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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/07/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1697/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. alla scadenza dei termini concessi alle parti exart. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2019 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to RUSSO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE , giusta procura in atti RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv.to CAPRIO ALESSANDRA , giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 2.8.2019, la società ricorrente contestava la mancata allegazione del file con estensione “p7m”, chiedendo di “accogliere il ricorso per i motivi analiticamente riportati nel suddetto atto ed invalidare l'atto impugnato.”.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
pagina 1 di 2 Infatti, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale allegata alla Pec in formato pdf anche quando essa non è munita di firma digitale e perciò è priva dell'estensione p7m. Nell'ultima sentenza emessa su questo tema, la Suprema Corte ha rilevato che la notifica di una cartella di pagamento effettuata in via telematica può avvenire in due modi, alternativi ed equivalenti: il primo è quello di allegare al messaggio Pec il documento informatico come
«atto nativo digitale»; il secondo consiste nell'allegare la sua «copia informatica», cioè la copia per immagine di un originale cartaceo (cfr Cass. ord. n. 19216 del 15.06.2022 e Cass. ord. n. 39513/2021).
Tali circostanze sono state adeguatamente comprovate dalla resistente e il ricorso va, conseguentemente rigettato.
Le spese di lite vengono compensate atteso che la giurisprudenza citata è successiva all'introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi. Vallo della Lucania, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. alla scadenza dei termini concessi alle parti exart. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2019 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to RUSSO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE , giusta procura in atti RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv.to CAPRIO ALESSANDRA , giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 2.8.2019, la società ricorrente contestava la mancata allegazione del file con estensione “p7m”, chiedendo di “accogliere il ricorso per i motivi analiticamente riportati nel suddetto atto ed invalidare l'atto impugnato.”.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
pagina 1 di 2 Infatti, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale allegata alla Pec in formato pdf anche quando essa non è munita di firma digitale e perciò è priva dell'estensione p7m. Nell'ultima sentenza emessa su questo tema, la Suprema Corte ha rilevato che la notifica di una cartella di pagamento effettuata in via telematica può avvenire in due modi, alternativi ed equivalenti: il primo è quello di allegare al messaggio Pec il documento informatico come
«atto nativo digitale»; il secondo consiste nell'allegare la sua «copia informatica», cioè la copia per immagine di un originale cartaceo (cfr Cass. ord. n. 19216 del 15.06.2022 e Cass. ord. n. 39513/2021).
Tali circostanze sono state adeguatamente comprovate dalla resistente e il ricorso va, conseguentemente rigettato.
Le spese di lite vengono compensate atteso che la giurisprudenza citata è successiva all'introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi. Vallo della Lucania, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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