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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ORAZIO Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI
Parte appellante contro
(C.F. ), con l'avv. SIMONA SIOTTO Controparte_1 CodiceFiscale_2
Parte appellata
Oggetto: Mediazione - Ricognizione di debito. Appello avverso la sentenza n. 309/2023 pubblicata il 2.10.2023 (R.G. n. 1159/32016) del Giudice di Pace di Vicenza
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
In riforma dell'impugnata sentenza n. 390/2023 pubbl. il 02/10/2023 – RG 1159/2016
Giudice di Pace di Vicenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 252.2016 emesso dal GDP di Vicenza, con revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà, e dunque,
1 confermando la sua natura di provvedimento provvisoriamente esecutivo, unitamente ad interessi e spese del presente giudizio, e quello di primo grado;
In ogni caso, confermare comunque il credito vantato dal Ricorrente, nella misura di €
3.660,00, con interessi e rivalutazione, dalla domanda al saldo, e con vittoria di diritti, onorari e spese come da nota già allegata, oltre a quanto già determinato dal GDP in sede di rilascio del DI ingiuntivo, pari ad € 576,00.
Per parte appellata
Rigettare integralmente l'appello avversario, con integrale conferma della sentenza impugnata e con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio
MOTIVAZIONE
Fatto
Nel mese di marzo 2015 decideva di porre in vendita l'unità immobiliare Controparte_1 di sua proprietà e si rivolgeva ad un'agenzia immobiliare affiliata a Retecasa di Vicenza, ove veniva affidata al consulente . Parte_1
Successivamente, a novembre 2015, cambiava idea e comunicava all'agenzia ed al CP_1
di non avere più intenzione di vendere l'immobile, tanto più che l'attività Pt_1 promozionale di vendita non aveva portato ad alcun esito positivo.
Da quel momento sosteneva di aver ricevuto pressioni da parte del in CP_1 Pt_1 ordine alla necessità di regolare il suo compenso che questi riteneva dovuto nella misura di
€ 3.000,00, oltre IVA.
Giudizio di primo grado
Su ricorso di , che allo scopo allegava una scrittura di riconoscimento di Parte_1 debito, il Giudice di Pace di Vicenza, in data 16.2.2016, emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 449/2016 Ing. (R.G. n. 252/2016) con cui veniva ingiunto a
2 il pagamento immediato in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
3.660,00, oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione del 29.3.2016 proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca e/o l'annullamento, disconoscendo la sottoscrizione in calce al riconoscimento di debito e sostenendo di nulla dovere a , non avendolo Pt_1 incaricato di alcuna attività al di fuori dell'incarico di mediazione immobiliare a suo tempo conferito all'agenzia Retecasa.
si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Pt_1 conferma del decreto ingiuntivo, in considerazione del contenuto della scrittura di riconoscimento di debito.
Nel corso dell'istruttoria veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito della presentazione da parte dell'opponente di querela di falso, il procedimento avanti il Giudice di Pace di Vicenza veniva sospeso.
Con sentenza n. 1468/2020 del 15.9.2020 il Tribunale di Vicenza rigettava la querela di falso avente ad oggetto la scrittura di riconoscimento di debito relativamente alla quale dichiarava l'autenticità e l'autografia delle sottoscrizioni ivi apposte da . Controparte_1
Veniva quindi riassunto il processo avanti il Giudice di Pace di Vicenza ed espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testi sui capitoli ammessi.
Con la sentenza qui appellata n. 390/2023, pubblicata il 2.10.2023, il Giudice di Pace di
Vicenza accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 449/2016 Ing. del 16.2.2016, che revocava, con condanna di Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Giudizio di appello
Con atto di citazione del 10.3.2024 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Vicenza chiedendo, in riforma della stessa, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà, ed
3 in ogni caso la conferma del credito vantato dallo stesso nella misura di € 3.660,00, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di compensi e spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2024 si costituiva Controparte_1 ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario, con integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione del 22.10.2024 il Giudice rinviava il processo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.7.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione e si riservava il deposito della presente sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi di appello
1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Giudice di Pace di
Vicenza “per chiara violazione di legge” ritenendo che il giudice del primo grado, sulla base di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, abbia sbagliato nell'aver ricondotto alla figura della mediazione atipica o del procacciamento di affari l'attività svolta dal
, atteso che detta attività avrebbe invece dovuto qualificarsi come “consulenza Pt_1 immobiliare, sì da porre in essere un contratto d'opera, per cui non era necessaria
l'iscrizione in alcun albo, tantomeno per ricevere il compenso”.
