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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2024, n. 42447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42447 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA OR nato a [...] il [...] AG MA nato a [...] il [...] IR AR FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, la quale si è riportata alla requisitoria depositata in atti, chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: L'Avvocato LUCA PONTI, difensore di AG MA, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
deposita documentazione a sostegno della tesi difensiva;
l'Avvocato LUIGI ROSSI, difensore di fiducia di IR AR FR, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
l'Avvocato MARINELLA SORAIA DRAGO, difensore di fiducia di NA OR, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. (13 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42447 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/05/2024 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che ha confermato la decisione di primo grado in relazione all'affermazione di responsabilità di LO NA, IO AG e RA RE MA per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva contestati con riferimento alla FI s.r.I., dichiarata fallita in data 5 - 12 novembre 2010, e alla FI FI s.p.a. (in seguito divenuta S.I. s.r.I.), dichiarata fallita in data 6 - 17 luglio 2012. In particolare, vengono in rilievo nel presente processo le seguenti ipotesi di bancarotta distrattiva: a) distrazione operata in relazione alla FI s.r.I., della quale il NA era amministratore unico, per effetto di due bonifici effettuati in data 20 febbraio 2007 - uno, per 80.000 euro, in favore della Fingepart s.r.l., l'altro, per 180.000 euro, in favore della Fingefa s.r.I., società riferibili al RE AT - a fronte di inesistenti prestazioni di servizi e all'esclusivo fine di remunerare il capitale utilizzato dalle due società beneficiarie, socie della FI s.r.l. (capo 3); b) distrazione in danno della S.I. s.r.l. (già FI FI s.p.a., per quanto detto), della quale il NA era amministratore unico, operata attraverso la rinuncia ai crediti: b1) di 200.000 euro, vantato nei confronti della controllata FI s.r.I.; b2) di 151.000 euro, vantato nei confronti della controllata Consulenti Assicurativi s.r.I.; b3) di 160.000 euro, vantato nei confronti della controllata FI Rent s.r.l. (capo 6); c) distrazione in danno della FI FI s.p.a., della quale, all'epoca dei fatti, il NA e il AG erano membri del consiglio di amministrazione e il RE AT presidente del medesimo consiglio: distrazione realizzata per avere, dopo il conseguimento di uno scoperto di conto corrente da parte della Banca di Cividale, fatto in modo che la neocostituita FI FI s.p.a. acquistasse, senza rispettare il dettato dell'art. 2343 bis cod. civ., dagli stessi imputati l'intero pacchetto azionario della FI s.p.a., per il valore di 1.600.000 euro, di circa due volte maggiore rispetto al patrimonio netto contabile (capo 7). Il NA è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 3), 6) e 7), il AG del reato di cui al capo 7), il RE AT dei reati di cui ai capi 3) e 7). 2. Avverso la sentenza, sono stati proposti nell'interesse degli imputati tre distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di LO NA 3.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, in relazione all'affermazione di responsabilità per l'imputazione di bancarotta distrattiva di cui al capo 3), con riguardo sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo. I giudici di merito avrebbero errato nel considerare i bonifici emessi a 1 favore delle due società controllate della fallita, la Fingefa s.r.l. e la Fingepart s.r.I., a titolo di auto-attribuzione da parte degli amministratori di un compenso sproporzionato rispetto all'attività svolta;
infatti, non si sarebbe adeguatamente considerato che le due predette società svolgevano attività di consulenza per la fallita FI s.r.l. I contratti di consulenza tra quest'ultima e le due società, avallati dal collegio sindacale per il 2006, consentivano alla FI di avvantaggiarsi di servizi e prestazioni per un prezzo di molto inferiore a quello di mercato, così da contenere i costi. Che il compenso fosse parametrato al valore nominale delle quote detenute dalle due società socie della fallita non costituisce un'irregolarità o violazione di legge. I contratti, inoltre, intercorrevano tra la fallita e le due società, non già tra la fallita e gli amministratori, attuali ricorrenti;
pertanto il compenso non remunerava certo questi ultimi. Peraltro, non v'è neppure sufficiente prova dell'effettivo pagamento delle fatture in contestazione, tenuto conto delle contrastanti testimonianze e dell'inutilizzabilità, ex art. 512 cod. proc. civ., delle dichiarazioni rese da LO NA in sede di indagini. Quanto all'elemento soggettivo del reato, esso è stato ritenuto erroneamente integrato: il NA, infatti, non era il soggetto preposto a decidere circa i pagamenti della fallita, gestiti invece dal RE MA, come confermato anche dal teste NA Santi. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, detti pagamenti non avevano cadenza periodica, venendo decisi a sorpresa dal RE MA e rendendo, pertanto, l'opposizione del NA del tutto priva di effetto. In ogni caso, il ricorrente aveva richiesto nel dicembre 2006 l'emissione di note di credito alle due società di consulenza. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione e travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità, argomentata trascurando le evidenze contabili e il mancato superamento del criterio del ragionevole dubbio. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso che la condotta descritta al capo 6) della rubrica, ossia i finanziamenti, effettuati prima del fallimento, da parte della controllante IN FI s.p.a., configurassero gli estremi della bancarotta riparata, senza considerare che l'inoltro di bonifici, a titolo di finanziamenti fruttiferi, da parte della controllante verso la FI s.r.l. e la successiva rinuncia al credito, aveva escluso quello squilibrio tra attività e passività che, solo, può porre in concreto pericolo l'interesse del ceto creditorio. 3.4. Con il quarto motivo si eccepisce omesso esame di un motivo di appello e mancanza di motivazione, in relazione alla mancata derubricazione del delitto di cui al capo 3) in bancarotta preferenziale, posto che con i contestati bonifici si era inteso adempiere a un debito esistente, confermato dai patti parasociali e nei 2 contratti di consulenza. Così riqualificato il delitto, esso sarebbe peraltro già prescritto in epoca antecedente la sentenza di primo grado. 