Sentenza 26 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' "04520 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G. N. 10660/00 Consigliere Cron. 10233 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Rep. - Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Ud. 27/09/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente 300 S ENTENZA sul ricorso proposto da: GA GE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DEI PRATI DEGLI STROZZI N. 21, presso 10 studio dell'avvocato SALVATORE INTORRE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO VELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 1028/00 del Tribunale di -AGRIGENTO, depositata il 12/04/00 R.G.N. 740/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3685 -1- udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per in rigetto del ricorso. : : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Agrigento, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da TI LO nei confronti dell'Inps diritto all'assegnoper l'accertamento del ordinario di invalidità, con decorrenza dal 1.4.94, ritenendo che le conclusioni del c.t.u. di secondo grado, difformi da quello del c.t.u. di primo grado, erano da considerarsi pienamente attendibili in quanto sorrette da idonei accertamenti e da argomentazioni immuni da vizi logici, nonché tali da escludere che, all'atto degli accertamenti, si fosse determinato nell'assicurato un vero e proprio conflitto disco-radicolare comportante il supera- mento della soglia invalidante. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione TI LO censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Non si è costituito 1'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo deduce il ricorrente vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, oltre a violazione di legge, considerando che il Tribunale, pur dinanzi (di secondo grado) ritenutaad una C.T.U. 3 tecnicamente corretta e convincente, non poteva ignorare, come ha fatto, la diversità delle conclusioni della C.T.U. di primo grado, né poteva ignorare gli accertamenti della C.T. di parte che avevano condotto allo stesso risultato di quella svolta ne giudizio innanzi il Pretore. Con il terzo deduce il ricorrente che, dinanzi alle motivo opposte C.T.U. il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della C.T.U. innanzi а sé espletata. Ritiene la Corte che il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, devono essere accolti. In vero, dinanzi ad accertamenti peritali di primo e secondo grado pervenuti ad antitetiche conclusioni, l'obbligo di motivazione non può ritenersi correttamente assolto dalla pura e semplice adesione all'una o all'altra (magari a quella di primo grado e non a quella disposta dallo stesso Tribunale), estendendosi anche tale obbligo alla indicazione delle ragioni tecniche e giuridiche della preferenza dell'una rispetto alla Katra, quindi anche alla indicazione delle ragioni per le quali la C.T.U. esclusa non appariva convincente;
a questa si collega il terzo motivo di ricorso, da ritenere assorbito da quelli prece- denti, nel senso che, se pur è vero che la rinno- vazione di una C.T.U. rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, un nuovo esame di quelli già espletati peritale, nel contrasto appare lo strumento più adeguato alla formazione di un convincimento giudiziale basato su conoscenze di ordine, non tecnico giuridico, bensì tecnico medico considerazione dei pertinenti rilievianche in della C.T. di parte. Per quanto sopra la Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo: cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
DI La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione ai motivi accolti, anche per le spese alla Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma il 27 settembre 2002 Il Presidente: Il Cons nsore: RE Ишонск IL CANC Calleria Off 28 MAR 2003 IL CANCEL E CANCELLIERE Giovanni Cantermo 5