In particolare, il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato, da un lato, le dichiarazioni rese da alcuni testimoni e, dall'altro, la scrittura di riconoscimento di debito cui non sarebbe stato riconosciuto il giusto valore confessorio/probatorio.
Il motivo è infondato.
1.1) L'appellante censura innanzitutto “Il capo 5.6 di pag. 4 …in cui il Teste CP_2 afferma che il era solito collaborare con più agenzie, era un autonomo a partita Pt_1 iva…..da cui si deduce che il non era mediatore, e non aveva svolto alcuna Pt_1 attività di mediazione , tipica o atipica, in favore della ”. CP_1
Invero, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 7.11.2022 sono Testimone_1 state le seguenti: “Conosco entrambe le parti in quanto li ho messi in contatto per la
4 vendita; io conoscevo che voleva vendere l'appartamento e le ho presentato il CP_1 signor come mediatore [...] non era dipendente;
era un autonomo a partita IVA e Pt_1 collaborava con diverse agenzie”.
È stato dunque lo stesso testimone ad affermare espressamente di aver presentato alla
“il signor come mediatore” ed il giudice di primo grado altro non ha fatto CP_1 Pt_1 se non prendere - debitamente e correttamente - atto di tale dichiarazione che, unita alle ulteriori risultanze istruttorie (che non risultano specificamente contestate da parte dell'appellante), l'ha portato a ricondurre l'attività svolta dall'appellante entro la figura della mediazione atipica o del procacciamento di affari.
1.2) L'appellante prosegue nelle proprie censure dolendosi del “capo 5.7 di pag. 4 della decisione, laddove si dice che ….dalla dedotta scrittura privata non si ricava in alcun modo in cosa sarebbe consistita l'attività resa dal professionista”. Osserva l'appellante che tale scrittura descriverebbe invece “in specifico, e con fondatezza, l'attività svolta, di natura onerosa, svolta dal in favore della ”. Pt_1 CP_1
Nella su richiamata scrittura dichiara “
1- di aver dato l'incarico al sig. CP_1 Pt_1
[...] di svolgere attività di consulenza immobiliare (stima immobili, ricerca
[...] immobili, trasporto e visione immobili, valutazione e progetti di finanziamento) nel periodo compreso tra Marzo e Dicembre 2015. 2- che tale attività è retribuita ed il compenso ammonta ad € 3.000,00”.
Risulta pertanto corretto quanto statuito dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata in quanto nella scrittura in parola non vi è specificazione, né concreta descrizione, delle prestazioni asseritamente svolte dall'appellante per cui era stato pattuito un compenso di €
3.000,00 (compenso, peraltro, significativamente coincidente a quello stabilito dall'agenzia in caso di vendita dell'immobile, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado).
1.3) L'appellante censura anche il punto 5.8 di pag. 5 della sentenza che rileva la nullità dell'accordo l'accordo “per indeterminatezza dell'oggetto e per inosservanza delle specifiche disposizioni del codice del consumo che prevedono un obbligo di informazione, specificità e chiarezza delle clausole nonché dell'attività del professionista”. Ad avviso
5 dell'appellante lo scritto descriverebbe, invece, “compiutamente, e precisamente, l'attività svolta dal ”. Pt_1
Al riguardo, ci si richiama a quanto statuito al precedente paragrafo 1.2, ribadendo come la scrittura de qua non provveda ad alcuna specificazione utile a descrivere l'attività che l'appellante pretende di aver svolto in favore dell'appellata ed, anzi, si limiti ad un generico richiamo ad una non meglio precisata ed indistinta “attività di consulenza immobiliare
(stima immobili, ricerca immobili, trasporto e visione immobili, valutazione e progetti di finanziamento)” per cui si ritiene che correttamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto di statuirne la nullità per indeterminatezza.
1.4) Nel censurare il punto 5.9 della motivazione della pronuncia gravata (“appare per conto delle risultanze processuali che anche nel caso di specie avesse collaborato con
l'agenzia immobiliare per il buon fine dell'affare e per percepire il compenso una volta avvenuta la vendita dell'immobile”) l'appellante ritiene evidenzia che , secondo gli Pt_1 accordi, avrebbe dovuto “essere pagato per un altro genere di attività, di consulenza, e non di mediazione, esattamente come descritto nel documento posto a base della sua pretesa”.