3.5. Con il quinto motivo, che concerne il capo 6 della rubrica, si deduce violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità con riguardo sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo dell'ascritto reato. I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che il ricorrente, nella veste di amministratore unico e poi di liquidatore della fallita società, abbia dissipato parte del patrimonio rinunciando a crediti vantati verso altre società collegate. Quei crediti, afferma la difesa, non erano crediti reali, né esigibili e la rinunzia agli stessi non ha alcun rilievo, atteso che, ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., il rimborso da parte delle società collegate doveva essere necessariamente postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Affermare, come risulta in imputazione, che il ricorrente nulla faceva per recuperare i crediti è insomma un controsenso, posto che egli nulla poteva fare per recuperare quelle somme. Deriva, per i medesimi motivi, anche l'errore della Corte nel ravvisare il dolo generico in capo all'imputato. 3.6 Col sesto motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per l'imputazione di bancarotta distrattiva di cui al capo 7), con riguardo sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo dell'ascritto reato. L'acquisto delle quote societarie della FI s.r.l. era stato compiuto nel rispetto del valore di mercato della predetta società, che non corrisponde necessariamente al valore del patrimonio netto. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del merito, che si sono basati su meri valori contabili, non parametrati alla reale situazione dell'anno in cui l'operazione fu effettuata, non vi sarebbe stata violazione dell'art. 2343 bis cod. civ., né dell'art. 2343 cod. civ. La Corte d'appello non ha considerato, inoltre, l'assenza di benefici personali delle società socie o dei relativi amministratori, dal momento che le somme sono state reinvestite nel capitale sociale della fallita società. Rientrava infine nell'oggetto sociale di . FI FI l'assunzione di quote o partecipazione in altre società operanti in settori affini, ciò che la fallita ha appunto fatto utilizzando la provvista del finanziamento bancario. Si contesta, infine, la parte motiva relativa al dolo generico, apoditticamente affermato dalla Corte e non altrimenti argomentato. 3.7 Col motivo settimo, si duole di violazione di legge per avere la Corte disposto l'aumento in continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in relazione al reato di cui al capo 3). 3.8 Con l'ottavo motivo, si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valorizzazione del corretto comportamento processuale del ricorrente, ciò che ha inciso notevolmente sulla dosimetria della pena. 3 4. Ricorso nell'interesse di IO AG 4.1 II primo motivo ha a oggetto la violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 521 e 522 del codice di rito, e del principio del contraddittorio, per avere la Corte territoriale pronunciato condanna dell'imputato per un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato. In particolare, con il primo motivo, si rileva che il capo d'imputazione 7) ruotava su un supposto finanziamento da parte di Banca di Cividale da cui sarebbe derivato, in ipotesi accusatoria, un danno alla società fallita, che si sarebbe indebitata col sistema bancario. Osserva la difesa che, una volta esclusa la responsabilità del Di NA -vale a dire il presidente del comitato crediti della Banca di Cividale, assolto dall'imputazione di cui al capo 7- ed esclusa anche l'illiceità dell'operazione con cui la banca ha fornito una provvista di euro 1 milione e seicento agli imputati, la Corte avrebbe dovuto contestare il reato in termini diversi o in termini che, comunque, prescindessero dalla premessa -esclusa dagli stessi giudici del merito- dell'illiceità di quella provvista finanziaria. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 521 e 522 del codice di rito, per avere la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità su un fatto nuovo e non contestato, ossia la supposta violazione dell'art. 2442 cod. civ. 4.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 I. fall., segnatamente con riguardo all'elemento oggettivo del reato. Del tutto fuori fuoco sarebbe il riferimento della Corte agli artt. 2442 e 2343 bis cod. civ., sulla cui base non può pronunciarsi un giudizio di responsabilità per bancarotta fraudolenta fallimentare. Né può ritenersi, come inteso dal giudice di primo grado, che la violazione dell'art. 2343 bis cod. civ. sarebbe un indice di illiceità della condotta. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ravvisato, nella condotta descritta al capo 7) della rubrica, gli estremi del reato di bancarotta distrattiva, senza alcun riguardo per il nucleo dell'operazione -del tutto lecita- di scissione, che aveva portato, nel 2005, alla creazione di FI FI. Quest'ultima aveva acquisito l'intero pacchetto azionario della scissa FI s. r.l. Scopo di tale scissione era unicamente quello di adeguarsi alla stringente normativa in materia finanziaria, in modo che la beneficiaria FI FI potesse svolgere l'attività di intermediatore finanziario in armonia con quanto previsto dall'art. 106 del TU bancario, così continuando ad operare in un settore che aveva già impegnato la FI già prima della scissione. Sicché, dal complesso FI s.r.l. e FI FI, non sono mai state distratte somme. La somma in contestazione è servita unicamente per acquistare le azioni della FI s.r.l. ed è stata immediatamente riversata dai soci in conto 4 aumento capitale della FI finanziaria. L'operazione, lungi dall'impoverire la neocostituita holding, l'aveva invece arricchita, aumentando le garanzie patrimoniali dei creditori. La Corte non ha neppure valutato che il fallimento della FI finanziaria sia occorso ben sette anni dopo la suddetta operazione e per cause affatto diverse da quelle attinenti alla riorganizzazione sociale del gruppo. Si aggiunge che la ritenuta commissione di reati societari diversi da quelli indicati nell'art. 223, secondo comma, I. fall. comunque non può assumere rilievo al fine di configurare la bancarotta distrattiva, dal momento che finirebbe per rendere del tutto inutile il richiamo alle fattispecie esplicitamente menzionate, paradossalmente semplificando l'affermazione di responsabilità nei casi di reati societari non richiamati dal citato art. 223, secondo comma, I. fall. 4.4 II quarto motivo ha a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione, per avere escluso la Corte territoriale la sussistenza, in relazione al delitto di cui al capo 7), della bancarotta riparata, dal momento che l'adeguata conoscenza della contabilità e della metodologia della partita doppia avrebbe consentito di rilevare che il versamento, da parte dei cedenti, delle somme ricavate dalla vendita delle partecipazioni della società FI nel capitale sociale della FI FI s.p.a., aveva determinato un oggettivo miglioramento della situazione di quest'ultima, anche perché le disponibilità reperite mediante l'aumento di capitale non sono vincolate, ma possono essere utilizzate per gli scopi aziendali. Del pari erroneo sarebbe il richiamo, da parte della sentenza impugnata, all'art. 2442 cod. civ., che riguarda gli aumenti di capitale a titolo gratuito, laddove, nel caso di specie, l'aumento di capitale era stato a pagamento. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e, richiamata l'evoluzione giurisprudenziale in tema di offensività del reato di bancarotta distrattiva, si ribadisce l'assenza, nel caso di specie, degli indici di fraudolenza, dal momento che l'operazione societaria di cui al capo 7) era pienamente rientrante nella ragionevolezza imprenditoriale, risaliva a 7 anni prima della sopravvenienza del dissesto, con la conseguenza che doveva escludersi la consapevole e concreta esposizione a pericolo degli interessi dei creditori. 4.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, atteso che la ritenuta sopravvalutazione del valore delle partecipazioni societarie della FI non aveva tenuto conto che, nel 2004, si erano registrate due operazioni di ingresso di nuovi soci che avevano versato un sovrapprezzo di oltre due milioni e mezzo di euro, poi convertito in aumento di capitale e che, anche dopo l'insorgere di dissidi tra i soci, nel 2008, al momento dell'uscita del AG, la sua partecipazione era stata valutata in termini coerenti con la stima del valore al quale era stata effettuata la vendita. 5 4.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità su elementi incerti, tanto più collidenti con la presunzione di non colpevolezza, in quanto rapportati alle argomentazioni utilizzate da altre decisioni della Corte di cassazione, in relazione al presupposto della medesima operazione, ossia la scissione di cui ad altro capo di imputazione (il n. 4) per giungere a conclusioni opposte. 4.8. Con l'ottavo motivo si lamenta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare le argomentazioni del consulente tecnico della difesa. 4.9. Con il nono motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla sottovalutazione delle conseguenze derivanti dalle argomentazioni delle ricordate sentenze della Corte di cassazione, in relazione alla legittima e non fittizia operazione di scissione descritta nel capo 4). 4.10. Con il decimo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, in relazione al delitto di cui al capo 7, ritenuto dal ricorrente una lecita operazione di riorganizzazione societaria. 4.11. Con l'undicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sorretta da una valutazione specificamente concernente il AG. 4.12. Con il dodicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena. 5. Ricorso nell'interesse di RA RE MA 5.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 3) di imputazione, contestando le argomentazioni della Corte territoriale che, pur alla luce dell'attività gestionale del ricorrente, avevano ritenuto apoditticamente incongruo, in quanto non verificabile, il criterio di determinazione del compenso fondato sulle percentuali di partecipazione al capitale sociale della società erogante. In tale contesto, si insiste per la riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, ormai estinta per intervenuta prescrizione. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 7), contestando la stima del valore delle partecipazioni acquistate, fondata sul criterio del capitale netto anziché su parametri dinamici legati al valore e alla proiezione di mercato nel quadro della visione imprenditoriale dei protagonisti dell'attività economica. Tali profili sono dal ricorrente valorizzati sia con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sia con riguardo al profilo psicologico. 6 rt'5 5.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte di cui al presente procedimento e quelle di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Udine del 12 ottobre 2018, alla luce dell'omogeneità dei delitti e della contiguità cronologica. 6. All'udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, PA LI, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Ricorso NA 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità. Premesso che la questione del mancato pagamento delle fatture che avrebbero giustificato, secondo la prospettazione difensiva, i bonifici effettuati il 20 febbraio 2007 in favore della Fingepart s.r.l. (80.000 euro) e della Fingefa s.r.l. (180.000 euro), non risulta essere stata introdotta in sede di merito (e, infatti, il ricorrente neppur deduce di avere sollevato il tema con l'atto di appello senza ricevere risposta da parte della Corte territoriale), si osserva che è stato proprio il ricorrente, nel corso del suo esame del 21 maggio 2021 - per come affermato dalla Corte d'appello, senza suscitare alcun rilievo critico nel ricorso - ad affermare che le somme rappresentavano il compenso delle attività svolte dai coimputati e non il corrispettivo delle attività di consulenza delle due società beneficiarie. Nel ricorso si accenna del tutto genericamente ad una incomprensibile violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., che impedirebbe di utilizzare le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini, laddove la sentenza impugnata ha riguardo ai risultati dell'esame del NA. Ad ogni modo, il ricorso è del tutto privo di specificità, perché non si confronta con gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per escludere che i bonifici dei quali s'è detto rappresentassero il corrispettivo di consulenze svolte nel 2006 dalle due società beneficiarie delle erogazioni: argomenti che si sostanziano nel fatto che le consulenze erano strumentali allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte della società fallita che, tuttavia, sin dal 2005, non la svolgeva più a seguito della scissione che aveva dato vita alla FI FI s.p.a. A fronte di tali dati, del tutto prive di fondamento sono le critiche che investono la sussistenza dell'elemento soggettivo, emergendo dalle stesse dichiarazioni del ricorrente la piena consapevolezza del carattere strumentale del riferimento alle consulenze per giungere al risultato di remunerare, in termini avulsi da qualunque razionale correlazione con l'impegno profuso, l'attività dei coimputati. 7 In tale prospettiva, la richiesta di emissione di note di credito da parte del ricorrente resta un'attività meramente formale del tutto inefficace rispetto al dovere, gravante sull'amministratore, di impedire il consolidarsi dell'effetto distrattivo. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile, dal momento che reitera la tesi della bancarotta riparata che sarebbe derivata dai finanziamenti infruttiferi posti in essere dalla FI FI s.p.a. per 500.000 euro, senza confrontarsi con il puntuale rilievo in forza del quale il finanziamento del febbraio 2007 era servito (anche) a dotare la società fallita delle risorse per effettuare i bonifici, facendo sorgere una corrispondente obbligazione verso la FI FI s.p.a. Il fatto poi che, nel dicembre 2007, quest'ultima abbia rinunciato al proprio credito - credito, si ripete, di ammontare ben superiore ai due bonifici dei quali si tratta - introduce una tematica distinta dalla bancarotta riparata, ossia quella dei vantaggi compensativi tra società facenti parte di un gruppo, che, tuttavia, richiede valutazioni più complesse in tema di saldo complessivo delle operazioni, che il ricorso neppure accenna ad esplorare, nonostante i puntuali rilievi svolti sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702-01; piu' di recente, sulla scia di tale consolidata giurisprudenza, v. Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Carrozza, Rv. 284537 - 0). 