Art. 1. 1. Nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, operanti con finalita' turistiche in territori montani interessati dagli eccezionali fenomeni climatici-meteorologici di carenza delle precipitazioni nevose, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
2. Sono altresi' sospesi i versamenti in materia di imposte dirette, anche in qualita' di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990.
4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverra', mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. Sono altresi' sospesi i versamenti in materia di imposte dirette, anche in qualita' di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990.
4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverra', mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.