L'appellante tuttavia non specifica quale “attività, di consulenza, e non di mediazione” abbia posto in essere in favore della , né tantomeno ne fornisce prova. CP_1
1.5) L'appellante afferma poi che il giudice di prime cure, nel ricondurre le prestazioni rese da alla figura della mediazione atipica, o procacciamento di affari, fatto cattivo Pt_1 governo degli esiti istruttori, basando il suo convincimento soltanto su “alcune testimonianze, senza valutare in minima parte quella che, in sede civile, è considerata la prova regina, ossia il documento”.
Tale censura è inammissibile dal momento che l'appellante non fornisce indicazione di quali siano le prove che ritiene siano state valutate non correttamente dal giudice di primo grado.
Quanto invece alla scrittura di riconoscimento di debito, non risulta corretto affermare che la stessa non sia stata valutata “in minima parte” dal Giudice di Pace, posto che lo stesso ha dedicato all'esame della stessa i paragrafi 5.7 e 5.8 della sentenza impugnata, come peraltro
6 dimostrano inequivocabilmente le censure rivolte a tali paragrafi dall'appellante, già oggetto di esame nella precedente parte narrativa.
2) Con il secondo motivo l'appellante propone la seguente censura: “Violazione di legge : il
GDP ha ammesso delle testimonianze in piena violazione dell'art. 2722 cc, peraltro interpretandola in senso opposto alla realtà”.
Ora, premesso che l'art. 2722 c.c. stabilisce che la prova testimoniale non è ammessa per provare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e che comunque la prova per testi ammessa dal Giudice di Pace non aveva ad oggetto “patti aggiunti o contrari al contenuto” della scrittura di riconoscimento di debito de qua dal momento che in nessuno dei capitoli di prova ammessi viene citata o anche solo richiamata, il motivo prima ancora che infondato è inammissibile.
Nel proporre il presente motivo l'appellante non fornisce infatti indicazione né in merito ai punti o ai capi della sentenza impugnata che intende censurare né in ordine alle testimonianze che reputa inammissibili, quando invece avrebbe dovuto avanzare delle censure specifiche e argomentate, che evidenziassero in che modo la decisione del Giudice di primo grado si era discostata dalla corretta applicazione della legge e, in questo caso, dell'art. 2722 c.c.
Ciò non è stato fatto e, pertanto, non può che dichiararsi l'inammissibilità del secondo motivo d'appello.
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta la “Mancata valutazione del comportamento processuale. Omessa o Insufficiente valutazione della condotta processuale. Mancata osservanza dell'art. 116 cpc”.
Tale motivo è inammissibile posto che l'appellante non fornisce indica i capi o i punti della sentenza impugnata che intende censurare.
Invero, quello che censura l'appellante non è il contenuto del provvedimento appellato, bensì il comportamento processuale dell'appellata che attraverso “il mendacio [...] nel
7 disconoscere la doppia sottoscrizione del documento ricognitivo” avrebbe commesso una
“frode” che “deve essere valutata quale comportamento processuale reso in totale malafede dell'Ingiunta, sì da considerare come esaustive e veritiere le ragioni dell'Opposto, e , di contro, inveritiere, e totalmente inaffidabili e non credibili, le affermazioni , e le conseguenti ragioni, dell'INGIUNTA”.
Anche a volere ritenere meritevole di censura la scelta processuale della parte di negare l'autenticità della propria sottoscrizione, evidentemente la decisione non può derivare da questa considerazione, potendo il contegno delle parti essere valorizzato solo come argomento di prova, ex art. 116 comma 2 c.p.c. Invero il giudice del primo grado, preso atto della autenticità del documento dimesso, ha comunque ritenuto che da tale scritto non potesse desumersi la fondatezza della pretesa creditoria dell'odierno appellante.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado - liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa - vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione.
