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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 16 maggio 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. e vertente tra
(cod. fiscale ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Gigliotti e Patrizia Procopio . in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catanzaro alla via Acri n.37,
-Attrice-
E- ( già , in persona del legale rapp. pro tempore CP_1 Controparte_2
(c.f. ) con l'avv. Iannello Gaetano in forza di procura in calce all'atto di costituzione di P.IVA_1 nuovo difensore del 26.01.2023
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali da responsabilità contrattuale.
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate in udienza e nei verbali di causa.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la Parte_1 società , in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere Controparte_3 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, e ritenuto invece la fondatezza di quanto in narrativa : - in via preliminare ordinare all' l'immediato allaccio Controparte_2
1 dell'energia elettrica sul terreno di proprietà della IG.ra sito in località “ Cappella Parte_1
Sinoro” nel Comune di Belcastro per come e per quanto si è contrattualmente obbligata;
di seguito, previo accertamento della dovutezza, ordinare il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla IG.ra nella misura complessiva di 22.650,00 così come meglio dettagliata : Parte_1 euro 210,00 a titolo di indennizzo automatico ex art 104 tabella 16 Delibera AEEG n. 198/11, euro
20.000,00 per danno da inadempimento contrattuale, euro 2.440,00 per danno extracontrattuale oltre al risarcimento dei danni morali ed esistenziali che verranno provati in corso di causa e/o a quella somma di risarcimento di misura minore o maggiore che verrà accertata di giustizia.
Con vittoria di spese di lite.”
A sostegno della domanda la difesa della parte attrice deduceva: che nell'anno 2014, aveva richiesto all' la fornitura di energia elettrica per uso diverso da abitazione , nel Comune di Controparte_2
Belcastro loc. “Cappella-Sinoro” ; che nel marzo 2015 la società le faceva Controparte_2 pervenire il preventivo di spesa pari ad euro 2.672,23 per il relativo allaccio che parte attrice provvedeva a pagare nel luglio 2015; che tuttavia la faceva pervenire alla IG.ra Controparte_2
ben due intimazioni di pagamento relativo all'importo già pagato e che solo nel Parte_1
20.11.2015 l' comunicava l'esecuzione dei lavori entro 60 giorni lavorativi e comunque entro CP_2 il 16.02.2015 . Che nonostante tale assicurazione la società elettrica non effettuava nessun allaccio così da creare ingenti danni patrimoniali e non alla parte attrice, per non aver potuto dare inizio alle attività agricole e zootecniche sul terreno di sua proprietà con gravi perdite finanziarie.
Sulla scorta di tali deduzioni l'attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva nel giudizio con apposita comparsa di risposta la , ( già Controparte_3 [...]
la quale, nel merito, contestava la ricostruzione fattuale e tutti gli assunti della Controparte_2 controparte, assumendo altresì il difetto di prova circa l'inadempimento della società convenuta e l'inesistenza di qualsivoglia danno patrimoniale sopportato dall'attrice. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta da parte attrice, e quindi dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.5.2025 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente occorre osservare che sulla base della documentazione frammentaria e confusionaria prodotta da parte attrice è possibile risalire ad una diversa ricostruzione dei fatti, avendo parte attrice prodotto documentazione sia relativa ad una fornitura ricadente nel Parte_2
, recante il n. di POD IT001E79034646 ( cfr doc. 7 e 10) , sia ad altro differente rapporto
[...] contrattuale con codice identificativo POD n. IT001E790557051 per fornitura in C.da Cappella del
Comune di Belcastro relativo al presente giudizio , così innescando confusione tra le due diverse richieste.
Deve, procedersi, pertanto, alla ricostruzione dei fatti sulla base della documentazione riferibile all'allaccio in Loc. Cappella del Comune di Belcastro codice POD IT001E790557051
Ebbene parte attrice ha inoltrato in data 02/02/2015 ( cfr doc. 1 ) ricevuto da in CP_4 data 23/03/2015, istanza di fornitura energia elettrica del tipo permanente ordinaria BT monofase per altri usi da eseguire in località Cappella del Comune di Belcastro. , in pari data, inviava il CP_2 preventivo di spesa con specifica tecnica nella quale si chiedeva l'esecuzione del manufatto per alloggio del gruppo misura e l'ottenimento di permessi su proprietà privata.( cfr documentazione n. 1 frammentaria ).
Il preventivo è stato accettato dalla in data 13/07/2015 sulla base della comunicazione Pt_1 inviata da lla IG.ra ( cfr. doc. 3) con conseguente creazione della prestazione dei lavori CP_2 Pt_1 di allacciamento.
