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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/12/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 159/2025 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fortunato Sgro;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Vincenzo Schipani;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che con sentenza emessa all'esito della camera di Parte_1 consiglio del 29.10.2020 l'intestato Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ponendo a carico del ricorrente un CP_1 assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
da versare alla madre, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese Per_2
1 straordinarie necessarie per i figli;
che successivamente sono venuti meno i presupposti del mantenimento in favore dei figli – ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nonché la revoca della contribuzione al 50% alle spese straordinarie. ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Il Pubblico ministero è regolarmente intervenuto.
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché questi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
L'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche
(di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (cfr. Cass. 5088/2018).
2 È stata affermata la stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento.
Dunque, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. n. 171783/2020; n. 18076/2014).
Diversamente opinando, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni si protrarrebbe sine die e finirebbe per dipendere dai progetti personali dei figli, i quali sebbene degni di considerazione non possono prescindere dalle concrete possibilità economiche dei genitori.
Peraltro, il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere
“compatibile con le condizioni economiche dei genitori” (Cass. n. 18076/2014).
L'applicazione di tali principi al caso di specie conduce all'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento relativamente al figlio . Per_1
Invero, la circostanza che il figlio abbia terminato il percorso di studi Per_1 universitario, valutata unitamente all'età anagrafica del ragazzo (29 anni) e all'insussistenza di allegazioni circa una eventuale prosecuzione degli studi, costituiscono elementi che consentono di ritenere che il progetto formativo del ragazzo sia oramai concluso e che siano dunque venuti meno i presupposti del diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Peraltro, dall'istruttoria è emerso che sta attualmente lavorando come Per_1 insegnante, ancorché precario.
Può dunque ritenersi che il figlio sia ormai avviato ad una effettiva attività lavorativa tale da consentirgli una concreta prospettiva d'indipendenza economica (cfr. Cass.
171783/2020; n. 12477/2004), con la conseguenza che non appare più giustificato l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Deve dunque disporsi la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio , nonché la revoca dell'obbligo alla contribuzione alle Per_1 spese straordinarie.
3 Quanto invece al mantenimento in favore del figlio di anni 21, si evidenzia che Per_2 il ragazzo frequenta l'università e svolge contestualmente un'attività lavorativa part- time presso l'esercizio commerciale McDonald.
Orbene – considerata la giovane età del figlio tenuto conto che il lavoro Per_2 attualmente svolto, peraltro part-time, non rispecchia le aspirazioni professionali del giovane (il quale sta parallelamente frequentando un percorso di studi universitario, con profitto e senza incorrere in ritardi ingiustificati) ed è fonte di guadagni invero esigui e non stabili – si ritiene che il ragazzo debba essere ancora sostenuto nella prosecuzione del percorso educativo e formativo conforme alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, e che pertanto non possa dirsi cessata la funzione educativa del relativo mantenimento.
D'altro canto, la circostanza che il ragazzo percepisca un'entrata, seppure esigua, costituente per il medesimo una fonte di guadagno, deve essere valorizzata in questa sede perché integra pur sempre una sopravvenienza rispetto alla sentenza di divorzio, ed in particolare variazione in melius della condizione reddituale del ragazzo, che giustifica una revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre.
Sul punto – considerato che la sentenza di divorzio pone a carico del ricorrente un assegno complessivo di € 400,00 per il mantenimento di entrambi i figli e che, pertanto, l'importo dell'assegno di mantenimento per ciascun figlio deve ritersi pari ad
€ 200,00 mensili – si reputa equo ridurre l'assegno di mantenimento in favore del figlio ad € 150,00 mensili. Resa fermo l'obbligo in capo al ricorrente di Per_2 contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per il figlio.
Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra le parti:
- revoca l'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nonché l'obbligo di compartecipazione alle spese Per_1 straordinarie necessarie per il figlio;
Per_1
4 - riduce ad € 150,00 mensili l'importo dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_2
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 159/2025 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fortunato Sgro;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Vincenzo Schipani;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che con sentenza emessa all'esito della camera di Parte_1 consiglio del 29.10.2020 l'intestato Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ponendo a carico del ricorrente un CP_1 assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
da versare alla madre, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese Per_2
1 straordinarie necessarie per i figli;
che successivamente sono venuti meno i presupposti del mantenimento in favore dei figli – ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nonché la revoca della contribuzione al 50% alle spese straordinarie. ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Il Pubblico ministero è regolarmente intervenuto.
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché questi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
L'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche
(di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (cfr. Cass. 5088/2018).
2 È stata affermata la stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento.
Dunque, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. n. 171783/2020; n. 18076/2014).
Diversamente opinando, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni si protrarrebbe sine die e finirebbe per dipendere dai progetti personali dei figli, i quali sebbene degni di considerazione non possono prescindere dalle concrete possibilità economiche dei genitori.
Peraltro, il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere
“compatibile con le condizioni economiche dei genitori” (Cass. n. 18076/2014).
L'applicazione di tali principi al caso di specie conduce all'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento relativamente al figlio . Per_1
Invero, la circostanza che il figlio abbia terminato il percorso di studi Per_1 universitario, valutata unitamente all'età anagrafica del ragazzo (29 anni) e all'insussistenza di allegazioni circa una eventuale prosecuzione degli studi, costituiscono elementi che consentono di ritenere che il progetto formativo del ragazzo sia oramai concluso e che siano dunque venuti meno i presupposti del diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Peraltro, dall'istruttoria è emerso che sta attualmente lavorando come Per_1 insegnante, ancorché precario.
Può dunque ritenersi che il figlio sia ormai avviato ad una effettiva attività lavorativa tale da consentirgli una concreta prospettiva d'indipendenza economica (cfr. Cass.
171783/2020; n. 12477/2004), con la conseguenza che non appare più giustificato l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Deve dunque disporsi la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento del figlio , nonché la revoca dell'obbligo alla contribuzione alle Per_1 spese straordinarie.
3 Quanto invece al mantenimento in favore del figlio di anni 21, si evidenzia che Per_2 il ragazzo frequenta l'università e svolge contestualmente un'attività lavorativa part- time presso l'esercizio commerciale McDonald.
Orbene – considerata la giovane età del figlio tenuto conto che il lavoro Per_2 attualmente svolto, peraltro part-time, non rispecchia le aspirazioni professionali del giovane (il quale sta parallelamente frequentando un percorso di studi universitario, con profitto e senza incorrere in ritardi ingiustificati) ed è fonte di guadagni invero esigui e non stabili – si ritiene che il ragazzo debba essere ancora sostenuto nella prosecuzione del percorso educativo e formativo conforme alle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, e che pertanto non possa dirsi cessata la funzione educativa del relativo mantenimento.
D'altro canto, la circostanza che il ragazzo percepisca un'entrata, seppure esigua, costituente per il medesimo una fonte di guadagno, deve essere valorizzata in questa sede perché integra pur sempre una sopravvenienza rispetto alla sentenza di divorzio, ed in particolare variazione in melius della condizione reddituale del ragazzo, che giustifica una revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre.
Sul punto – considerato che la sentenza di divorzio pone a carico del ricorrente un assegno complessivo di € 400,00 per il mantenimento di entrambi i figli e che, pertanto, l'importo dell'assegno di mantenimento per ciascun figlio deve ritersi pari ad
€ 200,00 mensili – si reputa equo ridurre l'assegno di mantenimento in favore del figlio ad € 150,00 mensili. Resa fermo l'obbligo in capo al ricorrente di Per_2 contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per il figlio.
Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di divorzio vigenti tra le parti:
- revoca l'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nonché l'obbligo di compartecipazione alle spese Per_1 straordinarie necessarie per il figlio;
Per_1
4 - riduce ad € 150,00 mensili l'importo dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_2
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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