Il compenso relativo alla fase istruttoria e di trattazione viene stabilito in misura ridotta per il mancato espletamento di attività istruttoria;
parimenti viene stabilito in misura ridotta per la fase decisoria attesa l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 309/2023, pubblicata il 2.10.2023 (R.G. n. 1159/32016), del Giudice di Pace di
Vicenza:
1) conferma la sentenza appellata;
8 2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Vicenza, 17 luglio 2025
Il giudice dott. Dario Morsiani
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ORAZIO Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI
Parte appellante contro
(C.F. ), con l'avv. SIMONA SIOTTO Controparte_1 CodiceFiscale_2
Parte appellata
Oggetto: Mediazione - Ricognizione di debito. Appello avverso la sentenza n. 309/2023 pubblicata il 2.10.2023 (R.G. n. 1159/32016) del Giudice di Pace di Vicenza
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
In riforma dell'impugnata sentenza n. 390/2023 pubbl. il 02/10/2023 – RG 1159/2016
Giudice di Pace di Vicenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 252.2016 emesso dal GDP di Vicenza, con revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà, e dunque,
1 confermando la sua natura di provvedimento provvisoriamente esecutivo, unitamente ad interessi e spese del presente giudizio, e quello di primo grado;
In ogni caso, confermare comunque il credito vantato dal Ricorrente, nella misura di €
3.660,00, con interessi e rivalutazione, dalla domanda al saldo, e con vittoria di diritti, onorari e spese come da nota già allegata, oltre a quanto già determinato dal GDP in sede di rilascio del DI ingiuntivo, pari ad € 576,00.
Per parte appellata
Rigettare integralmente l'appello avversario, con integrale conferma della sentenza impugnata e con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio
MOTIVAZIONE
Fatto
Nel mese di marzo 2015 decideva di porre in vendita l'unità immobiliare Controparte_1 di sua proprietà e si rivolgeva ad un'agenzia immobiliare affiliata a Retecasa di Vicenza, ove veniva affidata al consulente . Parte_1
Successivamente, a novembre 2015, cambiava idea e comunicava all'agenzia ed al CP_1
di non avere più intenzione di vendere l'immobile, tanto più che l'attività Pt_1 promozionale di vendita non aveva portato ad alcun esito positivo.
Da quel momento sosteneva di aver ricevuto pressioni da parte del in CP_1 Pt_1 ordine alla necessità di regolare il suo compenso che questi riteneva dovuto nella misura di
€ 3.000,00, oltre IVA.
Giudizio di primo grado
Su ricorso di , che allo scopo allegava una scrittura di riconoscimento di Parte_1 debito, il Giudice di Pace di Vicenza, in data 16.2.2016, emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 449/2016 Ing. (R.G. n. 252/2016) con cui veniva ingiunto a
2 il pagamento immediato in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
3.660,00, oltre interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione del 29.3.2016 proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca e/o l'annullamento, disconoscendo la sottoscrizione in calce al riconoscimento di debito e sostenendo di nulla dovere a , non avendolo Pt_1 incaricato di alcuna attività al di fuori dell'incarico di mediazione immobiliare a suo tempo conferito all'agenzia Retecasa.
si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Pt_1 conferma del decreto ingiuntivo, in considerazione del contenuto della scrittura di riconoscimento di debito.
Nel corso dell'istruttoria veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito della presentazione da parte dell'opponente di querela di falso, il procedimento avanti il Giudice di Pace di Vicenza veniva sospeso.
Con sentenza n. 1468/2020 del 15.9.2020 il Tribunale di Vicenza rigettava la querela di falso avente ad oggetto la scrittura di riconoscimento di debito relativamente alla quale dichiarava l'autenticità e l'autografia delle sottoscrizioni ivi apposte da . Controparte_1
Veniva quindi riassunto il processo avanti il Giudice di Pace di Vicenza ed espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testi sui capitoli ammessi.
Con la sentenza qui appellata n. 390/2023, pubblicata il 2.10.2023, il Giudice di Pace di
Vicenza accoglieva l'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 449/2016 Ing. del 16.2.2016, che revocava, con condanna di Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Giudizio di appello
Con atto di citazione del 10.3.2024 proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Vicenza chiedendo, in riforma della stessa, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà, ed
3 in ogni caso la conferma del credito vantato dallo stesso nella misura di € 3.660,00, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di compensi e spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2024 si costituiva Controparte_1 ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario, con integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione del 22.10.2024 il Giudice rinviava il processo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.7.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione e si riservava il deposito della presente sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi di appello
1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Giudice di Pace di
Vicenza “per chiara violazione di legge” ritenendo che il giudice del primo grado, sulla base di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, abbia sbagliato nell'aver ricondotto alla figura della mediazione atipica o del procacciamento di affari l'attività svolta dal
, atteso che detta attività avrebbe invece dovuto qualificarsi come “consulenza Pt_1 immobiliare, sì da porre in essere un contratto d'opera, per cui non era necessaria
l'iscrizione in alcun albo, tantomeno per ricevere il compenso”.
