Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 2
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di omessa denuncia dell'esistenza di munizioni, l'obbligo di denunciare la presenza di munizioni incombe anche su chi dimori temporaneamente nel luogo in cui si ha notizia della presenza delle stesse.
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, davanti al quale si sia instaurato giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità di quest'ultimo ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2008, n. 38435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38435 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
384 35 /08 REPUBBLICA ITALIANA
35 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/09/2008
SENTENZA
N. 1134108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott. GIORDANO UMBERTO REGISTRO GENERALE 11 N. 016643/2008 2. Dott.CANZIO GIOVANNI
3. Dott. CORRADINI GRAZIA 11
4.Dott. ROMBOLA' MARCELLO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) ET NO N. IL 06/11/1972
avverso SENTENZA del 10/01/2008
TRIBUNALE di RIETI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
GIORDANO UMBERTO udito il procurstone juurale in ferson del dr: D'AMBROSIO du lea chierts it rigetto del Microso
гр-1-
con sentenza in data 10/1/08, emessa in esito a giudizio conseguente a opposizione a decreto penale, il Tribunale monocratico di Rieti ha dichiarato OS DA colpevole di violazione dell'art. 697 comma 2 c.p., per avere omesso di denunciare all'Autorità 147 cartucce per armi comuni da sparo di vario calibro e per tale reato, accertato in Monopoli di
Sabina il 2/9/05, lo ha condannato a 200 euro di ammenda.
Una cartuccia era stata trovata nell'abitazione di Roma che il OS divideva con VI
UC, assolto per non avere commesso il fatto, e le altre sono state trovate in un baule nella cantina di una casa di campagna appartenente allo stesso VI.
Contro tale decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale in primo luogo eccepisce la nullità, per mancanza del requisito di cui all'art. 460 comma 1 lett. c) c.p.p., del decreto penale revocato sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiararla e trasmettere gli atti al P.M., anziché procedere al giudizio.
Si lamenta inoltre nel ricorso la violazione degli artt. 190 e 495 c.p.p. per essere stata dal giudice disattesa, senza motivazione, la richiesta, avanzata a seguito dell'apertura del dibattimento, di disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni di cui si tratta.
Si eccepisce ancora l'inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 62 e 63 c.p.p., delle dichiarazioni rese agli inquirenti dal OS e dallo VI senza l'assistenza del difensore, e la non attribuibilità quindi del fatto al OS, e si sostiene comunque la non configurabilità nei suoi confronti degli estremi del reato di cui al comma 2 dell'art. 697 c.p., in quanto le munizioni non si trovavano in luogo da lui abitato come richiesto dalla suddetta norma.
Si sostiene infine che ingiustificatamente sono state negate all'imputato le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Ed invero questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 14/3/95, P.M. in proc. Brotza, rv.201.124) che non potendo il decreto penale, quando come nel caso di specie vi sia stata opposizione, più esplicare, in quanto soggetto a revoca, alcun effetto, sarebbe abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, ravvisandone la ormai irrilevante nullità, disponesse, come si richiede nei motivi di ricorso, la trasmissione degli atti al P.M.
La censura che attiene alla mancata effettuazione di una perizia sulle munizioni sequestrate è inammissibile, per genericità, non essendo stato rappresentato alcun significativo elemento che potesse determinare concreti dubbi sulla loro efficienza.
2 us L'attribuzione al OS del fatto per cui ha riportato condanna è correttamente avvenuta sulla base di quanto risultante dai verbali di perquisizione e sequestro in data 2/9/05, circa il comportamento in tale occasione dal predetto materialmente tenuto, essendosi dai verbalizzanti, che ne hanno poi riferito in dibattimento, dato atto che era stato proprio lui, presente come persona da cui si era fatta assistere lo VI, a dirsi l'unico in grado di indicare dove attualmente si trovava la maggior parte delle munizioni, appartenute al precedente proprietario dell'alloggio di Roma, e a personalmente loro consegnare la scatola che le conteneva,prelevandola da un armadietto nella cantina della casa di Monopoli di Sabina, ove le aveva trasportate.
Nel ricorso si riconosce che il OS viveva nell'alloggio di Roma dello VI, dove come appena detto le munizioni di cui si tratta si trovavano, e quindi non può essere messa in discussione l'esistenza degli estremi dell'ipotesi contravvenzionale di cui al comma 2 dell'art. 697 c.p., poiché a integrarli è sufficiente che l'agente dimori anche temporaneamente, e per qualsiasi motivo, nel luogo in cui si ha notizia della presenza delle armi o munizioni (cfr. al riguardo Sez. I 25/1/82, Viola, rv.154.324).
Anche l'ultimo motivo ricorso è infondato in quanto, non essendo, come risulta dal verbale del dibattimentole attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena state dalla difesa richieste, il Tribunale non era tenuto a motivare in proposito. I
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16/9/2008.
Il Consigliere est. Il Presidente
M indan
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
09 OTT 2008 A
M
E
R
P
CANCELLIERE U
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Pietro DiMeo
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