In data 30/10/2015 la IG.ra inoltrava FOC con cui comunicava la fine opere clienti, Pt_1 sicchè inviava in data 9.11.2015 la richiesta di rilascio al Comune di Belcastro della CP_2 certificazione inerente l'esistenza dei vincoli tutori inibitori. All'esito dell'ottenimento dello stesso sarebbe stato possibile formalizzare le costituzioni delle servitù.
Il Comune di Belcastro rilasciava il relativo Certificato solo in data 15/11/2016 ( cfr. doc.
13)ad oltre un anno dalla richiesta.
Da questo momento l' poteva attivarsi per ottenere la costituzione delle servitù di CP_2 elettrodotto al fine di realizzare la palificazione necessaria per portare la fornitura nella località di campagna, ove era stata richiesta.
Ciò detto, occorre precisare che i tempi a disposizione del Distributore per il completamento del lavoro sono calcolati al netto del tempo necessario per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni e per il completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale.
La ricostruzione dei fatti è stata meglio specificata da nella nota del Controparte_2
25.11.2016 ( doc. 13)indirizzata al legale della IG.ra con cui veniva evidenziato che i tempi Pt_1
a disposizione del Distributore per il completamento dei lavori erano calcolati a nei tempi sopra
3 calcolati e si ripete ,previa comunicazione da parte del cliente finale ( ) delle Parte_1 concessioni , autorizzazioni di servitù di elettrodotti da parte dei proprietari confinanti.
In particolare, si osserva che, per come dichiarato da parte convenuta , in Controparte_3 assenza di alcuna contestazione da parte attrice, al momento della notifica dell'atto di citazione,
(16.02.2017) , era ancora in attesa di conferma formale della concessione di Controparte_2 servitù di elettrodotto da parte dei proprietari dei terreni interessati dall'impianto di rete da realizzare ai fini della concessione della fornitura di energia elettrica alla IG.ra . Parte_1
Occore altresì rappresentare che ottenute le concessioni di servitù di elettrodotto, come su indicate, la avrebbe dovuto inoltrare la comunicazione preventiva di inizio lavori ai Controparte_3 sensi del comma 7, art. 3, L.R. 17/2000 e solo a ricevimento/completamento di quanto sopra indicato avrebbe potuto eseguire la prestazione di cui si deduce l'inadempimento.
La cronistoria dei fatti è pacifica tra le parti, avendo tra l'altro la stessa parte attrice depositato unitamente all'atto di citazione la nota pec del 25.11.2016 sopra richiamata ( doc. 13) con cui vengono interamente spiegati tutti i passaggi per l'allaccio alla fornitura di energia, che è effettivamente avvenuta in data 7.09.2017, per come dichiarato al verbale di cui all'udienza del 9.03.2018.
Alla luce dei risultati della compiuta istruttoria, deve pertanto ritenersi che la causa del ritardo nel completamento dei lavori, deve essere ravvisata nel mancato riscontro da parte attrice dell'autorizzazioni da parte dei proprietari confinanti a quello di proprietà, al passaggio dei cavi. E pertanto, poiché l'onere di ottenere le suddette autorizzazioni incombeva sull'attrice, come da previsione contrattuale, il mancato completamento dei lavori non è alla convenuta imputabile.
Peraltro, anche ove fosse stata provata l'inerzia dell' i danni soltanto genericamente CP_2 identificati dall'attore – non potrebbero essere considerati conseguenza diretta e immediata del detto inadempimento.
Giova ricordare che ad ogni illecito lamentato non consegue un'automatica risarcibilità, giacchè non può parlarsi in alcun caso di danno in re ipsa.
Qualsiasi pregiudizio, non patrimoniale o patrimoniale che sia, deve essere provato secondo le regole ordinarie, dovendosi dimostrare il pregiudizio alla sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di dimostrare tale entità.
Ed invero:
- è noto che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
4 Con riguardo al danno economico riferito alle gravi perdite finanziarie dell'attività commerciale/imprenditoriale, si evidenzia che alla luce dei già richiamati principi sull'onere di allegazione specifica e di prova dei fatti costitutivi delle domande di risarcimento del danno (quali quelle oggetto di causa), parte attrice avrebbe dovuto fornire allegazione specifica e quindi rigorosa prova:
- della entità effettiva dei guadagni perduti nel periodo in oggetto;
- dei criteri utilizzati per la rilevazione di una tale entità della perdita di tali guadagni;
- della identità precisa e del numero della clientela perduta per effetto del ritardo nell'attivazione della fornitura di energia elettrica.
Ebbene la parte attrice non ha offerto, sotto i profili appena individuati, nessuna prova.
