Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2013, n. 26060
CASS
Sentenza 7 maggio 2013

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L'accertamento dell'irrevocabilità del provvedimento di cognizione, e quindi l'accertamento della formazione del titolo esecutivo, compete al giudice dell'esecuzione una volta che il processo si trovi nella fase esecutiva, con la conseguenza che, iniziata tale fase, l'impugnazione avverso il provvedimento di cognizione dev'essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale solo spetta la verifica dell'eventuale assenza o non esecutività del titolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2013, n. 26060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26060
    Data del deposito : 7 maggio 2013

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