, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc.pen., ha confermato l'ordinanza emessa il 17.12.2015 con cui la Corte d'appello di MO aveva applicato a MI AS la misura cautelare del divieto di espatrio a seguito della condanna alla pena di anni 3 di reclusione e € 20.000 di multa, pronunciata dalla medesima Corte territoriale con sentenza 16.10.2015 per le violazioni della disciplina delle armi e degli esplosivi consistite nella detenzione, porto, trasporto e cessione di 30 kg di materiale esplodente, commesse dal MI fino al 22.04.2011. Ritenuto assorbito il giudizio sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dalla duplice condanna di merito pronunciata in primo e in secondo grado, il Tribunale valorizzava, agli effetti della sussistenza del pericolo di recidiva, le gravi modalità del fatto, accertato a seguito della scoperta dell'ingente quantità di materiale esplodente presente nell'abitazione di MO dell'imputato (e che la perizia espletata nel giudizio di merito aveva ritenuto idoneo a cagionare l'esplosione di un intero isolato del quartiere) su segnalazione dello stesso MI, in occasione del fermo disposto a suo carico dalla DDA di MO per il delitto di calunnia in danno di GI De AR;
il Tribunale rilevava che l'imputato aveva ripetutamente dichiarato il falso circa l'origine del materiale sequestrato, asseritamente recapitatogli da ignoti in orario notturno, confezionato in un pacco ли lasciato sull'uscio della sua abitazione di MO (secondo la prima versione offerta dal MI) ovvero di quella dei suoceri in Bologna e da lui quindi trasportato a MO (secondo la versione successiva); la giustificazione dell'omessa denuncia dell'episodio allegata dal MI, consistita nel timore di essere ritenuto un mitomane e che gli fosse tolto l'affidamento del figlio (avendo in corso il procedimento di separazione dalla moglie), doveva ritenersi inverosimile, mentre le modalità di recapito dell'esplosivo originariamente indicate dall'imputato non avevano trovato alcun riscontro nelle videoriprese effettuate dall'impianto di sorveglianza dell'abitazione di MO;
inoltre l'imputato fruiva all'epoca di un servizio di scorta, al quale avrebbe potuto consegnare immediatamente il materiale o denunciarne la presenza. Il Tribunale valorizzava, agli effetti della sussistenza delle esigenze cautelari, i carichi pendenti dell'imputato, anche per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, e la condanna riportata per reati di riciclaggio e impiego di denaro e altri beni di provenienza illecita, commessi anche all'estero, nonché la mancata indicazione della destinazione finale dell'esplosivo, che rivelava l'inserimento del MI in circuiti criminali con ramificazioni estere, in particolare a Ginevra dove l'imputato aveva riciclato una parte delle disponibilità familiari di accertata origine mafiosa, risultando altresì il materiale esplodente di 로 2 produzione svizzera;
escludeva peraltro la sussistenza di un concreto pericolo di fuga-ma non quello di recidiva - in ragione della contenuta misura della pena inflitta, della revoca recentemente sopravvenuta della misura di prevenzione personale e dei legami familiari dell'imputato (in particolare col figlio minore a lui affidato) sul territorio italiano.
2. Ricorre per cassazione MI AS, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza, coi quali lamenta: - violazione di legge in relazione agli artt. 281 e 274 cod. proc.pen., rilevando che la ritenuta insussistenza del pericolo di fuga escludeva l'applicazione del divieto di espatrio, con riguardo alla necessaria correlazione della relativa misura col presupposto di cui all'art. 274 lett. b) del codice di rito;
- vizio di motivazione, con riguardo all'assenza di qualsiasi riscontro processuale del ritenuto inserimento dell'imputato in circuiti criminali con ramificazioni estere;
censura l'omessa valutazione di un pericolo concreto e attuale di recidiva, a fronte dell'osservanza pregressa delle prescrizioni della misura di prevenzione e delle note positive contenute nell'informativa del 13.03.2015 della Questura di MO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in entrambe le sue deduzioni, e deve essere rigettato.
