Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
Nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale rilevabile di ufficio ex art. 625 bis cod. proc. pen., ed emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non è necessaria una procura speciale del difensore per proporre il ricorso straordinario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, sussistendo il potere "ex officio" di rilevare l'errore, sia contrastante con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la preventiva dichiarazione di inammissibilità per mancanza della procura speciale al difensore).
Commentario • 1
- 1. Impugnazioni, inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'imputato, questione di illegittimità costituzionale art. 613 c.p.p., manifesta infondatezzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2005, n. 7660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7660 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/11/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1758
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 045233/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PE MA, N. IL 06/11/1947;
avverso SENTENZA del 19/02/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI M. che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del ricorso ascritto;
udito il difensore avv. IMBARDELLI F. per delega dell'avv. DI MEGLIO G. via Osservatorio 40 Ischia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PE RI ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p. in cassazione avverso la sentenza di questa Corte sezione terza penale, emessa il 29 gennaio 2004 e depositata il 26 marzo 2004, recante il n. 14784, con la quale veniva rigettata l'impugnazione tempestivamente proposta nei riguardi della sentenza del 19 febbraio 2003 della Corte di appello di Napoli, confermativa della pronuncia del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia del 20 febbraio 2002, di condanna per il delitto di violazione di sigilli aggravata, commessa il 21 agosto 1995, deducendo quale motivo la violazione dell'art. 625 bis c.p.p., in quanto l'avviso per l'udienza del 29 gennaio 2004, tenuta presso la terza sezione penale di questa Corte, era stato effettuato all'avv. Giuseppe Di Meglio via Alfredo De Luca 161 Ischia e non al difensore dell'imputato avv. Giuseppe Di Meglio via Osservatorio n. 40, e produceva fotocopia dell'albo degli avvocati di Napoli del 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente, sotto un profilo generale, rilevare che l'omesso avviso al difensore dell'imputato della data dell'udienza di trattazione in Cassazione, prima dell'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 625 bis c.p.p. e nel caso in cui, in virtù del principio "tempus regit actum", non fosse ritenuta applicabile alla fattispecie, detta disposizione, secondo la prevalente giurisprudenza (Cass. Sez. 3^ 14 gennaio 1992 n. 34481 rv. 188881 cui adde Cass. sez. 6^ 2 giugno 1995 n. 2005 rv. 201702 e Cass. sez. 2^ 19 agosto 1996 n. 3164 rv. 205607 ma contra Cass. sez. 1^ 31 gennaio 1996 n. 6037 rv. 203561 e sez. 6^ 9 ottobre 1998 n. 2676 rv. 211717 sotto il vigore del solo art. 130 c.p.p. e Cass. sez. 6^ 1 febbraio 2002 n. 3923 rv. 220995 cui adde Cass. sez. 1^ 18 luglio 2002 n. 27269 rv. 222132 ma contra Cass. sez. 6^ 30 gennaio 2002 n. 3401 rv. 220951 nell'ipotesi in cui non fosse applicabile l'art. 625 bis c.p.p.) dava luogo ad un errore materiale, emendabile con la relativa procedura,stabilita dall'art. 130 c.p.p.. Infatti, sulla base di un'interpretazione estensiva di tale ultima norma, ispirata ad un intento di adeguamento delle norme ordinarie ai principi costituzionali - da ultimo ribaditi con la sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale - si era suggerita una determinazione tale da consentire la correzione degli errori di fatto contenuti in decisioni adottate in violazione del diritto di difesa in sede di legittimità per un evidente errore percettivo, giacché le stesse sarebbero altrimenti divenute irrevocabili. Pertanto, la Corte Costituzionale aveva fornito nella citata decisione una chiave di lettura dell'art. 130 c.p.p., costituzionalmente compatibile per la risoluzione della problematiche accennate, non sempre accolta da questo giudice di legittimità. Orbene, proprio la possibilità di applicare la procedura stabilita per la correzione degli errori materiali, nella quale è ammessa la proposizione dell'istanza da parte del difensore dell'imputato senza che debba essere munito di procura speciale, e la necessità di fornire un'interpretazione adeguatrice pure alla norma di cui all'art. 625 bis c.p.p., sembrano deporre per la legittimazione del difensore del condannato di poter proporre impugnazione in base alla semplice nomina, in detta particolare ipotesi, contemplata pure dalla citata norma.