In particolare, il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato, da un lato, le dichiarazioni rese da alcuni testimoni e, dall'altro, la scrittura di riconoscimento di debito cui non sarebbe stato riconosciuto il giusto valore confessorio/probatorio.
Il motivo è infondato.
1.1) L'appellante censura innanzitutto “Il capo 5.6 di pag. 4 …in cui il Teste CP_2 afferma che il era solito collaborare con più agenzie, era un autonomo a partita Pt_1 iva…..da cui si deduce che il non era mediatore, e non aveva svolto alcuna Pt_1 attività di mediazione , tipica o atipica, in favore della ”. CP_1
Invero, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 7.11.2022 sono Testimone_1 state le seguenti: “Conosco entrambe le parti in quanto li ho messi in contatto per la
4 vendita; io conoscevo che voleva vendere l'appartamento e le ho presentato il CP_1 signor come mediatore [...] non era dipendente;
era un autonomo a partita IVA e Pt_1 collaborava con diverse agenzie”.
È stato dunque lo stesso testimone ad affermare espressamente di aver presentato alla
“il signor come mediatore” ed il giudice di primo grado altro non ha fatto CP_1 Pt_1 se non prendere - debitamente e correttamente - atto di tale dichiarazione che, unita alle ulteriori risultanze istruttorie (che non risultano specificamente contestate da parte dell'appellante), l'ha portato a ricondurre l'attività svolta dall'appellante entro la figura della mediazione atipica o del procacciamento di affari.
1.2) L'appellante prosegue nelle proprie censure dolendosi del “capo 5.7 di pag. 4 della decisione, laddove si dice che ….dalla dedotta scrittura privata non si ricava in alcun modo in cosa sarebbe consistita l'attività resa dal professionista”. Osserva l'appellante che tale scrittura descriverebbe invece “in specifico, e con fondatezza, l'attività svolta, di natura onerosa, svolta dal in favore della ”. Pt_1 CP_1
Nella su richiamata scrittura dichiara “
1- di aver dato l'incarico al sig. CP_1 Pt_1
[...] di svolgere attività di consulenza immobiliare (stima immobili, ricerca
[...] immobili, trasporto e visione immobili, valutazione e progetti di finanziamento) nel periodo compreso tra Marzo e Dicembre 2015. 2- che tale attività è retribuita ed il compenso ammonta ad € 3.000,00”.
Risulta pertanto corretto quanto statuito dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata in quanto nella scrittura in parola non vi è specificazione, né concreta descrizione, delle prestazioni asseritamente svolte dall'appellante per cui era stato pattuito un compenso di €
3.000,00 (compenso, peraltro, significativamente coincidente a quello stabilito dall'agenzia in caso di vendita dell'immobile, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado).
1.3) L'appellante censura anche il punto 5.8 di pag. 5 della sentenza che rileva la nullità dell'accordo l'accordo “per indeterminatezza dell'oggetto e per inosservanza delle specifiche disposizioni del codice del consumo che prevedono un obbligo di informazione, specificità e chiarezza delle clausole nonché dell'attività del professionista”. Ad avviso
5 dell'appellante lo scritto descriverebbe, invece, “compiutamente, e precisamente, l'attività svolta dal ”. Pt_1
Al riguardo, ci si richiama a quanto statuito al precedente paragrafo 1.2, ribadendo come la scrittura de qua non provveda ad alcuna specificazione utile a descrivere l'attività che l'appellante pretende di aver svolto in favore dell'appellata ed, anzi, si limiti ad un generico richiamo ad una non meglio precisata ed indistinta “attività di consulenza immobiliare
(stima immobili, ricerca immobili, trasporto e visione immobili, valutazione e progetti di finanziamento)” per cui si ritiene che correttamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto di statuirne la nullità per indeterminatezza.
1.4) Nel censurare il punto 5.9 della motivazione della pronuncia gravata (“appare per conto delle risultanze processuali che anche nel caso di specie avesse collaborato con
l'agenzia immobiliare per il buon fine dell'affare e per percepire il compenso una volta avvenuta la vendita dell'immobile”) l'appellante ritiene evidenzia che , secondo gli Pt_1 accordi, avrebbe dovuto “essere pagato per un altro genere di attività, di consulenza, e non di mediazione, esattamente come descritto nel documento posto a base della sua pretesa”.
