Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
L'accertamento dell'irrevocabilità del provvedimento di cognizione, e quindi l'accertamento della formazione del titolo esecutivo, compete al giudice dell'esecuzione una volta che il processo si trovi nella fase esecutiva, con la conseguenza che, iniziata tale fase, l'impugnazione avverso il provvedimento di cognizione dev'essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale solo spetta la verifica dell'eventuale assenza o non esecutività del titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2013, n. 26060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26060 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/05/2013
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 1626
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 41686/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HO NG N. IL 20/04/1988;
avverso l'ordinanza n. 99/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del 05/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO A., che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5.7.2012 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta del pubblico ministero, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a HO GR con la sentenza di condanna emessa dallo stesso tribunale in data 19.4.2011. In particolare, il giudice dell'esecuzione rilevava che, trattandosi di sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, non risultava adempiuto detto obbligo.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, personalmente, deducendo la violazione di legge e la violazione di norma processuale prevista a pena di nullità. Lamenta, in primo luogo, che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal giudice dell'esecuzione in mancanza del formale passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena condizionalmente sospesa, atteso che risulta tuttora pendente l'appello proposto dall'imputato. Infatti, non risulta che la competente Corte di appello di Catania abbia pronunciato l'inammissibilità dell'impugnazione con conseguente mancanza del presupposto per procedere all'incidente di esecuzione.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in quanto il giudice ha omesso di valutare le condizioni di indigenza del ricorrente che hanno determinato l'impossibilità di adempiere all'obbligazione imposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, preliminare ed assorbente, è fondato. Invero, è interpretazione costante - condivisa dal Collegio - quella secondo la quale il passaggio in giudicato in presenza di una impugnazione tardiva si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che ne dichiari l'inammissibilità. Inoltre, deve essere ribadito che l'accertamento dell'irrevocabilità del provvedimento di cognizione e, quindi, l'accertamento della formazione del titolo esecutivo compete al giudice dell'esecuzione se il processo si trova nella fase esecutiva;
con la conseguenza che, iniziata tale fase, l'impugnazione avverso il provvedimento di cognizione deve essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione al quale solo spetta la verifica dell'eventuale assenza o non esecutività del titolo (Sez. 1^, n. 24643 del 18/05/2005 - dep. 04/07/2005, Papa, rv. 232103).
Nella specie, non risulta che l'impugnazione sia stata proposta dopo l'inizio della fase esecutiva;
pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013