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, perché insiste nel prospettare la tesi della bancarotta preferenziale a fronte del pagamento, con i bonifici di cui al capo 3), dei debiti derivanti dai contratti di consulenza con le due società beneficiarie: tesi che, ancora una volta, muove da una ricostruzione della cornice giuridica dei rapporti smentita dai contrari accertamenti dei giudici di merito con motivazione della cui razionalità ci si è occupati sub 1.1. 1.5. Il quinto motivo è infondato, dal momento che, secondo quanto puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, la postergazione di un credito è una qualità dello stesso che non incide sulla sua esistenza, con la conseguenza che l'atto abdicativo posto in essere, soprattutto alla luce del concreto importo dello stesso (sia pure quello minore, ricordato in ricorso, di 360.000 euro), rappresenta, in assenza di contrarie documentate deduzioni, un atto concretamente pericoloso per le ragioni creditorie, razionalmente percepibile dall'autore. 8 Quest'ultimo rilievo vale a superare i dubbi sollevati con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, destinato normalmente ad essere accertato alla stregua degli aspetti modali della condotta (v., ad es., Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, 261739). 1.6. Fondato è invece il sesto motivo del ricorso del ricorso in esame che, per ragioni di economia espositiva, va esaminato congiuntamente con i motivi dal terzo al decimo del ricorso proposto nell'interesse del AG e, in particolare, con il quarto motivo di quest'ultimo atto di impugnazione. Con tali doglianze, si pone, nella sostanza, il problema dell'assenza di una valutazione complessiva dell'operazione realizzata e della correlazione tra l'apparente svantaggio iniziale per la FI FI s.p.a., che avrebbe acquisito le partecipazioni della FI s.p.a. a un valore sproporzionato rispetto a quello di mercato, e le successive ricadute sull'assetto della prima società derivanti dal reinvestimento in quest'ultima degli importi ricavati dalla cessione. La sentenza impugnata, pur mantenendosi formalmente nei binari della contestata bancarotta distrattiva, omette un confronto critico-analitico sia con il tema del reale valore delle partecipazioni acquisite sia con il.tema del significato complessivo dell'operazione, limitandosi a rilevare violazioni di norme civilistiche ma senza illustrarne il significato, sia sul versante oggettivo che su quello psicologico, rispetto al carattere di concreto pericolo per le ragioni creditorie che si sarebbe verificato per effetto dell'acquisto e del successivo reinvestimento. Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, in termini non rispondenti alla disciplina normativa, la Corte territoriale assume che l'impiego, da parte degli imputati, delle somme ricavate dalla vendita delle quote della FI s.r.I., per sottoscrivere l'aumento di capitale della FI FI s.p.a. non consentirebbe di configurare la cd. bancarotta riparata dal momento che "il ritorno dell'importo impiegato per l'acquisto delle quote societarie della FI s.r.l. non ricreava esattamente la situazione patrimoniale originaria della società fallita...", in quanto siffatte somme restavano vincolate come capitale di rischio e non erano disponibili per le operazioni imprenditoriali della FI FI s.p.a. Va però rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025 - 01). 9 Ciò posto, nel caso di specie, l'impiego delle somme ricavate dall'operazione contestata/ per sottoscrivere l'aumento di capitale della società nei confronti de guaiti la distrazione si sarebbe realizzata,qualifica siffatta operazione come aumento a titolo oneroso, ossia realizzato non con l'imputazione di riserve o di altre risorse già presenti nel patrimonio della società - ciò che, peraltro, rende inconferente il richiamo all'art. 2442 cod. civ. - ma con l'afflusso di risorse nuove. Questo dato - svalutato dalla sentenza impugnata in maniera generica e asseverativa, assumendo che queste ultime non avrebbero potuto essere utilizzate per le attività imprenditoriali della FI FI s.p.a. - acquista invece sicuro rilievo proprio perché consente di individuare, ad iniziativa degli imputati, una reimmissione di beni all'interno della società che, oltre ad incidere sui profili soggettivi della condotta, appare astrattamente - e salve le puntuali verifiche che il giudice del rinvio opererà - idonea proprio a realizzare un'operazione economica di segno opposto a quella che aveva comportato la fuoriuscita di liquidità e a elidere l'offensività della condotta. 1.7. Il settimo e l'ottavo motivo, che attengono alla dosimetria sanzionatoria, restano assorbiti per effetto dell'accoglimento del sesto motivo. 2. Ricorso AG 2.1. Il primo motivo è infondato, poiché la decisione della Corte territoriale non ha comportato alcuna immutazione dell'accusa, posto che la bancarotta distrattiva contestata ha riguardo al distacco di beni di pertinenza della società poi fallita, indipendentemente dal modo (e dalla liceità del modo) con il quale la società si è procurata le risorse, poi ingiustificatamente sottratte all'attività imprenditoriale con concreto pericolo per le ragioni creditorie. 2.2. Infondato è anche il secondo motivo, dal momento che, a prescindere dalle concrete violazioni ravvisate nei procedimenti utilizzati per la distrazione, quest'ultima - da un punto di vista generale - è compiutamente contestata - e consente all'accusato di difendersi - quante volte sia identificata l'operazione di ingiustificato distacco dei beni dal patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. 2.3. I motivi dal terzo al decimo, pur più articolati e diversamente strutturati, sono fondati per le stesse ragioni che hanno condotto all'accoglimento del sesto motivo del primo ricorso. 2.4. All'accoglimento dei motivi dal terzo al decimo segue l'assorbimento dell'undicesimo e del dodicesimo motivo, attinenti alla dosimetria della pena. 3. Ricorso RE AT 10 3.1. Il primo motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate sub 1.1. e 1.4. 3.2. Fondato è invece il secondo motivo, per le ragioni sopra indicate sub 1.6. 3.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della continuazione è inammissibile per genericità con riguardo al reato di cui al capo 3, non deducendo neppure quale sarebbe stata l'ideazione unitaria che avrebbe sorretto le distinte condotte criminose. Resta assorbita la doglianza rispetto al reato di cui al capo 7, per il quale è intervenuto l'annullamento con rinvio. 4. Per i motivi fin qui esposti, il Collegio annulla la sentenza impugnata nei confronti di NA LO, AG IO, RE MA RA, limitatamente al reato di cui al capo 7), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Va aggiunto che il rigetto complessivo dei ricorsi esprime il risultato della valutazione, necessariamente globale, della decisione sugli atti di impugnazione, senza incidere sul giudizio di inammissibilità che investe le critiche svolte nei ricorsi proposti nell'interesse del NA e del RE MA, in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3. Al riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NA LO, AG IO, RE MA RA, limitatamente al reato di cui al capo 7), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 17/05/2024 Il consigliere estensore Il presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, la quale si è riportata alla requisitoria depositata in atti, chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: L'Avvocato LUCA PONTI, difensore di AG MA, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
