Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2005, n. 7660
CASS
Sentenza 17 novembre 2005

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Massime1

Nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale rilevabile di ufficio ex art. 625 bis cod. proc. pen., ed emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non è necessaria una procura speciale del difensore per proporre il ricorso straordinario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, sussistendo il potere "ex officio" di rilevare l'errore, sia contrastante con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la preventiva dichiarazione di inammissibilità per mancanza della procura speciale al difensore).

Commentario1

  • 1Impugnazioni, inammissibilità del ricorso presentato personalmente dall'imputato, questione di illegittimità costituzionale art. 613 c.p.p., manifesta infondatezzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2005, n. 7660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7660
Data del deposito : 17 novembre 2005

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