Parimenti indimostrato è l'esborso che la avrebbe affrontato per utilizzare un Parte_1 gruppo elettrogeno, peraltro usato, producendo in giudizio una fattura emessa dalla ditta Azienda
Agricola Gualtieri Maria Celeste”.
Ed invero le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, costituiscono prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo soltanto nel procedimento monitorio, ma non costituiscono fonte di prova nel corso del giudizio di opposizione di merito a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che la emette a fondamento del suo credito
(ex multis Cass. n. 9542/2018).
Ne deriva che la fattura commerciale, peraltro neanche annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicata (così Tribunale Messina, sez. II, 18/03/2021, (ud.
15/03/2021, dep.18/03/2021), n. 571; vedi anche Tribunale di Milano n. 689/2021): “Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' 'an' o sul 'quantum debeatur', le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed eIGibilità .”.
Peraltro non può non evidenziarsi che nessuna prova del pagamento della somma di euro
2.440,00 per l'acquisto del generatore di corrente è stata fornita da parte attrice, nonostante la semplicità e non particolare dispendiosità della relativa dimostrazione (bastava produrre in giudizio, ad esempio, la copia del bonifico bancario effettuato a favore della ditta Azienda Agricola Gualtieri
Maria Celeste, del titolo di pagamento emesso per il saldo della fattura in questione o anche gli estratti conto bancari relativi al periodo del dedotto pagamento).
5 Nulla, pertanto, è stato dimostrato a titolo di danno patrimoniale dalla IG.ra Parte_1 sicchè la domanda risarcitoria della parte attrice sarebbe comunque infondata in punto di quantum debeatur e di dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità tra il preteso ritardato adempimento dell' (rispetto alle obbligazioni contrattuali) e il danno subito, qualora Controparte_3 anche si volesse ritenere il ritardo nell'adempimento del contratto davvero imputabile alla società convenuta.
Dunque non essendovi prova dei pregiudizi patrimoniali subiti, la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale (recte da ritardato adempimento) proposta dalla parte attrice deve essere respinta siccome infondata in fatto e in diritto e perché sfornita di adeguata e sufficiente prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, in ragione della bassa complessità della controversia), con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- condanna parte attrice alla rifusione, in favore di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catanzaro 24 settembre 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
6
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 16 maggio 2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. e vertente tra
(cod. fiscale ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Gigliotti e Patrizia Procopio . in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catanzaro alla via Acri n.37,
-Attrice-
E- ( già , in persona del legale rapp. pro tempore CP_1 Controparte_2
(c.f. ) con l'avv. Iannello Gaetano in forza di procura in calce all'atto di costituzione di P.IVA_1 nuovo difensore del 26.01.2023
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali da responsabilità contrattuale.
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate in udienza e nei verbali di causa.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la Parte_1 società , in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere Controparte_3 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, e ritenuto invece la fondatezza di quanto in narrativa : - in via preliminare ordinare all' l'immediato allaccio Controparte_2
1 dell'energia elettrica sul terreno di proprietà della IG.ra sito in località “ Cappella Parte_1
Sinoro” nel Comune di Belcastro per come e per quanto si è contrattualmente obbligata;
di seguito, previo accertamento della dovutezza, ordinare il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla IG.ra nella misura complessiva di 22.650,00 così come meglio dettagliata : Parte_1 euro 210,00 a titolo di indennizzo automatico ex art 104 tabella 16 Delibera AEEG n. 198/11, euro
20.000,00 per danno da inadempimento contrattuale, euro 2.440,00 per danno extracontrattuale oltre al risarcimento dei danni morali ed esistenziali che verranno provati in corso di causa e/o a quella somma di risarcimento di misura minore o maggiore che verrà accertata di giustizia.
Con vittoria di spese di lite.”
A sostegno della domanda la difesa della parte attrice deduceva: che nell'anno 2014, aveva richiesto all' la fornitura di energia elettrica per uso diverso da abitazione , nel Comune di Controparte_2
Belcastro loc. “Cappella-Sinoro” ; che nel marzo 2015 la società le faceva Controparte_2 pervenire il preventivo di spesa pari ad euro 2.672,23 per il relativo allaccio che parte attrice provvedeva a pagare nel luglio 2015; che tuttavia la faceva pervenire alla IG.ra Controparte_2
ben due intimazioni di pagamento relativo all'importo già pagato e che solo nel Parte_1
20.11.2015 l' comunicava l'esecuzione dei lavori entro 60 giorni lavorativi e comunque entro CP_2 il 16.02.2015 . Che nonostante tale assicurazione la società elettrica non effettuava nessun allaccio così da creare ingenti danni patrimoniali e non alla parte attrice, per non aver potuto dare inizio alle attività agricole e zootecniche sul terreno di sua proprietà con gravi perdite finanziarie.