Ed invero, sul piano pratico, poiché il terzo comma dell'art. 625 bis c.p.p. prevede la possibilità di rilevare di ufficio l'errore materiale da parte della Corte di Cassazione, non si comprenderebbe, perché, in contrasto con principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ora costituzionalmente garantiti (art. 111 Cost.), si dovrebbe prima dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di procura speciale, situazione pacifica nella fattispecie, e, poi, rilevare di ufficio l'omesso avviso di udienza stabilito dall'art. 613 c.p.p., mentre appare problematico ritenere sussistente un difetto di legittimazione soggettiva in un procedimento, in cui è contemplato per la correzione dell'errore materiale un potere d'ufficio, la cui attivazione diviene obbligatoria, giacché la legittimazione assume rilievo solo ove sia riconosciuto al solo soggetto il potere di rivolgersi al giudice per ottenere la tutela di un proprio diritto o di un interesse rilevante. Pertanto, nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale, rilevabile di ufficio ex art. 625 bis c.p.p. ed emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. non appare necessaria una procura speciale del difensore per proporre l'impugnazione straordinaria in parola (cfr. contra Cass. sez. 4^ 17 ottobre 2002 n. 34923 rv. 222917 e Cass. sez. 2^ 15 dicembre 2003 n. 47848 rv. 227694).
Risolta detta questione preliminare, il ricorso appare fondato, sicché si deve revocare la sentenza n. 14784/2004 della terza sezione penale di questa Corte ed, in sede di giudizio rescissorio, annullare senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1248 del 19 febbraio 2003 per essere il delitto di violazione di sigilli aggravata contestato estinto per prescrizione, giacché sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti rispetto all'aggravante, per cui il termine massimo prescrizionale è di anni sette e mesi sei e, nonostante le numerose sospensioni della prescrizione, dal 16 dicembre 1998 al 13 novembre 2000, pari ad anni uno, mesi dieci e giorni ventotto, per rinvii dovuti a richiesta di parte per adesione del difensore all'astensione di categoria e per impedimenti dell'imputato, la predetta causa estintiva è maturata il 19 gennaio 2005, perché il fatto è stato commesso il 21 agosto 1995, secondo quanto del resto si è affermato in memoria dal ricorrente.
Infatti, l'avviso per l'udienza del 29 gennaio 2004 è stato inviato e notificato all'avv. Giuseppe Di Meglio Via Alfredo De Luca 161, Ischia e non al difensore dell'imputato avv. Giuseppe Di Meglio Via Osservatorio 40, Ischia, persona diversa dal precedente, giacché il primo è nato a [...] il [...], mentre il secondo è nato a [...] il [...]. Pertanto si è in presenza di un errore materiale verificatosi nel giudizio di legittimità che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. un. 30 aprile 2004 n. 16103, Basile rv. 221280, 221281, 221282 e 221283), consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Tuttavia, pur in presenza di una evidente svista, ove il motivo fosse inammissibile non vi sarebbe alcuna ragione per l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625 bis c.p.p. e qualificabile anche come richiesta di correzione di errore materiale, sicché è necessario accertare che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto.
Orbene, nella fattispecie, il ricorso è stato soltanto rigettato dalla terza sezione penale in sede di esame dell'impugnazione, il cui avviso di udienza era stato erroneamente notificato all'avv. Giuseppe di Meglio, residente in [...] ad Ischia, sicché, non ritenendo il collegio di doversi discostare da detto apprezzamento, è possibile considerare l'intervenuta prescrizione del reato (cfr. Cass. sez. un. 21 dicembre 2000 n. 32, De Luca rv. 217266 e Cass. sez. un. 11 settembre 2001 n. 33542, Cavaliera rv. 219531).
Nè può sostenersi l'impossibilità di procedere in sede di ricorso ex art. 625 bis c.p.p. a detta valutazione da riservare ad un altro collegio, in quanto, poiché il quarto comma della predetta disposizione dispone che la Corte di Cassazione, se accoglie la richiesta,adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario d'impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali, sicché, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto".
P.Q.M.
Revoca la sentenza in data 26 marzo 2004 n. 14784 della terza sezione di questa Corte ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2006