Ordinanza cautelare 24 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 20/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Monica Gonzo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazza Luigi Vittorio Bertarelli n. 1;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 3.01.2025, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 16.01.2025, con il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 2.11.2023 a mezzo assicurata postale nr. -OMISSIS- “volta ad ottenere il rinnovo/conversione per motivi di lavoro subordinato, in attesa occupazione, del permesso di soggiorno nr. I18467711 rilasciato dalla Questura di Milano per motivi di studio il 9.01.2023 e scaduto in data 6.11.2023”, con contestuale ordine di allontanamento immediato dal territorio nazionale;
di ogni altro atto e/o provvedimento e/o parere presupposti, successivi e/o connessi o che, comunque, siano in rapporto di correlazione con il provvedimento testé richiamato ancorché il contenuto sia, allo stato, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. RI SO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Verbalizzato avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 23 gennaio 2025, l’esponente, cittadina azera, ha impugnato l’epigrafato provvedimento questorile di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato all’interessata per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato. La motivazione di tale atto evidenzia che il titolo di studio della ricorrente (diploma in “ Fashion Business, Digital Communication & New Media ” conseguito presso l’Istituto -OMISSIS- di Milano a conclusione di un corso triennale) non rientrerebbe nell’elenco dei titoli che, ai sensi dell’art. 39- bis , comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, consentono la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio. La ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per travisamento dei presupposti di fatto, violazione della citata disposizione normativa, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione dell’obbligo di attivazione del soccorso istruttorio.
Si costituiva formalmente in giudizio l’Amministrazione intimata.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 24 febbraio 2025, rilevando che “l’Istituto -OMISSIS- è annoverato fra gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per effetto del decreto del MIUR n. -OMISSIS-” e che “tale circostanza assume rilievo decisivo e favorevole alla cittadina straniera, nella fattispecie in esame, ancorché il corso concretamente da lei frequentato non sia ricompreso espressamente fra quelli riconosciuti”, l’istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato.
Con atto depositato il 26 novembre 2025, parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha revocato il provvedimento impugnato, rilasciandole un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La ricorrente insiste, tuttavia, per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
All’udienza in camera di consiglio del 11 dicembre 2025, fissata per la prosecuzione della fase cautelare, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso.
Il documentato rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (cfr. produzione n. 4 del 26 novembre 2025) dimostra che la domanda proposta in questo giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerando che la citata sopravvenienza provvedimentale conferma la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e tenendo altresì conto delle valutazioni favorevoli in punto fumus boni iuris formulate con la citata ordinanza cautelare, le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 1.200,00 (milleduecento euro), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.