2. La censura dedotta nel primo motivo di ricorso - richiamando l'orientamento di ли questa Corte secondo cui la misura coercitiva del divieto di espatrio di cui all'art. 281 cod.proc.pen. deve ritenersi applicabile, nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 280 del codice di rito, quando dagli atti emerga un concreto e attuale pericolo che l'imputato si dia alla fuga all'estero, e non (anche) per il soddisfacimento delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc.pen. (Sez. 6 n. 3503 dell'8/01/2014, Rv. 258253) presuppone una lettura della norma codicistica, che prevede la misura in oggetto, che non trova riscontro né nel disposto letterale dell'art. 281 né nella sua collocazione sistematica, costituendo il divieto di espatrio una delle misure coercitive e in particolare quella di grado meno afflittivo - previste in via generale nel capo II del titolo I del libro IV del codice di rito come strumento di limitazione della libertà personale nell'ambito della scelta pluralistica effettuata dal legislatore in materia di misure cautelari personali, in funzione di soddisfare il canone di adeguatezza che l'art. 275 cod. proc.pen. stabilisce quale criterio guida fondamentale nella scelta della misura da applicare al caso concreto, senza che risulti apposto alcun limite normativo al suo ambito di operatività, sotto il profilo delle esigenze cautelari oggetto della previsione generale di cui all'art. 274 cod.proc.pen. che il divieto di espatrio è destinato a tutelare. La lettura riduttiva dell'operatività della misura prospettata dal ricorrente è ننده 3 d'altronde contraddetta dalla lettura testuale della motivazione della sentenza (n. 109 del 1994) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma, introdotta nel testo originario dell'art. 281 del codice di rito dalla legge n. 356 del 1992 (mediante aggiunta del comma 2-bis), che prevedeva l'applicazione cumulativa del divieto di espatrio in aggiunta a una qualsiasi delle altre misure coercitive previste nel capo II, ritenendo che proprio l'autonomia che deve riconoscersi alla misura cautelare in oggetto, rispetto alle altre parimenti incidenti sulla libertà della persona, risultava incompatibile con la sottrazione di ogni spazio di discrezionalità in capo al giudice che era chiamato a disporne inderogabilmente l'applicazione in via accessoria, in ordine alla verifica in concreto delle esigenze cautelari che la misura è destinata, di volta in volta, a tutelare: esigenze che la sentenza della Consulta indica come "generalmente" (e, dunque, non già sempre e necessariamente) individuabili nel pericolo di fuga, sotto il profilo della inidoneità "di norma" (e, dunque, non già in assoluto) del divieto di espatrio a fronteggiare le altre esigenze indicate nell'art. 274 cod.proc.pen., utilizzando così espressioni semantiche che lasciano spazio a un'applicazione della misura anche a tutela di esigenze diverse da quella di cui alla lettera b) della medesima norma. Un'interpretazione che conducesse a escludere le esigenze di cui alla lettera c) ли dell'art. 274 cod. proc.pen. dal novero di quelle tutelabili con la misura del divieto di espatrio produrrebbe inoltre l'incongrua e illogica conclusione di imporre al giudice della cautela la necessaria applicazione, in caso di ritenuta sussistenza del pericolo (concreto e attuale) di recidiva per uno dei reati che la consentano, di una misura maggiormente afflittiva di quella (minima) prevista dall'art. 281, in violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e reciproca autonomia ai quali è ispirato il sistema delle misure coercitive della libertà personale, e che hanno costituito la ragione dell'espunzione da parte della Corte costituzionale dell'automatismo introdotto dalla legge n. 356 del 1992. La violazione di legge lamentata nel primo motivo di ricorso dunque infondata.
3. Anche il vizio di motivazione dedotto come secondo motivo di doglianza è infondato, fino a rasentare l'inammissibilità. L'ordinanza impugnata ha argomentato la sussistenza delle esigenze di prevenzione e l'idoneità della misura applicata del divieto di espatrio a cautelare il rischio di reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'imputato sulla scorta, tra l'altro, dei legami del MI con ambienti criminali operanti all'estero, riconducibili allo stesso paese di provenienza del materiale esplodente a lui sequestrato (la Svizzera), rivelati dal suo coinvolgimento nel processo celebrato a Ginevra conclusosi con la condanna definitiva per reati (commessi anche all'estero) riguardanti il riciclaggio di illeciti proventi familiari di origine سا 4 mafiosa;
e ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva anche alla stregua delle specifiche modalità e circostanze del fatto, in relazione alla quantità di esplosivo detenuto (30 kg), e dell'assenza di qualsiasi credibile giustificazione della sua provenienza e (successiva) destinazione. L'esistenza di una congrua e coerente motivazione rende dunque insindacabile, nella presente sede di legittimità, la valutazione compiuta sul punto dal giudice di merito in sede di riesame del provvedimento de libertate, valutazione alla quale la Corte di cassazione non può sovrapporre un proprio diverso apprezzamento. basato su altri elementi di fatto, come quelli, allegati dal ricorrente, tratti dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni della misura di prevenzione personale, evidentemente ritenuti soccombenti dal Tribunale -che la trasformerebbe nell'ennesimo giudice del fatto.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 15/07/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente D ansus Vecchio Enrico Giuseppe Sandrini AS Vecchio Clano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5 а с