Sulla scorta di tali deduzioni l'attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva nel giudizio con apposita comparsa di risposta la , ( già Controparte_3 [...]
la quale, nel merito, contestava la ricostruzione fattuale e tutti gli assunti della Controparte_2 controparte, assumendo altresì il difetto di prova circa l'inadempimento della società convenuta e l'inesistenza di qualsivoglia danno patrimoniale sopportato dall'attrice. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta da parte attrice, e quindi dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.5.2025 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente occorre osservare che sulla base della documentazione frammentaria e confusionaria prodotta da parte attrice è possibile risalire ad una diversa ricostruzione dei fatti, avendo parte attrice prodotto documentazione sia relativa ad una fornitura ricadente nel Parte_2
, recante il n. di POD IT001E79034646 ( cfr doc. 7 e 10) , sia ad altro differente rapporto
[...] contrattuale con codice identificativo POD n. IT001E790557051 per fornitura in C.da Cappella del
Comune di Belcastro relativo al presente giudizio , così innescando confusione tra le due diverse richieste.
Deve, procedersi, pertanto, alla ricostruzione dei fatti sulla base della documentazione riferibile all'allaccio in Loc. Cappella del Comune di Belcastro codice POD IT001E790557051
Ebbene parte attrice ha inoltrato in data 02/02/2015 ( cfr doc. 1 ) ricevuto da in CP_4 data 23/03/2015, istanza di fornitura energia elettrica del tipo permanente ordinaria BT monofase per altri usi da eseguire in località Cappella del Comune di Belcastro. , in pari data, inviava il CP_2 preventivo di spesa con specifica tecnica nella quale si chiedeva l'esecuzione del manufatto per alloggio del gruppo misura e l'ottenimento di permessi su proprietà privata.( cfr documentazione n. 1 frammentaria ).
Il preventivo è stato accettato dalla in data 13/07/2015 sulla base della comunicazione Pt_1 inviata da lla IG.ra ( cfr. doc. 3) con conseguente creazione della prestazione dei lavori CP_2 Pt_1 di allacciamento.
In data 30/10/2015 la IG.ra inoltrava FOC con cui comunicava la fine opere clienti, Pt_1 sicchè inviava in data 9.11.2015 la richiesta di rilascio al Comune di Belcastro della CP_2 certificazione inerente l'esistenza dei vincoli tutori inibitori. All'esito dell'ottenimento dello stesso sarebbe stato possibile formalizzare le costituzioni delle servitù.
Il Comune di Belcastro rilasciava il relativo Certificato solo in data 15/11/2016 ( cfr. doc.
13)ad oltre un anno dalla richiesta.
Da questo momento l' poteva attivarsi per ottenere la costituzione delle servitù di CP_2 elettrodotto al fine di realizzare la palificazione necessaria per portare la fornitura nella località di campagna, ove era stata richiesta.
Ciò detto, occorre precisare che i tempi a disposizione del Distributore per il completamento del lavoro sono calcolati al netto del tempo necessario per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni e per il completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale.
La ricostruzione dei fatti è stata meglio specificata da nella nota del Controparte_2
25.11.2016 ( doc. 13)indirizzata al legale della IG.ra con cui veniva evidenziato che i tempi Pt_1
a disposizione del Distributore per il completamento dei lavori erano calcolati a nei tempi sopra
3 calcolati e si ripete ,previa comunicazione da parte del cliente finale ( ) delle Parte_1 concessioni , autorizzazioni di servitù di elettrodotti da parte dei proprietari confinanti.
In particolare, si osserva che, per come dichiarato da parte convenuta , in Controparte_3 assenza di alcuna contestazione da parte attrice, al momento della notifica dell'atto di citazione,
(16.02.2017) , era ancora in attesa di conferma formale della concessione di Controparte_2 servitù di elettrodotto da parte dei proprietari dei terreni interessati dall'impianto di rete da realizzare ai fini della concessione della fornitura di energia elettrica alla IG.ra . Parte_1
Occore altresì rappresentare che ottenute le concessioni di servitù di elettrodotto, come su indicate, la avrebbe dovuto inoltrare la comunicazione preventiva di inizio lavori ai Controparte_3 sensi del comma 7, art. 3, L.R. 17/2000 e solo a ricevimento/completamento di quanto sopra indicato avrebbe potuto eseguire la prestazione di cui si deduce l'inadempimento.
