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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2783/2022 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 09/04/2025, davanti al Giudice dott. Riccardo Massera, sono comparsi:
Per l'avv. Michela D'Annibale in sostituzione dell'avv. Parte_1
FORTUNIO FABIO;
Per i convenuti l'avv. PRUITI MARCO.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare l'altrui rinuncia.
L'avv. D'Annibale chiede altresì che sia disposta la cancellazione della trascrizione della domanda. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2783 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FABIO FORTUNIO;
- Parte attrice - contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_4 C.F._5
MARCO PRUITI;
- Parte convenuta - MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza le parti – per il tramite dei rispettivi difensori – hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia della controparte.
Le rinunce e le accettazioni sono regolari e provengono da difensori forniti di procura in tal senso.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve quindi essere dichiarata (con sentenza: v. Cass. Sez. 2,
30/06/2021, n. 18499, Rv. 661623 – 01) l'estinzione del processo Pag. 1 di 2 La reciproca rinuncia è motivo di compensazione delle spese di lite.
Deve infine essere ordinata, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 306 e 307 c.p.c. dichiara estinto il processo e compensa le spese del grado.
Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda eseguita il 26/01/2023 al n. 4126
Reg. Gen. e n. 2738 Reg. Part., esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Il Giudice
Riccardo Massera
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 09/04/2025, davanti al Giudice dott. Riccardo Massera, sono comparsi:
Per l'avv. Michela D'Annibale in sostituzione dell'avv. Parte_1
FORTUNIO FABIO;
Per i convenuti l'avv. PRUITI MARCO.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare l'altrui rinuncia.
L'avv. D'Annibale chiede altresì che sia disposta la cancellazione della trascrizione della domanda. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2783 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FABIO FORTUNIO;
- Parte attrice - contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_4 C.F._5
MARCO PRUITI;
- Parte convenuta - MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza le parti – per il tramite dei rispettivi difensori – hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia della controparte.
Le rinunce e le accettazioni sono regolari e provengono da difensori forniti di procura in tal senso.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve quindi essere dichiarata (con sentenza: v. Cass. Sez. 2,
30/06/2021, n. 18499, Rv. 661623 – 01) l'estinzione del processo Pag. 1 di 2 La reciproca rinuncia è motivo di compensazione delle spese di lite.
Deve infine essere ordinata, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 306 e 307 c.p.c. dichiara estinto il processo e compensa le spese del grado.
Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda eseguita il 26/01/2023 al n. 4126
Reg. Gen. e n. 2738 Reg. Part., esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Il Giudice
Riccardo Massera
Pag. 2 di 2