deposita documentazione a sostegno della tesi difensiva;
l'Avvocato LUIGI ROSSI, difensore di fiducia di IR AR FR, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
l'Avvocato MARINELLA SORAIA DRAGO, difensore di fiducia di NA OR, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. (13 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42447 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/05/2024 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che ha confermato la decisione di primo grado in relazione all'affermazione di responsabilità di LO NA, IO AG e RA RE MA per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva contestati con riferimento alla FI s.r.I., dichiarata fallita in data 5 - 12 novembre 2010, e alla FI FI s.p.a. (in seguito divenuta S.I. s.r.I.), dichiarata fallita in data 6 - 17 luglio 2012. In particolare, vengono in rilievo nel presente processo le seguenti ipotesi di bancarotta distrattiva: a) distrazione operata in relazione alla FI s.r.I., della quale il NA era amministratore unico, per effetto di due bonifici effettuati in data 20 febbraio 2007 - uno, per 80.000 euro, in favore della Fingepart s.r.l., l'altro, per 180.000 euro, in favore della Fingefa s.r.I., società riferibili al RE AT - a fronte di inesistenti prestazioni di servizi e all'esclusivo fine di remunerare il capitale utilizzato dalle due società beneficiarie, socie della FI s.r.l. (capo 3); b) distrazione in danno della S.I. s.r.l. (già FI FI s.p.a., per quanto detto), della quale il NA era amministratore unico, operata attraverso la rinuncia ai crediti: b1) di 200.000 euro, vantato nei confronti della controllata FI s.r.I.; b2) di 151.000 euro, vantato nei confronti della controllata Consulenti Assicurativi s.r.I.; b3) di 160.000 euro, vantato nei confronti della controllata FI Rent s.r.l. (capo 6); c) distrazione in danno della FI FI s.p.a., della quale, all'epoca dei fatti, il NA e il AG erano membri del consiglio di amministrazione e il RE AT presidente del medesimo consiglio: distrazione realizzata per avere, dopo il conseguimento di uno scoperto di conto corrente da parte della Banca di Cividale, fatto in modo che la neocostituita FI FI s.p.a. acquistasse, senza rispettare il dettato dell'art. 2343 bis cod. civ., dagli stessi imputati l'intero pacchetto azionario della FI s.p.a., per il valore di 1.600.000 euro, di circa due volte maggiore rispetto al patrimonio netto contabile (capo 7). Il NA è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 3), 6) e 7), il AG del reato di cui al capo 7), il RE AT dei reati di cui ai capi 3) e 7). 2. Avverso la sentenza, sono stati proposti nell'interesse degli imputati tre distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di LO NA 3.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, in relazione all'affermazione di responsabilità per l'imputazione di bancarotta distrattiva di cui al capo 3), con riguardo sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo. I giudici di merito avrebbero errato nel considerare i bonifici emessi a 1 favore delle due società controllate della fallita, la Fingefa s.r.l. e la Fingepart s.r.I., a titolo di auto-attribuzione da parte degli amministratori di un compenso sproporzionato rispetto all'attività svolta;
infatti, non si sarebbe adeguatamente considerato che le due predette società svolgevano attività di consulenza per la fallita FI s.r.l. I contratti di consulenza tra quest'ultima e le due società, avallati dal collegio sindacale per il 2006, consentivano alla FI di avvantaggiarsi di servizi e prestazioni per un prezzo di molto inferiore a quello di mercato, così da contenere i costi. Che il compenso fosse parametrato al valore nominale delle quote detenute dalle due società socie della fallita non costituisce un'irregolarità o violazione di legge. I contratti, inoltre, intercorrevano tra la fallita e le due società, non già tra la fallita e gli amministratori, attuali ricorrenti;
pertanto il compenso non remunerava certo questi ultimi. Peraltro, non v'è neppure sufficiente prova dell'effettivo pagamento delle fatture in contestazione, tenuto conto delle contrastanti testimonianze e dell'inutilizzabilità, ex art. 512 cod. proc. civ., delle dichiarazioni rese da LO NA in sede di indagini. Quanto all'elemento soggettivo del reato, esso è stato ritenuto erroneamente integrato: il NA, infatti, non era il soggetto preposto a decidere circa i pagamenti della fallita, gestiti invece dal RE MA, come confermato anche dal teste NA Santi. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, detti pagamenti non avevano cadenza periodica, venendo decisi a sorpresa dal RE MA e rendendo, pertanto, l'opposizione del NA del tutto priva di effetto. In ogni caso, il ricorrente aveva richiesto nel dicembre 2006 l'emissione di note di credito alle due società di consulenza. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione e travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità, argomentata trascurando le evidenze contabili e il mancato superamento del criterio del ragionevole dubbio. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso che la condotta descritta al capo 6) della rubrica, ossia i finanziamenti, effettuati prima del fallimento, da parte della controllante IN FI s.p.a., configurassero gli estremi della bancarotta riparata, senza considerare che l'inoltro di bonifici, a titolo di finanziamenti fruttiferi, da parte della controllante verso la FI s.r.l. e la successiva rinuncia al credito, aveva escluso quello squilibrio tra attività e passività che, solo, può porre in concreto pericolo l'interesse del ceto creditorio. 3.4. Con il quarto motivo si eccepisce omesso esame di un motivo di appello e mancanza di motivazione, in relazione alla mancata derubricazione del delitto di cui al capo 3) in bancarotta preferenziale, posto che con i contestati bonifici si era inteso adempiere a un debito esistente, confermato dai patti parasociali e nei 2 contratti di consulenza. Così riqualificato il delitto, esso sarebbe peraltro già prescritto in epoca antecedente la sentenza di primo grado. 3.5. Con il quinto motivo, che concerne il capo 6 della rubrica, si deduce violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità con riguardo sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo dell'ascritto reato. I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che il ricorrente, nella veste di amministratore unico e poi di liquidatore della fallita società, abbia dissipato parte del patrimonio rinunciando a crediti vantati verso altre società collegate. Quei crediti, afferma la difesa, non erano crediti reali, né esigibili e la rinunzia agli stessi non ha alcun rilievo, atteso che, ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., il rimborso da parte delle società collegate doveva essere necessariamente postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Affermare, come risulta in imputazione, che il ricorrente nulla faceva per recuperare i crediti è insomma un controsenso, posto che egli nulla poteva fare per recuperare quelle somme. Deriva, per i medesimi motivi, anche l'errore della Corte nel ravvisare il dolo generico in capo all'imputato. 