L'appellante tuttavia non specifica quale “attività, di consulenza, e non di mediazione” abbia posto in essere in favore della , né tantomeno ne fornisce prova. CP_1
1.5) L'appellante afferma poi che il giudice di prime cure, nel ricondurre le prestazioni rese da alla figura della mediazione atipica, o procacciamento di affari, fatto cattivo Pt_1 governo degli esiti istruttori, basando il suo convincimento soltanto su “alcune testimonianze, senza valutare in minima parte quella che, in sede civile, è considerata la prova regina, ossia il documento”.
Tale censura è inammissibile dal momento che l'appellante non fornisce indicazione di quali siano le prove che ritiene siano state valutate non correttamente dal giudice di primo grado.
Quanto invece alla scrittura di riconoscimento di debito, non risulta corretto affermare che la stessa non sia stata valutata “in minima parte” dal Giudice di Pace, posto che lo stesso ha dedicato all'esame della stessa i paragrafi 5.7 e 5.8 della sentenza impugnata, come peraltro
6 dimostrano inequivocabilmente le censure rivolte a tali paragrafi dall'appellante, già oggetto di esame nella precedente parte narrativa.
2) Con il secondo motivo l'appellante propone la seguente censura: “Violazione di legge : il
GDP ha ammesso delle testimonianze in piena violazione dell'art. 2722 cc, peraltro interpretandola in senso opposto alla realtà”.
Ora, premesso che l'art. 2722 c.c. stabilisce che la prova testimoniale non è ammessa per provare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e che comunque la prova per testi ammessa dal Giudice di Pace non aveva ad oggetto “patti aggiunti o contrari al contenuto” della scrittura di riconoscimento di debito de qua dal momento che in nessuno dei capitoli di prova ammessi viene citata o anche solo richiamata, il motivo prima ancora che infondato è inammissibile.
Nel proporre il presente motivo l'appellante non fornisce infatti indicazione né in merito ai punti o ai capi della sentenza impugnata che intende censurare né in ordine alle testimonianze che reputa inammissibili, quando invece avrebbe dovuto avanzare delle censure specifiche e argomentate, che evidenziassero in che modo la decisione del Giudice di primo grado si era discostata dalla corretta applicazione della legge e, in questo caso, dell'art. 2722 c.c.
Ciò non è stato fatto e, pertanto, non può che dichiararsi l'inammissibilità del secondo motivo d'appello.
3) Con il terzo motivo l'appellante lamenta la “Mancata valutazione del comportamento processuale. Omessa o Insufficiente valutazione della condotta processuale. Mancata osservanza dell'art. 116 cpc”.
Tale motivo è inammissibile posto che l'appellante non fornisce indica i capi o i punti della sentenza impugnata che intende censurare.
Invero, quello che censura l'appellante non è il contenuto del provvedimento appellato, bensì il comportamento processuale dell'appellata che attraverso “il mendacio [...] nel
7 disconoscere la doppia sottoscrizione del documento ricognitivo” avrebbe commesso una
“frode” che “deve essere valutata quale comportamento processuale reso in totale malafede dell'Ingiunta, sì da considerare come esaustive e veritiere le ragioni dell'Opposto, e , di contro, inveritiere, e totalmente inaffidabili e non credibili, le affermazioni , e le conseguenti ragioni, dell'INGIUNTA”.
Anche a volere ritenere meritevole di censura la scelta processuale della parte di negare l'autenticità della propria sottoscrizione, evidentemente la decisione non può derivare da questa considerazione, potendo il contegno delle parti essere valorizzato solo come argomento di prova, ex art. 116 comma 2 c.p.c. Invero il giudice del primo grado, preso atto della autenticità del documento dimesso, ha comunque ritenuto che da tale scritto non potesse desumersi la fondatezza della pretesa creditoria dell'odierno appellante.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado - liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa - vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione.
Il compenso relativo alla fase istruttoria e di trattazione viene stabilito in misura ridotta per il mancato espletamento di attività istruttoria;
parimenti viene stabilito in misura ridotta per la fase decisoria attesa l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n. 309/2023, pubblicata il 2.10.2023 (R.G. n. 1159/32016), del Giudice di Pace di
Vicenza:
1) conferma la sentenza appellata;
8 2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Vicenza, 17 luglio 2025
Il giudice dott. Dario Morsiani
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