La cronistoria dei fatti è pacifica tra le parti, avendo tra l'altro la stessa parte attrice depositato unitamente all'atto di citazione la nota pec del 25.11.2016 sopra richiamata ( doc. 13) con cui vengono interamente spiegati tutti i passaggi per l'allaccio alla fornitura di energia, che è effettivamente avvenuta in data 7.09.2017, per come dichiarato al verbale di cui all'udienza del 9.03.2018.
Alla luce dei risultati della compiuta istruttoria, deve pertanto ritenersi che la causa del ritardo nel completamento dei lavori, deve essere ravvisata nel mancato riscontro da parte attrice dell'autorizzazioni da parte dei proprietari confinanti a quello di proprietà, al passaggio dei cavi. E pertanto, poiché l'onere di ottenere le suddette autorizzazioni incombeva sull'attrice, come da previsione contrattuale, il mancato completamento dei lavori non è alla convenuta imputabile.
Peraltro, anche ove fosse stata provata l'inerzia dell' i danni soltanto genericamente CP_2 identificati dall'attore – non potrebbero essere considerati conseguenza diretta e immediata del detto inadempimento.
Giova ricordare che ad ogni illecito lamentato non consegue un'automatica risarcibilità, giacchè non può parlarsi in alcun caso di danno in re ipsa.
Qualsiasi pregiudizio, non patrimoniale o patrimoniale che sia, deve essere provato secondo le regole ordinarie, dovendosi dimostrare il pregiudizio alla sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di dimostrare tale entità.
Ed invero:
- è noto che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
4 Con riguardo al danno economico riferito alle gravi perdite finanziarie dell'attività commerciale/imprenditoriale, si evidenzia che alla luce dei già richiamati principi sull'onere di allegazione specifica e di prova dei fatti costitutivi delle domande di risarcimento del danno (quali quelle oggetto di causa), parte attrice avrebbe dovuto fornire allegazione specifica e quindi rigorosa prova:
- della entità effettiva dei guadagni perduti nel periodo in oggetto;
- dei criteri utilizzati per la rilevazione di una tale entità della perdita di tali guadagni;
- della identità precisa e del numero della clientela perduta per effetto del ritardo nell'attivazione della fornitura di energia elettrica.
Ebbene la parte attrice non ha offerto, sotto i profili appena individuati, nessuna prova.
Parimenti indimostrato è l'esborso che la avrebbe affrontato per utilizzare un Parte_1 gruppo elettrogeno, peraltro usato, producendo in giudizio una fattura emessa dalla ditta Azienda
Agricola Gualtieri Maria Celeste”.
Ed invero le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, costituiscono prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo soltanto nel procedimento monitorio, ma non costituiscono fonte di prova nel corso del giudizio di opposizione di merito a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che la emette a fondamento del suo credito
(ex multis Cass. n. 9542/2018).
Ne deriva che la fattura commerciale, peraltro neanche annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicata (così Tribunale Messina, sez. II, 18/03/2021, (ud.
15/03/2021, dep.18/03/2021), n. 571; vedi anche Tribunale di Milano n. 689/2021): “Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' 'an' o sul 'quantum debeatur', le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed eIGibilità .”.
Peraltro non può non evidenziarsi che nessuna prova del pagamento della somma di euro
2.440,00 per l'acquisto del generatore di corrente è stata fornita da parte attrice, nonostante la semplicità e non particolare dispendiosità della relativa dimostrazione (bastava produrre in giudizio, ad esempio, la copia del bonifico bancario effettuato a favore della ditta Azienda Agricola Gualtieri
Maria Celeste, del titolo di pagamento emesso per il saldo della fattura in questione o anche gli estratti conto bancari relativi al periodo del dedotto pagamento).
5 Nulla, pertanto, è stato dimostrato a titolo di danno patrimoniale dalla IG.ra Parte_1 sicchè la domanda risarcitoria della parte attrice sarebbe comunque infondata in punto di quantum debeatur e di dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità tra il preteso ritardato adempimento dell' (rispetto alle obbligazioni contrattuali) e il danno subito, qualora Controparte_3 anche si volesse ritenere il ritardo nell'adempimento del contratto davvero imputabile alla società convenuta.
Dunque non essendovi prova dei pregiudizi patrimoniali subiti, la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale (recte da ritardato adempimento) proposta dalla parte attrice deve essere respinta siccome infondata in fatto e in diritto e perché sfornita di adeguata e sufficiente prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, in ragione della bassa complessità della controversia), con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- condanna parte attrice alla rifusione, in favore di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catanzaro 24 settembre 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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