3.6 Col sesto motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per l'imputazione di bancarotta distrattiva di cui al capo 7), con riguardo sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo dell'ascritto reato. L'acquisto delle quote societarie della FI s.r.l. era stato compiuto nel rispetto del valore di mercato della predetta società, che non corrisponde necessariamente al valore del patrimonio netto. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del merito, che si sono basati su meri valori contabili, non parametrati alla reale situazione dell'anno in cui l'operazione fu effettuata, non vi sarebbe stata violazione dell'art. 2343 bis cod. civ., né dell'art. 2343 cod. civ. La Corte d'appello non ha considerato, inoltre, l'assenza di benefici personali delle società socie o dei relativi amministratori, dal momento che le somme sono state reinvestite nel capitale sociale della fallita società. Rientrava infine nell'oggetto sociale di . FI FI l'assunzione di quote o partecipazione in altre società operanti in settori affini, ciò che la fallita ha appunto fatto utilizzando la provvista del finanziamento bancario. Si contesta, infine, la parte motiva relativa al dolo generico, apoditticamente affermato dalla Corte e non altrimenti argomentato. 3.7 Col motivo settimo, si duole di violazione di legge per avere la Corte disposto l'aumento in continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in relazione al reato di cui al capo 3). 3.8 Con l'ottavo motivo, si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valorizzazione del corretto comportamento processuale del ricorrente, ciò che ha inciso notevolmente sulla dosimetria della pena. 3 4. Ricorso nell'interesse di IO AG 4.1 II primo motivo ha a oggetto la violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 521 e 522 del codice di rito, e del principio del contraddittorio, per avere la Corte territoriale pronunciato condanna dell'imputato per un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato. In particolare, con il primo motivo, si rileva che il capo d'imputazione 7) ruotava su un supposto finanziamento da parte di Banca di Cividale da cui sarebbe derivato, in ipotesi accusatoria, un danno alla società fallita, che si sarebbe indebitata col sistema bancario. Osserva la difesa che, una volta esclusa la responsabilità del Di NA -vale a dire il presidente del comitato crediti della Banca di Cividale, assolto dall'imputazione di cui al capo 7- ed esclusa anche l'illiceità dell'operazione con cui la banca ha fornito una provvista di euro 1 milione e seicento agli imputati, la Corte avrebbe dovuto contestare il reato in termini diversi o in termini che, comunque, prescindessero dalla premessa -esclusa dagli stessi giudici del merito- dell'illiceità di quella provvista finanziaria. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 521 e 522 del codice di rito, per avere la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità su un fatto nuovo e non contestato, ossia la supposta violazione dell'art. 2442 cod. civ. 4.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 I. fall., segnatamente con riguardo all'elemento oggettivo del reato. Del tutto fuori fuoco sarebbe il riferimento della Corte agli artt. 2442 e 2343 bis cod. civ., sulla cui base non può pronunciarsi un giudizio di responsabilità per bancarotta fraudolenta fallimentare. Né può ritenersi, come inteso dal giudice di primo grado, che la violazione dell'art. 2343 bis cod. civ. sarebbe un indice di illiceità della condotta. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ravvisato, nella condotta descritta al capo 7) della rubrica, gli estremi del reato di bancarotta distrattiva, senza alcun riguardo per il nucleo dell'operazione -del tutto lecita- di scissione, che aveva portato, nel 2005, alla creazione di FI FI. Quest'ultima aveva acquisito l'intero pacchetto azionario della scissa FI s. r.l. Scopo di tale scissione era unicamente quello di adeguarsi alla stringente normativa in materia finanziaria, in modo che la beneficiaria FI FI potesse svolgere l'attività di intermediatore finanziario in armonia con quanto previsto dall'art. 106 del TU bancario, così continuando ad operare in un settore che aveva già impegnato la FI già prima della scissione. Sicché, dal complesso FI s.r.l. e FI FI, non sono mai state distratte somme. La somma in contestazione è servita unicamente per acquistare le azioni della FI s.r.l. ed è stata immediatamente riversata dai soci in conto 4 aumento capitale della FI finanziaria. L'operazione, lungi dall'impoverire la neocostituita holding, l'aveva invece arricchita, aumentando le garanzie patrimoniali dei creditori. La Corte non ha neppure valutato che il fallimento della FI finanziaria sia occorso ben sette anni dopo la suddetta operazione e per cause affatto diverse da quelle attinenti alla riorganizzazione sociale del gruppo. Si aggiunge che la ritenuta commissione di reati societari diversi da quelli indicati nell'art. 223, secondo comma, I. fall. comunque non può assumere rilievo al fine di configurare la bancarotta distrattiva, dal momento che finirebbe per rendere del tutto inutile il richiamo alle fattispecie esplicitamente menzionate, paradossalmente semplificando l'affermazione di responsabilità nei casi di reati societari non richiamati dal citato art. 223, secondo comma, I. fall. 4.4 II quarto motivo ha a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione, per avere escluso la Corte territoriale la sussistenza, in relazione al delitto di cui al capo 7), della bancarotta riparata, dal momento che l'adeguata conoscenza della contabilità e della metodologia della partita doppia avrebbe consentito di rilevare che il versamento, da parte dei cedenti, delle somme ricavate dalla vendita delle partecipazioni della società FI nel capitale sociale della FI FI s.p.a., aveva determinato un oggettivo miglioramento della situazione di quest'ultima, anche perché le disponibilità reperite mediante l'aumento di capitale non sono vincolate, ma possono essere utilizzate per gli scopi aziendali. Del pari erroneo sarebbe il richiamo, da parte della sentenza impugnata, all'art. 2442 cod. civ., che riguarda gli aumenti di capitale a titolo gratuito, laddove, nel caso di specie, l'aumento di capitale era stato a pagamento. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e, richiamata l'evoluzione giurisprudenziale in tema di offensività del reato di bancarotta distrattiva, si ribadisce l'assenza, nel caso di specie, degli indici di fraudolenza, dal momento che l'operazione societaria di cui al capo 7) era pienamente rientrante nella ragionevolezza imprenditoriale, risaliva a 7 anni prima della sopravvenienza del dissesto, con la conseguenza che doveva escludersi la consapevole e concreta esposizione a pericolo degli interessi dei creditori. 4.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, atteso che la ritenuta sopravvalutazione del valore delle partecipazioni societarie della FI non aveva tenuto conto che, nel 2004, si erano registrate due operazioni di ingresso di nuovi soci che avevano versato un sovrapprezzo di oltre due milioni e mezzo di euro, poi convertito in aumento di capitale e che, anche dopo l'insorgere di dissidi tra i soci, nel 2008, al momento dell'uscita del AG, la sua partecipazione era stata valutata in termini coerenti con la stima del valore al quale era stata effettuata la vendita. 5 4.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità su elementi incerti, tanto più collidenti con la presunzione di non colpevolezza, in quanto rapportati alle argomentazioni utilizzate da altre decisioni della Corte di cassazione, in relazione al presupposto della medesima operazione, ossia la scissione di cui ad altro capo di imputazione (il n. 4) per giungere a conclusioni opposte. 4.8. Con l'ottavo motivo si lamenta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare le argomentazioni del consulente tecnico della difesa. 4.9. Con il nono motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla sottovalutazione delle conseguenze derivanti dalle argomentazioni delle ricordate sentenze della Corte di cassazione, in relazione alla legittima e non fittizia operazione di scissione descritta nel capo 4). 4.10. Con il decimo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, in relazione al delitto di cui al capo 7, ritenuto dal ricorrente una lecita operazione di riorganizzazione societaria. 4.11. Con l'undicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sorretta da una valutazione specificamente concernente il AG. 4.12. Con il dodicesimo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena. 5. Ricorso nell'interesse di RA RE MA 5.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 3) di imputazione, contestando le argomentazioni della Corte territoriale che, pur alla luce dell'attività gestionale del ricorrente, avevano ritenuto apoditticamente incongruo, in quanto non verificabile, il criterio di determinazione del compenso fondato sulle percentuali di partecipazione al capitale sociale della società erogante. In tale contesto, si insiste per la riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, ormai estinta per intervenuta prescrizione. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 7), contestando la stima del valore delle partecipazioni acquistate, fondata sul criterio del capitale netto anziché su parametri dinamici legati al valore e alla proiezione di mercato nel quadro della visione imprenditoriale dei protagonisti dell'attività economica. Tali profili sono dal ricorrente valorizzati sia con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sia con riguardo al profilo psicologico. 6 rt'5 5.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte di cui al presente procedimento e quelle di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Udine del 12 ottobre 2018, alla luce dell'omogeneità dei delitti e della contiguità cronologica. 6. All'udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, PA LI, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Ricorso NA 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di specificità. Premesso che la questione del mancato pagamento delle fatture che avrebbero giustificato, secondo la prospettazione difensiva, i bonifici effettuati il 20 febbraio 2007 in favore della Fingepart s.r.l. (80.000 euro) e della Fingefa s.r.l. (180.000 euro), non risulta essere stata introdotta in sede di merito (e, infatti, il ricorrente neppur deduce di avere sollevato il tema con l'atto di appello senza ricevere risposta da parte della Corte territoriale), si osserva che è stato proprio il ricorrente, nel corso del suo esame del 21 maggio 2021 - per come affermato dalla Corte d'appello, senza suscitare alcun rilievo critico nel ricorso - ad affermare che le somme rappresentavano il compenso delle attività svolte dai coimputati e non il corrispettivo delle attività di consulenza delle due società beneficiarie. Nel ricorso si accenna del tutto genericamente ad una incomprensibile violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., che impedirebbe di utilizzare le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini, laddove la sentenza impugnata ha riguardo ai risultati dell'esame del NA. Ad ogni modo, il ricorso è del tutto privo di specificità, perché non si confronta con gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per escludere che i bonifici dei quali s'è detto rappresentassero il corrispettivo di consulenze svolte nel 2006 dalle due società beneficiarie delle erogazioni: argomenti che si sostanziano nel fatto che le consulenze erano strumentali allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte della società fallita che, tuttavia, sin dal 2005, non la svolgeva più a seguito della scissione che aveva dato vita alla FI FI s.p.a. A fronte di tali dati, del tutto prive di fondamento sono le critiche che investono la sussistenza dell'elemento soggettivo, emergendo dalle stesse dichiarazioni del ricorrente la piena consapevolezza del carattere strumentale del riferimento alle consulenze per giungere al risultato di remunerare, in termini avulsi da qualunque razionale correlazione con l'impegno profuso, l'attività dei coimputati. 7 In tale prospettiva, la richiesta di emissione di note di credito da parte del ricorrente resta un'attività meramente formale del tutto inefficace rispetto al dovere, gravante sull'amministratore, di impedire il consolidarsi dell'effetto distrattivo. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile, dal momento che reitera la tesi della bancarotta riparata che sarebbe derivata dai finanziamenti infruttiferi posti in essere dalla FI FI s.p.a. per 500.000 euro, senza confrontarsi con il puntuale rilievo in forza del quale il finanziamento del febbraio 2007 era servito (anche) a dotare la società fallita delle risorse per effettuare i bonifici, facendo sorgere una corrispondente obbligazione verso la FI FI s.p.a. Il fatto poi che, nel dicembre 2007, quest'ultima abbia rinunciato al proprio credito - credito, si ripete, di ammontare ben superiore ai due bonifici dei quali si tratta - introduce una tematica distinta dalla bancarotta riparata, ossia quella dei vantaggi compensativi tra società facenti parte di un gruppo, che, tuttavia, richiede valutazioni più complesse in tema di saldo complessivo delle operazioni, che il ricorso neppure accenna ad esplorare, nonostante i puntuali rilievi svolti sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702-01; piu' di recente, sulla scia di tale consolidata giurisprudenza, v. Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, dep. 2023, Carrozza, Rv. 284537 - 0). 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, perché insiste nel prospettare la tesi della bancarotta preferenziale a fronte del pagamento, con i bonifici di cui al capo 3), dei debiti derivanti dai contratti di consulenza con le due società beneficiarie: tesi che, ancora una volta, muove da una ricostruzione della cornice giuridica dei rapporti smentita dai contrari accertamenti dei giudici di merito con motivazione della cui razionalità ci si è occupati sub 1.1. 1.5. Il quinto motivo è infondato, dal momento che, secondo quanto puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, la postergazione di un credito è una qualità dello stesso che non incide sulla sua esistenza, con la conseguenza che l'atto abdicativo posto in essere, soprattutto alla luce del concreto importo dello stesso (sia pure quello minore, ricordato in ricorso, di 360.000 euro), rappresenta, in assenza di contrarie documentate deduzioni, un atto concretamente pericoloso per le ragioni creditorie, razionalmente percepibile dall'autore. 8 Quest'ultimo rilievo vale a superare i dubbi sollevati con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, destinato normalmente ad essere accertato alla stregua degli aspetti modali della condotta (v., ad es., Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, 261739). 1.6. Fondato è invece il sesto motivo del ricorso del ricorso in esame che, per ragioni di economia espositiva, va esaminato congiuntamente con i motivi dal terzo al decimo del ricorso proposto nell'interesse del AG e, in particolare, con il quarto motivo di quest'ultimo atto di impugnazione. Con tali doglianze, si pone, nella sostanza, il problema dell'assenza di una valutazione complessiva dell'operazione realizzata e della correlazione tra l'apparente svantaggio iniziale per la FI FI s.p.a., che avrebbe acquisito le partecipazioni della FI s.p.a. a un valore sproporzionato rispetto a quello di mercato, e le successive ricadute sull'assetto della prima società derivanti dal reinvestimento in quest'ultima degli importi ricavati dalla cessione. La sentenza impugnata, pur mantenendosi formalmente nei binari della contestata bancarotta distrattiva, omette un confronto critico-analitico sia con il tema del reale valore delle partecipazioni acquisite sia con il.tema del significato complessivo dell'operazione, limitandosi a rilevare violazioni di norme civilistiche ma senza illustrarne il significato, sia sul versante oggettivo che su quello psicologico, rispetto al carattere di concreto pericolo per le ragioni creditorie che si sarebbe verificato per effetto dell'acquisto e del successivo reinvestimento. Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, in termini non rispondenti alla disciplina normativa, la Corte territoriale assume che l'impiego, da parte degli imputati, delle somme ricavate dalla vendita delle quote della FI s.r.I., per sottoscrivere l'aumento di capitale della FI FI s.p.a. non consentirebbe di configurare la cd. bancarotta riparata dal momento che "il ritorno dell'importo impiegato per l'acquisto delle quote societarie della FI s.r.l. non ricreava esattamente la situazione patrimoniale originaria della società fallita...", in quanto siffatte somme restavano vincolate come capitale di rischio e non erano disponibili per le operazioni imprenditoriali della FI FI s.p.a. Va però rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025 - 01). 9 Ciò posto, nel caso di specie, l'impiego delle somme ricavate dall'operazione contestata/ per sottoscrivere l'aumento di capitale della società nei confronti de guaiti la distrazione si sarebbe realizzata,qualifica siffatta operazione come aumento a titolo oneroso, ossia realizzato non con l'imputazione di riserve o di altre risorse già presenti nel patrimonio della società - ciò che, peraltro, rende inconferente il richiamo all'art. 2442 cod. civ. - ma con l'afflusso di risorse nuove. Questo dato - svalutato dalla sentenza impugnata in maniera generica e asseverativa, assumendo che queste ultime non avrebbero potuto essere utilizzate per le attività imprenditoriali della FI FI s.p.a. - acquista invece sicuro rilievo proprio perché consente di individuare, ad iniziativa degli imputati, una reimmissione di beni all'interno della società che, oltre ad incidere sui profili soggettivi della condotta, appare astrattamente - e salve le puntuali verifiche che il giudice del rinvio opererà - idonea proprio a realizzare un'operazione economica di segno opposto a quella che aveva comportato la fuoriuscita di liquidità e a elidere l'offensività della condotta. 1.7. Il settimo e l'ottavo motivo, che attengono alla dosimetria sanzionatoria, restano assorbiti per effetto dell'accoglimento del sesto motivo. 2. Ricorso AG 2.1. Il primo motivo è infondato, poiché la decisione della Corte territoriale non ha comportato alcuna immutazione dell'accusa, posto che la bancarotta distrattiva contestata ha riguardo al distacco di beni di pertinenza della società poi fallita, indipendentemente dal modo (e dalla liceità del modo) con il quale la società si è procurata le risorse, poi ingiustificatamente sottratte all'attività imprenditoriale con concreto pericolo per le ragioni creditorie. 2.2. Infondato è anche il secondo motivo, dal momento che, a prescindere dalle concrete violazioni ravvisate nei procedimenti utilizzati per la distrazione, quest'ultima - da un punto di vista generale - è compiutamente contestata - e consente all'accusato di difendersi - quante volte sia identificata l'operazione di ingiustificato distacco dei beni dal patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. 2.3. I motivi dal terzo al decimo, pur più articolati e diversamente strutturati, sono fondati per le stesse ragioni che hanno condotto all'accoglimento del sesto motivo del primo ricorso. 2.4. All'accoglimento dei motivi dal terzo al decimo segue l'assorbimento dell'undicesimo e del dodicesimo motivo, attinenti alla dosimetria della pena. 3. Ricorso RE AT 10 3.1. Il primo motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate sub 1.1. e 1.4. 3.2. Fondato è invece il secondo motivo, per le ragioni sopra indicate sub 1.6. 3.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della continuazione è inammissibile per genericità con riguardo al reato di cui al capo 3, non deducendo neppure quale sarebbe stata l'ideazione unitaria che avrebbe sorretto le distinte condotte criminose. Resta assorbita la doglianza rispetto al reato di cui al capo 7, per il quale è intervenuto l'annullamento con rinvio. 4. Per i motivi fin qui esposti, il Collegio annulla la sentenza impugnata nei confronti di NA LO, AG IO, RE MA RA, limitatamente al reato di cui al capo 7), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Va aggiunto che il rigetto complessivo dei ricorsi esprime il risultato della valutazione, necessariamente globale, della decisione sugli atti di impugnazione, senza incidere sul giudizio di inammissibilità che investe le critiche svolte nei ricorsi proposti nell'interesse del NA e del RE MA, in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3. Al riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NA LO, AG IO, RE MA RA, limitatamente al reato di cui al capo 7), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 17/05/2024 Il consigliere estensore Il presidente